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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 81-4973

L.R. n. 42/2000 art. 16 definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell’ammissione a finanziamento regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di definire, ai sensi della L.R. n. 42/2000 art. 16 i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell’ammissione a finanziamento regionale, come dettagliato nell’ “Allegato 1” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2. di destinare all’attuazione del piano di finanziamento le risorse finanziarie comunitarie e regionali non assegnate nell’attuazione della deliberazione 17-155 del 5 giugno 2000 ed iscritte nel bilancio regionale, nonché quelle di provenienza statale o comunitaria;

3. di dare atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al D. L.vo 22/97 art. 14) in attuazione di quanto espressamente previsto dal D.M. 471/99 art. 1, comma 2) se non per consentire operazioni previste dal D.M. 471/1999.

(omissis)

Allegato

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA CARATTERIZZAZIONE E LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (D. Lgs 22/1997 art. 17 e s.m.i. - L.R. 42/2000 art. 16)

FINALITÀ

I finanziamenti oggetto della presente procedura sono finalizzati all’esecuzione in danno di interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e progettazione, bonifica e ripristino ambientale così come definiti dal D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

Il finanziamento regionale è previsto dal comma 9, articolo 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dall’articolo 16 della L.R. 42/2000.

SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Sono ammesse a finanziamento le Amministrazioni comunali di cui all’articolo 16 della L.R. 42/2000 nel cui territorio sia presente un sito inquinato segnalato quale prioritario dalla Provincia in base ai criteri del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, e per il quale non è stata avviata la bonifica da parte del responsabile dell’inquinamento secondo le indicazioni previste per l’ammissibilità al finanziamento, sono ammesse le Amministrazioni provinciali nel caso, previsto dall’articolo 3 lettera f della L.R. 42/2000, in cui l’intervento interessi il territorio di più comuni.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Sono ammessi al finanziamento gli interventi eseguiti in danno dalle Amministrazioni di cui al punto precedente e per i quali sussistano le condizioni previste dal D.Lgs 22/97, articolo 17, comma 9 e D.M. 471/99, articolo 14, comma 1 ed in particolare:

a) il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito non provveda;

b) il responsabile dell’inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;

c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica ed il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non provveda.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento integrale le spese di progettazione sostenute direttamente dall’Amministrazione comunale o provinciale, le spese per la caratterizzazione dell’area e le indagini realizzate, eseguite secondo i criteri dell’allegato 2 del D.M. 471/99 ed ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della L.R. 42/2000, nonché, oltre alle spese per l’esecuzione degli interventi, tutte le spese sostenute per l’aggiudicazione la conduzione ed il collaudo degli interventi.

Per favorire l’avvio del maggior numero di interventi l’importo dei progetti dovrà essere suddiviso in lotti funzionali del valore massimo di 2,5 milioni di Euro.

Ogni proposta di intervento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità al finanziamento dovrà essere presentata:

* Relazione attestante la necessità di esecuzione d’ufficio dell’intervento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 16 della L.R. 42/2000 e dell’articolo 14 del D.M. 471/99 supportata dai relativi atti;

* la documentazione urbanistica integrata secondo quanto previsto dal comma 4, articolo 17 del D.M. 471/99, o in alternativa che dimostri l’avvio della procedura di variazione degli strumenti urbanistici finalizzata all’evidenziazione dell’onere reale sul certificato di destinazione urbanistica;

* in caso di fallimento del responsabile dell’inquinamento la documentazione attestante l’insinuazione nella procedura fallimentare secondo quanto previsto dal comma 11, articolo 17 del D.Lgs 22/97 e comma 5, articolo 18 del D.M. 471/99;

* parere provinciale ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2000

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Sono ammesse le seguenti tre tipologie di progetti:

1. realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza

2. caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

3. realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

Potranno essere presentati progetti di una delle tre tipologie ovvero progetti abbinati di tipo 1 e 2; i progetti di tipo 3 non possono essere abbinati ad altri tipi di progetto.

A seconda del tipo di progetto dovrà essere presentata la seguente documentazione tecnica:

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA

* descrizione del sito e della situazione di pericolo che impone gli interventi, comprensiva delle tipologie di inquinanti coinvolti e relativa documentazione a supporto dei possibili percorsi di contaminazione e dei bersagli interessati

* progetto della messa in sicurezza d’emergenza

* computo metrico estimativo degli interventi

* capitolato speciale

* quadro economico dell’intervento

CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

* piano di caratterizzazione e sua quantificazione economica

* parcella previsionale per le spese di progettazione dell’intervento di bonifica

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

* progetto definitivo (comprensivo degli esiti della caratterizzazione dell’area)

* computo metrico estimativo degli interventi

* capitolato speciale

* quadro economico dell’intervento

* cronogramma dei lavori e corrispondente previsione della spesa, suddivisa in trimestri, a partire dal momento di pubblicazione del bando di gara

La documentazione tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto dagli allegati 2 e 4 del D.M. 471/99.

I prezzi di riferimento sono quelli dell’elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte. Per i prezzi non presenti dovrà essere presentata l’analisi o una ricerca di mercato.

Tutta la documentazione dovrà essere conforme alla normativa di aggiudicazione prevista (opere o servizi).

Dovranno essere rendicontate per il rimborso le eventuali spese già sostenute degli Enti per la presentazione dei progetti.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, dovrà essere presentata previa approvazione formale da parte dell’Amministrazione competente (Comune o Provincia). Nel caso dei Comuni la documentazione dovrà essere corredata dal parere della Provincia.

ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il contributo regionale sarà assegnato, fatte salve le condizioni di ammissibilità, in base ai seguenti criteri di priorità:

* Indice di rischio calcolato secondo il metodo ARPA riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate;

* completamento o prosecuzione di interventi già avviati

* coordinamento dell’intervento con eventuali progetti di infrastrutturazione o sviluppo anche sotto il profilo temporale e di massimizzazione delle economie e dei risultati.

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dai criteri di cui sopra.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE PROVINCE

In conformità con quanto disciplinato dall’articolo 16 della L.R. 42/2000 i progetti, nei limiti delle risorse previste in bilancio, verranno finanziati su proposta della Provincia che a tale scopo presenterà i progetti da finanziare, tenuto conto dei limiti e dei criteri sopra segnalati ai fini dell’ammissibilità, con indicazione degli interventi ritenuti prioritari sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, tenendo altresì conto dei propri strumenti di pianificazione territoriale.

La presentazione avverrà attraverso l’invio di una deliberazione dell’organo provinciale competente entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2002.

Per il calcolo dell’indice di rischio gli Enti potranno avvalersi del supporto di ARPA.

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Come previsto dall’articolo 19 della L.R. 42/2000, la Giunta regionale può avviare procedure di revoca al fine del riutilizzo delle somme finanziate per la realizzazione di altri interventi qualora, entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento, non siano state avviate le procedure per l’esecuzione della bonifica.