Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

Deliberazione del Consiglio Regionale 27 dicembre 2001, n. 217 - 41038

Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 ‘Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione’

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione con procedimento elettronico: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), modificata e integrata dalla legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, in particolare l’articolo 23, comma 7, che consente al Consiglio regionale di procedere con propria deliberazione alla modificazione dei contenuti degli allegati ogniqualvolta sia necessaria un’armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale;

Visti, inoltre, gli allegati alla citata l.r. 40/1998, aggiornati con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 8 - 16099 del 27 giugno 2000 e n. 154-9357 del 13 marzo 2001 e con deliberazione di Giunta regionale n. 42-3096 del 28 maggio 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 27-1247 del 6 novembre 2000 “L.R. 44/2000. Approvazione del Documento di programmazione delle Attività Estrattive relativamente ai comparti di Pietre ornamentali ed inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 68 - 3344 del 25 giugno 2001 “Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla l.r. 40/1998, recante ‘Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione’” e, in particolare, le motivazioni in essa illustrate; visto che tale D.G.R. propone all’approvazione del Consiglio regionale l’aggiornamento degli allegati alla l.r. 40/1998 sulla base delle previsioni della direttiva CE/97/11, nonché a seguito delle esperienze derivanti dall’attuazione della legge e degli approfondimenti in materia di cave derivanti dal citato Documento di programmazione delle attività estrattive;

delibera

• di approvare l’aggiornamento degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C alla l.r. 40/1998 sulla base delle previsioni della direttiva CE/97/11, nonché a seguito delle esperienze derivanti dall’attuazione della legge e degli approfondimenti in materia di cave derivanti dal citato Documento di programmazione delle attività estrattive, secondo quanto previsto dall’allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione;

• di dare mandato alla Giunta regionale di:

comunicare, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9 comma 2 bis della l. 86/1989, ad intervenuta approvazione della deliberazione consiliare, il numero e gli estremi di pubblicazione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione, anche attraverso la predisposizione di un testo integrato degli allegati ai fini di una sistematizzazione dello stesso che ne agevoli la consultazione.

(omissis)

Allegato A)

Aggiornamento degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”


Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

• Nell’allegato A1 le categorie progettuali n. 1 e 9 sono
   sostituite dalle seguenti:

n. 1

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)

n. 9

Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 51 e n. 51 bis):

-

ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell’attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;

-

ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;

-

ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 mc;

-

gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale.

Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 51):

-

cave che intercettano la falda freatica;

-

cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area, prevedono una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;

-

cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;

-

cave con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari;

-

ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 mc.

• Dopo   la   categoria  n. 9 dell’allegato A1, è inserita la
  seguente categoria progettuale n. 9 bis:

n. 9 bis

Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell’attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (*) (vedi cat. A2, n. 13 bis)

• Al   termine dell’allegato A1   e  con   riferimento  alla
  categoria   progettuale  n. 9   bis   è   inserita  la nota
   seguente:

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/1998.


Allegato A2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

• Nell’allegato A2 le categorie progettuali n. 1, 2, 3 e 13
  sono sostituite dalle seguenti:

n. 1

Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo

n. 2

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)

n. 3

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

n. 13

Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 9), qualora rientrino in uno dei seguenti casi:

-

cave che intercettano la falda freatica;

-

cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area, prevedono una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;

-

cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;

-

cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta -, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo

-

cave con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari;

-

cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l’uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 mc di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l’uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 mc di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;

-

cave o ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 mc - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;

-

ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 mc.

• Dopo la categoria n. 13 dell’allegato A2, è inserita la
  seguente categoria progettuale n. 13 bis:

n. 13 bis

Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell’attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (*) (vedi cat. A1, n. 9 bis).

• Al termine dell’allegato A2 sono aggiunte le seguenti
  categorie progettuali n. 16, 17, 18, 19 e 20:

n. 16

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)

85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b)

3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg); o

c)

900 posti per scrofe.

n. 17

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici (ex cat. B2, n. 8)

n. 18

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

n. 19

Progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

n. 20

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

• Al   termine   dell’allegato A2 e   con  riferimento alla
   categoria   progettuale  n. 13 bis   è   inserita la nota
  seguente:

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/1998.


Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

• Nell’allegato B1  le categorie progettuali numero 5, 6,
   7, 8, 9, 10, 15
e 22 sono sostituite dalle seguenti:

Progetti di infrastrutture
(vedi anche categorie n. 31 e n. 37)

n. 5

progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)

n. 6

progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all’interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)

n. 7

funivie e impianti meccanici di risalita - escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse

n. 8

derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 33 e B2, n. 27)

n. 9

piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;

n. 10

porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 9); vie navigabili

n. 15

opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d’alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)

Altri progetti
(vedi anche categoria n. 32)

n. 22

cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 9 dell’allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 51)

• Nell’allegato  B1  è soppressa la categoria progettuale
   n. 18

• 
Al   termine    dell’allegato   B1   sono     aggiunte   le
  seguenti categorie progettuali n. 33, 34, 35, 36 e 37:

Industria energetica ed estrattiva
(vedi anche categorie dal n. 26 al n. 30)

n. 33

impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 8 e B2, n. 53)

n. 34

estrazione di minerali di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale

n. 35

agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite

Turismo e svaghi

n. 36

piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari

Progetti di infrastrutture
(vedi anche categorie dal n. 5 al n. 17 e n. 31)

n. 37

costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali ai sensi dell’allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, con superficie di vendita superiore a 2500 m² e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 m² (****)

• Al   termine   dell’allegato  B1  e con riferimento alle
 categorie   progettuali   n. 5,   n. 6,   n. 15  e n. 37 sono
  inserite le note seguenti:

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/1998.

(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell’alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo.

(****) L’Allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, riporta: “Art. 6. Definizione di centro commerciale 1. Un centro commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, comma 2. Il centro commerciale è dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Il centro commerciale è unitario rispetto: al sistema del traffico, al parcheggio, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati. Il consumatore percepisce un’immagine unitaria dell’offerta commerciale e dei servizi connessi.

2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.

3. I centri commerciali sono così classificati:

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall’articolo 29 della presente normativa.

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all’intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto a concessione edilizia unitaria che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall’articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo.

- omissis - “


Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitut†va dell’area protetta interessata.

• Nell’allegato B2 è soppressa la categoria progettuale n. 8

• Nell’allegato B2 le  categorie progettuali n. 1,  27, 28,
   41 e 51
sono sostituite dalle seguenti:

Agricoltura

n. 1

impianti per l’allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l’esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, con un numero di “Unità Bovine Adulte” (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

Progetti di infrastrutture

n. 27

derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 8)

n. 28

sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo

Industria energetica

n. 41

impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda

Altri progetti
(vedi anche categorie dal n. 34 al n. 39 e dal n. 62 al n. 64)

n. 51

cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell’allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 9 e B1, n. 22)

• Dopo la categoria n. 51 dell’allegato B2, è inserita la
    seguente categoria progettuale n. 51 bis:

n. 51 bis

gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 9)

• Al termine dell’allegato B2 sono aggiunte le seguenti
  categorie progettuali n. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
   59, 60, 61, 62, 63 e 64

Industria energetica ed estrattiva
(vedi anche categorie dal n. 40 al n. 44)

n. 52

impianti di superficie connessi all’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi

n. 53

impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all’autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 33)

Industria dei prodotti minerali

n. 54

cokerie (distillazione a secco del carbone).

n. 55

impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno

n. 56

fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

Progetti di infrastrutture
(vedi anche categorie dal n. 27 al n. 33)

n. 57

progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche

n. 58

opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi

Turismo e svaghi

n. 59

villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati

n. 60

aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti roulotte o camper

n. 61

parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

(vedi categorie dal n. 34 al n. 39 e dal n. 46 al n. 51 bis)

n. 62

depositi di fanghi diversi da quelli di cui al d.lgs. 22/1997, con capacità superiore a 10.000 metri cubi

n. 63

impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive

n. 64

stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno


Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

• Nell’allegato   B3   la  tipologia n. 3  è sostituita dalla
   seguente:

Agricoltura

n. 3

progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

• Al  termine  dell’allegato B3  è  aggiunta  la seguente
   categoria progettuale n. 10:

Progetti di infrastrutture
(vedi anche categorie dal n. 4 al n. 6)

n. 10

costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto


Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

—  Nell’allegato dopo il  primo  punto  è   inserito  il
     seguente:

Dalle tipologie all. B1, n. 11 (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), all. B2, n. 29 (strade extraurbane secondarie provinciali) e all. B3, n. 4 (strade extraurbane secondarie comunali):

-

B1, 11/a - B2, 29/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d’acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.

— Nell’allegato   C   il   quarto   punto  è  sostituito  dal
     seguente:

Dalle tipologie all. B1, n. 22 (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 9 dell’allegato A1) e all. B2, n. 51 (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell’allegato A2)

Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.

Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 9 e 9 bis, A2 n. 13 e 13 bis) o localizzati, anche parzialmente, all’interno di aree protette.

-

B1, 22/a - B2, 51/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 mc complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d’uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

-

B1, 22/b - B2, 51/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 m e volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

-

B1, 22/c - B2, 51/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un’altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

-

B1, 22/d - B2, 51/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.

-

B2, 51/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

-

B2, 51/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell’attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 mc,

la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,

non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,

non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati.

-

B2, 51/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sotterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 mc, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l’intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,

sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.

-

B2, 51/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell’attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 mc, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.

— Nell’allegato  C   il   quinto   punto   è  sostituito  dal
    seguente:

Dalla tipologia all. B2, n. 30 (“... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997)”)

-

B2, 30/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico

Nell’allegato C il sesto punto è soppresso.