Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002
Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 Istituzione della Zona di Salvaguardia dellAlpe Devero.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dellAlpe Devero) è sostituito dal seguente:
Art. 7 (Vigilanza)
1. La vigilanza sullarea di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dellarea protetta e lente di gestione del Parco naturale dellAlpe Veglia e dellAlpe Devero, al personale di vigilanza dellente medesimo..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2002
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni