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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 21-4797
L.R. n. 63/78, art. 41 e L.R. n. 13/99, art. 8 - Azioni promozionali e pubblicitarie per le produzioni agricole, zootecniche, agroalimentari e biologiche - Istruzioni per lapplicazione. Revoca della D.G.R. n. 66-25580 del 07.06.1993 e modifica alla D.G.R. n. 1-24386 del 20.04.98
A relazione dellAssessore Cavallera:
La Regione Piemonte, con lart. 41 della legge regionale n. 63 del 1978 e successive modifiche e integrazioni, può finanziare, sia con assunzione diretta della spesa, sia con la concessione di contributi in conto capitale, iniziative promozionali riguardanti le produzioni agricole e zootecniche.
Tale intervento è attualmente regolato dalla D.G.R. n. 66-25580 del 07/06/1993 che contiene appunto le Istruzioni per gli interventi delle azioni promozionali, (comprensivi di quelle pubblicitarie), previsti negli ultimi due commi dellart. 41, della legge regionale n. 63/78.
Anche lart. 8, comma 1 della L.R. n. 13/99 prevede che la Regione possa finanziare programmi di informazione e promozione dei prodotti biologici, le cui istruzioni per lapplicazione fanno riferimento alla suddetta DGR n. 66-25580 del 07/06/1993.
LUnione Europea indica esplicitamente che le azioni promozionali e pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli, effettuate con il contributo finanziario Pubblico, sono valutate positivamente, in quanto esse possono agevolare lo sviluppo di attività economiche nel settore agricolo e il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.
Rilevato che in questi ultimi anni cè stata una evoluzione dellazione promozionale e pubblicitaria sui prodotti agricoli e agroalimentari, è cresciuto notevolmente linteresse dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti agroalimentari; del resto gli stessi orientamenti della Commissione U.E. sulla riforma della PAC e delle zone rurali hanno come obiettivi, tra laltro, la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari, i metodi di produzione favorevoli allambiente e al benessere degli animali, la funzione plurima dellagricoltura e delle aziende agricole (agrituristico, agroambientale, paesaggistico, funzione di presidio, ecc.); obiettivi questi di cui occorre tener conto anche nelle strategie della promozione dei prodotti agricoli e dellagricoltura.
Sono inoltre cambiati, in parte, leggi e norme relative a vari livelli istituzionali, che codificano tra laltro il principio che le azioni promozionali non devono essere orientati in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica.
In particolare lU.E. ha recentemente approvato gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli C 252, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 12/09/2001, finalizzati ad evitare che gli interventi pubblici possano alterare le condizione di concorrenza e incidere negativamente sugli scambi fra Stati membri.
Rilevato dunque che occorre elaborare e approvare un nuovo testo delle istruzioni per lapplicazione degli interventi sulle azioni promozionali a favore delle produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 41 e della L.R. n. 13/99 art. 8, comma 1, che tenga conto delle evoluzioni e dei cambiamenti citati prima e ancor più dei suddetti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli.
Tale testo supera e sostituisce il precedente approvato con la D.G.R. n. 66-25580 del 07/06/1993.
Questo testo inoltre modifica la DGR n. 1-24386 del 20/04/1998 nella parte relativa alla data di presentazione delle domande sulle azioni promozionali.
Rilevato che questo documento per gli interventi sulla promozione e pubblicità fissa dei principi e delle regole che per estensione, omogeneità e coerenza si potrà applicare agli altri eventuali programmi promozionali-pubblicitari in agricoltura, derivanti, da altre disposizioni legislative e normative che non contengano esplicite diverse regole e indicazioni.
Visto il documento elaborato dalla Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dellAgricoltura.
Preso atto che sul nuovo testo in approvazione, in data 11/12/2001, è stato sentito il parere della commissione regionale consultiva per lagricoltura e le foreste di cui alla L.R. n. 44/86.
La Giunta Regionale, unanime
delibera
Ai sensi dellart. 41 della L.R. n. 63/78, sono approvate le istruzioni per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie per le produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Tali istruzioni valgono anche per gli interventi riguardanti lagricoltura biologica, ai sensi dell art. 8 della L.R. n. 13/99.
Le presenti istruzioni superano e sostituiscono quelle approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 66-25580 del 07/06/1993 che così viene revocata; nonché quelle approvate con la D.G.R. n 1-24386 del 20/04/1998, che viene modificata nella parte relativa alla data di presentazione delle domande.
Le linee generali previste dalle presenti istruzioni sono adottate, per quanto applicabili, a programmi e iniziative promozionali e pubblicitarie in agricoltura derivanti da altre leggi e normative.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Assessorato Ambiente Agricoltura e Qualita
Direzione Programmazione
e
Valorizzazione dellAgricoltura
PROMOZIONE DELLAGRICOLTURA
AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, AGROALIMENTARI, ZOOTECNICHE, BIOLOGICHE DEL PIEMONTE
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE
INDICE
- FINALITA E LINEE DI INTERVENTO
- LINTERVENTO REGIONALE
a) Spesa diretta
b) Concessione contributi in conto capitale
b1) Concessione contributi per azioni promozionali
b2) Concessione contributi per azioni pubblicitarie
b3) beneficiari
b4) agevolazioni previste
b4.1) progetti e iniziative promozionali
b4.2) progetti e iniziative pubblicitarie
b5) criteri
b5.1) azioni promozionali
b5.2) azioni pubblicitarie
b6) procedure
AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE, AGROALIMENTARI E BIOLOGICHE. ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE.
FINALITA E LINEE DI INTERVENTO
La Giunta Regionale ai sensi degli ultimi due commi dellart. 41 della L.R. n. 63/78 attua programmi di promozione e di pubblicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed agroalimentari, nonché di informazione ed educazione alimentare dei consumatori.
Inoltre la Regione finanzia programmi di informazione e promozione dei prodotti biologici ai sensi dellart. 8, comma 1) della L.R. n. 13/99 .
I progetti e le iniziative promozionali finanziati dallAmministrazione Regionale debbono essere coerenti con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale di Sviluppo e dai suoi aggiornamenti e con quelli definiti da altri documenti programmatici economici e finanziari approvati dalla Regione Piemonte.
Tali progetti e iniziative finanziate dalla Regione devono altresì risultare coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia, soprattutto riferito al principio che il loro contenuto non debba falsare o minacciare di falsare la concorrenza, come verrà meglio specificato più avanti.
La Giunta Regionale ai fini dellapplicazione della Legge n. 63/78 ha stabilito apposite istruzioni con Deliberazione n.66-25580 in data 07/06/1993 che necessita di adeguamenti alla luce delle innovazioni introdotte sia con la Legge n. 51/97 riguardante lorganizzazione degli uffici, sia con gli orientamenti stabiliti dalla Unione Europea in merito alla concessione di aiuti di stato.
Annualmente la Giunta Regionale approva le Linee di indirizzo, gli orientamenti e le priorità dellazione promozionale da realizzare nellanno successivo e le relative disposizioni, compresa la scadenza per la presentazione delle domande, sentito il parere della Commissione Consultiva per lAgricoltura ai sensi della Legge Regionale n. 44/ 86.
LINTERVENTO REGIONALE
Lintervento regionale può essere attuato con:
* assunzione diretta della spesa;
* concessione di contributi in conto capitale.
a) Spesa diretta
Lazione diretta potrà essere indirizzata ad interventi di comunicazione e promozione riguardanti le produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari; esplicati con:
- organizzazione o partecipazione a mostre, rassegne, convegni, esposizioni e fiere, e realizzazione di materiale di supporto,
- realizzazione di libri, cataloghi, depliant, ecc. sulle produzioni e azioni di comunicazione promozionale con i mass-media,
- realizzazione di educational tour,
- realizzazione o compartecipazione a campagne e progetti di educazione alimentare e di informazione al consumatore sui prodotti, sugli uomini e il territorio che li produce e li propone, intesi come sistemi di produzione e allevamento e di conoscenza della filiera e del contesto agrario, rurale e paesaggistico;
- la diffusione di conoscenze scientifiche, sondaggi di opinione, ricerche di mercato e di orientamento dei consumi e dei consumatori,
- altre iniziative di relazioni pubbliche e di accoglienza,
- interventi di comunicazione, divulgativi, promozionali sul sistema dei marchi, attestazioni, certificazioni, denominazioni, etichettatura dei vari prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici (V.Q.P.R.D. - DOP - IGP - Prodotti Tradizionali - Prodotti Biologici - Ecocompatibili - ecc.) e quindi sulla loro qualità, tipicità, sanità, aspetti nutrizionali, dietetici, sistemi di produzione, rispetto dellambiente e del benessere degli animali, ecc.
Tali iniziative possono essere svolte sia in Italia che allEstero.
- Gli interventi diretti potranno essere realizzati in forma coordinata e con lintervento finanziario degli Assessorati Regionali interessati e/o di altri Enti Pubblici e di Enti specializzati nonché in forme coordinate e compartecipative a progetti U.E., progetti nazionali e internazionali.
- La partecipazione a mostre, rassegne e fiere di settore verrà realizzata con lintervento finanziario degli operatori interessati.
b) Concessione contributi in conto capitale
b 1) Concessione contributi per azioni promozionali
Rientrano in questo ambito le iniziative su descritte nellelencazione spese dirette; resta fermo il principio che le iniziative sono finanziabili se non falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni e quindi gli interventi non devono essere orientati in funzione dei marchi aziendali commerciali, né tendenti a incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica; il riferimento allorigine del prodotto, che in molti casi risulta legittimo e inconfutabile (denominazioni, certificazioni, marchi, ecc.), deve risultare secondario rispetto al messaggio principale contenuto nella campagna.
b 2) Concessione contributi per azioni pubblicitarie
Gli orientamenti U.E., di cui alla G.U. C 252 del 12/09/2001, definiscono come pubblicità qualsiasi operazione effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (Stampa, Televisione, Radio, Manifesti) intesa a indurre i consumatori allacquisto di un determinato prodotto; compreso il materiale distribuito a tale scopo direttamente ai consumatori e le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita; ciò vale anche per la pubblicità rivolta agli operatori economici (Industrie, Distribuzione Organizzata, Ristorazione, Catering, ecc.).
Vale la regola generale che sono finanziabili le iniziative pubblicitarie che non falsino o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni; gli interventi devono escludere qualsiasi riferimento a marchi aziendali e commerciali, e non devono incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.
In particolare sono ammissibili:
- Campagne che reclamizzano un prodotto in modo generico, senza riferimento alla sua origine,
- Campagne riferite a specifiche qualità o varietà di prodotti che non hanno specifico riferimento alle loro origine, anche se tale origine può risultare evidente dal nome o denominazione del prodotto o della specifica qualità. In ogni caso non deve risultare una enfasi eccessiva sullorigine del prodotto e il suo riferimento allorigine che deve comunque risultare secondario rispetto al messaggio pubblicitario principale. Tali criteri sono riferibili anche alle informazioni relative ai sistemi di rintracciabilità (etichettatura delle carni bovine e alla pubblicità dei prodotti DOP e IGP, in cui lorigine deve costituire il messaggio secondario.
- Sono ammissibili anche gli aiuti ai prodotti biologici che rispondono ai requisiti del Reg. CEE n. 2092/91, comprensivi dei sistemi di controllo, lo stesso criterio vale per i prodotti ottenuti con produzione integrata, ecocompatibile, agroambientale. I beneficiari dei suddetti contributi (Consorzi, Associazioni, ecc.) devono fare in modo che delle suddette campagne pubblicitarie ammissibili sui prodotti (DOP - IGP - Etichettati, Biologici, ecc.) possano beneficiarne tutti i produttori relativi e non soltanto quelli che fanno parte del soggetto in questione.
b 3) Beneficiari
Possono essere beneficiari potenziali dei contributi in conto capitale per le azioni promozionali e per quelle pubblicitarie, nel rispetto delle norme e delle condizioni su esposte:
- Associazioni di produttori agricole riconosciute ai sensi della vigente normativa;
- Consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti dorigine e tipici;
- Organismi consortili ed associativi a larga base associativa e senza scopo di lucro aventi per finalità la valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari;
- Centrali cooperative agricole e loro emanazioni tecniche economiche;
- Cooperative agricole e loro organizzazioni Consortili e associativi;
- Enti pubblici ed istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica;
- Organizzazioni professionali agricole e loro emanazioni tecniche economiche;
- Enoteca del Piemonte, Enoteche Regionali, Botteghe del Vino, Strade del Vino,
- Associazioni, istituzioni ed enti senza scopo di lucro che realizzano iniziative per la valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari.
b 4) Agevolazioni previste
b 4.1) Progetti e iniziative promozionali.
- Contributo in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile; la percentuale massima del contributo è prevista per quei soggetti di grande dimensione rappresentativa in termini di prodotti, produttori e di territorio, per le campagne promozionali che prevedono azioni coordinate su uno o più prodotti e azioni sul medio-lungo periodo; il contributo massimo può essere previsto anche per altre situazioni eccezionali, quali la crisi di prodotti o settori produttivi conseguenti a problemi di mercato o eventi calamitosi. Il contributo della Regione può sommarsi a quello di altri Enti Pubblici purchè esso non superi il 70% della spesa; ciò vuol dire che almeno il 30% della spesa deve essere sostenuta dal soggetto proponente.
b 4.2) Progetti e iniziative pubblicitarie.
- La misura massima del contributo in conto capitale non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo regionale può sommarsi a quello di altri Enti pubblici purchè non venga superato complessivamente il 50% della spesa ammessa; ciò vuol dire che il soggetto proponente deve sostenere almeno il 50% della spesa.
b 5) Criteri
Fermo restando il rispetto dei principi riportati nel punto 2) di questo testo (iniziative finanziabili), concorrono a costituire la spesa ammissibile a finanziamento le seguenti voci:
b 5.1) Azioni promozionali:
- studi, indagini, sondaggi dopinione, ricerche di mercato, ecc.;
- la pubblicazione di testi;
- realizzazione di cataloghi, pieghevoli, ecc., illustrativi delle produzioni;
- pubbliche relazioni e accoglienza;
- realizzazione di filmati;
- consulenza;
- realizzazione di seminari, incontri e dibattiti;
- acquisto di prodotti agroalimentari per la degustazione gratuita;
- presentazione dei prodotti;
- pubblicità e linformazione relativi agli eventi organizzati;
- realizzazione e la diffusione dei marchi di qualità;
- partecipazione a fiere, mostre, e rassegne e quindi plateatico, allestimenti, pubblicità, interpreti, hostess, accoglienza, consulenze, pubbliche relazioni, ecc
- educational tour
- progetti di educazione alimentare e informazioni ai consumatori;
- possono essere riconosciute le spese inerenti ai costi gestionali (postali, telefono, personale, ecc.) fino alla misura massima del 5% della spesa promozionale ritenuta ammissibile, da determinarsi in forma forfettaria;
- possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 1 gennaio dellanno a cui si riferisce il programma, purchè ritenute ammissibili.
b 5.2) Azioni pubblicitarie:
- progettazione e realizzazione testi, messaggi, immagini, spot, filmati da utilizzare per operazioni pubblicitarie sui mezzi di comunicazione, comprese le affissioni;
- spese per campagne pubblicitarie sui giornali, riviste, radio, televisione e simili;
- spese per azioni pubblicitarie nei punti vendita e per quelle rivolte agli operatori economici (industrie, Distribuzione, Ristorazione, Catering, ecc.)
- possono essere riconosciute le spese inerenti ai costi gestionali (postali, telefono, personale, ecc.) fino alla misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile, da determinarsi in forma forfettaria;
- possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 1 gennaio dellanno a cui si riferisce il programma, purchè ritenute ammissibili.
b 6) Procedure
Gli Enti richiedenti devono presentare le domande allAssessorato Agricoltura entro la data che la Giunta Regionale stabilirà annualmente nellambito del documento contenente le Linee di indirizzo, orientamento e priorità dellazione promozionale per lanno successivo.
La domanda sottoscritta dal legale Rappresentante dellEnte, dovrà esplicitamente indicare se si tratta di campagne e iniziative promozionali e/o pubblicitarie; la domanda dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:
- atto costitutivo e/o statuto, nel caso non fossero già stati presentati; nel caso fossero già agli atti, comunicare le eventuali modifiche;
- estratto della delibera o atto amministrativo dellorgano competente che ha autorizzato la presentazione della domanda;
- relazione riguardante il programma promozionale (e/o pubblicitario) da svolgere e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- preventivo suddiviso per voci di spesa e per tipologia: Promozione o Pubblicità;
- dichiarazione del legale rappresentante dellEnte sulla richiesta o meno di altri fondi pubblici per la realizzazione delle iniziative;
- dichiarazione del legale rappresentante riguardante il regime IVA dellEnte, lassoggettabilità o meno alla ritenuta IRPEG con riferimento alle iniziative oggetto di finanziamento.
LAssessorato Agricoltura procederà allesame delle domande per valutare la coerenza delle stesse con le linee di intervento promozionale approvate dalla Giunta Regionale.
LAssessorato Agricoltura, entro la data stabilita dalla Giunta Regionale, comunicherà ai richiedenti lesistenza o meno dei presupposti per lammissibilità al finanziamento.
La concessione del contributo in conto capitale verrà disposta dalla Direzione Regionale sulla base delle risultanze dellistruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente Settore.
Possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 1 gennaio dellanno a cui si riferisce il programma, purchè ritenute ammissibili.
E fatto obbligo agli Enti beneficiari di fare menzione nei documenti riguardanti lattività promozionale che il programma viene realizzato con il finanziamento della Regione Piemonte.
Con riferimento ai progetti promozionali con il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale, potrà altresì essere disposta lerogazione di acconti nei limiti e con le modalità stabilite dalla lett. f) dellart. 5 della L.R. n. 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
LAmministrazione Regionale, per la concessione di acconto sul contributo approvato, può anche richiedere la presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.
LAssessorato Agricoltura provvederà a dare comunicazione dellavvenuta concessione del contributo e di tutti gli adempimenti a carico del beneficiario e indicanti la documentazione da presentare come rendicontazione delle iniziative e delle spese sostenute.
La liquidazione del contributo, o del saldo di esso, sarà disposta dopo la realizzazione delle iniziative e a seguito della presentazione della documentazione relativa alle iniziative e alle spese sostenute, nonché a una apposita sintetica relazione riguardante i risultati conseguiti dal programma realizzato (in termini di visitatori, contatti, relazioni con operatori, risalto sui mass-media, ecc.).