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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria)

Determinazione n. 163 del responsabile del servizio del 22.12.2001. Legge 22/10/1971, n. 865 art. 11 Quantificazione dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione di corsi d’acqua minori - 3º Stralcio - rio delle Ossa, rio Bettale e Rio Longine - danneggiati a seguito dell’alluvione del 6/11/1994. Sig.ra Zambon Claudia - F. 13 particella 9

L’anno duemilauno, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel propri ufficio

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

determina

Art. 1

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore dell’avente diritto - Sig.ra Zambon Claudia, proprietaria dell’immobile oggetto di occupazione, identificato catastalmente al F. 13 particella n. 9, superficie da espropriare mq. 24 - per la superficie da occupare dell’immobile in argomento e quantificata in L. 2.900 (euro 1.498) al mq. (diconsi lire millenovecento - euro unoequattrocento novantotto), occorrenti per la realizzazione delle opere descritta in narrativa quantificata nella misura indicata (mq. 24) nel piano parcellare di esproprio depositato presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Art. 2

Il Comune è legittimato a notificare il presente provvedimento all’avente diritto, Sig.ra Claudia Zambon nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi della L. 22.10.1971, n. 865, la proprietaria succitata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica di cui sopra, potrà convenire comunque a cessione volontaria dell’immobile di che trattasi per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare che intende accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. In caso di rifiuto o di cessione volontaria dell’immobile, l’indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobile che sede presso l’Agenzia del Territorio.

Ove l’area da espropriare, sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria ai sensi del succitato art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, con esclusione di ogni maggiorazione.

Art. 3

Entro trenta giorni dalla venuta conoscenza del presente provvedimento l’avente diritto, Sig.ra Claudia Zambon può proporre opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Castellazzo B.da, 22 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Silvano Carrea