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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002

Codice 17.2
D.D. 3 settembre 2001, n. 240

D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534 - D.D. 367 del 30/11/2000. Concessione di contributi a favore di Comuni ammessi a beneficio con D.D. 367/2000. Riduzione dell’impegno n. 6614 sul cap. 25992/2000 nell’entità complessiva di Lire 525.664.000 di cui Lire 427.396.000 per rinuncia del Comune di Montechiaro d’Acqui e Lire 98.268.000 per rideterminazione del contributo di Canelli

IL DIRIGENTE

Ai sensi della D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 30 novembre 2000 si ammettevano a contributo i soggetti elencati nel relativo Allegato A, si impegnava la somma di lire 9.745.460.000 e contestualmente si stabilivano le condizioni e i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione utile per la concessione delle agevolazioni;

esaminata la documentazione presentata dai beneficiari per la concessione dei rispettivi contributi;

ritenuto di concedere, a favore del Comune di Canelli, il contributo ammesso con D.D. 367/2000 e rideterminato con la presente determinazione, nell’entità specificata all’Allegato A, sulla base della documentazione esaminata ed in particolare del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale con il provvedimento indicato nel medesimo Allegato;

ritenuto di concedere, a favore del Comune di Novi Ligure, il contributo ammesso con D.D. 367/2000, nell’entità specificata all’Allegato A, sulla base della documentazione esaminata ed in particolare del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale con il provvedimento indicato nel medesimo Allegato;

ritenuto di revocare il contributo, ammesso a favore del Comune di Montechiaro d’Acqui, in ragione della rinuncia presentata agli uffici regionali in data 3/8/2001 prot. N. 1450 per impossibilità, da parte dell’Amministrazione comunale in questione, di riformulare il progetto nel rispetto delle condizioni stabilite con D.D. 367/2000 e richiamate con nota del 27/6/2001 prot. N. 12132/17.2;

visto il D.lgs. 165/2001;

vista la L.R. 51/97;

vista la L.R. 7/2001;

determina

Per le considerazioni espresse in premessa, che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano,

di concedere i contributi a favore dei Comuni elencati nell’allegato A, nell’entità specificata a fianco di ciascuno beneficiario;

di approvare il piano di ammortamento decennale, di cui all’allegato B, della quota di contributo a rimborso relativa a ciascun Comune beneficiario;

di ridurre l’impegno n. 6614 sul cap. 25992/2000 nell’entità complessiva di Lire 525.664.000 di cui Lire 427.396.000 per rinuncia del Comune di Montechiaro d’Acqui e Lire 98.268.000 per rideterminazione del contributo di Canelli;

di considerare la somma di Lire 525.664.000 economia di spesa.

Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che, nel rispetto di quanto stabilito con la DD 367/2000, l’erogazione della quota a rimborso avverrà, previa presentazione di copia del contratto di appalto dei lavori, copia del verbale di consegna lavori e previa comunicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

Si precisa che la restituzione da parte dei Comuni beneficiari della quota di contributo a rimborso, avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione. Qualora, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata annuale, non pervenga comunicazione di avvenuto pagamento, l’Amministrazione Regionale provvederà, tramite il Settore competente, a far notificare al beneficiario inadempiente, a norma del R.D. 14/04/1910 n. 639, ingiunzione di pagamento per il recupero del credito, secondo i termini e le procedure di legge. Il mancato pagamento entro i termini prescritti di una quota annuale, comporta la revoca dell’intero contributo e il divieto per il beneficiario inadempiente di accedere ad altri contributi erogati dallo stesso Settore.

L’Amministrazione Regionale, tramite il Settore competente, provvederà agli accertamenti concomitanti e susseguenti all’esecuzione delle opere riservandosi, in caso di difformità o inadempienza dell’Amministrazione Comunale, la facoltà di revocare il contributo, procedendo al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi di legge, nel rispetto delle disposizioni previste con la D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, con la D.D. 367/2001 e con il presente atto.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato (fare riferimento al file PDF)