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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 95-4987

L. R. 21 dicembre 1994, n. 67. Attuazione dell’art. 6, comma 2. Approvazione dei criteri generali. Determinazione in ordine alla D.G.R. n. 77-27932 del 26.07.1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di formulare i seguenti criteri generali:

1) Priorità tipologiche (art. 6, comma 1, lett. c) della L. R. n. 67/94).

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande avranno priorità:

1.1. le imprese cooperative il cui precedente progetto sia stato ammesso a contributo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b), della L.R. n. 67/94 e ai sensi dell’art. 2, lett. a) della L.R. n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni;

1.2. le imprese cooperative o le piccole società cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della suddetta legge;

1.3 le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data della domanda, da donne che hanno presentato richiesta ai sensi del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse E, Misura E1, Linea di intervento 2.

1.4 le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’ atto della loro costituzione nonchè alla data della domanda, da giovani, donne e disoccupati adulti come previsto dall’ art. 2, comma 1, lett. a) della predetta legge regionale, che hanno presentato richiesta ai sensi del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4.

1.5 infine avranno priorità le imprese cooperative o le piccole società cooperative formate, all’atto della loro costituzione nonchè alla data di presentazione della domanda, per almeno il 20% dei soci (almeno 2 unità per le cooperative e 1 unità per le piccole società cooperative), da lavoratori disoccupati precedentemente impiegati in cantieri di lavoro di cui alla L.R. n. 55/84, secondo le modalità e le condizioni previste dalla conseguente deliberazione del Consiglio Regionale, o da soggetti impiegati precedentemente in progetti di lavori socialmente utili di cui al D.lgs. n. 81/2000.

2) Priorità territoriali e/o settoriali (art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 67/94).

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

3) La realizzazione degli investimenti, di cui all’ art. 4, comma 1, della L.R. n. 67/94 dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Di stabilire che le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi della L.R. n. 51/97.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigenti all’ atto della domanda.

Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate alle scadenze di legge, a partire dal 1° gennaio 2002.

(omissis)