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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Codice 29.1
D.D. 20 novembre 2001, n. 399

Trasferimento dal Comune di Torino, all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, dei beni immobili esistenti al 31.12.1994, facenti parte del Patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione sanitaria. Rettifica ed integrazione DD.P.G.R. precedentemente emanati, a seguito entrata in vigore L.R. 12 dicembre 1997 n. 61

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Sono trasferiti all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, ai sensi dell’art. 5, comma 2º del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/93, dell’art. 24 della L.R. 61/97 e dell’art. 5 comma 1º del D.Lgs. 229/99, i beni immobili, esistenti al 31/12/1994, indicati nell’allegato elenco composto da 7 (sette pagine), conforme all’allegato della Deliberazione del Direttore Generale n. 1204/005/2001 del 10/08/2001, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) non sono trasferiti all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, i beni immobili ubicati in Rivoli (TO), denominati “Villa Melano”, già assegnati all’A.S.L. n. 5 di Collegno, in quanto risulta pendente, alla data odierna, ricorso avanti al T.A.R. Piemonte proposto dall’A.S.L. n. 3.

3) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino riadotterà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni adottate dalla stessa in data anteriore alla presente determinazione, aventi per oggetto beni immobili, i cui dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest’ultima;

4) si dà atto che da i beni elencati risultano esclusi quelli appartenenti al Servizio Socio Assistenziale;

5) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, di procedere alla presa in carica ed inserimento nel proprio inventario, dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione;

6) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, di procedere alla predisposizione delle pratiche catastali e di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi;

7) si dà atto che la L.R. n. 9/83 è abrogata, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 18/1/1995, n. 8, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi