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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

Codice 27.1
D.D. 20 dicembre 2001, n. 377

Rilascio di libretto sanitario per barbieri, parrucchieri ed affini. Provvedimenti

La legge 14 febbraio 1963, n. 161: “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” non prevede alcun obbligo di accertamento sanitario ai fini dell’autorizzazione, ma unicamente la verifica “dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività” (art. 2 - punto b).

Analogamente la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e la Legge regionale 54/92 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - disciplina dell’attività di estetista - non fanno riferimento all’obbligo del libretto sanitario per gli operatori addetti.

Nelle normative predette sono sempre previsti appositi regolamenti da adottarsi da parte dei Comuni per disciplinare alcuni aspetti specifici dell’attività, quali ad esempio la distribuzione territoriale degli esercizi, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, gli orari e i giorni di apertura.

Tutti i regolamenti locali di igiene e sanità, secondo quanto previsto dall’art. 345 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, devono essere deliberati dal Consiglio Comunale, previa approvazione dell’ASL competente per territorio.

Recentemente la L.R. n. 5 del 15.03.2001, ha abrogato la disposizione che demandava alla Regione l’omologazione dei regolamenti locali di igiene e sanità, trasferendo la funzione all’ASL territorialmente competente.

Con Circolare prot. n. 9735/27.002 del 06.06.2001, avente per oggetto “D.Lgs. 112/98, - decentramento funzioni agli Enti Locali - disposizioni in ordine:

* all’attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli art 228, 338 e 345, del R.D. 27.07.1934, n° 1265, ai sensi dell’art. 109 della L.R. n. 5 del 15.03 2001;

* all’abrogazione ai sensi dell’art. 110 della L.R. n. 5 del 15.03.2001, della lettera e), dell’art. 2, della L.R. 26.10 1982, n. 30";

è stata definita la procedura operativa per l’esercizio delle funzioni amministrative, precedentemente svolte dalla Regione, alle ASL, in termini di istruttoria dei procedimenti, espressione dei pareri e rilascio di omologazione dei regolamenti relativi a materie sanitarie.

Per quanto riguarda i Regolamenti Comunali per l’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, la Regione Piemonte con nota prot. n. 1741/48/767 del 15.03.1995, aveva trasmesso ai Sindaci ed alle ASL una ipotesi di regolamento tipo che prevedeva per il personale addetto all’esercizio delle succitate attività, l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria; tale indicazione è stata dal 1995 ad oggi puntualmente recepita nella stesura dei regolamenti comunali.

Occorre, a questo proposito, osservare che le motivazioni che presumibilmente avevano determinato la richiesta di libretto sanitario non hanno più ragione di esistere in quanto è ormai evidenza scientifica consolidata che gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche.

Contemporaneamente il panorama delle attività di tipo estetico, soprattutto negli ultimi anni è notevolmente cambiato sia in termini di offerta di prestazioni all’utenza, sia di rischio sanitario a queste correlato; l’utilizzo diffuso di apparecchiature a raggi UV, le pratiche di piercing e tatuaggi, i trattamenti con apparecchiature a tecnologia poco conosciuta determinano la necessità di rivalutazione e ridefinizione del rischio sanitario.

Visto il D.Lgs n. 229/99 “Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’art. 1 della L. 419/98" che, all’articolo 1, comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2; (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’economicità nell’impiego delle risorse);

b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.".

Vista la D.G.R. n. 42 - 4511 del 19 novembre 2001 “Sospensione rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dall’art. 14, della Legge 283/62 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/80, per una durata di due anni a far data dal 01.01.2002.

Preso atto che le motivazioni che hanno determinato la predetta sospensione sono applicabili, in analogia, alla richiesta di libretto sanitario per gli addetti alle attività di barbiere, parrucchiere e affini, che peraltro non trova alcun riferimento normativo a livello nazionale e regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

Vista la L.R. n. 7/2001;

determina

- di disporre che le ASL sospendano le procedure di rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dai Regolamenti Comunali per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista a far data dal 01.01 2002;

- di richiedere alle ASL l’attivazione delle procedure previste dalla circolare del 6.06.2001, prot. n. 9735/27.002, per la modifica dei regolamenti Comunali locali, per quanto riguarda l’obbligo del libretto sanitario per la predetta categoria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile