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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 43-5135

Reg. CE 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura U - Intervento 3. Linee generali per il Programma 2002

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale.

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (di seguito denominato P.S.R.) è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 118 - 704 del 31.7.2000 e dalla Commissione Europea con Decisione n.C (2000) 2507 del 7/9/2000.

Nell’ambito del P.S.R. la Misura U - intervento 3 consente l’erogazione di contributi ai conduttori di vigneti colpiti da Flavescenza dorata per far fronte alle spese di estirpo e reimpianto dei vigneti stessi.

Con la DGR n. 20-3379 del 2/7/2001 sono state approvate alcune modifiche al P.S.R. riguardanti la Misura U.

Con la lettera n. AGR 020066 del 4/9/2001 la Commissione Europea ha dichiarato che tali modifiche sono state ritenute ricevibili il 30/8/2001.

Trattandosi di modifiche contemplate dall’ultimo comma dell’art.35 par.2 del Reg. CE n. 1750/99 la data del 30/8/2001 costituisce il punto di partenza per il calcolo del termine di 2 mesi che precede la loro entrata in vigore, salvo osservazioni contrarie da parte della Commissione.

Non essendo pervenuta alcuna osservazione, le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 30/10/2001.

La tabella finanziaria del P.S.R. prevede, in applicazione della Misura U, una spesa pubblica complessiva di 10 milioni di EUR da utilizzare negli anni 2001 e 2002 a cui devono essere aggiunti, quali aiuti di stato, 8 milioni di EUR che la Regione potrà mettere a disposizione per la stessa tipologia di interventi.

La DGR n. 59-2188 del 5 febbraio 2001 ha approvato le istruzioni applicative della Misura U - intervento 3, disponendo l’apertura della presentazione delle domande ai sensi della stessa misura.

La DGR n. 49-2241 del 12/2/2001 ha poi stabilito le modalità di richiesta e concessione degli anticipi.

Circa l’utilizzo delle risorse a disposizione si rileva che, nel corso del 2001, le Province competenti hanno ricevuto ed istruito le richieste di aiuto producendo degli elenchi di pagamento per un totale di Lire 12.754.993.859 (Euro 6.587.654,58) che la Regione ha provveduto ad inoltrare all’AGEA per i successivi atti di liquidazione.

A questa somma vanno aggiunte Lire 1.279.729.845 (Euro 660.925,31) che si devono ritenere già impegnate in quanto saranno necessarie per il pagamento dei saldi relativi agli anticipi concessi.

Considerando inoltre che gli interventi 1 e 2 previsti dalla misura per le attività di monitoraggio della fitopatia comporteranno una spesa complessiva di 1 miliardo di Lire si desume che la cifra ancora disponibile per il finanziamento dell’intervento 3 è di Lire 4.327.976.296 (Euro 2.234.963,21) quali risorse del P.S.R. (Aiuti Comunitari) e Lire 15.490.160.000 (Euro 8.000.000,00) quali Aiuti di Stato aggiuntivi.

Attualmente la presenza della Flavescenza dorata è stata accertata in 266 comuni delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

La D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 “Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 ”Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite": adozione Piano Operativo per l’anno 2001" ha definito un programma per effettuare monitoraggi sul territorio regionale al fine di accertare la presenza della malattia finalizzati anche all’attuazione di interventi finanziari legati alla flavescenza dorata. Inoltre ha reso obbligatoria l’adesione al Piano da parte delle aziende come condizione indispensabile per l’accesso ai contributi per danni causati da flavescenza dorata della vite.

La Determinazione Dirigenziale n. 70 del 03/07/2001 “Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 ”Misure per lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" - Piano Operativo per l’anno 2001: approvazione della modulistica e delle scadenze", successivamente modificata con D.D. n. 123 del 29/08/2001, ha fissato nella data del 15 settembre il termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni di presenza di flavescenza dorata da parte delle aziende aderenti al Piano di monitoraggio 2001.

La L.R. n. 17 dell’8/7/1999 avente per oggetto: “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” prevede che le funzioni e le risorse relative agli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e quelli per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali, sono conferite alle Province.

Sulla base delle adesioni al predetto Piano di monitoraggio 2001, è quindi possibile procedere alla ripartizione provvisoria fra le Province sia delle risorse ancora disponibili nell’ambito del P.S.R. sia degli Aiuti di Stato aggiuntivi.

Il riparto definitivo potrà essere effettuato in relazione all’effettivo fabbisogno finanziario calcolato sulla base delle domande ricevute.

Esiste inoltre l’esigenza che la concessione dei contributi avvenga con un sufficiente grado di omogeneità su tutto il territorio regionale anche per realizzare un adeguato raccordo rispetto al Piano di interventi approvato con DGR n. 67-4605 del 26/11/01 ai sensi dell’art. 129, comma 1 della Legge 388/2000.

Al fine di adeguare le indicazioni applicative della Misura U - intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” rispetto agli eventi precedentemente descritti risulta quindi indispensabile definire delle nuove linee generali per l’applicazione in sostituzione delle istruzioni approvate con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 59-2188 del 5/2/2001 e n. 49-2241 del 12/2/2001.

Visto il Decreto Ministeriale del 31/05/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, che stabilisce le “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”.

Consultati i rappresentanti degli agricoltori e gli uffici agricoli delle Province nella riunione del 19 dicembre 2001.

Acquisito in data 11 gennaio 2002 il parere favorevole del Comitato di cui all’ex art. 8 della L.R. 17/1999.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Viene attuato dalle Province il Programma 2002 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg (CE) n. 1257/99 - Misura U “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”, intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori”.

2. Le Province emaneranno i relativi bandi secondo le linee generali allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

3. Vengono ripartiti alle Province il 100% dei fondi relativi agli “Aiuti Comunitari” ed il 70% dei fondi “Aiuti di Stato” sulla base dei dati del monitoraggio realizzato sulla Flavescenza Dorata, come risulta dalla seguente tabella:

Provincia    Aiuti Comunitari    Aiuti di Stato    Totale
    Euro    Euro    Euro

Alessandria    1.159.758,92    2.804.247,45    3.964.006,37
Asti    1.075.204,29    2.694.068,52    3.769.272,82
Cuneo    0,00    94.297,40    94.297,40
Novara    0,00    7.386,63    7.386,63

TOTALE    2.234.963,21    5.600.000,00    7.834.963,21

Si fa riserva di provvedere al riparto degli ulteriori Euro 2.400.000,00 di Aiuti di Stato, in proporzione alle domande ricevute, sulla base della situazione comunicata dalle Province entro il 31/3/2002.

4. Le Province trasmetteranno alla Regione per gli anticipi (e per gli eventuali saldi):

- entro il 15 giugno 2002 l’elenco di pagamento riguardante gli Aiuti Comunitari;

- entro il 15 luglio 2002 l’elenco di pagamento riguardante gli Aiuti di Stato.

Dovranno inoltre quantificare l’entità dei saldi che sarà necessario erogare successivamente in relazione agli elenchi trasmessi.

La Regione provvederà ad inviare all’AGEA per il pagamento gli elenchi relativi agli Aiuti Comunitari mentre trasferirà alle Province la disponibilità di cassa per pagare gli elenchi relativi agli Aiuti di Stato.

5. - Ogni Provincia potrà inviare alla Regione un elenco di pagamento suppletivo a valere sugli Aiuti di Stato che potrà essere finanziato qualora esistano disponibilità non utilizzate dalle altre Province.

6 - Le Province trasmetteranno alla Regione gli elenchi di pagamento dei saldi, relativamente alle ditte che avranno concluso i lavori, entro il 15 luglio dell’anno in cui deve avvenire la liquidazione dell’importo dovuto e, comunque, entro il 15 luglio 2006.

La Regione provvederà ad inviare all’AGEA per il pagamento gli elenchi relativi agli Aiuti Comunitari mentre trasferirà alle Province la disponibilità di cassa per pagare gli elenchi relativi agli Aiuti di Stato.

7. - Se per mancanza di risorse non fosse possibile soddisfare sulla Misura U tutte le richieste idonee le Province, dandone preventiva comunicazione agli interessati, inseriranno le domande che non trovano copertura finanziaria nella Misura U pur essendo in possesso dei requisiti, nelle graduatorie della Legge 388/2000.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO C.E. 1257/99
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
DEL PIEMONTE

MISURA “U - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE”
intervento 3) Sostegno finanziario di conduttori e produttori;

LINEE GENERALI

1 - CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

1.1 - BENEFICIARI

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.24-3383 del 2 luglio 2001 possono accedere ai contributi previsti dalle presenti linee generali coloro che hanno segnalato la presenza di piante con sintomi riferibili a Flavescenza dorata presentando, nei termini previsti, i moduli approvati con Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 70 del 3/7/2001.

Possono inoltre accedervi:

- coloro che hanno già beneficiato dei contributi per il solo estirpo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata, concessi ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 59-2188 del 5/2/2001, i quali intendono procedere al reimpianto degli stessi vigneti;

- coloro che hanno presentato:

- la domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura), ovvero

- la “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, ovvero

- la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99.

I beneficiari dovranno inoltre essere compresi in una delle seguenti tipologie

1. Conduttori a qualunque titolo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata e situati nelle aree viticole individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, mediante le Determinazioni n. 98 del 25.07.2000, n. 35 del 15/5/2001 e successive integrazioni che verranno effettuate in relazione all’evoluzione della malattia sul territorio, come aree di presenza della malattia.

2. Cantine sociali o cooperative di conduzione con impegno di conferimento totale a una cantina sociale che conducono terreni di soci che hanno estirpato causa Flavescenza dorata e che rinunciano a livello di ditta individuale alla ricostituzione del proprio vigneto a favore della cooperativa.

3. Amministrazioni comunali limitatamente all’estirpo dei vigneti abbandonati situati nelle aree indicate al paragrafo precedente.

Per vigneti abbandonati si intendono le superfici vitate per le quali:

- non sia individuabile il conduttore;

- sia identificabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata oggetto della richiesta;

- risulti l’iscrizione all’anagrafe vitivinicola regionale ai sensi della L.R. 39/80.

I beneficiari inoltre devono:

1. possedere vigneti compresi nelle zone individuate ai sensi della presente misura ovvero, per le Amministrazioni comunali che ricadono nelle suddette zone, individuare nel territorio di propria competenza vigneti abbandonati;

2. impegnarsi a realizzare l’attività di profilassi stabilita dal Decreto di lotta obbligatoria 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” nonché dalla Determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 98 del 25/07/2000;

3. impegnarsi a seguire le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

solo per l’intervento 3.a

4. impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso;

5. impegnarsi a non reimpiantare utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni;

solo per l’intervento 3.b

6. nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno dello stesso comune o di quelli confinanti, ovvero alla riserva regionale secondo le modalità che saranno definite in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99;

1.2 - CARATTERISTICHE DEI VIGNETI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento i vigneti situati nei comuni individuati dalle Determinazioni del Settore Fitosanitario n. 98 del 25.07.2000 e n. 35 del 15/5/2001 come zone focolaio o zone di insediamento. Lo stesso Settore Fitosanitario potrà con successivi provvedimenti aggiornare l’elenco dei comuni riportati nella predette Determinazioni.

Tali vigneti dovranno inoltre presentare una percentuale di piante colpite da Flavescenza dorata uguale o superiore al 30%.

Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Nell’ambito dell’azienda o della cantina sociale o cooperativa di conduzione è possibile il cambio di appezzamento e/o varietà quando queste operazioni siano necessarie per meglio combattere la malattia in questione.

Gli interventi relativi a questa misura non possono comportare alcun aumento del potenziale di produzione viticolo.

Non è quindi consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza.

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE n. 1493/99.

Gli estirpi dovranno essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2002 ed il beneficiario dovrà inviare tempestivamente la notifica dell’estirpo all’Amministrazione provinciale competente.

Qualora non venga rispettata tale scadenza decadrà la domanda di contributo. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

Le operazioni di reimpianto del vigneto dovranno avvenire entro il 31 maggio 2002.

Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisti effettuati prima della presentazione domanda di contributo ai sensi della presente misura o di una delle seguenti istanze:

- pre-domanda approvata con Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 70 del 3/7/2001;

- domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura);

- “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000;

2 - PROCEDURA

2.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare (o inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento) domanda alla Provincia competente entro la scadenza fissata dalla Provincia stessa utilizzando la procedura informatica e la modulistica predisposte dalla Regione.

La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Qualora i vigneti per i quali viene fatta richiesta di contributi interessino più ambiti provinciali, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’intervento complessivo, alla Provincia in cui ricade la sede dell’azienda.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1 - i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 2/7/2001 e dalla D.D. n. 70 del 3/7/2001;

ovvero

2. - i verbali di accertamento di estirpi effettuati direttamente dal Settore Fitosanitario Regionale;

3 - la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo;

4 - la fotocopia autenticata della documentazione comprovante il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza

2.2 - ISTRUTTORIA

Graduatoria

Le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole domande, sulla base dei seguenti criteri:

punti

a. - Unità vitata con 80-100% di piante colpite da flavescenza dorata     50
Unità vitata con 60-79% di piante colpite da flavescenza dorata     45
Unità vitata con 40-59% di piante colpite da flavescenza dorata     40
Unità vitata con 30-39% di piante colpite da flavescenza dorata     35

b. - Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni     15
Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni     10

c. - Unità vitata in zona di insediamento della malattia     7

d. - Beneficiario al di sotto dei 40 anni     5
e. - Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4)     4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001. Per gli estirpi già effettuati in annate precedenti si potrà fare riferimento ai dati riportati sui modelli presentati ai sensi della nota della Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20/9/2000 o da eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Le Province potranno effettuare accertamenti diretti in azienda a campione.

Entità contributo

Il contributo sarà stabilito dagli Uffici competenti dell’istruttoria sulla base dei seguenti importi:



        Spesa massima ammissibile a contributo        Contributo massimo
    Euro/ha    Lire/ha    Euro/ha    Lire/ha
Estirpo    2.065,83    4.000.000    1.032,91    2.000.000
reimpianto e mancato reddito
di cui    27.372,22    53.000.000    13.686,11    26.500.000
- reimpianto    18.076,00    35.000.000    9038,00    17.500.000
- mancato reddito    9.296,22    18.000.000    4648,11    9.000.000
estirpo, reimpianto e mancato reddito    29.438,04    57.000.000    14.719,02    28.500.000



Altre condizioni

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fatture debitamente quietanzate.

E’ ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

Tuttavia la somma delle fatture quietanzate dovrà essere almeno pari alla quota coperta dal cofinanziamento comunitario (fondi FEAOG), che nel caso specifico rappresenta il 17% della spesa ammessa.

Le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali verranno descritte in maniera sintetica in apposita relazione da allegare alla richiesta di saldo.

Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

2.3 - ANTICIPI

E’ consentito concedere anticipi in misura massima a quella consentita dalla vigente normativa comunitaria presentando, a richiesta della Provincia, apposita fideiussione bancaria o assicurativa in favore dell’Organismo pagatore (AGEA e Provincia competente), pari al 110% delle somme richieste.

In questo caso il reimpianto dei vigneti dovrà essere fatto entro il 31/5/2004 mentre non varia la scadenza del 15/5/2002 relativa all’esecuzione dell’estirpo.

Le Province, sulla base di motivate richieste da parte dei beneficiari, potranno concedere eventuali proroghe per la realizzazione del reimpianto fino al 31/5/2006.

I soggetti che riceveranno gli anticipi e non realizzeranno, o realizzeranno in parte, o in modo non soddisfacente il reimpianto dei vigneti oggetto della domanda decadranno dagli aiuti ricevuti; pertanto l’Ente competente riscuoterà la fideiussione pari all’importo dell’aiuto erogato maggiorato degli interessi legali.

2.4 - SALDI

Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di saldo alla Provincia la quale, concludendo l’istruttoria, provvederà a determinare il contributo definitivo e stilerà l’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

2.5- ELENCHI LIQUIDAZIONE CHE TROVANO COPERTURA CON LA MISURA U

A. - Aiuti comunitari

Le Province provvederanno ad inserire le domande con i punteggi più elevati negli elenchi delle pratiche liquidabili mediante i fondi ancora disponibili in forma di Aiuti Comunitari fino all’esaurimento della parte a disposizione di ognuna.

In relazione agli anticipi concessi andrà conservata la quota necessaria per far fronte all’erogazione dei saldi (prevista per il 2003)

Tali elenchi dovranno pervenire alla Regione e verranno liquidati dall’AGEA.

B. - Aiuti di Stato aggiuntivi

La rimanente parte delle pratiche inserite in graduatoria potrà trovare copertura finanziaria con gli Aiuti di Stato aggiuntivi che verranno erogati direttamente dalle Province.

Anche in questo caso le Province dovranno produrre degli elenchi di liquidazione, da trasmettere alla Regione unitamente alla richiesta di trasferimento dei fondi, fino all’esaurimento delle risorse assegnate sempre tenendo presente che, relativamente agli anticipi erogati, occorrerà conservare la quota necessaria per il pagamento dei saldi.

2.6 - MONITORAGGIO

Le Province terranno costantemente informata la Regione dello stato di avanzamento del Programma, trasmettendo all’Assessorato i dati necessari secondo le indicazioni che l’Assessorato si riserva di fornire.