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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Codice 26.4
D.D. 4 ottobre 2001, n. 667

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Associazione Velica Nord Ovest - Manifestazione sportiva regata velica indetta per il giorno 7 ottobre 2001. Prescrizione in ordine alla sicurezza della navigazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di emanare in relazione allo svolgimento della regata velica programmata dall’Associazione Velica Nord Ovest sulle acque del lago di Viverone, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nella giornata del 7 ottobre 2001, nello specchio lacuale indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante, le seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Viverone e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Dovranno essere poste a cura dell’organizzazione apposite boe per la delimitazione del campo di gara. Tali boe, da lasciare in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

Di disporre la cauta navigazione (fatta eccezione per le imbarcazioni a motore direttamente interessate alla manifestazione e preposte all’assistenza e soccorso alla medesima) ed il divieto alla balneazione nel tratto di lago interessato dalla manifestazione, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nella giornata di domenica 7 ottobre 2001.

Il presente provvedimento è valido solo per i giorni e le località in esso indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile dagli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione R.D. 30.03.1942, n. 327.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais