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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 5 - 5100

Adeguamento dei regimi di aiuti di stato con riferimento agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Sono adeguati agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C del 1/2/2000, secondo le disposizioni contenute nel documento, di cui all’ allegato 1 della presente deliberazione, per farne parte integrante, i regimi di aiuto istituiti dalla l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla l.r. 22 dicembre 1995, n. 95, dalla l.r. 22.04.1980, n. 27 e dalla l.r. 9 agosto 1999 n. 20.

2. Non vengono applicati i regimi di aiuto istituiti dalla l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’allegato 2 della presente deliberazione, per farne parte integrante.

3. Di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che il presente provvedimento non deve essere notificato alla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999.

(omissis)

Allegato 1

ULTERIORE ADEGUAMENTO DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE, AGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI.

0 - PREMESSA

Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C n.28 del 1 febbraio 2000, prevedono al paragrafo 23.4. che gli stati membri modifichino i rispettivi regimi di aiuto esistenti per adeguarsi agli orientamenti stessi:

* entro il 30 giugno 2000 per gli investimenti concernenti il settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell’Allegato 1;

* entro il 31 dicembre 2000 per gli altri interventi interessati dagli orientamenti comunitari citati.

La presente disciplina interviene sui regimi di aiuto di cui al precedente punto 2.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto di cui al punto 1, la Giunta Regionale ha provveduto all’adeguamento con DGR n. 52-1001 del 2 ottobre 2000.

1. DISCIPLINA PER GLI AIUTI FINALIZZATI ALLA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

1.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 12.

1.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti per la ricomposizione fondiaria.

1.1.1.Dal 1 gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti per la ricomposizione fondiaria, previsti dai seguenti articoli della l.r.12 ottobre 1978, n. 63:

a) art.32 (Riordino fondiario).

1.2. Condizioni di ammissibilità.

1.2.1.Gli aiuti vengono concessi ad aziende agricole, ai fini della costituzione di aziende economicamente redditizie, per lo scambio di particelle agricole nell’ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

1.3. Spese ammissibili ed intensità dell’aiuto

1.3.1. Gli aiuti riguardano la copertura dei costi notarili, legali e professionali della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, e possono consistere fino al 100% delle spese sostenute.

2. DISCIPLINA PER GLI AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA.

2.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02: paragrafo 11 (11.1., 11.2., 11.3.)

2.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola.

2.1.1. Dal 1 gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti attribuiti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola, alle strutture o ai mezzi di produzione agricola, previsti dai seguenti articoli della l.r. 12 ottobre 1978 n°63:

a) art.54 (Riconoscimento di eccezionalità dell’evento e delimitazione del territorio);

b) art.55 (Anticipazione delle agevolazioni creditizie e contributive - Pronti interventi);

c) art.56 (Sovvenzioni per il ripristino di strutture agricole danneggiate non ricadenti in territori delimitati ai sensi del precedente art.54).

2.2. Condizioni di ammissibilità

2.2.1.La Regione applica con gli artt. 54 e 55 la normativa statale relativa al “Fondo di Solidarietà Nazionale” istituito con legge n°364/1970, successivamente modificata con la legge n. 590/1981 e con la legge n.185/1992, ancora vigente. La predetta normativa demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere alla delimitazione del territorio a seguito di calamità atmosferiche di natura considerata eccezionale (ovvero tale da provocare danni superiori al 35% della produzione lorda vendibile dell’azienda, esclusa quella zootecnica), in base alle relazioni che pervengono dagli Enti delegati (Province e Comunità Montane).

Ai sensi dell’art. 55 la Regione è autorizzata ad anticipare i fondi stanziati dallo Stato ed a provvedere, in caso di avversità molto gravi o estese, all’erogazione di pronti interventi (a titolo di anticipazione, anche in questo caso, delle risorse statali stanziate dal Fondo di Solidarietà Nazionale).

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento ai sensi dell’art.56, occorre che si sia verificato un evento atmosferico eccezionale, che abbia provocato danni alle strutture aziendali (sono esclusi i danni alle colture) superiori al 35% della Produzione Lorda Vendibile - P.L.V., circoscritti sul territorio, tali da non far intervenire gli estremi previsti dalla citata legge 185/1992 per una delimitazione del territorio (es. una tromba d’aria che scoperchia una singola stalla o una frana che investe un fabbricato rurale).

2.3. Spese ammissibili e intensità dell’aiuto

2.3.1. La Regione, in materia di aiuti a titolo di compenso per i danni arrecati da avversità atmosferiche di eccezionale entità, quali gelate primaverili, grandinate, venti impetuosi, piogge alluvionali, nevicate, ecc.., applica la disciplina prevista dal Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui alla l.185/1992, impegnandosi a gestire i fondi messi a disposizione sulla base dei riparti effettuati dal Ministero dell’Agricoltura e, tramite gli Enti delegati sopra citati, ad erogare i fondi stessi, sotto forma di prestiti quinquennali (di cui uno con abbonamento di quota parte del capitale mutuato pari al 40%) e di contributi fino all’80% per il ripristino di strutture aziendali danneggiate.

Nel caso di ripristini di infrastrutture collettive (strade interpoderali, acquedotti rurali, impianti irrigui e opere di bonifica) la percentuale dell’aiuto può raggiungere il 100%.

Nel caso del ripristino di strutture aziendali danneggiate e non delimitate dalla Giunta Regionale ai sensi della legge 185/92 e dell’ art.54 della L.R. n.63/78, le spese riguardano il ripristino di sole strutture aziendali, in base a segnalazione degli Enti delegati o relazione del preposto Settore Regionale, e può consistere fino al 70% della spesa ammessa e fino al 100% nel caso di infrastrutture interaziendali.

In ogni caso l’importo dell’aiuto non può superare l’entità del danno.

2.3.2. Sono ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dalla legge 185/92, degli artt.54 e 55 e 56 della l.r. 63/78 gli imprenditori singoli o associati (cooperative e consorzi di utenti per la gestione delle strade interpoderali, acquedotti rurali e impianti irrigui).

3. DISCIPLINA PER GLI AIUTI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE.

3.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 11.4.

3.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti alla lotta contro le epizoozie.

3.1.1. Dal 1 gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie, previsti dai seguenti articoli della l.r. 12 ottobre 1978 n°63:

a) art.17 lett a) (Iniziative zootecniche - premi sostituzione capi infetti).

3.2. Condizioni di ammissibilità

3.2.1. L’aiuto mira ad incentivare gli allevatori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione che facciano ricorso all’abbattimento totale del bestiame per eliminare radicalmente gli agenti patogeni che possono trasmettere l’infezione.

3.2.2.La Regione Piemonte può prevedere degli aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie di interesse per le pubbliche autorità.

3.2.3. Tale intervento deve essere accompagnato da un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione, realizzato a livello comunitario, regionale o nazionale dell’autorità sanitaria competente; il programma deve essere conseguente a disposizioni comunitarie o nazionali e comportare l’adozione di opportune misure di lotta contro la malattia, attuando interventi di eradicazione con misure obbligatorie soggette ad indennizzo.

3.3.Spese ammissibili

3.3.1. L’aiuto è concesso per la sostituzione di bestiame bovino di sesso femminile in produzione con animali giovani.

3.4. Intensità dell’aiuto

3.4.1.Per ogni capo bovino sostituito il contributo non potrà superare Euro 620.

4. DISCIPLINA PER GLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

4.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 11.5.

4.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi.

4.1.1 Dal 1° gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti finalizzati al pagamento dei premi assicurativi, previsti dai seguenti articoli della l.r. 12 ottobre 1978 n°63:

a) art 17 lett.a) (Iniziative zootecniche - premi sostituzione capi infetti);

b) art.17 lett. c) (Alpeggio)

4.2. Condizioni di ammissibilità

4.2.1. La Regione Piemonte può incoraggiare gli allevatori ad ottenere coperture assicurative avverso il verificarsi delle epizoozie individuate al precedente paragrafo 4.1.1, in alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite dovute alla sostituzione del bestiame in produzione.

4.2.2. La Regione Piemonte può inoltre incoraggiare gli allevatori ad ottenere la coperture assicurative delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l’alpeggio, in alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite subite qualora il danno raggiunga o superi la soglia del 20 % della produzione normale.

4.3. Spese ammissibili

4.3.1.E’ ammesso il costo dei premi assicurativi.

4.4.Intensità dell’aiuto.

4.4.1. Fino al 50% del costo dei premi assicurativi.

5. DISCIPLINA PER GLI AIUTI A SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO.

5.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 15

5.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti a sostegno del settore zootecnico.

5.1.1. Dal 1° gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti finalizzati al sostegno del settore zootecnico, previsti dai seguenti articoli della l.r. 12 ottobre 1978 n°63:

a) art.16 (Associazioni allevatori);

b) art.17 lett.f) (Iniziative zootecniche - incoraggiamento alla produzione zootecnica di ogni specie);

c) art.17 lett. g (Iniziative zootecniche - altri allevamenti);

d) art.17 lett.h (Iniziative zootecniche - istituti di ricerca).

5.2. Condizioni di ammissibilità

5.2.1.Al fine di favorire il settore zootecnico e sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico la Regione Piemonte ai sensi dell’art.16 può concedere aiuti per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali.

In quanto materia delegata alla Regione con D.lgs.4 giugno 1997, n. 143, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali dispone annualmente, con proprio atto normativo, in merito alle condizioni di ammissibilità dell’intervento ed all’individuazione degli Enti attuatori.

5.2.2 Al fine di incoraggiare la produzione zootecnica di ogni specie la regione Piemonte può, ai sensi dell’art.17:

- introdurre a livello aziendale metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale (art.17 lett.f-g);

- predisporre interventi di sostegno finanziario a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Laboratori per il monitoraggio, il controllo, il miglioramento della qualità, la tutela e la valorizzazione della produzione lattiera regionale (art.17 lett.f-g);

- predisporre programmi atti a monitorare i fattori produttivi del settore zootecnico (art.17 lett.f-g);

- sostenere la ricerca applicata nel settore zootecnico (art.17 lett.h).

5.3. Spese ammissibili.

5.3.1. Ai fini dell’art. 16 è ammessa la copertura dei costi amministrativi inerenti l’adozione ed la tenuta dei libri genealogici e dei costi per i tests di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

5.3.2. Ai fini dell’art. 17 lettere f, g ed h è ammesso a contributo:

- la differenza tra i costi dei metodi di riproduzione normali e quelli di nuova introduzione (art.17 lett.f-g);

- il costo per l’esecuzione delle analisi del latte e gli oneri per l’attività ispettiva, sanitaria e gestionale nonché di indirizzo tecnico scientifico (art.17 lett.f-g);

- il costo di realizzazione dei programmi (art.17 lett.f-g);

- il costo relativo alle spese di funzionamento (art.17 lett.h).

5.4. Intensità dell’aiuto.

5.4.1. Ai fini dell’art. 16 l’aiuto potrà essere concesso nelle seguenti misure:

- fino al 100% a copertura dei costi amministrativi inerenti all’adozione ed alla tenuta dei libri genealogici;

- fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

5.4.2. Ai fini dell’applicazione dell’art.17 lettere f e g, l’entità dell’aiuto:

- non deve superare il 40% dei costi ammissibili (art.17 lett.f-g);

- non deve superare il 70% degli oneri complessivi: esecuzione delle analisi (tenuto conto dell’obbligatorietà dei controlli di alcuni parametri) e spese per l’attività ispettiva, sanitaria e gestionale nonché di indirizzo tecnico-scientifico (art.17 lett.f-g);

- è pari al 100% dei costi sostenuti per la realizzazione e l’esecuzione dei programmi (art.17 lett.f-g);

- non deve superare l’80% delle spese di funzionamento (art. 17 lett.h).

6. DISCIPLINA PER GLI AIUTI PER LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI O ORGANISMI ASSIMILABILI

6.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 10

6.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti per le associazioni dei produttori o organismi assimilabili.

6.1.1. Dal 1 gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, previsti:

a) dall’art. 14, comma 5. della l.r. 9 agosto 1999 n. 20.

b) art. 8, par. 1, l.r. 22.04.1980, n. 27

6.2.Condizioni di ammissibilità

6.2.1. Sono concessi contributi di avviamento in favore delle Associazioni dei Produttori Agricoli riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 952/97 fino alla conclusione del periodo relativamente al quale hanno acquisito il diritto ad essere finanziate.

6.2.2. Per quanto riguarda la commercializzazione da parte dei soci, si rimanda a quanto previsto al punto 10.3 degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57".

6.2.3. L’enoteca regionale, istituita ai sensi della l.r. 20/1999, è destinataria di contributi di avviamento, con le modalità precisate al successivo punto 6.4.

6.3. Spese ammissibili

6.3.1. Sono finanziabili le seguenti spese:

- affitto locali;

- acquisto di attrezzature da ufficio (compreso materiale e programmi informatici);

- costi del personale;

- spese amministrative.

6.4. Intensità dell’aiuto

6.4.1.Trattasi di un contributo in conto capitale.

6.4.2. L’importo dell’aiuto non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al 5° anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell’anno.

6.4.3. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il 5° anno né dopo 7 anni dal riconoscimento dell’Organizzazione.

7. DISCIPLINA PER GLI AIUTI ALL’ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

7.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 14

7.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti relativi all’assistenza tecnica nel settore agricolo.

7.1.1. Dal 1° gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di aiuti per l’assistenza tecnica ed economica nel settore agricolo, previsti dai seguenti articoli di legge:

a) art. 17, lettera i), della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 (Iniziative zootecniche: mostre e rassegne);

b) art. 7, comma 5, della L.R.22 dicembre 1995, n.95 (Interventi ordinari: assistenza tecnica alla cooperazione);

c) art. 41 della l.r. 12 ottobre 1978, n.63 (Assistenza tecnica alla cooperazione);

d) art. 48, della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole);

e) art. 8, paragrafo 2, della l.r. 27 aprile 1980, n. 27 (Contributi per programmi).

7.2. Condizioni di ammissibilità.

7.2.1. Con riferimento a quanto previsto:

a) all’art. 17, lettera i), della l.r. n. 63/78: sono ammessi gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche riguardanti animali iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, i rimborsi forfetari agli allevatori per spese di partecipazione, nonché spese per premi dei migliori capi classificati.

b) all’ art. 41 della l.r. 63/78, all’art.7, comma 5 della l.r. n. 95/95 e all’art.48 della l.r. 63/78: i programmi non devono avere come scopo l’incremento delle produzioni, se eccedentarie. Per quanto riguarda invece l’eventuale scopo di incrementare la produttività delle aziende, si deve conseguire l’obiettivo migliorando prioritariamente l’efficienza e la professionalità in campo agricolo al fine di puntare ad un miglioramento dell’organizzazione aziendale per ottimizzare i costi di produzione.

In generale, devono avere come obiettivi quelli fissati dalla legge 5.03.2001 n. 57 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo e relativo Decreto legislativo 18 maggio 2001.

c) all’art.8, secondo paragrafo della l.r. 27/1980: i programmi sono limitati alle seguenti voci:

- sviluppo (servizi per l’orientamento produttivo e commerciale, consulenza gestionale, sensibilizzazione di produttori verso le tematiche della qualità del prodotto, ecc.);

- studio e divulgazione (indagini a scopi conoscitivi circa l’evoluzione dei mercati, dei fenomeni socio-economico-produttivi di settore, convegni, seminari, pubblicazioni, ecc.).

7.2.2. I beneficiari possono essere enti pubblici, privati ed anche singoli agricoltori. In particolare sono:

a) all’art. 17, lettera i), della l.r. n. 63/78, gli allevatori, le loro organizzazioni e gli altri enti pubblici e privati;

b) all’art.7,comma 5, della l.r. n. 95/95, i Consorzi regionali di cooperative agricole di emanazione degli Enti regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione;

c) all’art. 41 della l.r. 63/78, i Consorzi di cooperative agricole con gli stessi requisiti di cui al punto b), nonché le singole cooperative purché aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa e le Associazioni di produttori riconosciute dallo Stato o dalla Regione;

d) all’art. 48, 1° comma, della l.r. 63/78, gli Enti pubblici e privati purché:

- svolgano attività aventi le finalità previste dalla legge e/o prevedano nello Statuto tali attività e tali finalità;

- siano dotati di personale tecnico idoneo e qualificato;

- operino per programmi annuali.

Tra gli enti privati è’ assicurata la priorità agli Enti che abbiano base associativa e che siano dotati di esperienza pregressa riguardante l’applicazione, diretta o come coordinatori, di regolamenti comunitari e di normative nazionali e regionali nel campo dei servizi di sviluppo agricolo; a tale scopo gli Enti devono essere riconosciuti dalla Regione anche tramite il finanziamento delle loro iniziative.

Nel caso in cui si tratti di Associazioni di produttori agricoli biologici, valgono i requisiti previsti nella DGR n. 50-1050 del 9.10.2000; in tale caso si accorda la priorità a quelle Associazioni che abbiano conseguito il riconoscimento ai sensi della l.r. 13/99.

In ogni caso il finanziamento per programmi non è cumulabile con un contributo di avviamento;

e) all’art. 48, 3° comma, della L.R. n. 63/78, gli Istituti scientifici e sperimentali di Stato, le Università, altri Enti ed istituzioni tecnico-scientifiche particolarmente qualificate nel settore;

f) all’art. 48, 4° comma, della l.r. n. 63/78,( nel caso di attuazione specifica di programmi di assistenza tecnica e di consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole), gli Enti appositamente costituiti dalle Organizzazioni Professionali di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale in ciascuna provincia, nonché i Centri di Assistenza Tecnica Agraria e Contabile (con i requisiti previsti dalla legge);

g) all’art. 8, par. 2, della l.r. n. 27/80, le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 952/97, fino al momento in cui una nuova normativa nazionale e/o regionale per il riconoscimento ed il finanziamento di Associazioni di produttori agricoli consentirà tale tipo di intervento.

7.2.3. Nel caso in cui i servizi consistano nella gestione di attività per conto dell’azienda agricola ( ad es. servizi ausiliari, contabilità, ecc) , gli Enti saranno selezionati secondo le procedure previste dalla Direttiva 92/50/CEE e, ove la Direttiva non sia applicabile, secondo le procedure che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

7.2.4. Gli Enti devono effettuare i servizi in cui si articolano i programmi di attività, normalmente, tramite l’informazione, in modo tale che siano accessibili a tutti gli agricoltori che ne facciano richiesta.

In particolare gli Enti che abbiano natura associativa devono essere in grado di fornire sia agli agricoltori soci che ai non soci tali servizi, anche a titolo oneroso.

7.3. Spese ammissibili.

7.3.1. Sono finanziabili tutte le spese che si riferiscono a:

- prestazione del personale e rimborsi spese viaggi;

- onorari e consulenze;

- istruzione e formazione e cioè spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno ed i costi di fornitura di servizi di sostituzione durante l’assenza dell’agricoltore o del suo collaboratore;

- organizzazione (solo in campo zootecnico) di concorsi, mostre, fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni da parte dei singoli allevatori;

- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

I costi amministrativi devono essere limitati a quelli necessari per la prestazione del servizio.

7.4. Intensità dell’aiuto.

7.4.1. E’ possibile concedere:

a) un contributo in conto capitale:

- fino al 50% della spesa ammessa, per l’assistenza tecnica alla cooperazione e relativamente alle Associazioni dei Produttori Agricoli riconosciute;

- fino all’80% in tutti gli altri casi.

La Regione, inoltre, può altresì assumere a suo totale carico l’onere del rimborso forfetario agli allevatori relativo alle spese di partecipazione a mostre e rassegne zootecniche, nonché dei premi per i migliori capi classificati.

b) un rimborso fino al 100% delle spese sostenute dagli Enti per la realizzazione di programmi e/o di attività affidate dalla Regione secondo la normativa vigente e previa convenzione.

7.4.2. L’importo massimo degli aiuti concedibile relativamente ad ogni triennio (a partire dal 1° Gennaio 2001) ad ogni beneficiario è pari a 100.000 ? . In tale caso per beneficiario s’intende l’azienda agricola singola mentre, se il servizio è erogato da Enti, si intende l’agricoltore a cui è fornito il servizio (ivi compresi gli agricoltori associati nel caso in cui si tratti di Ente di natura associativa).

Qualora invece l’aiuto venga erogato ad imprese che rientrano nella definizione di “piccole o medie imprese”, l’importo dell’aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili; tra le due possibilità viene concesso l’aiuto che risulta essere di entità superiore.

7.4.3. Per concessione dell’aiuto si intende l’impegno della spesa; nell’ambito del triennio possono essere effettuati impegni di importo anche superiore a quello indicato (100.000 ?), purché le liquidazioni riguardanti il triennio, anche se effettuate successivamente, non oltrepassino il limite del massimale previsto (100.000 ?).

8. DISCIPLINA PER GLI AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

8.1. Adeguamento dei regimi di aiuto a favore della ricerca e sviluppo agli orientamenti comunitari.

8.1.1 Con DGR n. 41-2121 del 29 gennaio 2001 si è provveduto ad un adeguamento del regime di aiuto, previsto dall’art.47 della l.r.63/1978, con riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea C 45 del 17 febbraio 1996, successivamente modificata (C 48 del 13 febbraio 1998).

9. DISCIPLINA PER GLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI

9.1. Adeguamento dei regimi di aiuto per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli.

9.1.1 L’adeguamento del regime di aiuto previsto dall’art.41, ultimi due commi della l.r.12 ottobre 1978 n.63 è rinviato all’adozione di un apposito provvedimento della Giunta regionale in via di predisposizione, con riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (2001/C 252/03) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C n.252 del 12 settembre 2001.

10. DISCIPLINA PER GLI AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE

10.0. Riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02): paragrafo 19

10.1. Individuazione, ai fini dell’adeguamento, degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.

10.1.1. Dal 1° gennaio 2001 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, previsti dai seguenti articoli della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63:

a) art. 42 (Contributi per anticipazione ai produttori conferenti);

b) art. 50 (Credito di conduzione).

10.2.Condizioni di ammissibilità.

10.2.1 Gli aiuti sono concessi alle aziende agricole singole ed associate.

10.3. Spese ammissibili.

10.3.1 Il volume dei prestiti agevolati concessi non potrà superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima della riscossione del ricavato dalle vendite della produzione.

10.4. Intensità dell’aiuto.

10.4.1. La durata dei prestiti agevolati non potrà superare un anno . Gli stessi potranno essere rinnovati, purché continuino ad essere soddisfatti i criteri di concessione del prestito.

10.4.2. L’importo dell’aiuto concesso sarà calcolato sulla base della differenza, comunicata periodicamente dalla Banca d’Italia, tra il tasso d’interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo ed il tasso di interesse versato negli altri settori.

11. RINVIO AD ISTRUZIONI OPERATIVE.

11.1. Si fa riserva di emanare istruzioni operative di applicazione della presente disciplina.

Allegato 2

INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE DA NON APPLICARE.

l.r.12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni:

- art.17 lett.b), d) ed e) (Iniziative zootecniche)

- art.30, comma 1, punto 1 relativamente alle opere al servizio di aziende agricole (Irrigazione)

- art.38 (premio di insediamento e permanenza)

- art.48, comma 3., secondo e terzo trattino (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole)

- art.57 (Sovvenzioni alle Cantine sociali per minori conferimenti)

l.r.25 giugno 1999, n.13

art.7 (Associazioni dei produttori biologici)