Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice 24
D.D. 30 ottobre 2001, n. 365

Comune di Falmenta (VCO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti dell’acquedotto comunale denominate Val Madro, Camberto e Polaggia. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia delle sorgenti denominate Val Madro, Camberto e Polaggia, che alimentano l’acquedotto comunale di Falmenta (VCO), sono ridefinite come segue:

- zone di tutela assoluta (ZTA), aventi forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa, pari a:

- per le sorgenti Val Madro e Camberto 30 metri a monte, 5 metri a valle e 22,5 metri lateralmente;

- per la sorgente Polaggia, 20 metri a monte, 5 metri a valle e 15 metri lateralmente;

tali zone a norma dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificihe ed integrazioni, sono adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zone di rispetto (ZR), aventi forme poligonali chiuse con estensione:

- per le sorgenti Val Madro e Camberto, all’area di alimentazione individuata tra lo sportiacque superficiali destro del Rio Val Madro e l’asse del Rio che attraversa il settore ovest della Frazione Camberto. Le due sorgenti hanno la ZR in comune;

- per la sorgente Polaggia, cautelativamente all’area di alimentazione in direzione del Monte Riga;

nelle zone di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aree di salvaguardia sopra ridefinite, sono rappresentate con le relative dimensioni e l’elenco delle particelle catastali interessate, nelle tavole 1C e 2C, in scala 1:2000, allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate all’interno delle zone di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Falmenta, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero conservativo e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Falmenta, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Falmenta, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta (ZTA), in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- realizzare tutti gli interventi di allontamento e di messa in sicurezza degli scarichi civili provenienti dai fabbricati esistenti all’interno della ZR, assicurando comunque che i sistemi di smaltimento avvengano esternamente alla ZR;

- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello stumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di tutela assoluta e di rispetto.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, da effettuarsi a norma delle attuali disposizioni di legge, lo stesso Comune di Falmenta è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Verbania per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio