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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice 21.5
D.D. 7 novembre 2001, n. 581

Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66. Ingiunzione di ripristino dei luoghi al Sig. Gili Giovanni, nel Comune di Coazze (TO), Fg. 3, n. 6 e Fg. 4, n. 2, all’interno del Parco naturale Orsiera Rocciavrè

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ingiungere, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, al Sig. Gili Giovanni, il ripristino dei luoghi nel Comune di Coazze (TO), Fg. 3, n. 6 e Fg. 4, n. 2, all’interno del Parco naturale Orsiera Rocciavrè come di seguito indicato:

riportare la larghezza del tracciato del sentiero a mt 1,30 mediante opere di riporto del terreno in modo da ricostruire la scarpata a monte del sentiero, con eventuale utilizzo di massi al piede della scarpata e con l’inerbimento della superficie di terreno riportato mediante idrosemina con aspersione di miscela di acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno distribuiti con apposito idroseminatrice.

Il ripristino dovrà essere eseguito entro 180 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi