Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Unione Comuni Val Pitta - Rossa (Vercelli)
Atto istitutivo e Statuto dellUnione
Titolo I
Principi fondamentali
Art. 1
Istituzione dellUnione
1. I Comuni di Balmuccia, Boccioleto, Carcoforo, Rimasco, Rima San Giuseppe e Rossa istituiscono tra loro lUnione denominata Val Pitta, quale nuovo ente locale secondo la disciplina della legge 8 giugno 1990, n. 142, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. LUnione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito indicati:
- Comune di Balmuccia deliberazione C.C. n. 40 del 16.12.2001.
- Comune di Boccioleto deliberazione C.C. n. 36 del 10.12.2001.
- Comune di Carcoforo deliberazione C.C. n. 41 del 5.12.2001.
- Comune di Rimasco deliberazione C.C. n. 31 del 5.12.2001.
- Comune di Rima San Giuseppe deliberazione C.C. n. 28 del 21.11.2001.
- Comune di Rossa deliberazione C.C. n. 33 del 18.12.2001.
La sede dellUnione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dellUnione in uno dei Comuni di riferimento. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nellambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
3. Lambito territoriale dellUnione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. LUnione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e luso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
Art. 2
Durata e vicende
1. LUnione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dellanno successivo.
4. Lo scioglimento dellUnione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.
5. Nellassumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dellUnione hanno cura di disporre espressamente in merito allevenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dellUnione
Art. 3
Finalità dellUnione
1. LUnione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dellattività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.
2. LUnione rappresenta in via mediata linsieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.
3. LUnione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 4
Principi dellazione amministrativa
1. Lazione amministrativa dellUnione tende a conseguire lottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
2. Inoltre, lUnione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
Art. 5
Funzioni dellUnione
1. I Comuni possono attribuire allUnione lesercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dellUnione.
2. In via di primo trasferimento, è attribuito allUnione lesercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
1. Responsabile Servizi amministrativi e Vice Segretario
2. Servizi demografici
3. Ufficio Tributi
4. Ufficio Tecnico
5. Ufficio Vigilanza
6. Servizio Scuolabus
7. Ufficio Tecnico - manutentivo
8. Fornitura beni e servizi
9. Gestione Raccolta e trasporto R.S.U.
3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottata apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.
4. Il trasferimento di ulteriori competenze allUnione è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dellanno successivo.
Titolo II
Organi di Governo
Capo I
Organi dellUnione
Art. 6
Organi
1. Sono organi dellUnione:
a) il Consiglio dellUnione;
b) il Presidente dellUnione;
c) la Giunta dellUnione.
2. Gli organi durano in carica 5 anni.
3. Leventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dellUnione, i quali tuttavia rimangono in carica per lordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.
Capo II
Il Consiglio
Art. 7
Composizione ed organizzazione interna
1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, o suo delegato, e da un rappresentante della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dallart. 37 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. I componenti Sindaci esprimono, nellambito delle votazioni del Consiglio, una partecipazione doppia rispetto agli altri componenti.
2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno il membro di sua spettanza.
3. Il Consiglio dellUnione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 8
Competenze
1. Il Consiglio dellUnione:
a) determina lindirizzo politico-amministrativo dellUnione e ne verifica lattuazione attraverso ladozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
b) approva il programma amministrativo del Presidente recante gli indirizzi generali di governo;
c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
d) adotta i regolamenti per lorganizzazione dellEnte, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra lUnione ed i Comuni associati.
e) elegge i rappresentanti dellUnione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.
2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sullandamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.
Art. 9
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dellUnione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Art. 10
Vicende della carica di Consigliere
1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dellUnione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione; Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dellUnione.
4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dellUnione, mantenendo loriginario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dellUnione.
5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per lassenza a nr. 3 sedute consiliari consecutive o a 6 complessive, salvo che sia stata documentata limpossibilità a parteciparvi. Il Presidente dellUnione, dufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti allUnione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella Segreteria dellUnione e notificata allinteressato entro i cinque giorni successivi.
Capo III
Il Presidente e la Giunta dellUnione
Art. 11
Elezione del Presidente
1. Nel corso della sua prima seduta, convocata dintesa tra i Sindaci entro dieci giorni dallinsediamento, il Consiglio dellUnione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; In caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primo due candidati che hanno riportato più voti.
2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, previa le specifiche votazioni di cui al comma precedente.
3. Ognuno dei sei Comuni esprime un Presidente ogni sei anni, secondo il criterio di cui al comma 2.
Art. 12
Composizione ed elezione della Giunta
1. La Giunta dellUnione è composta dal Sindaco - Presidente dellUnione, dai restanti cinque Sindaci dei Comuni partecipanti.
Art. 13
Il Presidente
1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite allUnione ed assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo dellEnte, promuovendo e coordinando lattività della Giunta e dei Consiglieri dellUnione.
Art. 14
Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dallassessore più anziano di età.
Art. 15
Cessazione dalla carica del Presidente
1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dellUnione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dellUnione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dellUnione e/o di componente della Giunta.
4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dellUnione, diversa dal decorso annuale dellUfficio di presidente, determina la cessazione della Giunta.
5. Nel casi previsti dai commi precedenti, gli organi dellUnione rimangono in carica per lordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.
Art. 16
Indennità e status
1. Agli organi dellUnione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.
2. Al Presidente e agli Assessori dellUnione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dellUnione, fermo restando che la spesa complessiva delle indennità attribuite agli Assessori dellUnione non può superare quella complessiva calcolata sommando le indennità determinate per gli assessori di tutti i Comuni dellUnione.
3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle percepite dagli Amministratori dellUnione nei rispettivi Comuni. Allatto dellinsediamento gli interessati devono produrre dichiarazione di opzione per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.
4. Ai componenti del Consiglio dellUnione è attribuibile un gettone di presenza per leffettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione complessiva dellUnione.
Titolo III
Organizzazione
Art. 17
Principi generali
1. Lorganizzazione degli uffici deve assicurare lefficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. Lordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dallOrdinamento degli Uffici di competenza della Giunta.
2. LUnione dispone di personale proprio e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.
Art. 18
Principi di collaborazione
1. LUnione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dellUnione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. LUnione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e dufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvallamento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di unapposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dellUnione quanto degli stessi Comuni.
4. LUnione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.
Art. 19
Principi della partecipazione
1. Alla popolazione dellUnione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, laccesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dallUnione. Le forme della partecipazione e dellaccesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. LUnione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale parametro offerto alla collettività per valutarne leffettiva qualità.
Art. 20
Principi in materia di servizi pubblici locali
1. LUnione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. LUnione non può dismettere lesercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.
Titolo IV
Finanza e contabilità
Art. 21
Finanze dellUnione
1. LUnione ha autonomia finanziaria, nellambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. LUnione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dal contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dellUnione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
Art. 22
Bilancio e programmazione finanziaria
1. LUnione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per lanno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dellapprovazione del bilancio dellUnione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentite la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 23
Ordinamento contabile e servizio finanziario
1. Lordinamento contabile dellUnione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dellUnione.
Art. 24
Revisione economica e finanziaria
1. Il Consiglio dellUnione elegge, ai sensi di legge, lorgano di revisione costituito da un solo componente che, nellespletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dellUnione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.
Art. 25
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dellUnione è affidato, mediante estensione dellaffidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono lUnione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.
Titolo V
Norme transitorie e finali
Capo I
Norme transitorie
Art. 26
Segretario
1. In via di prima attivazione dellEnte, le funzioni di Segretario dellUnione sono svolte di norma da un Segretario Comunale individuato congiuntamente dai sei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare lesercizio delle funzioni di Segretario dellUnione.
Art. 27
Atti regolamentari
1. Ove necessario, sino allemanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono lUnione.
Capo II
Norme finali
Art. 28
Inefficacia delle norme regolamentari comunali
incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali allUnione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dellUnione sulle materie coincidenti - linefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli Organi dellUnione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.
Art. 29
Proposte di modifica dello Statuto
1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dellUnione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.
Art. 30
Norma finanziaria
1. In sede di prima applicazione e sino allapprovazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dellUnione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata allentità della rispettiva popolazione.
Art. 31
Norma finale
1. Entro 30 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dellUnione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti Locali.
3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione allAlbo pretorio dei Comuni partecipanti allUnione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.