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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Unione Comuni Val Pitta - Rossa (Vercelli)

Atto istitutivo e Statuto dell’Unione

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1

Istituzione dell’Unione

1. I Comuni di Balmuccia, Boccioleto, Carcoforo, Rimasco, Rima San Giuseppe e Rossa istituiscono tra loro l’Unione denominata “Val Pitta”, quale nuovo ente locale secondo la disciplina della legge 8 giugno 1990, n. 142, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.

2. L’Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito indicati:

- Comune di Balmuccia deliberazione C.C. n. 40 del 16.12.2001.

- Comune di Boccioleto deliberazione C.C. n. 36 del 10.12.2001.

- Comune di Carcoforo deliberazione C.C. n. 41 del 5.12.2001.

- Comune di Rimasco deliberazione C.C. n. 31 del 5.12.2001.

- Comune di Rima San Giuseppe deliberazione C.C. n. 28 del 21.11.2001.

- Comune di Rossa deliberazione C.C. n. 33 del 18.12.2001.

La sede dell’Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell’Unione in uno dei Comuni di riferimento. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Durata e vicende

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.

5. Nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell’Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all’evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell’Unione

Art. 3

Finalità dell’Unione

1. L’Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell’attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.

2. L’Unione rappresenta in via mediata l’insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.

3. L’Unione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 4

Principi dell’azione amministrativa

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende a conseguire l’ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.

2. Inoltre, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 5

Funzioni dell’Unione

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell’Unione.

2. In via di primo trasferimento, è attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

1. Responsabile Servizi amministrativi e Vice Segretario

2. Servizi demografici

3. Ufficio Tributi

4. Ufficio Tecnico

5. Ufficio Vigilanza

6. Servizio Scuolabus

7. Ufficio Tecnico - manutentivo

8. Fornitura beni e servizi

9. Gestione Raccolta e trasporto R.S.U.

3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottata apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4. Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Titolo II
Organi di Governo

Capo I
Organi dell’Unione

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell’Unione:

a) il Consiglio dell’Unione;

b) il Presidente dell’Unione;

c) la Giunta dell’Unione.

2. Gli organi durano in carica 5 anni.

3. L’eventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dell’Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.

Capo II
Il Consiglio

Art. 7

Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, o suo delegato, e da un rappresentante della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall’art. 37 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. I componenti Sindaci esprimono, nell’ambito delle votazioni del Consiglio, una partecipazione doppia rispetto agli altri componenti.

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno il membro di sua spettanza.

3. Il Consiglio dell’Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio dell’Unione:

a) determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne verifica l’attuazione attraverso l’adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;

b) approva il programma amministrativo del Presidente recante gli indirizzi generali di governo;

c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;

d) adotta i regolamenti per l’organizzazione dell’Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l’Unione ed i Comuni associati.

e) elegge i rappresentanti dell’Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 10

Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione; Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione.

4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell’Unione.

5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a nr. 3 sedute consiliari consecutive o a 6 complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a parteciparvi. Il Presidente dell’Unione, d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all’Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella Segreteria dell’Unione e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

Capo III
Il Presidente e la Giunta dell’Unione

Art. 11

Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d’intesa tra i Sindaci entro dieci giorni dall’insediamento, il Consiglio dell’Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; In caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primo due candidati che hanno riportato più voti.

2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, previa le specifiche votazioni di cui al comma precedente.

3. Ognuno dei sei Comuni esprime un Presidente ogni sei anni, secondo il criterio di cui al comma 2.

Art. 12

Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta dell’Unione è composta dal Sindaco - Presidente dell’Unione, dai restanti cinque Sindaci dei Comuni partecipanti.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività della Giunta e dei Consiglieri dell’Unione.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall’assessore più anziano di età.

Art. 15

Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell’Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e/o di componente della Giunta.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell’Unione, diversa dal decorso annuale dell’Ufficio di presidente, determina la cessazione della Giunta.

5. Nel casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 16

Indennità e status

1. Agli organi dell’Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

2. Al Presidente e agli Assessori dell’Unione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell’Unione, fermo restando che la spesa complessiva delle indennità attribuite agli Assessori dell’Unione non può superare quella complessiva calcolata sommando le indennità determinate per gli assessori di tutti i Comuni dell’Unione.

3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle percepite dagli Amministratori dell’Unione nei rispettivi Comuni. All’atto dell’insediamento gli interessati devono produrre dichiarazione di opzione per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.

4. Ai componenti del Consiglio dell’Unione è attribuibile un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione complessiva dell’Unione.

Titolo III
Organizzazione

Art. 17

Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall’Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.

2. L’Unione dispone di personale proprio e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Art. 18

Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvallamento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L’Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art. 19

Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell’Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall’Unione. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della “carta dei servizi” quale parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

Art. 20

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

Titolo IV
Finanza e contabilità

Art. 21

Finanze dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dal contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell’Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 22

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentite la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 23

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 24

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione costituito da un solo componente che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 25

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato, mediante estensione dell’affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l’Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

Titolo V
Norme transitorie e finali

Capo I
Norme transitorie

Art. 26

Segretario

1. In via di prima attivazione dell’Ente, le funzioni di Segretario dell’Unione sono svolte di norma da un Segretario Comunale individuato congiuntamente dai sei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l’esercizio delle funzioni di Segretario dell’Unione.

Art. 27

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione.

Capo II
Norme finali

Art. 28

Inefficacia delle norme regolamentari comunali
incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell’Unione sulle materie coincidenti - l’inefficacia delle disposizioni comunali.

2. Gli Organi dell’Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Art. 29

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

Art. 30

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell’Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all’entità della rispettiva popolazione.

Art. 31

Norma finale

1. Entro 30 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dell’Unione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti Locali.

3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all’Albo pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.