Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 73-4965
Reg. CEE n. 1538/91 - D.M. n. 465/99. Procedure tecnico - amministrative concernenti luso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Vengono stabilite nellallegato alla presente per farne parte integrante, le procedure tecnico - amministrative per lapplicazione del regolamento CEE n. 1538/99 del 5 giugno 1991, relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, ai sensi degli articoli 2, 4, 7 e 9 del Decreto 10 settembre 1999, n. 465 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
(omissis)
Allegato
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LAPPLICAZIONE DEL D.M. 465/99 (ARTT. 2 E 4)
1) ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI AVICOLI ALLELENCO REGIONALE Di CUI ALLART. 4 DEL D.M. 465/99.
I produttori avicoli che allevano il pollame secondo i tipi indicati nellallegato A del D.M. 465/99 e che intendano essere iscritti presso lelenco regionale di cui allart. 4 del decreto stesso, devono presentare domanda (redatta secondo lapposito modello fac-simile - allegato al D.M. 465/99 - G.U. n. 291 del 13.12.99), nel caso in cui la sede legale dellallevamento sia ubicata sul territorio della Regione Piemonte, alla Direzione Sviluppo dellagricoltura in quanto struttura regionale competente, direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. il piano dei controlli dellorganismo terzo autorizzato
2. le planimetrie dellallevamento
3. la richiesta di vidimazione dei registri (compilata secondo il modello disponibile presso gli uffici regionali competenti)
La Regione accerta la regolarità della domanda sotto il profilo amministrativo, anche in ordine alla completezza della documentazione allegata e provvede entro 45 giorni dal ricevimento ad effettuare un sopralluogo presso gli allevamenti, diretto a verificare la compatibilità dellallevamento con i requisiti, di carattere tecnico ed amministrativo, previsti dal D.M. 465/99.
Nel caso in cui uno o più degli allevamenti indicati in domanda sia ubicato in altre Regioni, la domanda e la relativa documentazione verrà trasmessa allAssessorato regionale competente.
Tale accertamento dovrà riguardare esclusivamente i requisiti a carattere strutturale fra quelli individuati nellallegato A del D.M. 465/99, obiettivamente riscontrabili e verificabili in sede di sopralluogo; non dovranno quindi essere presi in considerazione i requisiti tecnici di tipo gestionale, in quanto oggetto dei controlli effettuati da parte dellorganismo di controllo individuato ai sensi dellart. 7.
In sede di sopralluogo dovrà anche essere verificata la presenza dei registri di cui allart. 5 del D.M. 465/99, redatti conformemente allallegato E (del DM 465/99), i quali, allatto del sopralluogo, dovranno essere vidimati e bollati, secondo quanto prescritto dallart. 6 del decreto sopra citato, mediante timbratura della Direzione Sviluppo dellagricoltura su ciascuna pagina numerata progressivamente.
La Direzione, tenuto conto degli esiti dei sopralluoghi effettuati, iscrive i produttori richiedenti, con proprio atto, entro i successivi 15 giorni, nellelenco regionale di cui allart. 4 del D.M. 465/99 provvedendo a dare comunicazione alle imprese iscritte.
La Direzione può disporre altresì, previa diffida, la sospensione o la cancellazione dallalbo dei produttori, secondo i termini e le condizioni stabilite dallart. 9 del D.M. 465/99.
La Direzione Sviluppo dellagricoltura provvede allistituzione e alla tenuta di un elenco regionale dei produttori iscritti, curandone annualmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. La stessa provvede a trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto previsto dallart. 4, comma 5, del D.M. 465/99, lelenco aggiornato dei produttori iscritti.
2) CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI MACELLAZIONE AVICOLA DELLAUTORIZZAZIONE DI CUI ALLART. 2 DEL D.M. 465/99
Le imprese di macellazione avicole, persone fisiche e giuridiche, la cui sede legale sia ubicata sui territorio della Regione Piemonte, e che intendano essere autorizzate ad apporre le diciture di cui allarticolo 1 del D.M. 465/99, devono presentare domanda (redatta secondo lapposito modello fac-simile - allegato B al D.M. 465/99 - G.U. n. 291 del 13.12.99) alla Direzione Sviluppo dellagricoltura in quanto struttura regionale competente, direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. il piano dei controlli dellorganismo terzo autorizzato
2. le planimetrie
3. la richiesta di vidimazione dei registri (compilata secondo il modello disponibile presso gli uffici regionali competenti)
La Regione accerta la regolarità della domanda sotto il profilo amministrativo, anche in ordine alla completezza della documentazione allegata e provvede entro 45 giorni dal ricevimento, ad effettuare un sopralluogo presso la struttura di macellazione, diretto a verificare la compatibilità dellimpianto con i requisiti, di carattere tecnico ed amministrativo, previsti dal D.M. 465/99.
Nel caso una o più delle strutture di macellazione sia ubicata in altre Regioni, la domanda e la relativa documentazione verranno trasmesse allAssessorato regionale competente.
Durante il sopralluogo dovrà, tra laltro, essere verificata:
- autorizzazione A. S. L. per lidoneità dellimpianto sotto il profilo igienico-sanitario;
- la presenza del registri di cui allart.5 del D.M. 465/99, redatti conformemente allallegato D del decreto, i quali, allatto del sopralluogo, dovranno essere vidimati e bollati, secondo quanto prescritto dallart. 6 del decreto sopra citato, mediante timbratura della Direzione Sviluppo dellagricoltura su ciascuna pagina numerata progressivamente;
- la possibilità, da parte del macello, se necessario, di mantenere il pollame proveniente da allevamenti iscritti allelenco regionale di cui allarticolo 4 del D.M. 465/99, separato dagli altri animali.
Qualora, allatto del sopralluogo venga riscontrata la carenza di uno o più dei requisiti previsti dal D.M. 465/99, la Direzione Sviluppo dellagricoltura provvede - qualora si tratti dì carenze sanabili - a fissare un termine per ladeguamento da parte dellimpresa, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene respinta.
La Direzione, tenuto conto degli esiti dei sopralluoghi effettuati, concede alle imprese di macellazione avicola richiedenti, con proprio atto, entro i successivi 15 giorni, lautorizzazione di cui allarticolo 2 del D.M. 465/99 provvedendo a dare comunicazione diretta alle imprese autorizzate.
La Direzione può disporre altresì con proprio atto, previa diffida, la sospensione o la revoca dellautorizzazione concessa, secondo i termini e le condizioni stabilite dallart. 9 del D.M. 465/99.
La Direzione sviluppo dellagricoltura provvede allistituzione e alla tenuta di un elenco aggiornato degli Impianti di macellazione avicola autorizzati curandone annualmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. La stessa provvede a trasmettere ali Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto previsto dallart. 2, comma 3, del D.M. 465/99, lelenco aggiornato del macelli autorizzati.