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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Codice 29.1
D.D. 8 novembre 2001, n. 379

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, per alienazione bene immobile sito in Torino. Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. 1974/69/52/2001 del 26/06/2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, all’alienazione dell’area sita in Torino, tra corso Moncalieri e strada dell’Ospedale San Vito, oggetto di richiesta di autorizzazione, a catasto censita:

- Comune di Torino: N.C.T. - foglio 1354 - mappale n. 39;

come risulta dalla pag. 6 (sei) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale n. 29.1, n. 220 del 18/07/2000;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria San Giovanni Battista di Torino, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.;

3) di prendere atto, di quanto espressamente dichiarato nella nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, in data 26/10/2001 prot. n. 13262/D28/28.4, pervenuta alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 31/10/2001, prot. 17359/29.1, nella quale viene richiesto “per ciò che attiene l’utilizzo del ricavato destinato al finanziamento dell’eventuale disavanzo di bilancio, è necessario che l’Azienda certifichi l’avvenuto utilizzo ai competenti uffici regionali”;

4) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Programmazione Regionale ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dell’area di cui trattasi, del valore determinato in lire 24.600.000 (ventiquattromilioni seicentomila), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, nella propria deliberazione n. 1974/69/52/2001 del 26/06/2001;

5) di dare atto che il ricavato dall’alienazione di cui trattasi, determinato in lire 24.600.000 (ventiquattromilioni seicentomila), sarà utilizzato per il finanziamento dell’eventuale disavanzo di bilancio dell’A.S.O. in conformità alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, n. 1974/69/52/2001 del 26/06/2001;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dovrà provvedere all’alienazione dell’area oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;

7) di dare atto che i beni immobili di cui trattasi, fanno parte del patrimonio disponibile dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi