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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cumiana (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2001

Indice

Titolo I
Principi Generali e Programmatici

Art. 1 - Comune di Cumiana

Art. 2 - Territorio

Art. 3 - Gonfalone, stemma e riconoscimenti

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Tutela della Salute

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 9 - Sviluppo economico

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 11 - Partecipazione, decentramento e cooperazione

Art. 12 - Consiglio Comunale dei ragazzi e partecipazione dei giovani alla vita della collettività

Art. 13 - Servizi pubblici

Titolo II
L’Ordinamento Istituzionale del Comune

Capo I
Organi del Comune

Art. 14 - Organi

Art. 15 - Deliberazioni degli organi collegiali

Capo II
Consiglio Comunale

Art. 16 - Ruolo e competenze generali

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 19 - Funzioni del Presidente del Consiglio

Art. 20 - Sessioni e convocazione

Art. 21 - Linee programmatiche di mandato

Art. 22 - Commissioni Consiliari

Art. 23 - Consiglieri

Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 25 - Gruppi Consiliari

Capo III
Il Sindaco

Art. 26 - Ruolo e competenze generali

Art. 27 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 28 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 29 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 30 - Vicesindaco

Art. 31 - Mozioni di sfiducia

Art. 32 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Capo IV
La Giunta Comunale

Art. 33 - Ruolo e competenze

Art. 34 - Composizione

Art. 35 - Nomina

Art. 36 - Funzionamento della Giunta

Titolo III
Partecipazione popolare

Capo I
Istituzione della partecipazione e decentramento

Art. 37 - Definizione della partecipazione

Art. 38 - Rappresentanti di frazione, di borgata o di rione del concentrico

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 39 - Libere forme associative

Art. 40 - Diritti delle associazioni

Art. 41 - Contributi alle associazioni

Art. 42 - Volontariato

Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Diritto di petizione

Art. 45 - Interrogazioni

Art. 46 - Diritto di iniziativa

Art. 47 - Procedura per l’approvazione della proposta

Art. 48 - Referendum consultivi

Art. 49 - Diritto di partecipazione

Art. 50 - Comunicazione dell’avvio del procedimento

Capo IV
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 51 - Accesso agli atti

Art. 52 - Diritto di informazione

Art. 53 - Regolamento della partecipazione popolare

Art. 54 - Istanza

Capo V
Difensore Civico

Art. 55 - Istituzione dell’Ufficio - Funzioni

Art. 56 - Requisiti

Art. 57 - Elezione

Art. 58 - Attribuzioni

Art. 59 - Mezzi di indennità

Art. 60 - Convenzione per l’istituzione del Difensore Civico

Capo VI
Procedimento amministrativo

Art. 61 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 62 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 63 - Procedimenti ad impulso di ufficio

Art. 64 - Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo IV
Attività amministrativa

Art. 65 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 66 - Servizi pubblici comunali

Art. 67 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 68 - Aziende speciali

Art. 69 - Struttura delle aziende speciali

Art. 70 - Istituzioni

Art. 71 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 72 - Convenzioni

Art. 73 - Consorzi

Art. 74 - Accordi di programma

Titolo V
Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Capo I
Uffici

Art. 75 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 76 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 77 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 78 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II
Personale

Art. 79 - Direttore generale

Art. 80 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 81 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 82 - Collaborazioni esterne

Art. 83 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III
Il Segretario Comunale

Art. 84 - Principi e criteri fondamentali

Art. 85 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 86 - Attribuzioni gestionali

Titolo VI
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economico-finanziaria

Art. 87 - Finanza locale

Art. 88 - Autonomia finanziaria

Art. 89 - Risorse

Art. 90 - Responsabilità dei contabili

Capo II
Controllo interno di gestione

Art. 91 - Controllo economico di gestione

Art. 92 - Centri di controllo interno

Art. 93 - Centro direzionale del controllo interno di gestione

Art. 94 - Relazioni

Art. 95 - Individuazione delle responsabilità

Capo III
Revisione economica-finanziaria

Art. 96 - Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo VII
Norme transitorie e finali

Art. 97 - Termine per l’adozione dei regolamenti

Art. 98 - Revisione dello Statuto

Art. 99 - Entrata in vigore

Allegato (fare riferimento al file PDF) A) - Stemma del Comune

Allegato (fare riferimento al file PDF) B) - Gonfalone del Comune

Titolo I
Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Cumiana

Il Comune di Cumiana è Ente autonomo territoriale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Territorio

Il Comune di Cumiana, facente parte della Regione Piemonte è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo, delle frazioni, delle borgate e delle case sparse su una superficie di ha. 6.080; confina a nord con i Comuni di Trana e Giaveno, a ovest con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Frossasco, Cantalupa, a sud con i Comuni di Piscina e Airasca, a est con i Comuni di Piossasco e Volvera; è attraversato dai torrenti Chisola, Chisoletta, Rumiano, Tori, Moretta, Arcolero, Noce, Chiaretto, Riotorto.

Art. 3

Gonfalone, stemma e riconoscimenti

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico conforme al bozzetto allegato sotto la lettera A) che, con la rispettiva descrizione, forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone conforme al bozzetto allegato sotto la lettera B) che, con la rispettiva descrizione, forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

3. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, viene disciplinata la concessione in uso dello stemma agli Enti ed Associazioni.

4. E’ competenza del Sindaco stabilire le modalità d’uso del gonfalone.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 dicembre 1968, il Comune di Cumiana è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: “Valido compartecipe alla lotta di liberazione, sopportava stoicamente crudeli rappresaglie del nemico invasore mantenendo intatta la propria fede nei più nobili ideali” (1943 - 1944).

Art. 4

Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. Assume tutte le decisioni operative e le forme di organizzazione per il miglior governo della comunità in termini di efficienza, di risultato e di economicità del sistema amministrativo.

3. In tale ambito favorisce la partecipazione dei cittadini ai programmi dell’amministrazione comunale.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e contribuisce con idonei strumenti a renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro.

2. Il Comune favorisce in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, degli ammalati degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti. Inoltre si impegna in interventi di prevenzione attiva e di recupero dei tossicodipendenti, alcoolisti e carcerati.

3. Il Comune adotta ogni più appropriata misura per sostenere e promuovere attivata educative e di socializzazione dei minori.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale,
storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure preventive necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo tendenti ad eliminare le cause di inquinamento.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico ed achitettonico, garantendone anche il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive senza fini di lucro e portatori di interessi plurimi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini, agli Enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale che dovrà, altresì, prevedere il concorso dei cittadini, degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione salvo che nel regolamento medesimo sia prevista la gratuita per particolari e documentate esigenze di natura sociale.

5. Il Consiglio Comunale disciplina, con apposito regolamento le funzioni della consulta delle associazioni operanti nel territorio, attraverso la quale, valorizza e coordina le attivata culturali, sportive, del volontariato e del tempo libero.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamento civili, delle infrastrutture sociali, produttive e terziarie.

2. In particolare promuove azioni per il recupero dei centri storici e la riorganizzazione urbanistica delle frazioni e delle borgate.

3. Svolge azioni di salvaguardia attiva anche sulla fertilità dei suoli, sui terreni coltivati e soggetti a coltura, nella esigenza prioritario di limitare al massimo lo spreco di territorio e risorse.

4. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione alle categorie meno abbienti.

5. Individua le zone di espansione sul territorio, destinate alla nuova edificazione, prioritariamente in ambiti che comportano la riqualificazione generale del tessuto urbano.

6. Predispone ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilita della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

7. Individua idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività industriali, terziarie di servizio e commerciali, favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato produttivo e distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività artigianali, adottando iniziative atte a stimolarne l’attività e favorirne l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attivatà turistiche ed agrituristiche, promuovendo il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi anche attraverso iniziative atte ad esaltare le caratteristiche ambientali e tipologiche del territorio e degli insediamenti di più antica edificazione.

Art. 10

Programmazione economico-sociale
e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Anche per tale fine il Comune si dota di adeguate strutture funzionali al trattamento automatico delle informazioni.

3. Il Comune persegue i propri obiettivi nell’ambito sociale e formativo, anche attraverso la valorizzazione delle Istituzioni, Enti, organizzazioni ed associazioni a tal fine operanti e favorendo le attività di volontariato.

Art. 11

Partecipazione, decentramento
e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’articolo 3 della Costituzione e dalle leggi.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è la informazione sui programmi e sui provvedimenti amministrativi e cura a tal fine, la istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali attua idonee forme di cooperazione con altri Enti.

Art. 12

Consiglio comunale dei ragazzi
e partecipazione dei giovani alla vita della collettività

1. Il Comune al fine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l’elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dallo apposito regolamento del C.C.R.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.

4. Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per lo associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia.

Art. 13

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitata direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche;

c) la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) l’istituzione.

Titolo IIº
L’Ordinamento Istituzionale del Comune

Capo Iº
Organi del Comune

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale rappresentando l’intera comunità è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 15

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalita ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Capo IIº
Consiglio Comunale

Art. 16

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzione conformandosi ai principi, alle modalità, ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 17

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. E’ Consigliere Anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

3. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con la comunicazione dei componenti della Giunta e la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 18

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha facoltà di procedere all’elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente. L’elezione avviene con due vocazioni separate ed a scrutinio segreto.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Con gli stessi criteri si procede all’elezione del Vice Presidente.

4. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.

La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente esercita le funzioni di propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, secondo le modalità attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza o impedimento di quest’ultimo dal Consigliere anziano.

Art. 20

Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dell’assestamento di bilancio.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, qualora nominato, d’intesa con il Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere e Assessore Esterno nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dipendente incaricato della notifica. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, salvo disposizioni regolamentari dettate a riguardo.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quarantotto ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno ventiquattro ore prima nel caso di sessione straordinaria, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d’urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle elezioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazione, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalita, indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione, relazione al Consiglio sull’attuazione di tali linee programmatiche. Nella stessa seduta il Sindaco provvede, qualora se ne presenti la necessità ad integrare con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 22

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo ambito, Commissioni Consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 23

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della normativa vigente, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendente, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre gli stessi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

3. E’ istituita presso il Comune, la conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’articolo 24, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’espletamento delle loro funzioni, idonee strutture presso il palazzo comunale.

Capo IIIº
Il Sindaco

Art. 26

Ruolo e competenze generali

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco e, membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile della amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttiva al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’articolo 48 del presente Statuto;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della Giunta Comunale) le funzioni del direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente;

h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e recepiti nel regolamento, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituti;

i) nomina i componenti delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge ai Consiglieri, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazione riservate al Consiglio o a terzi;

l) promuove, assume e puol aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

m) valuta l’opportunità di costituzione come parte civile dell’Ente nelle materie di competenza dell’Amministrazione Comunale;

n) coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

o) Il Sindaco può, inoltre, affidare a componenti del Consiglio Comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente.

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sulla intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Se non si procede alla nomina del Presidente del Consiglio, il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta e, formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduto, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 30

Vicesindaco

Il Vicesindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.

Art. 31

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria Comunale che, provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro

le ventiquattro ore successive. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello di approvazione.

4. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 32

Dimissioni e impedimento permanente
del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede alla scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Capo IVº
La Giunta Comunale

Art. 33

Ruolo e competenze

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, compie gli atti che, ai sensi di non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, o ai Responsabili dei Servizi.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza ed opera attraverso delibere collegiali.

3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta, esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Art. 34

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, e, comunque, entro il limite massimo previsto dalla normativa di legge.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri: possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, nel limite del 50 per cento degli assessori nominati in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecniche, amministrative e professionali.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore la carica di Vicesindaco per lo svolgimento delle funzioni vicarie.

5. Gli Assessori entrano in carica all’atto della notifica della nomina e fatta salva l’accettazione della stessa.

6. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallo esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 35

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinata entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario Comunale. Il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell’assessore dimissionario rimangono di competenza del Sindaco.

6. L’Assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisito di compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposito provvedimento.

7. Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall’ufficio per altra causa, il Sindaco dal notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l’evento.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Segretario Comunale con funzioni di verbalizzante ed, eventualmente, se nominato, il Direttore generale, ed i Consiglieri con incarichi speciali di cui all’articolo 27 del presente Statuto.

Art. 36

Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina la attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

Titolo IIIº
Partecipazione popolare

Capo Iº
Istituzione della partecipazione
e decentramento

Art. 37

Definizione della partecipazione

1. Il Comune, compatibilmente con le esigenze di massima funzionalità ed economicità del sistema amministrativo, favorisce la partecipazione mediante anche la divulgazione dei programmi, delle linee, degli indirizzi e delle politiche comunali.

2. La partecipazione viene garantita nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge, dalle norme del presente Statuto, nonchè dal regolamento della partecipazione di cui all’articolo 53.

3. Tale partecipazione è assicurata mediante:

a) forme associative e organismi di partecipazione per la gestione dei servizi;

b) l’informazione e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi;

c) la consultazione plenaria della popolazione con il referendum;

d) la proposizione di istanze, petizioni e proposte per la tutela di interessi collettivi;

e) la pubblicità degli atti;

f) l’accesso agli atti formali, alle informazioni e alle strutture.

4. Al fine di assicurare il diritto di accedere alle informazioni, e a garanzia dello stesso, saranno definite, idonee forme di organizzazione, abilitate a divulgare le relative notizie.

Art. 38

Rappresentanti di frazione,
di borgata o di rione del concentrico

1. Le frazioni, le borgate ed i rioni possono eleggere un loro rappresentante a cui demandare poteri di rappresentanza per partecipare alle consultazioni promosse dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

2. I rappresentanti medesimi sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni, delle borgate e dei rioni, e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le frazioni, le borgate ed i rioni che possono eleggere il proprio rappresentante, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo articolo 53.

Capo IIº
Associazionismo e volontariato

Art. 39

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le forme associative locali portatrici di interessi generali e diffusi per la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa comunale.

2. Inoltre favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla formulazione di proposte per la gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili, impianti sportivi, culturale, ricreativi, mense scolastiche e simili.

3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati secondo le norme del regolamento previsto dall’articolo 53 del presente Statuto, che definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

4. I comitati medesimi riferiscono semestralmente per iscritto sulla loro attività, con una relazione documentata, alla Giunta, che riferisce al Consiglio Comunale.

Art. 40

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso la Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate possono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 41

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni ed alle organizzazioni ONLUS contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazione, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente sono stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento o schema di convenzione-tipo.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 42

Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.

Capo IIIº
Partecipazione al procedimento
amministrativo

Art. 43

Consultazioni

1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

2. Il Comune consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendente e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute, le altre formazioni economiche e sociali, nonchè i rappresentanti delle frazioni, delle borgate e dei rioni.

3. La consultazione si attua in occasione della approvazione:

a) bilancio preventivo;

b) piano commerciale;

c) piano regolatore generale e sue varianti strutturali.

4. Il regolamento, di cui al successivo articolo 53, stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

5. Le consultazioni non potranno aver luogo in occasione di operazioni di voto.

Art. 44

Diritto di petizione

1. I cittadini rappresentanti non meno di un decimo della popolazione avente diritto di voto al 31 dicembre dell’anno precedente, ed ogni singolo rappresentante di cui al precedente articolo 38, per propria competenza territoriale, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente commissione consiliare decide sull’ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento deliberato ai sensi dell’articolo 53 del presente Statuto, stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 45

Interrogazioni

1. I rappresentanti di cui al precedente articolo 38, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco su argomenti di interesse generale.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento dell’articolo 53.

Art. 46

Diritto di iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte redatte rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) Modifica dello Statuto;

b) Tributi e Bilancio;

c) Varianti urbanistiche: obbligatorie, parziali, varianti non varianti e strumenti urbanistici esecutivi;

d) Espropriazione di beni per pubblica utilità;

e) Designazione e nomine;

f) Organizzazione delle strutture operative e degli uffici;

g) Materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nello stesso periodo di mandato amministrativo.

4. E’ ammessa l’iniziativa popolare sul Piano Regolatore Generale e sue varianti strutturali. L’iniziativa deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’esecutività dell’adozione della deliberazione programmatica nel caso di nuovo P.R.G.C. o della specifica deliberazione di indirizzo nel caso di variante strutturale.

5. Il regolamento deliberato ai sensi dell’articolo 53, disciplina le modalita, per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal predetto regolamento, agevola le procedure per l’esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 47

Procedura per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Sindaco, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Sindaco o il presidente del Consiglio Comunale, se nominato, entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio la proposta per il conseguente esame.

3. Ove non si provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere l’iscrizione dell’argomento allo ordine del giorno del primo Consiglio.

Art. 48

Referendum consultivi

1. Sono consentiti referendum consultivi su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale; sono esclusi nei casi previsto dall’articolo 46, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo, nei termini previsti dalla legge, a referendum:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori.

3. Il regolamento previsto dal successivo articolo 53 disciplina le modalità per la raccolta e per l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sull’ammissibilità dei referendum decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale giudizio è limitato alla verifica dell’osservanza dell’articolo 46, comma 3, dello Statuto e del comma 2 del presente articolo.

5. Il quesito sottoposto a referendum è accolto nei seguenti casi:

a) che i partecipanti al voto superino la maggioranza assoluta degli aventi diritto;

b) che i voti attribuita alle risposte affermative risultano superiori alla maggioranza assoluta dei votanti. Altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendente sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 50

Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendente debbono dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione Comunale.

Capo IVº
Partecipazione al procedimento
amministrativo

Art. 51

Accesso agli atti

1. Tutti i cittadini hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratto alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 52

Diritto di informazione

1. Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, denominato “albo pretorio”, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il Segretario Comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 53

Regolamento della partecipazione popolare

1. Al fine di regolamentare le modalità di partecipazione di cui al presente titolo il Consiglio delibera apposito regolamento.

Art. 54

Istanza

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

Capo Vº
Difensore civico

Art. 55

Istituzione dell’Ufficio - Funzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con proprio regolamento l’ufficio del Difensore Civico a garanzia dell’imparzialità, e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamento di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

e) soggetti privati concessionari di servizi comunali;

2. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi sottoposti al controllo nei limiti delle legittimità denunziate con le modalità previste dalla normativa vigente e per le sottoelencate materie:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Art. 56

Requisiti

1. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere dispensato dall’ufficio per dimissioni volontarie.

3. In caso di dimissioni, decadenza per perdita dei requisiti o revoca per gravi inadempienze, il Consiglio Comunale deve assumere entro trenta giorni le iniziative necessarie per la nuova elezione, secondo le modalita, previste dall’apposito Regolamento.

4. Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l’esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative. I candidati devono dare garanzie di indipendenza, probità, indiscussa e documentata competenza giuridico amministrativa preferibilmente tra ex magistrati e possono essere designati da almeno uno dei seguenti organi: Presidente della Corte d’Appello di Torino; Presidente T.A.R. per il Piemonte di Torino; Preside delle Facoltà di Legge, Economia e Commercio o Scienze Politiche della Università di Torino: Prefetto della Provincia di Torino; Presidente del Tribunale: Presidente dell’Ordine degli Avvocati. In assenza di designazione nei termini richiesti, il Consiglio Comunale provvederà comunque alla nomina.

5. L’Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonchè coloro che negli ultimi quattro anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati nelle relative elezioni;

b) Ministro del Culto;

c) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano Amministratori, Segretario o Funzionari del Comune;

d) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonchè di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisce l’oggetto dei rapporti giuridici o economici con la Amministrazione Comunale o relativi Enti strumentali.

Art. 57

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella seduta successiva, sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 58

Attribuzioni

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti.

2. Ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

3. Segnala al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia procurato disfunzioni a danno degli utenti.

4. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta.

Art. 59

Mezzi di indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell’istituto.

2. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

Art. 60

Convenzione per l’istituzione
del difensore civico

1. Per l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico, il Consiglio Comunale può prevedere il convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana “Pinerolese Pedemontano”.

Capo VIº
Procedimento Amministrativo

Art. 61

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura di colui che e, delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 62

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimento ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione.

5. Tali soggetti possono inviare all’Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 63

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimento ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dalla adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di trenta giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 64

Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo IVº
Attività Amministrativa

Art. 65

Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune indirizza la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune si impegna a promuovere l’unione tra i Comuni limitrofi per una migliore gestione dei servizi pubblici.

5. Il Comune con l’intervento di una migliore gestione dei servizi potrà giovarsi della consulenza legale o tecnico-amministrativa aderendo o promuovendo associazione tra i Comuni.

Art. 66

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attivata economiche connesse ai suo fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 68

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attivata a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitata anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 69

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il Collegio dei Revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotati di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio Comunale, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 70

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonoma gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazione di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità della amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità della amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 71

Società per azioni o a responsabilità
limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito della attività esercitata dalla società medesima.

Art. 72

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 73

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate e viene definito ove necessario in un’apposita conferenza, la quale provvede, altresì all’approvazione formale dello accordo stesso.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V
Ordinamento ed Organizzazione
degli Uffici

Capo Iº
Uffici

Art. 75

Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata allo ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 76

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme del presente statuto, la organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.

3. L’organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 77

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, o il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendente, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 78

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinari secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale o il direttore generale, se nominato, responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo IIº
Personale

Art. 79

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate superino i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, al Segretario Comunale a mezzo di decreto sindacale.

4. Il Direttore Generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttiva che, a tale riguardo, gli impartirai il Sindaco.

5. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizi che allo stesso tempo rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore.

6. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

7. Svolge altresì le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione.

8. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati ovvero quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 80

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale ovvero dal Direttore generale se nominato, secondo le direttiva impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Comunale, dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Essi, rispondono, nei confronti del Segretario Comunale o del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttiva per il loro corretto espletamento.

Art. 81

Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, la assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza. del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di Uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82

Collaborazioni esterne

1. Il Comune per il conseguimento degli obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessata od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento puol prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendente dell’ente e da collaboratori esterni purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

Capo IIIº
Il Segretario Comunale

Art. 84

Principi e criteri fondamentali

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo. La nomina e la revoca sono disciplinati dalle disposizioni di legge o regolamento.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Allo stesso funzionario sono affidate attribuzione di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

Art. 85

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

3. Su richiesta degli organi del Comune, il Segretario Comunale, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

4. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazione della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

5. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum.

6. Riceve le dimissioni del Sindaco, nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Sindaco.

8. Può essere nominato Direttore Generale dal Sindaco, sentita la Giunta, ed esercita le funzioni e le attribuzioni nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 86

Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario Comunale, ove non sia nominato il Direttore Generale, esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Segretario Comunale può adottare provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale.

3. Il Sindaco può affidare al Segretario la responsabilità, di singole aree o settori.

4. Il Segretario Comunale è capo del personale ed esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

5. Il Segretario Comunale presiede le Commissioni di gara e le Commissioni di Concorso.

Titolo VIº
Finanza e contabilità

Capo Iº
Gestione economica-finanziaria

Art. 87

Finanza locale

1. L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla legge.

2. Il Comune possiede, nell’ambito della finanza pubblica, autonoma finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune ha una propria autonoma impostava nell’ambito delle leggi nazionali e regionali.

Art. 88

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

Art. 89

Risorse

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impostava e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonoma finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 90

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed e, soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

Capo II

Controllo interno di gestione

Art. 91

Controllo economico di gestione

1. L’Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attivata il metodo della programmazione.

Tale metodo si fonda su:

a) precise analisi dell’ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi;

d) raccordo delle attivatà al bilancio in relazione alle risorse da questo espresse.

2. Il controllo interno di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo economico interno di gestione è uno strumento disposto per consentire la misurazione del rispetto dei criteri e dei principi di economicità, produttività, efficacia ed efficienza, onde assicurare alla direzione politica e alla direzione tecnica il perseguimento degli obiettivi e l’utilizzo delle risorse.

Art. 92

Centri di controllo interno

1. I Responsabili dei Settori in relazione agli obiettivi dell’Ente e ai programmi degli organi istituzionali, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

2. Ciascun Responsabile, al fine di realizzare la maggiore funzionalità dell’Ente, assicura, nell’ambito del proprio settore, l’espletamento di controlli di gestione in cui vengono analizzate le procedure, semplici o complesse, il contenuto operativo di funzioni ed attività, le modalità concrete con cui vengono ripartiti i ruoli, le integrazione vigenti tra i vari ruoli, il controllo dei risultati con l’evidenziazione degli scarti rispetto agli obiettivi fissati.

3. I Responsabili, nell’attività di controllo dispongono informazioni sui costi sostenuti e sostenibile, sui risultati previsti e conseguenti, sulle risorse assorbite dall’attività realizzata o in via di realizzazione, sul rapporto tra prodotto ottenuto o atteso e le risorse utilizzate.

4. Per le modalità del controllo interno si rinvia ad idoneo Regolamento.

Art. 93

Centro direzionale del controllo
interno di gestione

1. La direzionalità e la funzionalità del sistema di controllo interno nel suo complesso fa riferimento al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale, con il supporto del Nucleo di Valutazione e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L’ufficio coordina le attività di studi, di analisi, di proposte e verifiche in materia di economicità di gestione, di efficienza nello utilizzo delle risorse e di efficacia dell’azione amministrativa, ed elabora periodici rapporti di sintesi sull’andamento dei servizi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative, eventuali, responsabilità.

4. Nell’esercizio delle funzioni di controllo, l’ufficio opera in posizione di autonoma e risponde al Sindaco.

5. Il regolamento individua competenze, risorse, metodi, indicatori e parametri per lo svolgimento delle funzioni del controllo interno.

Art. 94

Relazioni

1. I rapporti dei singoli Responsabili, da presentarsi ogni sei mesi all’Ufficio del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Comunale, devono essere trasmessi al Sindaco per fornire un’analisi approfondita dell’efficacia dei servizi, della pianificazione e della programmazione disposta dall’Amministrazione.

Art. 95

Individuazione delle responsabilità

1. Nel controllo dei processi organizzativi e gestionali caratterizzanti il funzionamento dell’Ente, i Responsabili individuano le responsabilità soggettive ed oggettive e propongono soluzioni tecniche al fine di risolvere i problemi specifici della situazione organizzativa analizzata.

Capo IIIº
Revisione economica-finanziaria

Art. 96

Collegio dei Revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è effettuata dal Collegio dei Revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità, svolge compiti di verifica dell’attendibilità delle previsioni di bilancio, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Collegio stesso.

4. Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’Ufficio di Revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità e d’indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci Revisori delle società per azioni.

Titolo VIIº
Norme transitorie e finali

Art. 97

Termine per l’adozione dei regolamenti

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto, con esso compatibili.

Art. 98

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’articolo 6 T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con la approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

5. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Intero, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Allegato (fare riferimento al file PDF) A)

Stemma del Comune di Cumiana

Descrizione dello stemma:

1. Lo stemma del Comune di Cumiana è composto di tre parti:

a) l’immagine centrale raffigura un cavallo indomito senza briglie in colore grigio poggiante con le zampe posteriori su una porzione di terreno erboso con ceppaia su campo azzurro;

b) in alto si rappresenta una corona che possiede l’aspetto della cima di una torre medievale in colore grigio con parti interne in rosso;

c) nella parte inferiore trova posto una fascia in colore grigio recante un scritta in colore nero con la dicitura “non vi sed virtute domatur”;

d) la fascia suddetta è disposta in senso orizzontale formante la curva verso il basso rappresentata dinamicamente con svolazzi intermedi e terminali.

Cenni Storici

E’ di antichissimo memoria l’esistenza dell’emblema Cumianese che la credenza popolare fa risalire al ricordo dell’atto di affrancamento del 14 novembre 1429 con i Conti Canalis.

Si trova il primo riconoscimento formale dello Stemma in un ordinato del Consiglio della Comunità del luogo di Cumiana del 27 aprile 1780.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1937 al Comune di Cumiana venne concesso lo Stemma sopra descritto.

Allegato (fare riferimento al file PDF) B)

Gonfalone del Comune di Cumiana

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Cumiana si descrive come segue:

a) dimensioni: lunghezza cm. 80 x cm. 120 di altezza comprese le frange inferiori;

b) il colore del fondo è blu oltremare su cui si distinguono la scritta “Comune di Cumiana” ed il decoro sottostante;

c) questo decoro è costituito da un arabesco che prende inizio dal basso centralmente con ricchi movimenti si divide, procede lateralmente sfumando verso l’alto racchiudendo in tal modo l’intera figura;

d) al di sotto dello stemma vero e proprio si trovano disposti in modo analogo all’arabesco due rami di colore verde legati tra loro alla base con nastro di colore rosso vivo, riprendendo la simbologia dello stemma della Repubblica Italiana, infatti quello di destra rappresenta un ramo di quercia con ghiande e quello di sinistra un ramo di agrifoglio con bacche in colore rosso vivo;

e) i rami verdi summenzionati racchiudono lo stemma del Comune di Cumiana per il quale si richiama la descrizione specificatamente allegata;

f) guardando il gonfalone si nota in alto a destra la medaglia al valor civile della Repubblica Italiana.

2. Il tutto è montato su di un’asta orizzontale in metallo cromato con pomelli terminali di chiusura ed agganciato su di un’asta di sostegno in metallo cromato con terminale verso l’alto rappresentante l’emblema della Repubblica Italiana.