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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 17-4884

L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97. Attuazione dell’art. 6, comma 1. Approvazione dei criteri generali. Determinazioni in ordine alla D.G.R. n. 81 - 28756 del 23.11.1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di formulare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, i seguenti criteri generali:

1) Priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali (art. 6, comma 1, lett. b), della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97).

Nell’ esame e nell’ accoglimento delle domande avranno priorità:

1.1 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’ atto della loro costituzione, da donne che hanno presentato richiesta ai sensi del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006- Asse E, Misura E1, linea di intervento 2.

1.2 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’ atto della loro costituzione, da giovani, donne e disoccupati adulti che hanno presentato richiesta ai sensi del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006- Asse D, Misura D3, linea di intervento 4.

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

2) I beni materiali, di cui all’art.4, comma 1, lett. c) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, non comprendono i beni immobili, in quanto il citato comma prevede già, come oggetto di finanziamento, l’adeguamento dei locali.

3) Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’ imprenditore, dei soci e/o degli amministratori in quanto la citata legge è stata prevista per la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

4) Non sono ammissibili ai benefici di legge le società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, esercitate anche in forma professionale, alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori.

5) La realizzazione degli investimenti, di cui all’art.4, comma 1, lett. c) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

6) Di stabilire che le agevolazioni concesse a favore delle imprese individuali e delle società beneficiarie verranno revocate per le seguenti cause: attività ceduta ad altra impresa o società, attività in liquidazione, attività cessata, modifica della ragione sociale da impresa individuale a società e da società ad impresa individuale entro i tre anni successivi la data di concessione dei benefici di legge, secondo quanto indicato dall’ art. 3, comma 6, della predetta legge regionale.

7) Di stabilire che le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 51/97.

8) Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigenti all’ atto di presentazione della domanda.

9) Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che hanno già usufruito dei benefici di legge e alle domande che saranno presentate alle scadenze di legge, a partire dal gennaio 2002.

(omissis)