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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

Codice 10.7
D.D. 22 ottobre 2001, n. 946

Comune di Malesco (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 3 a favore della Ditta “Prini Graniti S.n.c.”, di porzione di mq. 1.093,14 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Valle Loana” e distinto al NCT Fg. 48 mapp. 1, per sfruttamento di banco di pietra ollare. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Malesco (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 1.093,14 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Valle Loana” e distinto al NCT Fg. 48 - mapp. 1, per darla in concessione amministrativa alla Ditta “Prini Graniti S.n.c.” per un periodo di anni 3 (tre), per consentire lo sfruttamento di un banco di pietra ollare di circa 500 metri cubi;

- che il Comune di Malesco (VCO) dovrà inviare all’uso Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria, relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, fatte salve eventuali variazioni dell’Indice ISTAT che dovessero maturare tra la data della perizia di stima (29/05/2001) e la data dell’effettivo pagamento;

- il Comune di Malesco (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri