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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice 25.10
D.D. 26 settembre 2001, n. 1357

Nulla osta idraulico in sanatoria n. nProv Bi 21 - Comune di Viverone - Lago di Viverone - Lavori di “Concessione in sanatoria di derivazioni di moduli massimi 0,02 e medi 0,015 d’acqua dal lago di Viverone da utilizzarsi per scopi irrigui” - Ditta Zola Roberto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il nulla-osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del bacino d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree ripali, in corrispondenza del manufatto;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del bacino d’acqua interessato, ovvero per opere di pubblica utilità;

- il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ufficio, se dovuti a norma di Legge.

- Il nulla-osta è subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, secondo le vigenti leggi in materia (concessioni edilizia, autorizzazione di cui al D.L. n. 490 del 29/10/1999 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti