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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2002, n. 44-5084

Manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Il verificarsi dei gravi eventi alluvionali che nell’ultimo decennio ha interessto il territorio regionale piemontese, ha messo in evidenza la necessità di porre in essere tutti gli interventi utili finalizzati all’attuazione di una tutela sempre più efficace dell’assetto idrogeologico del territorio. Tra questi interventi si collocano quelli di manutenzione degli alvei idrici di competenza regionale che comportano anche estrazione ed asportazione di materiali litoidi.

La Giunta regionale con il presente provvedimento individua i principi ed i criteri ai quali le strutture regionali competenti devono uniformarsi nello svolgimento dell’attività finalizzata all’attuazione degli interventi di manutenzione in oggetto, e fornisce altresì le prime indicazioni circa le modalità operative per l’effettuazione di detta attività, in conformità con il quadro normativo delineato dalle disposizioni emanate nella specifica materia di cui si tratta, dagli strumenti di pianificazione adottati dall’Autorità di bacino del fiume Po e dai provvedimenti attuativi del conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

Dal punto di vista sostanziale, le attività finalizzate all’asportazione di materiali litoidi dagli alvei vengono a caratterizzarsi per essere necessariamente connesse all’attuazione di interventi di manutenzione idraulica, nell’ambito dei quali possono essere previste ed attuate, in conformità di quanto disposto all’articolo 97 del R.D. n. 523/1904. In questo senso si esprime l’Autorità di bacino del fiume Po nella direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po allegata al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 approvata con D.P.C.M. 24/5/2001: l’asportazione di materiali litoidi può essere prevista “se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati”.

D’altra parte, invece, per quanto riferito agli aspetti legati al decentramento amministrativo, è necessario prendere atto del trasferimento di competenze previsto dagli articoli 86 e 89, comma 1 del d.lgs. n. 112/1998 e di quanto disposto dall’articolo 59, comma 1 lett.b) e lett.d) n. 3 della l.r. n. 44/2000, ai sensi dei quali alla Regione Piemonte spetta la competenza in materia di determinazione dei canoni di concessione per l’estrazione di materiali dai corsi d’acqua ed il rilascio dei relativi provvedimenti, ed individuare, quindi, criteri e procedure per l’esercizio di dette competenze.

La necessaria connessione degli interventi di estrazione ed asportazione di materiali inerti con riconosciute esigenze di manutenzione idraulica, evidenziano un preminente ruolo attivo dell’autorità idraulica competente, alla quale spetta l’individuazione, anche in base a segnalazioni da parte degli enti locali, delle situazioni in cui è necessario provvedere con opportuni interventi di manutenzione o sistemazione che comportino estrazione ed asportazione di materiali. In questo senso, dunque, spetta all’autorità idraulica stessa l’avvio delle iniziative per la realizzazione degli interventi, sulla base di idonei studi di impatto e valutazioni preventive ovvero nel quadro di specifici strumenti di programmazione e pianificazione sottoposti a valutazioni da parte dell’Autorità di bacino, con la quale dovranno a tal fine essere avviate opportune intese.

A tale proposito si deve evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 12/10/2000 n. 279 convertito in legge 11/12/2000 n. 365, sono previste attività straordinarie di ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo. Queste attività possono ricomprendere quelle già svolte negli ultimi anni in base ad ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della legge 24/2/1992, n. 225, emanate in conseguenza di eventi calamitosi per attuare interventi di ripristino e ricostruzione, e che hanno intensamente impegnato le strutture decentrate della Direzione Opere pubbliche.

Tutto ciò ha dato modo di definire un quadro delle particolari situazioni territoriali nelle quali è necessario intervenire operando interventi di disalveo. Le conoscenze da ciò derivanti potranno pertanto essere utilizzate come base per la formulazione degli specifici strumenti di pianificazione di cui sopra, i quali saranno articolati in un piano di manutenzioni da effettuarsi con estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua di competenza regionale.

Gli interventi compresi nei suddetti strumenti di programmazione sono da considerarsi di manutenzione ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 8/EDE del 15/5/1996 e non sono pertanto soggetti ad autorizzazione ex articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977, ancorché prevedano asportazioni di materiali litoidi per volumi superiori a 10.000 mc. ovvero interessino isole di non recente formazione, anche se riccamente vegetate.

Per quanto riguarda il valore del materiale litoide oggetto di asportazione, si ritiene che, ai sensi delle disposizioni legislative richiamate, esso debba essere determinato dalla Regione, sulla base di opportune valutazioni adeguate all’andamento dei prezzi di mercato ed in relazione a ciascuna provincia e per tronchi d’alveo singolarmente considerati. Le tabelle risultanti da tali determinazioni, unitamente ad una specifica cartografia, costituiranno parte integrante del piano di manutenzione in oggetto.

In considerazione della necessità che gli interventi di manutenzione vengano gestiti in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, e quindi anche per quanto riguarda il reticolo idrografico di competenza del Magistrato per il Po, e tenuto altresì conto che in relazione ai corsi d’acqua ivi compresi il rilascio delle concessioni è attualmente di competenza regionale, si ritiene che debbano essere attivate opportune forme di concertazione con il Magistrato per il Po al fine dell’individuazione di criteri d’azione uniformi.

Si ritiene che l’attuazione degli interventi in oggetto possa essere affidata ai Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio, i quali ai sensi della D.G.R. n. 24/24228 del 24/03/1998 sono individuati quale autorità idraulica regionale. Su richiesta degli enti locali le attività attuative potranno essere effettuate dagli enti stessi, sulla base di specifici accordi di avvalimento.

Le modalità per la predisposizione degli strumenti di programmazione nonché le modalità operative per l’attuazione degli interventi saranno definite d’intesa tra la Direzione regionale Opere pubbliche e la Direzione Difesa del suolo secondo i criteri di cui all’allegato alla presente delibera.

Nelle more della predisposizione dei piani e dei programmi di manutenzione, si ritiene che possano comunque essere autorizzate in base a valutazioni di opportunità e necessità da parte dell’autorità idraulica, estrazioni di materiali litoidi da effettuarsi secondo le medesime modalità operative.

Tutto quanto ciò premesso;

* visto il regio decreto n. 523/1904;

* visto il decreto legislativo n. 112/1998;

* vista la legge regionale n. 44/2000;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale che comportano estrazione di materiali litoidi come individuate nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di incaricare i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di procedere, con le modalità indicate nel documento allegato alla presente delibera e sulla base delle attività ricognitorie effettuate in conseguenza dei recenti eventi alluvionali, alla predisposizione di un primo programma di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale comprendenti anche asportazione di materiali litoidi;

3. di incaricare la Direzione Opere pubbliche e la Direzione Difesa del suolo d’intesa fra di loro di procedere, anche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 12/10/2000 n. 279 (convertito in legge 11/12/2000 n. 365) e con le modalità indicate nel documento allegato alla presente delibera, alla predisposizione di un piano di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale; al piano dovranno altresì essere allegate una cartografia ed una tabella, articolata per province e per corsi d’acqua, con la determinazione dei canoni per l’asportazione dei materiali litoidi;

4. di dare atto che gli interventi compresi nei suddetti strumenti di programmazione sono da considerarsi di manutenzione ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 8/EDE del 15/5/1996 e non sono pertanto soggette ad autorizzazioni ex articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977, ancorché prevedano asportazioni di materiali litoidi per volumi superiori a 10.000 m.c. ovvero interessino isole di non recente formazione, anche se riccamente vegetate;

5. di autorizzare, nelle more dell’approvazione dei piani e programmi di manutenzione, l’attuazione di interventi che comportano estrazione ed asportazione di materiali litoidi nei casi in cui sia ritenuto necessario in base a valutazioni dell’autorità idraulica regionale; detti interventi saranno attuati in conformità con quanto disposto nell’allegato alla presente delibera;

6. di incaricare la Direzione Difesa del suolo di promuovere opportune intese con l’Autorità di Bacino del fiume Po, rivolte alla predisposizione ed approvazione dei piani e programmi di cui ai punti precedenti;

7. di incaricare la Direzione Difesa del suolo di attivare una concertazione con la Direzione Opere pubbliche e con il Magistrato per il Po finalizzata all’individuazione di criteri omogenei per la redazione dei piani e programmi di manutenzione e per il rilascio delle concessioni di estrazioni di materiali litoidi in relazione ai corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di competenza dello stesso Magistrato per il Po;

8. di demandare ad un successivo provvedimento adottato d’intesa tra la Direzione Opere pubbliche e la Direzione Difesa del suolo la definizione delle modalità operative, alla luce dei criteri illustrati nella presente deliberazione;

9. di dare atto che le medesime procedure saranno aggiornate in conseguenza degli eventuali ulteriori mutamenti del quadro normativo di riferimento, sia per gli aspetti tecnici, sia per gli aspetti organizzativi e procedimentali.

(omissis)

Allegato

CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA REGIONALI CON ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI

MODALITA’ OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE.

La Direzione regionale Difesa del suolo e la Direzione regionale Opere pubbliche, d’intesa tra di loro, curano la predisposizione di un piano di manutenzione degli alvei idrici di competenza regionale da attuarsi con interventi che comportano anche l’estrazione e l’asportazione di materiali litoidi.

Il piano di manutenzione si compone di due parti, una finalizzata all’individuazione delle aree sulle quali intervenire e l’altra finalizzata alla determinazione del valore dei materiali litoidi oggetto di asportazione.

Per la predisposizione della prima parte del piano, le Direzioni dovranno individuare, in relazione al reticolo idrografico di competenza regionale, le zone di sovralluvionamento, ovverosia quei tratti d’alveo nei quali il deposito di materiali inerti è causa di ostacolo al libero deflusso delle acque ed è pertanto suscettibile di creare pericolo di esondazione.

Il piano dovrà prendere in considerazione solo aree di accumulo di materiali di volume superiore a 10.000 metri cubi.

Le attività tecniche finalizzate all’individuazione delle zone interessate dagli interventi di manutenzione da includere nel piano saranno effettuate dai Settori decentrati Opere pubbliche e Difesa assetto idrogeologico, sulla base delle attività ricognitorie previste dall’articolo 2 del decreto legge 12/10/2000 n. 279, convertito in legge 11/12/2000, n. 365, che detta disposizioni per lo svolgimento di attività straordinarie di polizia idraulica.

Al fine della redazione del piano, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni presentate da parte degli enti locali.

Il piano dovrà altresì prevedere il valore dei materiali da asportare e a tal fine dovrà essere effettuato un monitoraggio delle estrazioni di materiali autorizzate ai sensi delle disposizioni fin qui vigenti. Il monitoraggio così effettuato avrà lo scopo di evidenziare quali sono i tratti d’alveo per i quali il materiali può essere ritenuto di pregio rispetto ad altri dove lo stesso è scarsamente appetibile in considerazione della sua qualità, dell’ubicazione o di altri parametri che saranno valutati dai tecnici competenti.

Effettuato il monitoraggio, i cui risultati saranno trasposti su una specifica cartografia, verranno elaborate specifiche tabelle, articolate per provincia e per corso d’acqua, con l’indicazione del valore da attribuire al materiale litoide per metro cubo, definito sulla base dei canoni fin qui stabiliti dai competenti organi dello Stato nonché delle opportune valutazioni condotte anche in relazione all’andamento dei prezzi del mercato.

L’individuazione del valore del materiale litoide così effettuata consentirà tra l’altro, di determinare per quali tratti le asportazioni potranno essere effettuate a seguito di semplice rilascio di un provvedimento di concessione, e per quali tratti invece, a causa dello scarso valore del materiale, si dovrà ricorrere ad un vero e proprio affidamento di lavori.

Nelle more della definizione delle tabelle dei canoni, si applicano i canoni definiti con le disposizioni degli organi statali.

Il piano dovrà essere redatto con riferimento ai criteri definiti a seguito delle intese e concertazioni previste con l’Autorità di Bacino del Po ed il Magistrato per il Po.

Il piano così elaborato sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO

Sulla base del piano di manutenzione redatto secondo le modalità di cui al punto precedente, dovranno essere predisposti specifici programmi di intervento, con l’individuazione degli interventi da attuare concretamente in un dato periodo di riferimento.

L’individuazione degli interventi è effettuata dai Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, i quali redigono elenchi articolati per provincia con l’individuazione delle priorità tra gli interventi stessi.

Negli elenchi devono essere inseriti interventi per i quali i Settori decentrati abbiano già redatto i relativi progetti preliminari.

Negli elenchi possono essere compresi anche interventi non inclusi nel piano di manutenzione, la cui necessità si sia resa evidente a seguito di eventi naturali successivi alla redazione del piano stesso. In questi casi, il Settore decentrato allegherà alla proposta di intervento una relazione che attesti la compatibilità dell’intervento con l’assetto complessivo del piano di manutenzione.

Nel programma possono essere inseriti anche interventi non inclusi nel piano poiché riferiti ad asportazioni di volume inferiore a 10.000 metri cubi.

La Direzione Opere pubbliche e la Direzione Difesa del suolo, anche in base alle risorse finanziarie disponibili per quegli interventi che, comportando asportazione di materiali non di pregio, devono essere affidati come lavori pubblici, approvano un programma complessivo di interventi, la cui attuazione è demandata ai Settori decentrati territorialmente competenti.

Nel caso si tratti di interventi inseriti nel piano a seguito di segnalazione degli enti locali, l’attuazione degli interventi può essere affidata agli stessi sulla base di specifici accordi di avvalimento.

Con l’approvazione del programma vengono altresì individuate e messe a disposizione dei Settori decentrati e degli enti locali le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli interventi.

Gli interventi compresi nei programmi così elaborati sono da ritenersi interventi di manutenzione ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare 8/EDE del 15/5/1996 e non sono pertanto soggetti alle autorizzazioni ex 82 del D.P.R. N. 616/1977, pur prevedendo asportazione di materiali per volumi superiori a 10.000 metri cubi ed anche nei casi in cui interessino isole di non recente formazione, anche se riccamente vegetate.

Trattandosi di interventi di manutenzione ai sensi della circolare n. 8/EDE citata, essi sono altresì sottratti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Nelle more della predisposizione del piano i Settori decentrati provvedono a redigere un primo programma di interventi sulla base delle attività ricognitorie effettuate a seguito degli eventi alluvionali.

Sulla base dei canoni vigenti, determinati dagli organi statali, si dovrà verificare quali interventi di disalveo, tra quelli inseriti inseriti nel piano di ricostruzione redatto ai sensi dell’O.M. n. 3090/2000, eventualmente aggiornato, possono essere realizzati “a costo zero” mediante concessione, e quali, invece, dovranno essere finanziati. Gli interventi compresi in questo primo programma, dovranno essere supportati da un progetto preliminare.

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Dopo l’approvazione del programma, può avviarsi la fase di attuazione degli interventi con la redazione dei relativi progetti.

I progetti di cui si tratta possono prevedere interventi che consistono esclusivamente nell’estrazione e asportazione dei materiali in eccesso, oppure prevedere l’estrazione quale parte di interventi più complessi, che comprendono anche la realizzazione di lavori od opere. Occorre inoltre tener conto se il materiale da estrarre ed asportare sia materiale di pregio ovvero di valore scarso o addirittura nullo. La differenza fra le diverse situazioni diventa rilevante per l’individuazione delle rispettive procedure di affidamento, come meglio di seguito precisate, il cui esperimento viene attribuito alla competenza dei Settori decentrati al fine di favorire la tempestività nell’attuazione degli interventi. In caso di richiesta da parte degli enti locali, le procedure per l’affidamento degli interventi possono essere gestite dagli enti locali interessati sulla base di specifici accordi di avvalimento.

Redazione dei progetti.

I Settori decentrati provvedono alla redazione dei progetti nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo ed assetto idrogeologico, così come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino.

I progetti possono anche essere redatti dagli enti locali che hanno segnalato le esigenze di intervento. In questo caso i progetti dovranno comunque essere approvati dal Settore decentrato territorialmente competente.

I progetti devono essere portati a conoscenza del pubblico a mezzo di pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino della Regione Piemonte. Nel termine perentorio di quindici giorni chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Settore decentrato competente.

Una copia del progetto viene inoltre trasmessa al comune o ai comuni interessati dall’intervento per l’affissione all’albo pretorio per la durata di otto giorni, decorsi i quali essa viene restituita al Settore decentrato con la relata di avvenuta pubblicazione e con le eventuali osservazioni presentate.

Nel caso in cui il progetto sia stato redatto dal Settore decentrato, una copia deve esserne inviata anche al comune o ai comuni interessati dall’intervento per l’espressione, entro 30 giorni dal ricevimento, del proprio parere in merito. Trascorso inutilmente tale termine, si intende che le predette amministrazioni non hanno osservazioni da fare e l’istruttoria segue l’ulteriore corso.

Ricevuto l’esito delle pubblicazioni e valutate le eventuali osservazioni presentate, il Responsabile del Settore decentrato approva il progetto con propria determinazione.

Il progetto viene approvato a livello di definitivo, rimandando la redazione del progetto esecutivo al soggetto aggiudicatario della concessione o del lavoro, poiché si tratta di interventi la cui esecuzione è condizionata in modo determinante dallo stato in cui si trovano i luoghi al momento dell’attuazione. A progetto definitivo approvato, il Settore decentrato (o gli enti locali nei casi in cui sia previsto) possono procedere all’affidamento dei lavori, che può avvenire secondo modalità diverse, come più sopra accennato, in relazione alle diverse tipologie di intervento ed al diverso valore dei materiali da asportare.

Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente con asportazione di materiali litoidi di pregio.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo, il Settore decentrato competente procede a pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dall’intervento, un avviso di asta pubblica per la selezione del soggetto al quale affidare la concessione per l’estrazione e l’asportazione del materiale.

Nell’avviso dovrà essere specificato l’obbligo per l’aggiudicatario della concessione di redigere il progetto esecutivo. La concessione verrà aggiudicata sulla base del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale a base d’asta stabilito per la località in cui si effettua l’intervento e per la tipologia del materiale estratto.

La selezione del concessionario avviene con asta pubblica. E’ ammesso il ricorso alla trattativa privata se la gara è andata deserta, interpellando almeno cinque soggetti.

Se anche la trattativa privata non dà esito positivo, il progetto può essere rimesso in gara sulla base di un canone ridotto in relazione alla qualità ed alla localizzazione del materiale inerte. Il canone così rideterminato dovrà essere approvato con provvedimento congiunto dei Direttori regionali alle Opere pubbliche e alla Difesa del suolo.

La stipulazione dell’atto di concessione è condizionata alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, del progetto esecutivo e al versamento alla Regione Piemonte del deposito cauzionale e del canone come determinato in esito alla procedura di affidamento.

Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente attraverso asportazione di materiali litoidi di scarso valore.

Se sulla base delle tabelle di determinazione dei canoni relativi ai materiali litoidi allegate al piano di manutenzione, si evidenzia che il costo di estrazione è superiore al valore del materiale, non si potrà procedere in termini di concessione, bensì l’intervento sarà affidato come lavoro pubblico.

L’offerta delle imprese consisterà nel massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, accompagnata da un’offerta in aumento relativa al materiale da asportare, sulla base della valutazione derivante dall’applicazione delle tabelle dei canoni allegate al piano, ovvero nelle more, della definizione delle tabelle, sulla base del valore determinato in relazione alla qualità ed alla localizzazione del materiale stesso. In questo caso, la valutazione del materiale, se inferiore al canone vigente per la zona dove è effettuato l’intervento, dovrà essere approvata con provvedimento congiunto dei Direttori regionali alle Opere pubbliche e alla Difesa del suolo.

L’aggiudicazione sarà fatta in base alla migliore offerta complessivamente considerata.

Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente attraverso asportazione di materiali litoidi con valore nullo.

Se il materiale da estrarre non ha alcun valore, l’intervento di manutenzione sarà affidato come lavoro pubblico, ed il progetto dovrà prevedere, in questo caso le opportune forme per lo smaltimento dei materiali estratti.

Interventi di difesa e sistemazione idraulica comprendenti anche estrazione di materiali.

La procedura da seguire in questa ipotesi è analoga a quella descritta per il caso delle manutenzioni da attuarsi con estrazioni di materiali di valore scarso in cui la scelta dell’impresa cui affidare il lavoro viene fatta in esito ad una doppia valutazione, una sull’offerta del massimo ribasso sulla parte riferita ai lavori, l’altra relativa al materiale da asportare.

L’offerta sul materiale da asportare dovrà essere fatta in aumento sul valore di base determinato secondo le tabelle allegate al piano, ovvero nelle more, della definizione delle tabelle, sulla base del valore determinato in relazione alla qualità ed alla localizzazione del materiale stesso; in questo caso la valutazione del materiale, se inferiore al canone vigente per la zona ove si realizzerà l’intervento, dovrà essere approvata con provvedimento congiunto dei Direttori regionali alle Opere pubbliche e alla Difesa del suolo.

Anche in questo caso l’aggiudicazione verrà fatta sulla base della migliore offerta complessivamente considerata.

Quanto al provvedimento di cui all’articolo 97, primo comma, lettera m) del R.D. n. 523/1904, si può verosimilmente ritenere che per tutte le situazioni sopra descritte esso non sia necessario, in quanto in tali casi l’estrazione si collega con carattere di necessità al compimento di un’opera idraulica regolarmente approvata dalla stessa Autorità competente al rilascio, che ha pertanto già valutato e accertato che non vengano lesi a causa dell’attività estrattiva, gli interessi pubblici inerenti al regime delle acque.

CONCESSIONI DI ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI RILASCIATE SU ISTANZA DI PARTE

Oltre a quelle sopra descritte, residuano delle circostanze in cui gli interventi di estrazione possono essere consentiti sulla base di un’istanza di parte e al di fuori dei piani e programmi di manutenzione.

Si tratta di situazioni particolari in cui la concessione viene rilasciata al soggetto richiedente prescindendo da una procedura di gara, in considerazione della posizione qualificata in cui questo soggetto si trova rispetto al rilascio della concessione stessa, per la preesistenza di un obbligo di attuare l’intervento di estrazione oppure per il fatto di avere un rapporto in corso con la pubblica amministrazione di natura tale da giustificare una “preferenzialità” nella concessione, ovvero ancora perché per loro natura si tratta di interventi che non possono essere ricompresi nei piani e programmi. Questi casi si verificano quando

a. il soggetto richiedente è obbligato, ai sensi di un pregresso atto dell’Amministrazione, ad effettuare asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell’officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell’opera (in tale situazione è altresì evidente una connessione dell’intervento con esigenze di manutenzione idraulica);

b. la necessità di asportazione di materiale si manifesta nel corso di esecuzione di un più ampio intervento di manutenzione o sistemazione idraulica oppure per esigenze connesse alla realizzazione di altri lavori od opere pubbliche. In questi casi la richiesta di asportazione dovrà essere rivolta al Settore decentrato per il tramite dell’amministrazione per conto della quale sono eseguiti i lavori;

c. le richieste di asportazione sono relative a quantitativi di materiali inferiori ai 10.000 metri cubi minimi richiesti per l’inserimento nei piani e programmi.

Nei casi suddetti, il progetto di estrazione viene redatto a cura del soggetto interessato e presentato (in numero di copie necessarie per le pubblicazioni previste) unitamente all’istanza di concessione al Settore decentrato territorialmente competente.

Il Settore decentrato da’ notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al Settore decentrato competente.

Il medesimo avviso è pubblicato, insieme agli atti progettuali, per otto giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune o dei comuni interessati dall’intervento. Gli atti, corredati della relata di pubblicazione e delle eventuali osservazioni vengono restituiti al Settore decentrato competente.

Una copia del progetto viene altresì trasmessa anche al Comune o ai comuni interessati per l’espressione del proprio parere in merito all’intervento, da esprimersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

Ricevuto l’esito delle pubblicazioni, il Responsabile del Settore decentrato dispone per gli opportuni accertamenti in sopralluogo, per accertare lo stato dei luoghi e l’ammissibilità della domanda dal punto di vista della coerenza dell’intervento con il piano di manutenzione.

Se a seguito delle attività istruttorie così esperite e della valutazione delle eventuali osservazioni presentate, il Settore decentrato ritiene di poter concedere all’interessato di effettuare l’estrazione richiesta, lo invita al versamento del deposito cauzionale, del rimborso delle spese per istruttoria e vigilanza sull’attività estrattiva e del canone dovuto per il materiale da estrarre, da introitare su appositi distinti capitoli del bilancio regionale.

Accertato l’adempimento dei suddetti obblighi fiscali, il Settore procederà quindi al rilascio di un provvedimento unico di concessione e autorizzazione idraulica ai sensi dell’articolo 97 del R.D. n. 523/1904, recante tutte le norme e modalità per l’ estrazione.

VIGILANZA

Di tutti i provvedimenti finalizzati all’estrazione di materiali litoidi rilasciati ai sensi della presente delibera deve essere data notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di polizia idraulica o comunque interessati all’intervento di estrazione.

Detti provvedimenti dovranno, in particolare, essere trasmessi agli enti locali interessati dall’intervento (comuni, province, comunità montane), al Comando dei Carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, al Magistrato per il Po nei casi in cui l’intervento riguardi, anche indirettamente, corsi d’acqua di sua competenza.

Al Settore decentrato spetta la vigilanza sul corretto esercizio dell’attività di estrazione, al termine della quale, se condotta nell’osservanza di tutto quanto prescritto nei relativi provvedimenti, devono essere disposti lo svincolo e la restituzione della cauzione da parte del Settore stesso.