Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2001, n. 12/AQA

Art. 4, comma 1, L.R. n. 9 del 27.1.2000 - D.P.G.R. n. 7/R dell’11.6.2001 - Chiarimenti

In ordine ai numerosi quesiti posti dalle Province, in relazione all’oggetto, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento anche per garantire una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della normativa vigente, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa gli aspetti più significativi delle questioni poste, come di seguito specificato.

Regolamento di attuazione dell’art. 4, l.r. 9 del 27.1.2000, approvato con D.P.G.R. n. 7/R dell’11.6.2001.

Art. 1

“... corresponsione degli indennizzi previsti dall’art. 4 della l.r. 9/2000 ...”

In merito all’art. 1, si precisa che le disposizioni circa il regolamento in oggetto ricomprendono, in riferimento al danno indennizzabile, ogni tipologia di danno subito dal cittadino, sia esso patrimoniale, non patrimoniale e biologico.

Art. 2

“... coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ...”

In relazione ai commi 1 e 2, del succitato articolo si precisa che l’indennizzo è da prevedersi esclusivamente in caso di avvenuta collisione tra animale, nella fattispecie ungulato, e veicolo impattante.

Si precisa, pertanto, che l’eventuale successivo scontro di detto veicolo con altri veicoli o infrastrutture stradali sono da intendersi esclusi in quanto non pertinenti. Si esclude, inoltre, dalle fattispecie indennizzabili l’uscita di strada del veicolo per attraversamento di animali, qualora non sia avvenuto uno scontro con l’ungulato stesso. Il veicolo deve essere idoneo alla circolazione stradale. Inoltre, nessuna alterazione di funzionalità del mezzo (dotazione inadeguata di illuminazione, usura dei pneumatici, etc.) deve essere rilevata dalla polizia stradale.

Art. 5

“Le disposizioni ... si applicano ... sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali ...”

L’articolo 5, individua le strade sulle quali si verificano i sinistri indennizzabili. Le autostrade non compaiono in tale elenco poichè la responsabilità della sicurezza, per quanto attiene alla presenza di animali su autostrada, non è ascrivibile all’Amministrazione regionale o provinciale. Si sottolinea, quindi, la non competenza della stessa in merito ai sinistri avvenuti in sedime autostradale.

Art. 6

“... alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si fa fronte ...”

Al comma 2, il trasferimento dei fondi previsto in attuazione della l.r. n. 17 dell’8.7.1999 è da intendersi gravato di un 10% da destinarsi annualmente ad ogni Provincia al fine di far fronte alle spese determinate dall’attività istruttoria per l’attuazione della l.r. 9/2000.

Art. 7

“... incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale ...”

In ordine al comma 1, il soggetto esponente è tenuto ad autocertificare la dinamica del sinistro e l’incolpevole coinvolgimento nel sinistro stradale con esemplare di fauna selvatica.

“... è allegata copia del verbale redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”

In merito al comma 2, la dicitura “... verbale redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 ... omissis ...” deve intendersi da “operatori di polizia, ivi compresa la polizia giudiziaria, con esclusione degli operatori volontari ...”. Sempre in ordine al comma 2, si sottolinea come sia da ritenersi perfezionata nell’istruttoria la pratica corredata da dichiarazione dell’incidente e verbale di polizia giudiziaria. Si ritengono inoltre ammessi ad indennizzo tutte le denunce, purchè ne sia comprovata la veridicità e le modalità del danno, suffragati o meno da verbale.

I documenti richiesti, relativi al veicolo coinvolto nell’impatto a corredo delle richieste di risarcimento, sono da intendersi come di seguito specificati:

- la fattura quietanzata o ricevuta fiscale in caso di riparazione del veicolo;

- qualora non si intenda procedere alla riparazione prima dell’indennizzo, potrà essere accettato il preventivo, eventualmente potrà disporsi perizia sulla congruità dello stesso;

- demolizione, da calcolarsi il valore commerciale del veicolo, unitamente alla documentazione di avvenuta demolizione (cancellazione dal P.R.A.). Il massimo dell’indennizzo non potrà, in ogni caso, superare il valore commerciale del veicolo.

Non può ritenersi ostativa all’indennizzo l’assenza di verbale redatto dai soggetti di cui all’art. 12 del D.lgs. 285/92, qualora il danneggiato sia in grado di provare aliunde l’avvenuto scontro contro il cinghiale senza concorso di colpa (testimoni e prove dell’avvenuta collisione ...). Analogamente è da dirsi per la fattura o il preventivo.

Su tali punti, quindi, si riconosce alle Province la più ampia libertà di ricerca e valutazione delle prove, stante l’infinita casistica e l’impossibilità di prevedere tutte le situazioni che potrebbero verificarsi in merito.

“... e precisa se l’animale è stato rinvenuto morto o ferito sul luogo del sinistro ...”

Inoltre, si può considerare conditio sine qua non per l’indennizzo del danno il ritrovamento dell’animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale. La massima libertà nella ricerca e valutazione delle prove in merito ai singoli casi viene comunque lasciata alle Province.

Art. 8

“... alla presenza di idonea cartellonistica ... possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente ...”

Il comma 1, dell’art. 8 esclude espressamente l’indennizzo qualora sia dimostrato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. A tal fine individua, a titolo esemplificativo, uno degli elementi dai quali le Province possono desumere la colpa del conducente (presenza di cartellonistica). Qualora il danneggiato sia in grado di provare aliunde l’avvenuto scontro con l’ungulato in assenza di colpa, si dovrà valutare se l’indennizzo sia o meno legittimo. Di conseguenza, si rimette alle Province la libertà di ricerca e valutazione delle prove inerenti all’infinita ed imprevedibile casistica.

Enzo Ghigo