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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 56-4948

Disposizioni in materia di presentazione dei risultati economici e delle relazioni di gestione delle aziende sanitarie regionali in attuazione della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, in particolare degli articoli 46 e successivi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Per quanto in premessa indicato:

1. Di approvare gli schemi del conto economico consolidato consuntivo e di previsione, redatto secondo i principi nazionali e regionali in materia, e lo schema della relazione del comparto sanitario della Regione di cui agli allegati A e B della presente che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

2. I conti economici delle singole aziende riclassificati per macrovoci e le singole relazioni aziendali sono allegati alla relazione generale del comparto sanitario regionale di cui il punto precedente.

3. Il risultato di gestione consolidato nell’ipotesi di perdita d’esercizio , oggetto di valutazione regionale sulle gestioni aziendali,è tenuto in considerazione in sede di assestamento del bilancio regionale, compatibilmente con gli strumenti di manovra finanziaria previsti dalla sezione II di cui la legge regionale di contabilità n.7 del 2001 e con l’espletarsi delle procedure di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie di cui alla L.r.30 giugno 1992,n.31/92 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ribadisce che qualora risultino dalle relazioni inviate di cui al punto 1degli squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari nei modi e tempi definiti dalle norme in materia di aziende sanitarie regionali.

5. Che le situazioni di cassa trimestrali di riepilogo regionale sono quelle previste dall’articolo 28 comma 5 della L.448 del 23.12 1999 e dalle circolari ministeriali e regionali d’attuazione, alle quali si rinvia per i relativi schemi di rappresentazione delle situazioni di cassa delle aziende sanitarie regionali.

6. Le previsioni economiche del sistema sanitario regionale, considerate le situazioni di previsione aziendali annuali aggiornate al terzo trimestre consuntivo dell’esercizio precedente a quello di previsione, rappresentate e comunicate alla Regione secondo le disposizioni stabilite dall’ordinamento delle aziende sanitarie, sono acquisite nel processo di formazione della stesura dei documenti costituenti gli strumenti di manovra finanziaria previsti dalla sezione II di cui la legge regionale di contabilità n.7 del 2001.

(omissis)