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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vignole Borbera (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. n.32 del 23.11.2001)

INDICE

Art. 1- Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Art. 10 - Convocazione

Art. 11 - Commissioni

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 - Gruppi Consiliari

Art. 16 - Giunta Comunale

Art. 17 - Elezioni e prerogative

Art. 18 - Composizione

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

Art. 20 - Attribuzioni

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 22 - Sindaco

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione- Programma di mandato

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 - Vicesindaco

Titolo II

UFFICI E PERSONALE

Art. 27 - Principi organizzativi

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 29 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 30 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 31 - Collaborazioni esterne

Art. 32 - Direttore generale

Art.33 - Segretario Comunale

Art. 34- Ruolo e funzioni del Segretario Comunale

Art. 35 - Controllo di gestione

Titolo III

SERVIZI

Art. 36 - Forme di gestione

Art. 37 - Gestione in economia

Art. 38 - Azienda speciale

Art. 39 - Istituzioni

Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione

Art. 41 - Il Presidente dell’istituzione

Art. 42 - Il Direttore dell’istituzione

Art. 43 - Nomina e revoca di amministratori

Art. 44 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 46 - Principi e criteri

Art. 47 - Revisore dei conti

Art. 48 - Rendiconto della gestione

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 50 - Principio di cooperazione

Art. 51 - Convenzioni

Art. 52 - Consorzi

Art. 53 - Statuto consorziale e convenzione

Art. 54 - Unione di Comuni

Art. 55 - Accordi di programma

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 - Partecipazione

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 58 - Istanze

Art. 59 - Petizioni

Art. 60 - Proposte

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61 - Principi generali

Art. 62 - Associazioni

Art. 63 - Organismi di partecipazione

Art. 64 - Incentivazione

Art. 65 - Partecipazione alle commissioni

Capo III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 66 - Referendum

Art. 67 - Effetti del Referendum

Art. 68 - Diritto di accesso

Art. 69 - Diritto di informazione

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 70 - Nomina

Art. 71 - Ineleggibilità e decadenza

Art. 72 - Mezzi e prerogative

Art. 73 - Rapporti con il Consiglio

Art. 74 - Indennità di presenza

Art. 75 - Difensore civico - convenzione

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76 - Statuto

Art. 77 - Regolamenti

Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 79 - Ordinanze

Art. 80 - Norme transitorie e finali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Vignole Borbera è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una qualità della vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana per:

a) l’ordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini;

b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito geografico;

c) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso le forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone che consenta di affrontare e risolvere situazioni di disagio sociale anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

e) l’effettività del diritto allo studio ed alla crescita culturale.

2. L’Ente persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4.Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune funzioni ad altri Enti Locali, con specifico provvedimento.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico e dalle frazioni di Variano Superiore, Variano Inferiore e di Erzi.

2. Il territorio del Comune si estende per Ha 849 ed è confinante con i Comuni di Stazzano, Borghetto Borbera, Grondona, Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da motivare, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e dei nuclei abitati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti degli organi deliberanti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Vignole Borbera.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato si può esibire il gonfalone comunale nei colori bianco e azzurro, con torre, corona e rami.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. A tutti i cittadini in possesso dei necessari requisiti, devono essere garantite pari opportunità di accesso agli organi del Comune.

3. Negli organi collegiali del Comune, degli enti e delle Aziende ai quali il Comune partecipa viene promossa la presenza di persone di entrambi i sessi.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione dell’Ente.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti complessivamente a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dell’Ente.

2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Esso impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’imparzialità dell’Ente.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo di essa con quella provinciale regionale e statale.

6. I Consiglieri Comunali possono esercitare il controllo sulle deliberazioni, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 10
Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che in base alle iniziative ed alle proposte della Giunta, dei Consiglieri, dei revisori dei conti, formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, tali adempimenti sono svolti dal Vice Sindaco; in caso di ulteriore impedimento, da un Assessore, in base alla maggiore età ed infine dal Consigliere anziano.

3. La convocazione è disposta secondo le norme stabilite dal regolamento

4. La convocazione e lo svolgimento della prima seduta del Consiglio avvengono secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento, nel quadro dei principi contenenti nello Statuto.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza della minoranza consiliare.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. I verbali delle sedute delle Commissioni sono redatti da un componente oppure, su richiesta del presidente al Sindaco, da un dipendente comunale.

6. Le Commissioni che il Consiglio Comunale nomina per svolgere funzioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Tale esame preparatorio non rappresenta comunque un passaggio necessario, precedente gli atti deliberativi e non è vincolante per l’organo deliberante.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) le procedure per l’esame di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune, le modalità e le forme di assegnazione da parte degli organi stessi;

b) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13
Consiglieri

1.La posizione giuridica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, esclusi i candidati sindaci. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per un anno consecutivo, oppure per dieci sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede comunicargli per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà’ di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e delle richieste di emendamenti presentate dai singoli consiglieri, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5.Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria situazione patrimoniale con apposito documento formale da depositare presso la segreteria comunale.

6. Il consigliere ha diritto di presentare interrogazioni alle quali l’Amministrazione deve dare risposta.

7. I modi ed i termini di presentazione e di risposta sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, indicando il nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l’esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture, mezzi e personale, idonei spazi e supporti tecnico organizzativi.

4. I gruppi consiliari non possono essere costituiti da un numero inferiore a tre consiglieri comunali fatto salvo che ogni lista di candidati partecipante alle elezioni può costituire un gruppo anche se è risultato eletto un solo candidato.

Art. 16
Giunta Comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, al quale riferisce sulla sua attività.

Art. 17
Elezioni e prerogative

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza, della sospensione e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Esclusi i casi di dimissioni o di revoca, gli Assessori restano in carica fino alla proclamazione degli eletti, al rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, di norma consiglieri comunali. .

2. Un assessore potrà essere nominato tra i cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere che non si siano presentati come candidati alle più recenti elezioni comunali e che siano in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare e discutere argomenti concernenti gli affari che rientrano nelle materie relative alla delega ricevuta.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta definisce in piena autonomia le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

3. L’attività della Giunta deve essere improntata al principio della collegialità.

4. A ciascun Assessore il Sindaco può affidare con delega scritta specifici affari ed attività amministrative di sua competenza.

Art. 20
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che in base alle leggi ed allo statuto non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività’ e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Fra i votanti non si computano coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e che devono astenersi obbligatoriamente.

3. Fra i votanti si computano le schede bianche e nulle, per determinare la maggioranza.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione e la determinazione sull’argomento in seduta privata, conformemente a quanto disposto dal regolamento sul funzionamento degli organi.

6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario; quelli della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario

8. Tutte le deliberazioni sono a disposizione dei consiglieri dal momento della loro pubblicazione all’Albo; sono consultabili durante l’orario di apertura dell’ufficio segreteria ed esigibili in copia.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, legale e giudiziaria, di presidenza, di sovraintendenza politica-amministrativa.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive del Comune e sugli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco può delegare le funzioni per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale ed ai dipendenti preposti ai servizi interessati.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione-
Programma di mandato.

1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

2. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti, nei modi indicati dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, di norma con la verifica degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare le linee programmatiche nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche , sulla base delle esigenze che dovessero emergere.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni che appartengono al Comune o di cui il Comune ne faccia parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio Comunale e la Giunta;

e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’Ordine del Giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede; e) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni a chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e di delega parziale ad uno o più Assessori.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco ed ha la delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di decesso, decadenza o rimozione il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

TITOLO II
UFFICI E PERSONALE

Art. 27
Principi organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si realizza mediante una attività per obiettivi e deve basarsi sui seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme del presente statuto

2. A tale scopo vengono distinte la funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e quella di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente ad esse la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, con il regolamento degli uffici e dei servizi.

6. Con lo stesso regolamento il Comune stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, quelli con il direttore e con gli organi amministrativi.

Art. 29
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione individua gli uffici ed i servizi comunali.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Nell’ambito delle competenze loro assegnate essi provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuarne gli indirizzi , a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Possono delegare le loro funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti assegnati.

5. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a termine, secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione. Possono essere revocati, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi la Giunta può assegnare, nei casi consentiti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 31
Collaborazioni esterne

1. Con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei al Comune devono stabilirne la durata.

Art. 32
Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il Direttore deve attuare gli indirizzi stabiliti dell’Amministrazione e conseguirne gli obiettivi, secondo le direttive del Sindaco.

3. A tale scopo sovraintende alla gestione dell’Ente; i responsabili dei servizi rispondono al Direttore delle funzioni loro assegnate e dei risultati ottenuti.

4. Quando non sia stato nominato il Direttore il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art.33
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 34
Ruolo e funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Egli svolge inoltre le funzioni previste dalla legge, attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

Art. 35
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

2. A tale scopo è necessario aver predisposto un piano degli obiettivi, aver rilevato i costi ed i proventi, aver valutato la funzionalità dei servizi, in base alla qualità ed alla quantità dei risultati.

3. La competenza e le forme di controllo sono stabilite dal regolamento per gli uffici ed i servizi

TITOLO III
SERVIZI

Art. 36
Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per progetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri enti locali l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente e quando ciò sia previsto dalla legge.

Art. 37
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze tecniche o di amministrazione, sentito il Consiglio Comunale.

4. Essi dovranno inoltre possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 39
Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, comprovate esperienze tecniche o di amministrazione e posseggano i requisiti di legge.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di indirizzo gestionale a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente dell’istituzione

1. Il Presidente dell’istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore dell’istituzione

1. Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca di amministratori

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni, dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle società (quando previsto dallo statuto) avviene con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.

2. Essi possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche allo loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica o amministrativa e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

Art. 45
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con le altre pubbliche Amministrazioni, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei Revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 47
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento, oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48
Rendiconto della gestione

1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 50
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione

Art. 51
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi e per l’esercizio associato di funzioni.

2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53
Statuto consorziale e convenzione

1. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 54
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione il Consiglio Comunale, con la maggioranza prescritta dalla legge può costituire unioni di Comuni nelle forme e con le finalità previste dalla legge, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano di attivare un procedimento complesso per coordinare ed integrare l’operato di più soggetti interessati, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’eventuale arbitrato e per gli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 57
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Possono intervenire nel procedimento amministrativo per tutelare il loro interesse persone singole e soggetti portatori di interessi diffusi (purché costituti in associazioni o in comitati) ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio.

6. Il Consiglio Comunale, con l’apposito regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, salvo quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun tipo di provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

b) L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;

c) il termine entro il quale gli aventi diritto, in seguito alla comunicazione personale od alla pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento;

d) il termine entro il quale il responsabile dell’unità organizzativa deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale;

e) il termine entro cui deve concludersi il procedimento.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.10. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento

Art. 58
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono, per la superiore tutela degli interessi collettivi, rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. Le interrogazioni, come pure le petizioni e le proposte di cui agli articoli seguenti, devono in ogni caso riguardare la migliore tutela degli interessi collettivi.

3. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

4. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 59
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco che deve rispondergli per iscritto entro trenta giorni o può sollevare la questione nel Consiglio Comunale chiedendo ragione al Sindaco o una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60
Proposte

1. Almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco.

3. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi per il perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, anche attraverso le forme di incentivazione previste dallo Statuto.

L’Amministrazione consente l’accesso ai dati di cui è in possesso tramite idonee forme di consultazione.

2. I relativi criteri generali sono fissati dal regolamento.

3. Il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, nelle forme previste dallo Statuto, è riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea ed agli stranieri che soggiornano in perfetta regola con le norme di legge

Art. 62
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 63
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’amministrazione comunale per particolari servizi, nel rispetto della legislazione vigente, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente, quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale e quelli rappresentativi di realtà frazionali o di nuclei sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 64
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, secondo le modalità e nei limiti del regolamento comunale per l’assegnazione di contributi.

Art. 65
Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati, che lo richiedono.

2. Tali rappresentanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, fermo restando il potere regolamentare del Presidente della Commissione. Essi non possono prendere parte alle votazioni.

CAPO III
REFERENDUM
DIRITTI DI ACCESSO

Art. 66
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali, di tariffe, di strumenti urbanistici, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a. il venti per cento del corpo elettorale, al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della richiesta;

b. il Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il Consiglio Comunale per ciascun referendum proposto dal venti per cento del corpo elettorale deve accertare a maggioranza dei presenti, l’esistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento. Se l’accertamento sull’esistenza dei requisiti di ammissibilità è favorevole il referendum si intende indetto.

6. Il referendum è valido quando ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 67
Effetti del Referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio deve discutere i risultati del referendum e deliberare eventualmente gli atti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum deve essere deliberato, con adeguate motivazioni entro il termine di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui una o più consultazioni referendarie non potessero tenersi, per qualunque motivo, prima della scadenza naturale del Consiglio, su richiesta dei proponenti il nuovo Consiglio Comunale accerta a maggioranza dei presenti l’esistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento.

Art. 68
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o temporanee e motivate dichiarazioni del Sindaco rendono riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente, oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio si avvale di norma anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, compresi gli strumenti informatici.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 Legge 7.8.1990 n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 70
Nomina

1. Il consiglio comunale nomina il difensore civico a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Egli resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Art. 71
Ineleggibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa .

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f.) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.4. La decadenza e la revoca devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.

4. Può, altresì, proporre ed esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; in caso di ritardo sollecita gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

8. Il difensore civico esercita inoltre il controllo previsto dalla legge sugli atti amministrativi.

Art. 73
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima sessione successiva alla presentazione e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 74
Indennità di presenza

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per i consiglieri comunali, per ogni occasione in cui intervenga a sedute del Consiglio o della Giunta per relazionare.

Art. 75
Difensore civico
convenzione

1. Il Consiglio Comunale, anche in caso di difficoltà a nominare il difensore civico, può deliberare d’intesa con un altro Comune e sulla base di apposita convenzione che il difensore civico venga eletto per svolgere le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni convenzionati.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il venti per cento del corpo elettorale, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, può proporre modifiche allo statuto anche mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità, fermo restando quanto prescritto al riguardo dalla legge.

Art. 77
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità, anche tramite avvisi e manifesti affissi all’Albo Pretorio ed in luoghi pubblici. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge sugli Enti Locali, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79
Ordinanze

1. Il Sindaco ed i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Esse devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità definite con deliberazione della Giunta Municipale, che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Qualora l’ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.

Art. 80
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.