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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 250 del 18.12.2001 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte in via S. Margherita e via Rio Misureto - Perizia di completamento

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- Le indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l’acquisizione delle aree espropriate per la perizia di completamento dei lavori di realizzazione del nuovo ponte in Via S. Margherita e Rio Misureto e relative difese spondali di cui trattasi sono le seguenti:

1. sigg. Folli Giuseppina Folli Mimo e Folli Valeria Luciana

Fg. 51 part. 555/p ora 611 di mq. 128

Mq. 128xL/mq 50.000 L. 6.400.000 (euro 3305.32)

2. Ditta Bosio Vittorio e Cattaneo Maurina

Fg. 51 part. 248/p ora 608 di mq. 72

Mq. 72xL/mq. 50.000 L. 3.600.000 (Euro 1859,24)

3. Ditta Seminario Vescovile

Fg 51 part. 41/p ora 602 di mq. 674

mq. 674xL/mq. 4.775x1.5 L. 4.827.525 (euro 2493,21)

Per la somma complessiva di L. 14.827.525 (euro 7657,78)

Le superfici sono esatte e risultanti dal frazionamento n. 341 del 8.3.2001, redatto dal geometra incaricato Chiavarino Daniele.

- Sulle indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari di cui al nn. 1 e 2 verrà operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 11 della legge 30.12.1991, n. 413.

- Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

- I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l’Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l’indennità stessa, a’ sensi del disposto dell’art. 12 della Legge n. 865/1971, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

- In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta delle aree edificabili non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata all’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante.

Alba, 18 dicembre 2001

Il Dirigente
Angioletta Coppa