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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2002, n. 23 - 5028

Indirizzi per l’istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante “Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, ha liberalizzato l’attività di produzione di energia elettrica.

In relazione a tale nuova situazione, è stato presentato a livello nazionale un elevato numero di domande dirette ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di centrali superiori a 300 MW termici per una richiesta complessiva di circa 100.000 MW elettrici, di cui più del 10% localizzati nel territorio della Regione Piemonte o ai suoi confini.

Per tale motivo, sin dall’aprile 2001 è stato promosso dal Piemonte, come Regione capofila per l’Ambiente e dalla Toscana, come Regione capofila per l’Energia, con i Dicasteri delle Attività Produttive e dell’Ambiente e le altre Regioni un accordo nazionale nell’ambito della Conferenza Unificata di cui all’art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281.

Nelle more della sottoscrizione di questo accordo diretto a stabilire criteri e indirizzi localizzativi condivisi e trasparenti anche per i soggetti proponenti, appare necessario formulare indicazioni ai rappresentanti regionali che partecipano alle istruttorie per l’espressione dei pareri previsti nell’ambito della procedura di cui all’allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, tuttora vigente, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, ai fini di assicurare una valutazione omogenea a livello regionale, ferma restando la valutazione sull’impatto ambientale collegata agli aspetti di criticità del territorio interessato.

Anche sulla base degli approfondimenti svolti in occasione delle istruttorie già concluse con l’espressione del parere della Giunta Regionale nell’ambito dell’articolata procedura di cui all’Allegato IV del sopra citato D.P.C.M., nonchè dei confronti avvenuti in sede nazionale, ai fini di garantire gli obiettivi energetici e ambientali, appare necessario individuare alcuni criteri coerenti con quelli già approfonditi in sede di elaborazione dell’accordo.

Tali criteri costituiranno le linee guida cui gli istruttori dovranno ispirarsi per le numerose istruttorie a livello regionale e per le parallele istruttorie a livello nazionale, cui partecipano in rappresentanza della Regione Piemonte, premesse le seguenti considerazioni di fondo:

1) l’energia elettrica rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale e la disponibilità della stessa a prezzi contenuti è alla base dei processi di crescita produttiva, sociale ed occupazionale, nonchè della competitività internazionale di interi settori produttivi;

2) la liberalizzazione del settore elettrico può consentire la progressiva riduzione dei prezzi dell’energia elettrica;

3) le dinamiche di mercato possono innescare importanti sviluppi di carattere ambientale per il risanamento ed il rinnovo del parco di produzione elettrica;

4) l’energia elettrica può essere prodotta solo per l’utilizzo immediato;

5) la disponibilità di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più rispettosi dell’ambiente ma anche più economici, o il risanamento di quelli esistenti, escluderà inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti, costosi ed inquinanti;

6) va sottolineata la necessità di perseguire gli obiettivi concordati con la sottoscrizione da parte dei Presidenti delle Regioni del Protocollo di Torino, in data 5 giugno 2001, in materia di riduzione dei gas climalteranti.

Alla luce di queste considerazioni, nella valutazione dei progetti dovranno essere osservati dagli istruttori i criteri generali e specifici di seguito indicati, fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d’impatto ambientale, nonché gli indirizzi programmatori derivanti dai programmi regionali e dai piani territoriali di coordinamento provinciale.

Criteri generali:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo del Piemonte e della zona interessata dalla richiesta;

b) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto proposto;

c) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e di CO;

d) massimo utilizzo possibile dell’energia termica cogenerabile;

e) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia elettrica e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di autoproduzione;

f) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell’impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti;

g) minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia e dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti;

h) riutilizzo di siti industriali già esistenti anche nell’ambito di piani di riconversione di aree industriali;

i) impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale;

j) le richieste ai fini della valutazione d’impatto ambientale di nuovi impianti, o di potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti, vengono valutate singolarmente, secondo l’ordine di priorità temporale di presentazione delle stesse.

Criteri specifici

Oltre ai criteri generali sopra riportati, dovranno essere tenute in considerazione:

a) l’esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997 n.137;

b) l’esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualità dell’aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l’abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l’area suddetta;

c) l’esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

visto il D. Lgs. 16 marzo 1999, n.79;

visto l’allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

visto il Protocollo di Torino in data 5 giugno 2001;

delibera

- di approvare i criteri specificati in premessa cui dovranno attenersi gli istruttori nominati in rappresentanza della Giunta Regionale in sede di Commissione Ministeriale per la Valutazione di Impatto Ambientale, nonchè in sede regionale ai fini dell’espressione dei pareri della Giunta ai sensi del’art.6, comma 2, e dell’art.8, comma 2, dell’allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti relativi all’impatto ambientale previsti dalla normativa vigente.

(omissis)