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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

AVVISO DI RETTIFICA

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001, n. 29 - 4134

Sportello unico per le attività produttive. Adozione delle indicazioni applicative dei D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000

Il penultimo periodo del testo originale del capitolo IV, punto 1.1. (del punto 1.) dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale in oggetto, pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2001 a pagina 18, è stato riportato poichè erroneamente compreso nel testo originale. Quindi il testo corretto del capitolo IV, punto 1.1. (del punto 1.) dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale in oggetto, privo del summenzionato penultimo periodo (da:”In merito” a “sportello unico”) è il seguente:

CAPITOLO IV
RAPPORTI CON LE PROCEDURE IN MATERIA
DI RIFIUTI E DI ACCERTAMENTO
DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

1. La legislazione di settore

La legislazione in materia di smaltimento o recupero di rifiuti, così come quella in tema di compatibilità ambientale prevede da tempo una vera e propria anticipazione dello sportello unico.

1.1. Smaltimento o recupero di rifiuti

Si tralascia, per evitare eccessivi appesantimenti della trattazione, la considerazione della precedente disciplina legislativa e si ha riguardo soltanto al D.lgs. 5.2.1997, n. 22 (cosiddetto “decreto Ronchi”). Come è noto, ai sensi degli artt. 27 e 28 di tale decreto, l’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero - ma anche di ristrutturazione o ampliamento o modificazione dello stesso - “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali”. Addirittura, tale approvazione “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale” e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Con l’atto di approvazione del progetto può concorrere, contestuale, l’autorizzazione all’esercizio, cioè a porre in essere “le operazioni di smaltimento e di recupero.

Il procedimento teso a pervenire all’approvazione anzidetta, ed eventualmente anche all’autorizzazione all’esercizio, è dunque un procedimento unico, negli stessi termini in cui lo è quello di cui alla normativa sullo sportello unico. Esso già ottempera, pertanto, alla statuizione recata dal comma 1 dell’art. 25 del D.lgs. 112/98, che impone appunto l’unicità del procedimento amministrativo in materia di insediamento (ristrutturazione, ampliamento, ecc.) di attività che producono beni o servizi.

Ci si è chiesti se l’attività di smaltimento o di recupero di rifiuti rientri in tale categoria, stante la particolarità della funzione svolta dagli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, difficilmente accostabile alle consuete ipotesi di “produzione di beni o di servizi”. Invero, l’art. 27 del D.lgs. 112/98, considera - solo per escluderli dalle applicazioni di alcune disposizione di legge ma non dalla complessiva disciplina anzidetta - gli “impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Di per sé, tali impianti sarebbero dunque assoggettati alla normativa riguardante lo sportello unico.

Ma altre ragioni inducono a ritenere che, in realtà, tale assoggettamento non debba intervenire: cioè, che - in concreto - i procedimenti di che trattasi non debbano essere esperiti dalla struttura unica, bensì dall’amministrazione competente (attualmente, la Provincia) per il procedimento unico di cui al D.lgs. 22/97.

Prima ragione è quella data dalla necessità di applicare con coerenza il principio fondamentale, sancito dalla legge 241/90, del divieto di aggravare il procedimento. Il D.lgs. 22/97 disciplina infatti l’iter procedimentale relativo agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (così come quello attinente all’autorizzazione all’esercizio) in termini tali da perfino superare - sul terreno della semplificazione e dell’unificazione - le statuizioni in tema di sportello unico. D’altro canto, l’iter anzidetto è disciplinato dal “decreto Ronchi” in modo compiuto e specifico, cosicché anche la struttura unica dovrebbe comunque applicare quella disciplina; ne deriverebbe che la proposizione della domanda allo sportello unico darebbe luogo solo ad alcuni passaggi in più, rispetto al procedimento regolato dal D.lgs. 22/97.

Una seconda ragione proviene dal contenuto della normativa di cui all’art. 27 del decreto legislativo anzidetto: vi si stabilisce infatti che l’approvazione del progetto costituisce senz’altro variante al p.r.g., quando occorre. Come è risaputo, si tratta di uno dei casi di cosiddetta “variante automatica” agli strumenti urbanistici di cui è costellato il vigente ordinamento. La normativa del “decreto Ronchi”, che non è stata interessata da alcuna abrogazione, è dunque caratterizzata - anche rispetto a quella del Regolamento dello sportello unico - da una condizione di specialità che fa molto dubitare del fatto che possa essere stata incisa dal Regolamento medesimo, nell’ambito del quale, come è noto, la disciplina delle varianti al p.r.g. ha tutt’altro contenuto.

Si rende necessaria una terza considerazione. Gli interventi relativi ad impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (con o senza contestuale istanza relativa all’esercizio) posti in essere da Consorzi di enti pubblici o comunque da soggetti pubblici e riconducibili alla categoria dei “lavori pubblici” già di per sé non rientrerebbero nella competenza dello sportello unico; le istanze di autorizzazione al solo esercizio sarebbero parimenti escluse per le ragioni enunciate nel secondo capitolo delle presenti note.

La competenza dello sportello unico si avrebbe quindi soltanto nei casi in cui un operatore diverso dal soggetto pubblico chieda l’approvazione del progetto, con o senza l’autorizzazione all’esercizio. E’ inevitabile rilevare la singolare e complicante disparità che verrebbe a riscontrarsi sul piano procedimentale, in palese ed eclatante violazione dei principi e degli obiettivi che l’odierna legislazione persegue.

Ancora: l’approvazione del progetto posta in essere dalla Giunta provinciale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; non è dato vedere come tale connotazione potrebbe risiedere nel provvedimento conclusivo del procedimento espletato dalla struttura unica, anche in relazione alla natura che si ritiene abbia tale provvedimento ed alla posizione in cui risulta collocato il responsabile della struttura unica che emana il provvedimento stesso.

Si deve dunque ritenere che il procedimento di cui all’art. 27 (e 28) del D.lgs. 22/97 (“decreto Ronchi”) non rientri fra quelli che attivano la competenza dello sportello unico, e che ad esso non si applichi il D.P.R. 447/98 e succ. mod.; il procedimento stesso resta pertanto disciplinato dal D.lgs. 22/97 sopra citato, ovviamente sostituita la Provincia alla Regione.

Rimane del resto rispettato il disposto dell’art. 25, comma 1, del D.lgs. 112/98: “il procedimento amministrativo (.....) è unico”; ma trovano sostanziale ottemperanza anche le altre disposizioni, recate dal comma 2 di tale articolo, restando escluse (come dispone l’art. 27 dello stesso decreto legislativo) quelle di cui alle lettere c) e d). Il procedimento disciplinato dal D.lgs. 22/97 già opera invero attraverso all’applicazione, nella sostanza, delle disposizioni anzidette.

Da ultimo va rilevata la circostanza che, ove l’intervento comporti la sottoposizione al V.I.A., le modalità procedimentali vengono ad assumere i caratteri che conseguono a tale condizione.