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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 5-4897

Art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Criteri attuativi per la fruizione degli interventi agevolativi finalizzati all’estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge n. 35/95

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare i criteri attuativi per la fruizione degli interventi agevolativi finalizzati all’estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge n. 35/95, contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante formale e sostanziale.

(omissis)

Allegato

Criteri attuativi per la fruizione degli interventi agevolativi finalizzati all’estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge n. 35/1995, disciplinati dall’art. 4 bis, comma 5, della legge n. 365/2000.

Art. 1

(Soggetti beneficiari)

Le imprese e gli studi professionali già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, verificatisi in Piemonte, e nuovamente danneggiati dall’evento alluvionale del mese di ottobre 2000 che hanno ottenuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento della qualifica di soggetti bi-alluvionati.

Art. 2

(Modalità di estinzione dei finanziamenti
agevolati ai sensi della legge n. 35/95)

1. Il soggetto riconosciuto bi-alluvionato che abbia beneficiato di finanziamenti agevolati ai sensi della legge n. 35/95 e successive modificazioni e integrazioni, ottenuta la concessione del contributo a fondo perduto, può chiedere a Mediocredito Centrale e Artigiancassa, per il tramite della Banca finanziatrice, l’estinzione dei precedenti finanziamenti contratti ex lege n. 35/95 con oneri a carico delle disponibilità residue della medesima legge e nei limiti della quota stabilita a favore della Regione Piemonte con D.P.C.M. 22/12/2000.

Unitamente alla richiesta di estinzione dovrà essere prodotta copia della comunicazione regionale di riconoscimento della qualifica di soggetto bi-alluvionato.

L’estinzione copre la quota capitale residua e la quota per interessi dovute alla Banca alla data di concessione del beneficio da parte della Regione, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento risultanti dal contratto fino ad un massimo dell’uno per cento del capitale rimborsato o, per percentuali superiori, nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice.

2. Nei casi in cui sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dall’art. 3-quinquies della legge n. 266/99, l’estinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione.

3. L’estinzione del finanziamento agevolato sarà effettuata limitatamente alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino degli insediamenti nella Regione Piemonte, per la quale la spesa è risultata documentata da fatture o altra idonea documentazione.

4. L’importo dovuto sarà erogato con valuta pari alla data della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte relativa alla concessione dei benefici, ovvero maggiorato al tasso pari al rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a imposta rilevato dalla Banca d’Italia, vigente alla suddetta data.

5. Eventuali contributi pagati successivamente alla data della determinazione dirigenziale di cui al precedente punto verranno conguagliati a valere sull’importo dell’estinzione.