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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 102-4994
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche. Competenze regionali e comunali sulle aree del demanio della navigazione interna quando lutilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di individuare, per le motivazioni in premessa riportate, la Regione Piemonte quale soggetto competente allespletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna), lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia le seguenti finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale e venga svolta esclusivamente allinterno delle zone portuali (ambiti territoriali, di proprietà della Regione facenti parte di un ecosistema individuato ai sensi dellart. 11 della Legge n. 281/1970 - aree demaniali trasferite dalla Stato al demanio della Regione):
* attività pubbliche di diporto, boe.
* attività balneari e connesse.
* attività commerciali e connesse.
* attività ittiche e connesse.
* attività navali e di cantieristica navale.
* attività ricreative e turistiche.
* attività sportive.
* attività pesca sportiva.
* installazione magazzini di deposito merci.
* servitù di passaggio e simili.
* strade piazzali, ecc., ad uso pubblico.
* installazione tabelloni pubblicitari.
* installazione cabine telefoniche.
* abitazioni ad uso privato.
* parchi, giardini ad uso pubblico e privato.
* attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.
Tale competenza verrà esercitata sui vari usi del territorio considerato, ad eccezion fatta delle competenze amministrative concernenti i porti (gli approdi ed i punti di ormeggio) pubblici, oggetto di apposita disciplina ai sensi degli articoli 96 e 98 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche.
Le attribuzioni della Regione Piemonte, di cui alla lettera c), del comma 1, dellart. 96 della l. r. n. 44/00, si esercitano oltre nelle zone portuali individuate a seguito del D.M. 06.11.1992, n. 40163, anche, ai sensi dellart. 158 del D.P.R. 28.06.1949, n. 631, sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti ed approdi e già stabilmente destinate allesercizio turistico, ricreativo e commerciali, così come individuate dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci attraverso appositi atti Dirigenziali.
Al Settore regionale Navigazione Interna e Merci, compete lespletamento delle funzioni connesse a tali attività ivi comprese quelle relative all istruttoria degli atti relativi allintroito dei proventi spettanti alla Regione ricavati dallutilizzazione delle aree demaniali interessate.
Qualora non siano applicabili i canoni previsti dallart. 2 della l.r. n 26/1995 e s.m. e i., i canoni relativi saranno calcolati sul valore venale del bene con riferimento al libero mercato, moltiplicato per il saggio richiesto per la locazione, aumentato del coefficiente moltiplicatore del canone base unitario vigente, così come applicato dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio.
Al di fuori dei limiti territoriali succitati, i Comuni interessati espletano, ai sensi della lettera a), del comma 1, dellart. 98 della l. r. n. 44/2000, le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio idrico (della navigazione interna), lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, in relazione agli utilizzi riportati nellelenco sopra riportato.
(omissis)