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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382 - 201991 del 20.9.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-201991 del 20.9.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai sigg.ri Jourdan Evasio, (omissis), e Gay Irene, (omissis), la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Rouen in Comune di Roure in misura di mod. max e medi 0.30 (l/s 30) per produrre sul salto di metri 80.82 la potenza nominale media di kW 23.77;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 6.10.1987, data della Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla medesima data del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.6.2001:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico dei concessionari saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico dei concessionari sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i concessionari devono:

a) includere all’opera di presa, nei termini prescritti dall’art. 13 del presente disciplinare, una scala di risalita per l’ittofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 20 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) dotare il manufatto di derivazione di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita;

e) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua;

f) dotare l’impianto di un sistema di restituzione sincrono delle acque che si attivi in caso di fermata delle macchine, a tutela della costanza dei deflussi a valle dello scarico.

(omissis)

Art. 12 - Termini per l’attuazione delle opere

I concessionari dovranno:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nella Autorizzazione Provvisoria n. 4359 del 6.10.1987 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori dovranno darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo.

(omissis)

Art. 15 - Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, i concessionari, ove non lo avessero già fatto, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

- dal 6.10.1987 al 31.12.1989, L. 558.000 in ragione di L/kW 10.496 per kW medi 23.77, ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692;

- dal 1.1.1990 al 31.12.1993, L. 1.497.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 23.77,ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282;

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 1.460.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 23.77, ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, commisurato per ciascuna annualità secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90;

- dal 1.1.2000 al 31.12.2000, L. 522.000 in ragione di L/kW 21.940 per kW medi 23.77, ai sensi del D.M. 24.11.2000.

Per l’annualità 2001 i concessionari devono corrispondere alla Regione Piemonte L. 530.000, in ragione di L/kW 22.313 per kW medi 23.77 ai sensi del D.M. 24.11.2000, secondo le modalità che gli saranno indicate.

Per le annualità successive i concessionari corrisponderanno anticipatamente alla Regione Piemonte, con le medesime modalità, il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 143.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza i concessionari saranno tenuti a prestarsi a propria cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 18 - Clausola di solidarietà

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai signori:

- Jourdan Evasio nato a Roure il 18.9.1945;

- Gay Irene nata a Pinasca il 27.4.1943.

Conseguentemente, qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla concessione, l’altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a continuare l’esercizio dell’utenza con tutti gli oneri relativi, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)