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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 73-4965

Reg. CEE n. 1538/91 - D.M. n. 465/99. Procedure tecnico - amministrative concernenti l’uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Vengono stabilite nell’allegato alla presente per farne parte integrante, le procedure tecnico - amministrative per l’applicazione del regolamento CEE n. 1538/99 del 5 giugno 1991, relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, ai sensi degli articoli 2, 4, 7 e 9 del Decreto 10 settembre 1999, n. 465 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

(omissis)

Allegato

PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL D.M. 465/99 (ARTT. 2 E 4)

1) ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI AVICOLI ALL’ELENCO REGIONALE Di CUI ALL’ART. 4 DEL D.M. 465/99.

I produttori avicoli che allevano il pollame secondo i tipi indicati nell’allegato A del D.M. 465/99 e che intendano essere iscritti presso l’elenco regionale di cui all’art. 4 del decreto stesso, devono presentare domanda (redatta secondo l’apposito modello fac-simile - allegato al D.M. 465/99 - G.U. n. 291 del 13.12.99), nel caso in cui la sede legale dell’allevamento sia ubicata sul territorio della Regione Piemonte, alla Direzione Sviluppo dell’agricoltura in quanto struttura regionale competente, direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. il piano dei controlli dell’organismo terzo autorizzato

2. le planimetrie dell’allevamento

3. la richiesta di vidimazione dei registri (compilata secondo il modello disponibile presso gli uffici regionali competenti)

La Regione accerta la regolarità della domanda sotto il profilo amministrativo, anche in ordine alla completezza della documentazione allegata e provvede entro 45 giorni dal ricevimento ad effettuare un sopralluogo presso gli allevamenti, diretto a verificare la compatibilità dell’allevamento con i requisiti, di carattere tecnico ed amministrativo, previsti dal D.M. 465/99.

Nel caso in cui uno o più degli allevamenti indicati in domanda sia ubicato in altre Regioni, la domanda e la relativa documentazione verrà trasmessa all’Assessorato regionale competente.

Tale accertamento dovrà riguardare esclusivamente i requisiti a carattere strutturale fra quelli individuati nell’allegato A del D.M. 465/99, obiettivamente riscontrabili e verificabili in sede di sopralluogo; non dovranno quindi essere presi in considerazione i requisiti tecnici di tipo gestionale, in quanto oggetto dei controlli effettuati da parte dell’organismo di controllo individuato ai sensi dell’art. 7.

In sede di sopralluogo dovrà anche essere verificata la presenza dei registri di cui all’art. 5 del D.M. 465/99, redatti conformemente all’allegato E (del DM 465/99), i quali, all’atto del sopralluogo, dovranno essere vidimati e bollati, secondo quanto prescritto dall’art. 6 del decreto sopra citato, mediante timbratura della Direzione Sviluppo dell’agricoltura su ciascuna pagina numerata progressivamente.

La Direzione, tenuto conto degli esiti dei sopralluoghi effettuati, iscrive i produttori richiedenti, con proprio atto, entro i successivi 15 giorni, nell’elenco regionale di cui all’art. 4 del D.M. 465/99 provvedendo a dare comunicazione alle imprese iscritte.

La Direzione può disporre altresì, previa diffida, la sospensione o la cancellazione dall’albo dei produttori, secondo i termini e le condizioni stabilite dall’art. 9 del D.M. 465/99.

La Direzione Sviluppo dell’agricoltura provvede all’istituzione e alla tenuta di un elenco regionale dei produttori iscritti, curandone annualmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. La stessa provvede a trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.M. 465/99, l’elenco aggiornato dei produttori iscritti.

2) CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI MACELLAZIONE AVICOLA DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 465/99

Le imprese di macellazione avicole, persone fisiche e giuridiche, la cui sede legale sia ubicata sui territorio della Regione Piemonte, e che intendano essere autorizzate ad apporre le diciture di cui all’articolo 1 del D.M. 465/99, devono presentare domanda (redatta secondo l’apposito modello fac-simile - allegato B al D.M. 465/99 - G.U. n. 291 del 13.12.99) alla Direzione Sviluppo dell’agricoltura in quanto struttura regionale competente, direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. il piano dei controlli dell’organismo terzo autorizzato

2. le planimetrie

3. la richiesta di vidimazione dei registri (compilata secondo il modello disponibile presso gli uffici regionali competenti)

La Regione accerta la regolarità della domanda sotto il profilo amministrativo, anche in ordine alla completezza della documentazione allegata e provvede entro 45 giorni dal ricevimento, ad effettuare un sopralluogo presso la struttura di macellazione, diretto a verificare la compatibilità dell’impianto con i requisiti, di carattere tecnico ed amministrativo, previsti dal D.M. 465/99.

Nel caso una o più delle strutture di macellazione sia ubicata in altre Regioni, la domanda e la relativa documentazione verranno trasmesse all’Assessorato regionale competente.

Durante il sopralluogo dovrà, tra l’altro, essere verificata:

- autorizzazione A. S. L. per l’idoneità dell’impianto sotto il profilo igienico-sanitario;

- la presenza del registri di cui all’art.5 del D.M. 465/99, redatti conformemente all’allegato D del decreto, i quali, all’atto del sopralluogo, dovranno essere vidimati e bollati, secondo quanto prescritto dall’art. 6 del decreto sopra citato, mediante timbratura della Direzione Sviluppo dell’agricoltura su ciascuna pagina numerata progressivamente;

- la possibilità, da parte del macello, se necessario, di mantenere il pollame proveniente da allevamenti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 4 del D.M. 465/99, separato dagli altri animali.

Qualora, all’atto del sopralluogo venga riscontrata la carenza di uno o più dei requisiti previsti dal D.M. 465/99, la Direzione Sviluppo dell’agricoltura provvede - qualora si tratti dì carenze sanabili - a fissare un termine per l’adeguamento da parte dell’impresa, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene respinta.

La Direzione, tenuto conto degli esiti dei sopralluoghi effettuati, concede alle imprese di macellazione avicola richiedenti, con proprio atto, entro i successivi 15 giorni, l’autorizzazione di cui all’articolo 2 del D.M. 465/99 provvedendo a dare comunicazione diretta alle imprese autorizzate.

La Direzione può disporre altresì con proprio atto, previa diffida, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione concessa, secondo i termini e le condizioni stabilite dall’art. 9 del D.M. 465/99.

La Direzione sviluppo dell’agricoltura provvede all’istituzione e alla tenuta di un elenco aggiornato degli Impianti di macellazione avicola autorizzati curandone annualmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. La stessa provvede a trasmettere ali Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 465/99, l’elenco aggiornato del macelli autorizzati.