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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Chieri (Torino)

Statuto - Modifica art. 44 (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2001)

(omissis)

Art. 44
Il difensore civico

1. Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, anche in forma convenzionata, il quale svolge, oltre le attività previste per legge, un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini, oltre le attività previste per legge.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista per l’approvazione dello Statuto.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione professionale ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

c) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale;

d) chi ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al quarto grado di amministratori, segretario generale, Direttore generale, dirigenti o dipendenti del Comune oltre la cat. D.

4. Il difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile.

5. Prima del suo insediamento presta giuramento di fronte al Sindaco di osservare le leggi dello Stato e di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del pubblico bene.

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali. Può essere revocato d’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

7. Il difensore civico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

(omissis)