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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Integrazione dell’elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2002 da parte del Consiglio regionale (scadenza per la presentazione delle candidature 7 marzo 2002)

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in attuazione dell’articolo 8 della medesima norma, il Consiglio regionale deve procedere alle seguenti nomine:

Scadenza presentazione delle candidature: 7 marzo 2002

Tabella

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono rivolgere apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino), corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall’art. 274 del D.lgs n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l’istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il 7 marzo 2002.

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.

Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex art. 76 D.P.R. 445/00).

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o nel sito: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/ alla sezione Organi/Altre Commissioni/Commissione consultiva per le Nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nomine - Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni, ai numeri: 011 - 5757332 / 5757221 e 5757239.

Il Presidente
della Commissione Consultiva per le Nomine
Roberto Cota

(1)  A seguito all’approvazione della Legge regionale n. 2/2002 i componenti sono portati da sette a otto. Il CO.RE.COM. nella prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.

(2) Art. 4. (Incompatibilità)

1) I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionistici, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’informazione, della rilevazione d’ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2) Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5. (Decadenza)

1) I componenti del CO.RE.COM. decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.

2) I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4 e l’interessato non provveda a rimuoverla.

3) La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d’ufficio è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4) Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d’ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all’interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dell’esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5) Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all’Autorità.

6) Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.