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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002

Codice 16.4
D.D. 17 ottobre 2001, n. 219

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto relativo al permesso di ricerca mineraria per minerali metallici denominato “Panda Project Area 1" nei Comuni di Garessio e Priola (CN) da non sottoporre alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Luzenac Val Chisone S.p.A. con sede in Via Nazionale n. 121 del Comune di Porte (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto relativo al permesso di ricerca mineraria per minerali metallici denominato “Panda Project Area 1" nei Comuni di Garessio e Priola (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Luzenac Val Chisone S.p.A. con sede in Porte (TO) Via Nazionale n. 121 non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. L’esecuzione della ricerca mineraria deve essere realizzata secondo le prescrizioni in premessa e di seguito integralmente riportate:

a) l’approvvigionamento idrico per l’esecuzione dei sondaggi, sia ottenuto attraverso il trasporto con autobotti e non con prelievi in sito;

b) le acque reflue del sondaggio, denominato cantiere DH2, previa chiarificazione, siano immesse nell’impluvio limitrofo tramite canalizzazione provvisoria;

c) le acque reflue del sondaggio, denominato DH1, non siano disperse nell’ambiente, tramite infiltrazione ma siano conferite in appositi siti quali il depuratore in Comune di Garessio;

d) i piazzali dei due sondaggi, a fine ricerca, siano ripristinati allo stato originario ed eventuali strutture in calcestruzzo devono essere demolite e smaltite secondo le norme vigenti;

e) siano adottate tutte le misure per il mantenimento delle caratteristiche della falda e delle risorse idriche in generale, eventualmente interessate dai lavori di ricerca;

f) inoltre siano adottate tutte le misure richiamate dalla normativa mineraria per quanto concerne l’installazione dei cantieri, l’esecuzione dei sondaggi nonchè la chiusura dei sondaggi stessi;

g) la ditta proponente sia tenuta ad acquisire le eventuali autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 490/1999.

3. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania