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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Statuto comunale - modifica art. 61 - Deliberazione di C.C. n. 57 del 29.11.2001

Il Consiglio comunale

Sentita la relazione del Sindaco, ed uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all’originale della presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.1.2000 ad oggetto: “Esame ed approvazione modifiche allo Statuto Comunale Legge 265/99";

Ricordato che lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27.5.1991 e modificato con deliberazione n. 12 del 27.2.1995;

Visto l’art. 61 che così recita:

“Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la seguente procedura: fatta salva l’applicazione dell’art. 7 della legge 23.4.1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati."

Ritenuto di proporre la durata in carica da quattro a cinque anni e di abrogare la riconferma una volta sola.

Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

delibera

Di modificare l’art. 61 , 1° comma: “Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato”.