Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Unione dei Castelli tra lOrba e la Bormida - Trisobbio (Alessandria)
Unione tra i comuni di Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Montaldo Bormida, Orsara Bormida e Trisobbio - Statuto
INDICE
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e cooperazione
Art. 4 Risorse finanziarie
Art. 5 Sede dellUnione
Art. 6 Denominazione- Stemma e Gonfalone
Art. 7 Adesioni allUnione
Art. 8 Scioglimento dellUnione
Art. 9 Recesso dallUnione
Art. 10 Attività regolamentare
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 11 Organi dellunione
Capo I IL CONSIGLIO
Art. 12 Status degli amministratori dellunione
Art. 13 Composizione, elezione e durata del consiglio
Art. 14 Consiglieri
Art. 15 Organizzazione del consiglio
Art. 16 Competenze del consiglio
Art. 17 Adunanze
Capo II IL PRESIDENTE
Art. 18 Elezione, cessazione
Art. 19 Competenza
Art. 20 Vicepresidente
Capo III IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 21 Composizione, nomina e cessazione
Art. 22 Competenza
Art. 23 Funzionamento
TITOLO III LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E LORGANIZZAZIONE DELLUNIONE
Capo 1 LA GESTIONE DELLUNIONE
Art. 24 Principi e criteri di gestione
Art. 25 Personale
Capo II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI
Art. 26 Il segretario
Art. 27 Il direttore - Funzioni e nomina
Art. 28 Responsabili di servizio
Art. 29 Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato
Art. 30 Consulta dei responsabili di servizio
Capo III I SERVIZI
Art. 31 Gestione delle funzioni e dei servizi
Art. 32 Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dellUnione componenti di altri organi
Capo IV IL CONTROLLO INTERNO
Art. 33 Principi generali del controllo interno
Art. 34 Organo di revisione dei conti
Art. 35 Controllo interno di regolarità contabile
Art. 36 Controllo di gestione
Art. 37 Controllo per la valutazione del personale
Art. 38 Controllo e pubblicità degli atti monocratici
TITOLO IV FORME ASSOCIA ED ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 39 Principi generali
Art. 40 Accordi di programma
TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DELLUNIONE
Art. 41 Associazionismo e partecipazione
Art. 42 Istanze e petizioni
Art. 43 Proposte di atti amministrativi
Capo II ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 44 Accesso
Art. 45 Pubblicità degli atti e delle informazioni
TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA
Art. 46 Statuto
Art. 47 Regolamenti
Art. 48 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute
Art. 49 Disposizioni finali e transitorie
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
1. LUnione dei Comuni di Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Montaldo Bormida, Orsara Bormida e Trisobbio, nel prosieguo denominata Unione, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dellart. 32 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, individuate nel presente statuto.
2. LUnione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nellambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
Art. 2
Finalità
1 LUnione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni individuate in relazione alla tipologia delle attività espletate dagli Enti Locali:
1) Funzioni di amministrazione,
2) Funzione di gestione e di controllo,
3) Funzioni di polizia locale;
4) Funzione nel campo turistico;
5) Funzioni nel campo della viabilità;
6) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dellambiente;
LUnione esercita altresì i servizi, aventi prevalentemente fini interni di supporto e di strumentalità, di seguito indicati per ognuna delle funzioni sopra individuate:
- Funzioni generali di amministrazione:
1) servizio personale ed organizzazione,
2) servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio statistico, privacy,
3) servizio, appalti e contratti per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
- Funzione di gestione e di controllo
1) servizio gestione economica e finanziaria, programmazione e controllo di gestione,
2) servizio gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
- Funzioni di polizia locale:
1) servizio di polizia municipale.
- Funzione nel campo turistico
1) servizi turistici,
2) servizio manifestazioni turistiche,
- Funzione nel campo della viabilità,
1) servizio Ufficio tecnico e servizi connessi,
- Funzione riguardante la gestione del territorio e dellambiente:
1) servizio Ufficio tecnico.
Al Fine di salvaguardare lidentità e lautonomia operativa, in relazione alle peculiarità storico sociali proprie di ogni Ente, restano di norma attribuiti ai Comuni aderenti i servizi intesi come reparto organizzativo semplice o complesso composto da persone e mezzi deputati allerogazione di prestazioni ai cittadini.
2. AllUnione possono essere attribuiti sia ulteriori funzioni che servizi con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.
3. LUnione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dellefficienza e delleconomicità.
4. LUnione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allattività amministrativa.
5. Sono obiettivi prioritari dellUnione:
a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso lequilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dellambiente e della salute dei cittadini;
b) larmonizzazione dellesercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
d) losservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nellambito delle funzioni esercitate, sia allinterno dellorganizzazione dellente, sia nellattività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
f) ladesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.
6. Le modalità ed i tempi di attuazione delle funzioni e dei servizi, elencati al punto 1) del presente articolo, verranno stabiliti dal Consiglio dellUnione che procederà sia allo studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, sia allindividuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte dellUnione stessa, sia alla ricognizione delle necessità di ognuno dei Comuni partecipanti. In modo analogo si dovrà procedere ogni qual volta allUnione vengano attribuiti, a sensi di quanto previsto al punto 2) del presente articolo, ulteriori funzioni o servizi.
Art. 3
Programmazione e cooperazione
LUnione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. LUnione ha autonomia finanziaria nellambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. AllUnione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dellUnione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso i trasferimenti statali, le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per lesercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti allUnione assicurano il pareggio finanziario dellente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali allentità della popolazione residente al 31 dicembre dellanno precedente.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dellUnione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo delle funzioni esercitate e dei servizi erogati che non interessano la totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art. 5
Sede dellUnione
1. LUnione ha sede nel comune di Trisobbio in via De Rossi n. 20.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dellUnione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nellambito del territorio dellUnione.
4. Presso la sede dellUnione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
Art. 6
Denominazione - Stemma e Gonfalone
1. LUnione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Castelli tra lOrba e la Bormida.
2. LUnione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Castelli tra lOrba e la Bormida e con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dellUnione, accompagnato dal presidente e suo delegato.
4. Lutilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.
Art. 7
Adesioni allUnione
1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dellUnione può accettare ladesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione conciliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, allesame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lammissione ha effetto dal 1º gennaio dellanno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso listante, approvino il nuovo statuto dellUnione.
4. E data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione allUnione, di esigere dallente istante quote di partecipazione da definirsi con latto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui allart. 4 - comma 6.
Art. 8
Scioglimento dellUnione
1. LUnione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dallUnione stessa.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dellUnione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dellente.
3. Nei casi di scioglimento il personale dellUnione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.
Art. 9
Recesso dallUnione
1. Ogni comune partecipante allUnione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dellUnione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dellanno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocumento allUnione. Alluopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino allestinzione degli stessi.
4. E consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dellUnione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti allatto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. E altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei consigli comunali dei propri rappresentanti in seno allUnione entro il termine del successivo articolo 13, 4º comma. Leventuale nomina dopo tale termine, ma prima dellefficacia del recesso di cui al precedente comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.
Art. 10
Attività regolamentare
1. LUnione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dellUnione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine il Comitato Amministrativo adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi con allegata dotazione organica. Nelle more dellapprovazione il Comitato Amministrativo provvederà ad individuare, fra quelli adottati dai Comuni aderenti, i Regolamenti, ritenuti più idonei alle necessità dellUnione, cui fare riferimento.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 11
Organi dellunione
1. Sono organi dellUnione:
- il consiglio
- il presidente
- il comitato amministrativo.
Capo I
IL CONSIGLIO
Art. 12
Status degli amministratori dellunione
1. Ai componenti il consiglio ed il comitato amministrativo, nonché al presidente dellUnione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III del T.U. 18.8.2000, n. 267.
Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio
1. Il consiglio dellUnione è lespressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina lindirizzo politico dellUnione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2, Il consiglio è composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, per un totale di 15 membri.
3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere, a scrutinio segreto, i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i membri della Giunta Comunale. In tale occasione ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza.
4. Lelezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dellUnione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione allUnione del nuovo ente.
5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino allassunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dellUnione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Il Consiglio dellUnione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dallarticolo 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con esclusione dei punti 19 e 2) del comma 1 lett. b.
Art. 14
Consiglieri
1. Sono attribuiti ai consiglieri dellUnione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dellUnione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dellUnione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate. 4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, leccessiva distanza dalla sede dellUnione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
5. I consiglieri non residenti nellUnione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dellUnione.
Art. 15
Organizzazione del consiglio
1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. La presidenza del consiglio compete al presidente dellUnione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.
Art. 16
Competenze del consiglio
1. Il consiglio definisce lindirizzo dellUnione, esercita il controllo politico sullamministrazione e la gestione, anche indiretta, dellUnione stessa e adotta, per lesercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
2. Nellambito dellattività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il comitato amministrativo a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
3. Lattività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dellUnione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentito il comitato amministrativo, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dellUnione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse allUnione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune più popoloso.
Art. 17
Adunanze
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula lordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorno le questioni, richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le vocazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per ladozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
6. Il consiglio delibera con lintervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.
7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 18
Elezione, cessazione
1. Lelezione del presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il presidente e il comitato amministrativo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Lapprovazione della mozione comporta la decadenza del presidente e del comitato amministrativo in carica.
Art. 19
Competenza
1. Il presidente rappresenta lUnione, convoca e presiede il consiglio ed il comitato amministrativo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dellamministrazione dellUnione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dellUnione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nellesercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
a) coordina e stimola lattività dei componenti il comitato amministrativo e ne mantiene lunità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b) nellambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nellEnte. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso alla qualifica di dirigente;
c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente;
d) nomina il segretario dellUnione ed il direttore;
e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che lindividuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sullintera attività dellUnione;
h) stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno del consiglio e il comitato amministrativo;
i) ha facoltà di delegare ai componenti il comitato amministrativo i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti il comitato amministrativo il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. Lattività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nellesercizio del potere di controllo;
j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario.
Art. 20
Vicepresidente
1. Il vicepresidente è il componente il comitato amministrativo che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente il comitato amministrativo più giovane.
Capo III
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 21
Composizione, nomina e cessazione
1. Il comitato amministrativo è composto dal presidente e dai Sindaci degli altri comuni partecipanti.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dellente. I componenti dimissionari o cessati dallufficio per altra causa sono sostituiti dallorgano monocratico che, nel Comune interessato, sostituisce il Sindaco dimissionario o cessato dallufficio per altra causa.
3. Di tale sostituzione il presidente deve dare comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
4. I membri il comitato amministrativo cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.
5. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza del comitato amministrativo. Sino allelezione del nuovo presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.
Art. 22
Competenza
1. Il comitato amministrativo collabora con il presidente nel governo dellUnione per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
c) ad adottare i regolamenti relativi allOrdinamento degli uffici e dei servizi e per laccesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, allapplicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budgets di risorse da assegnare ai servizi;
d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
Art. 23
Funzionamento
1. Il comitato amministrativo provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E LORGANIZZAZIONE DELLUNIONE
Capo I
LA GESTIONE DELLUNIONE
Art. 24
Principi e criteri di gestione
1. LUnione ispira lorganizzazione degli uffici e del personale a criteri dautonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione sispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni dindirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti. 3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. Lorganizzazione strutturale, indicata al secondo comma, esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e allutilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi. E diretta, altresì, a conseguire i fini istituzionali dellente secondo le norme del regolamento. E articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 25
Personale
1. LUnione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per lottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante luso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio:
d) gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per lamministrazione dellUnione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dellapparato, improntando lorganizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti.
Capo II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI
Art. 26
Il segretario
1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente. Sovrintende allattività dei funzionari e ne coordina lattività, con poteri di sostituzione in caso dinerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.
Art. 27
Il direttore - Funzioni e nomina
1. Il presidente, previa delibera del comitato amministrativo, può nominare un direttore, con le modalità previste per la nomina di direttore generale dal D.Lgs. 267/2000 per Comuni con dimensioni pari alla popolazione complessiva dellUnione.
2. Al direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, dagli atti di carattere generale o specifico degli organi politici.
3. direttore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dal comitato amministrativo;
c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo al comitato amministrativo e al presidente eventuali provvedimenti in merito.
Art. 28
Responsabili di servizio
1. I responsabili dei servizi, con losservanza dei principi e criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dellUnione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dellente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dellente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
Art. 29
Incarichi di responsabile di servizio e
contratti a tempo determinato
1. Il presidente, su proposta del segretario e sentita la consulta dei responsabili di servizio, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità e potranno essere assegnati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, previo accordo con i Comuni interessati, anche a personale dipendente dei Comuni partecipanti che riveste già tale incarico presso gli stessi.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino leffettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
5. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi dovrà disciplinare i compensi da corrispondere ai responsabili di servizio e per quelli che sono dipendenti dei Comuni partecipanti anche leventuale riparto, tra lUnione ed i Comuni di provenienza, delle relative spese.
Art. 30
Consulta dei responsabili di servizio
1. Tutti i responsabili di servizio, sia quelli che svolgono funzioni e compiti presso lUnione sia quelli che operano esclusivamente presso i Comuni partecipanti, sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia dorganizzazione e gestione amministrativa dellente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.
3. La consulta concorre allattività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dellente formulando parere preventivo su:
a) bilancio e relative variazioni;
b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
e) dotazioni organiche;
d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.
Capo III
I SERVIZI
Art. 31
Gestione delle funzioni e dei servizi
1. LUnione gestisce le funzioni ed i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dellUnione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascuna funzione e servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione delle funzioni e dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 32
Designazioni, durata in carica e revoca di
rappresentanti dellUnione componenti
di altri organi
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dellUnione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dellUnione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dallUnione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dallincarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata lesistenza di cause di incompatibilità allincarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.
Capo IV
IL CONTROLLO INTERNO
Art. 33
Principi generali del controllo interno
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta, lente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dellazione amministrativa ai principi dellordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nellambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la valutazione del personale, per lerogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per laccertamento di eventuali responsabilità.
Art. 34
Organo di revisione dei conti
1. Lattività di vigilanza definita alla lettera a) dei precedente articolo è svolta dallorgano di revisione dei conti.
2. Lorgano è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinarnento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dellorgano di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nellesercizio delle proprie funzioni, lorgano di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dellente, che hanno lobbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dellUnione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. Lorgano di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, del comitato amministrativo. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
Art. 35
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. Lente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 36
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 37
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione del comitato amministrativo.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 38
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE
ED ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 39
Principi generali
1. LUnione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.
Art. 40
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata dellUnione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è stipulato dal presidente.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui allart. 34, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo 1
LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DELLUNIONE
Art. 41
Associazionismo e partecipazione
1. Gli organi dellUnione si avvolgono, per lamministrazione dellente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per lesercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. LUnione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. LUnione, nel procedimento relativo alladozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati allatto da emanarsi.
Art. 42
Istanze e petizioni
1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti lattività dellamministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare allattività dellUnione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per lesame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 43
Proposte di atti amministrativi
1. Gli elettori dei comuni facenti parte dellUnione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dallorgano competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 44
Accesso
1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dallentrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dellUnione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dellUnione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dellamministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dellintervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e lamministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto
competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E in ogni caso fatta salva la facoltà per lamministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dellamministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dalla Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e limparzialità dellamministrazione.
2. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. LUnione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quantaltro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 46
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento dellUnione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E ammessa liniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 47
Regolamenti
1. LUnione emana regolamenti:
a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. I regolamenti, soggetti al controllo necessario di legittimità, diventano esecutivi se entro 30 giorni dalla loro trasmissione il Comitato Regionale di Controllo non trasmetta allUnione un provvedimento motivato di annullamento. I Regolamenti diventano comunque esecutivi qualora prima del decorso dello stesso termine il Comitato Regionale di Controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità. I regolamenti non soggetti a controllo necessario e non sottoposti a controllo eventuale diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza i regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 48
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per lautonomia normativa dellUnione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.
Art. 49
Disposizioni finali e transitorie
1. In attesa che venga data piena attuazione degli adempimenti previsti dal presente statuto ed in particolare di quelli previsti dallart. 2, il comitato amministrativo potrà disporre, con apposito atto, che le funzioni ed i servizi generali di amministrazione siano svolti da personale dipendente dei Comuni partecipanti, dietro corrispettivo previsto nelle forme di legge qualora la prestazione di lavoro sia svolta al di fuori del normale orario di servizio. In caso contrario lUnione dovrà rimborsare al Comune di provenienza la quota di stipendio correlata al numero di ore lavorative prestate dal predetto personale dipendente.