Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 9-4901

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Revisione n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Revisione n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bagnolo Piemonte, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 46 in data 14.9.1999, n. 14 in data 4.2.2000 e n. 10 in data 9.5.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 28.11.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente la Revisione n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Bagnolo Piemonte, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 46 in data 14.9.1999 e n. 14 in data 4.2.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati Tecnici

- Elab. - Relazione

- Elab. - Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani (All. alla D.C. n. 14 del 4.2.2000)

- Tav.1 - Sintesi P.R.G.C., in scala 1:25000

- Tav.2 - Territorio, in scala 1:5000

- Tav.3.1 - Capoluogo, in scala 1:2000

- Tav.3.2 - Villar, in scala 1:2000

- Tav.3.3 - Villaretto, in scala 1:2000

- Tav.3.4 - Montoso - Rucas, in scala 1:2000

- Tav.3.5 - San Bernardo, in scala 1:2000

- Tav.4 - Capoluogo - Sviluppo complessi di vecchio e recente impianto di interesse ambientale (zona di recupero), in scala 1:1000

Elaborati Geologici

- Elab. - Indagini geomorfologiche - Relazione geologica generale

- Elab. - Indagini geomorfologiche - Analisi delle aree di Piano

- Elab. - Indagini geomorfologiche - Analisi delle aree di Piano - Relazione integrativa

- Elab. - Indagini geomorfologiche (Allegati A e B)

- Elab. - Indagini geomorfologiche (Allegato C)

- Elab. - Relazione geomorfologica - Riduzione delle fasce di rispetto dei bacini artificiali “Lago di Rossano e Laghetto Morelli”

- Tav.1 - Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Tav.2 - Carta geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav.3 - Carta idrogeologica, in scala 1:10000

- Tav.4 - Carta delle opere di difesa e degli attraversamenti, in scala 1:6000

- Tav.5a - Carta di sintesi, in scala 1:5000

- Tav.5b - Carta di sintesi, in scala 1:5000

- Tav.5c - Carta di sintesi, in scala 1:10000

- Tav.6 - Carta delle acclività, in scala 1:10000

- Elab. - Seconda campagna di misure freatimetriche

- Tav.5a - Carta di sintesi, integrata con le prescrizioni regionali, in scala 1:5000

- Tav.5b - Carta di sintesi, integrata con le prescrizioni regionali, in scala 1:5000

- Tav.5c - Carta di sintesi, integrata con le prescrizioni regionali, in scala 1:5000

- Deliberazione consiliare n. 10 in data 9.5.2001, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona

- Tav.1 - Sintesi P.R.G., in scala 1:25000

- Tav.2 - Territorio, in scala 1:5000

- Tav.3.1 - Capoluogo, in scala 1:2000

- Tav.3.2 - Villar, in scala 1:2000

- Tav.3.3 - Villaretto, in scala 1:2000

- Tav.3.4 - Montoso - Rucas, in scala 1:2000

- Tav.3.5 - San Bernardo, in scala 1:2000

- Tav.4 - Capoluogo - Sviluppo complessi di vecchio e recente impianto di interesse Ambientale (zona di recupero), in scala 1:1000.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

Le aree C59 e C68 sono da intendersi stralciate e ricondotte alla originaria destinazione agricola con soprastante indicazione di fascia di rispetto della viabilità.

In corrispondenza dell’area C49 si intendono evidenziate le due strade private di accesso già esistenti.

Il tratto di viabilità in progetto individuato tra la cappella detta “La Madonnina” e la via Cave è da intendersi limitato alla sola parte di tracciato già prevista dalle tavole della Variante originaria; la restante parte compresa tra l’area C45 e la predetta via Cave, con le relative fasce di rispetto, è da intendersi stralciata e riconfermate le sole indicazioni afferenti alla viabilità privata esistente.

La perimetrazione delle “Aree di salvaguardia ambientale” ex art. 33 delle N.T.A. operata in fase controdeduttiva in riferimento a parte delle vigenti fasce di tutela spondale del torrente Grana e del rio Secco è da intendersi stralciata.

Modifiche normative:

Art. 1 - Elaborati costituenti il progetto di P.R.G.

A conclusione dell’articolo sono da intendersi inseriti i seguenti disposti:

“Costituiscono altresì parte integrante del P.R.G. gli elaborati di indagine geomorfologia e geologico-tecnica prodotti a corredo della Revisione n. 1 di P.R.G.C. ed elencati in dettaglio nella D.C. n. 46 del 14 settembre 1999, le cui prescrizioni operative e limitazioni di intervento assumono valenza di prescrizione e vincolo prevalente rispetto a tutte le previsioni cartografiche e/o normative di piano. In caso di controversa interpretazione tra i contenuti della ”Carta di Sintesi" ((tavv. Geolog. n. 5º, 5b, 5c) e gli estratti cartografici in scala 1:2.000 allegati alle “Analisi delle aree di piano”, come modificati in sede di progetto definitivo, si considereranno prevalenti le indicazioni di questi ultimi".

Art. 2 - Applicazione del P.R.G.

Quale ultimo comma, si inserisce il seguente disposto: “Con la presente Revisione del P.R.G.C. non è da intendersi indirettamente approvata l’eventuale reiterazione prolungata di vincoli preordinati all’esproprio o che determinino situazioni di inedificabilità previsti dagli strumenti urbanistici precedenti ed ormai scaduti”.

Art. 15 - Aree Agricole (E)

A conclusione del testo del punto 5 viene inserita la seguente precisazione: “In assenza di specifica individuazione ai sensi dell’art. 25, 2º c. lettera b) della L.R. 56/77 e s.m. non è ammesso l’insediamento di allevamenti di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; all’occorrenza il Comune provvederà ricorrendo alle procedure di variante allo S.U.”.

Art. 19 - Aree a capacità insediativa esaurita

- Al punto 2. si inserisce, quale decima alinea, la seguente prescrizione: “- è in ogni caso vietato operare sopraelevazioni e incrementi del numero di piani che superino le altezze medie riscontrabili nell’ambito circostante.”.

- Al punto 4, ultima alinea, si stralcia l’intero periodo: “- dovranno comunque  ____ omissis ____ volte ecc.” e lo si sostituisce con il seguente: “- gli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente di vecchio impianto, come gli originari nuclei frazionari, rurali ed alpini, dovranno essere il più possibile orientati al recupero delle preesistenze ed alla salvaguardia degli eventuali elementi decorativi e architettonici di pregio (quali archi, volte, affreschi, ecc.) o che comunque assumono valore documentario nella tradizione costruttiva locale.”.

Art. 20 - Aree di completamento

- All’ultimo comma, si stralciano le parole “Nelle aree C21 di Villaretto e C59 di Villar”, e si sostituiscono con “Nell’area C21 di Villaretto”.

- Quale appendice dell’ultimo comma si inserisce la seguente prescrizione: “Il posizionamento di tale accesso dovrà essere preventivamente concordato con l’Ente proprietario della strada ed essere realizzato a debita distanza dalla rotatoria prevista a fronte dell’area A6; la viabilità pubblica prevista all’interno del P.E.C. dovrà inoltre essere concepita per garantire anche un adeguato accesso alle retrostanti aree agricole e fornire quindi un adeguato supporto infrastrutturale per gli eventuali futuri sviluppi residenziali della zona”.

- Quale ultimo comma, si inserisce la seguente frase: “Nell’area C22, eventuali costruzioni dovranno essere realizzate in posizione baricentrica in modo da mantenere un’adeguata distanza rispetto al ciglio delle scarpate che delimitano i lati nord-ovest e sud-est dell’azzonamento.”.

Art. 22 - Aree di interesse esclusivamente turistico (T)

- Dopo l’ottavo comma sono da intendersi inserite le seguenti precisazioni relative all’area T1: “Data la sua particolare localizzazione in fascia di tutela spondale e tra ambiti di pregio ambientale ed architettonico, l’area T1 è cautelativamente perimetrata come area di salvaguardia ambientale, l’approvazione definitiva del prescritto P.P. è da intendersi pertanto subordinata al parere vincolante della Commissione Regionale di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m. che si pronuncerà in riferimento ad un progetto e destinazioni d’uso definite. Come richiesto dal Settore Geologico Regionale, in sede di formazione del predetto S.U.E. dovrà essere predisposto uno studio specifico finalizzato alla definizione delle limitazioni imposte dalla dinamica del corso d’acqua che delimita verso sud l’azzonamento”.

- In calce al comma 9, dopo le parole: “dell’attuale sagoma”, si inserisce la seguente precisazione: “; si dovrà in ogni caso salvaguardare gli eventuali elementi di pregio caratterizzanti le parti preesistenti, sia di tipo architettonico che decorativo”.

Art. 24 - Aree per impianti produttivi di nuovo impianto

- Al fondo dell’articolo, quale punto 5., si inserisce la seguente prescrizione: “Per quanto riguarda in particolare l’area A7, l’eventuale insediamento di nuove aziende (ovvero l’attivazione di interventi che non si configurino come ampliamento o potenziamento dell’attività insediata nella contigua area A6) è subordinato alla preventiva realizzazione della rotatoria prevista per l’accesso alla viabilità provinciale; non sarà ammesso l’insediamento di attività che potrebbero risultare pericolose, nocive o moleste in riferimento alla presenza o previsione delle relativamente vicine aree residenziali”.

Art. 26 - Tipi di intervento

- Il titolo corrispondente al punto “E2" è da intendersi stralciato e sostituito con il seguente titolo: ”E2. Ristrutturazione edilizia di tipo “A” e “B”".

- All’attuale primo comma del punto E2, dopo le parole “ristrutturazione edilizia”, si stralciano le parole “totale o recupero ambientale” e si sostituiscono con le seguenti: “di tipo A e di tipo B”.

- Sempre allo stesso punto E2, si stralciano integralmente i disposti degli attuali 3º e 4º comma e si sostituiscono con il seguente testo: “Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e ristrutturazione edilizia di tipo B si fa riferimento al paragrafo 1.4 della Circolare del P.G.R. n. 5/SG/URB del 27.4.1984".

- A conclusione dell’articolo si inserisce il seguente paragrafo:

“H) Demolizione e ricostruzione.

Per la definizione del termine “demolizione” si fa riferimento al paragrafo 1.5 della citata circolare P.G.R. n. 5/SG/URB del 27.4.1984.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, dovrà essere presentata una perizia tecnica asseverata sulla staticità dell’immobile che dimostri che la stesso non è recuperabile con rispetto alla vigente normativa antisismica; in ogni caso non potranno essere demoliti gli elementi di pregio architettonico presenti.

Gli immobili da demolire saranno periodicamente classificati ed individuati con apposita delibera Consiliare".

Art. 27 - Fasce e zone di rispetto; edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto ed in zona impropria.

- Al paragrafo c), punto c2., si stralciano le parole “in zona CIE”.

Art. 28 - Autorimesse

- al punto a) del primo comma il valore “4.5 al colmo” E’ da intendersi rettificato in “4,00 al colmo”, per coerenza con quanto originariamente stabilito dal testo di revisione;

- a conclusione dell’articolo si inserisce la seguente normativa:

“Per quanto attiene alla possibilità di deroghe alle altezze per realizzare depositi per camper e roulotte, da realizzarsi unicamente quando non risulti possibile recuperare a tal fine strutture accessorie preesistenti, si precisa quanto segue:

- la deroga non si applicherà per intervento ricadenti in ambito agricolo e nelle aree di interesse storico o di salvaguardia ambientale del P.R.G.;

- per la realizzazione di dette strutture si dovrà fare ricorso a tipologie e materiali compatibili con le caratteristiche dell’area di intervento;

- la destinazione d’uso in oggetto è vincolante e dovrà essere debitamente evidenziata negli elaborati di progetto.

Art. 29 - Aree di parcheggio privato

- Al punto A), per maggiore chiarezza, si stracciano le parole “anche ad uso non residenziale” e si sostituiscono con le seguenti parole “destinate a qualsiasi uso”.

Art. 33 - Aree a verde privato inedificabile e aree di salvaguardia ambientale

- al terzo e quarto comma della lettera b) il testo che recita “per un’altezza di gronda ____ omissis ____ per quanto concerne le pareti finestrate” viene stralciato;

- a conclusione del testo della lettera b) si inseriscono le seguenti norme: “Relativamente alle aree di salvaguardia di località Palazzo/Castello e relativi ambiti di integrazione ambientale e torre dei Gossi si richiamano le limitazioni di intervento derivanti dalla presenza di emergenze monumentali vincolate o assoggettate a tutela ai sensi dell’art. 24, della L.R. 56/77 e s.m.

Per quanto riguarda i bassi fabbricati uso deposito attrezzi agricoli, tettoia ecc. innanzi citati si precisa che:

- la loro realizzazione potrà essere eccezionalmente ammessa solo in caso di documentata necessità conseguente all’assenza di preesistenze utilizzabili a tal fine;

- la richiesta di intervento dovrà essere finalizzata alla coltivazione di un fondo contiguo all’abitazione di superficie non inferiore a 1.000 mq.; - tali strutture, da localizzare in aderenza o in prossimità dell’edificio residenziale in posizione che non comporti la necessità di significativi sbancamenti o riporti di terreno, dovranno avere un’altezza all’intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 2.50 ed una superficie coperta non superiore a mq. 20.

Dovranno essere realizzati con tipologie, materiali e colori compatibili con il contesto di intervento".

Art. 35 - Norme specifiche per particolari casi ed aree

- Al paragrafo D, punto d), dopo le parole “edifici esistenti” si inserisce la seguente precisazione: “, ove sia richiesto anche un cambio di destinazione d’uso tale da aumentare il carico antropico (se edificio privato) o determinare un maggior flusso di visitatori (se edificio pubblico o sede di attività destinata ad un’utenza di tipo pubblico),”.

- Si stralcia l’intero punto g) del paragrafo D).

- Al paragrafo D), il punto denominato “h)” diventa “g)”;

- Dopo il predetto punto “g)” è inserita la seguente precisazione: “In riferimento agli interventi di cui alla predetta lettera d) e più in generale a quanto ammissibile nelle zone potenzialmente pericolose (classe III) si richiama quanto più dettagliatamente stabilito al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7 LAP”.

- Al paragrafo H), comma 2, dopo le parole “riparazioni e manutenzioni”, si stralcia il periodo: “, nonché locali per la vendita di autoveicoli e relativi accessori.” e si inserisce la seguente prescrizione: “Sono ammesse le attività di vendita di accessori per auto connesse alla presenza del distributore”.

Tabelle di zona

- Si intendono modificati  tutti i dati variati in seguito a modifiche ex officio introdotte in questa sede.

- Si stralciano tutte le indicazioni tabellari relative alle aree C59 e C68.

- Si modifica il testo della lettera I) delle “Note alle Tabelle di Zona Uso del Suolo a Destinazione Produttiva” (v. pag. 84) sostituendo le parole: “sul versante prospiciente la” con: “sulla sommità e sui versanti del poggio che prospettano sulla”.