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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 102-4994

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche. Competenze regionali e comunali sulle aree del demanio della navigazione interna quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di individuare, per le motivazioni in premessa riportate, la Regione Piemonte quale soggetto competente all’espletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna), lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia le seguenti finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale e venga svolta esclusivamente all’interno delle “zone portuali” (ambiti territoriali, di proprietà della Regione facenti parte di un ecosistema individuato ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 281/1970 - aree demaniali trasferite dalla Stato al demanio della Regione):

* attività pubbliche di diporto, boe.

* attività balneari e connesse.

* attività commerciali e connesse.

* attività ittiche e connesse.

* attività navali e di cantieristica navale.

* attività ricreative e turistiche.

* attività sportive.

* attività pesca sportiva.

* installazione magazzini di deposito merci.

* servitù di passaggio e simili.

* strade piazzali, ecc., ad uso pubblico.

* installazione tabelloni pubblicitari.

* installazione cabine telefoniche.

* abitazioni ad uso privato.

* parchi, giardini ad uso pubblico e privato.

* attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

Tale competenza verrà esercitata sui vari usi del territorio considerato, ad eccezion fatta delle competenze amministrative concernenti i porti (gli approdi ed i punti di ormeggio) pubblici, oggetto di apposita disciplina ai sensi degli articoli 96 e 98 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche.

Le attribuzioni della Regione Piemonte, di cui alla lettera c), del comma 1, dell’art. 96 della l. r. n. 44/00, si esercitano oltre nelle zone portuali individuate a seguito del D.M. 06.11.1992, n. 40163, anche, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 28.06.1949, n. 631, sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti ed approdi e già stabilmente destinate all’esercizio turistico, ricreativo e commerciali, così come individuate dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci attraverso appositi atti Dirigenziali.

Al Settore regionale Navigazione Interna e Merci, compete l’espletamento delle funzioni connesse a tali attività ivi comprese quelle relative all’ istruttoria degli atti relativi all’introito dei proventi spettanti alla Regione ricavati dall’utilizzazione delle aree demaniali interessate.

Qualora non siano applicabili i canoni previsti dall’art. 2 della l.r. n 26/1995 e s.m. e i., i canoni relativi saranno calcolati sul valore venale del bene con riferimento al libero mercato, moltiplicato per il saggio richiesto per la locazione, aumentato del coefficiente moltiplicatore del canone base unitario vigente, così come applicato dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio.

Al di fuori dei limiti territoriali succitati, i Comuni interessati espletano, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’art. 98 della l. r. n. 44/2000, le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna), lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, in relazione agli utilizzi riportati nell’elenco sopra riportato.

(omissis)