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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2001, n. 55-4769

Prestazioni specialistiche ambulatoriali. Determinazione degli standard per l’erogazione delle prestazioni, principi per la gestione delle liste di attesa e informazione all’utenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare i principi per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per la gestione delle liste di attesa quali risultano dall’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- di individuare le prestazioni oggetto di diretto monitoraggio da parte della Amministrazione Regionale, i relativi standard di riferimento ed i criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e l’informazione all’utenza quali individuati nell’allegato n. 2 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- di autorizzare le modificazioni al sistema regionale di controllo di cui alla DGR 59-28477 del 25.10.1999, prevedendo che, con proprio provvedimento, la Direzione Controllo delle Attività sanitarie apporti al sistema medesimo le necessarie variazioni, nell’ambito delle indicazioni di cui al presente provvedimento.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

PRINCIPI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Le Aziende sanitarie organizzano l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento .

Costituiscono principi cui le aziende devono uniformare le proprie azioni nel processo di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali:

L’adeguata e attendibile pubblicizzazione delle prestazioni erogate e dei tempi di esecuzione. L’elenco delle prestazioni erogate nell’ambito territoriale aziendale, anche in regime di provvisorio accreditamento, e libera professione, dovrà essere disponibile presso ciascun punto di prenotazione.

L’Imparziale e trasparente gestione delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali basate sul criterio della cronologicità delle richieste, l’utilizzo dei registri di prenotazione e la costante vigilanza sulla loro corretta tenuta, con l’identificazione, formalizzazione e pubblicizzazione delle regole che giustificano il superamento del criterio di cronologicità.

La personalizzazione degli appuntamenti e l’adeguata informazione sull’orario, sulla struttura che erogherà la prestazione e sulle modalità di accesso alla prestazione medesima, la possibilità di scelta, compatibilmente con l’organizzazione della struttura, tra professionisti e lo sviluppo di percorsi di continuità assistenziale nel caso di accessi periodici.

Lo sviluppo di modalità di prenotazione che, compatibilmente con la tipologia di prestazioni da eseguire, prevedano accessi unificati nel caso di richieste per prestazioni diversificate contenendo il più possibile il disagio per l’utenza, lo scaglionamento delle prenotazioni nell’ambito della fascia oraria di servizio in modo tale da diminuire i disagi ed i sovraffollamenti nelle sale di attesa.

La promozione di modalità organizzative che garantiscano la necessaria riservatezza nello svolgimento delle attività di prenotazione, la disciplina delle attese allo sportello contenendo al massimo il tempo necessario alle operazioni, l’adeguata disponibilità di attrezzature di accoglienza nei locali in relazione ai picchi di frequenza degli accessi e l’uniformità di esecuzione delle procedure di prenotazione presso ciascun punto aziendale

L’implementazione del sistema unificato di prenotazioni e lo sviluppo della rete attraverso punti extra aziendali. I sistemi di prenotazione presenti nelle varie strutture devono consentire, fatte salve specifiche e documentabili necessità, l’accesso alle prestazioni specialistiche erogate da tutti i punti di erogazione aziendali e, nel caso di prestazioni non erogate direttamente, la puntuale informazione sull’offerta esterna di servizi.

Lo sviluppo di analisi che valutino lo scostamento tra il numero di prestazioni prenotate ed il numero di quelle effettivamente erogate, al fine di monitorare il tasso di adesione alle prenotazioni e sviluppare metodiche di gestione delle liste di prenotazione che considerino tali fattispecie.

Lo sviluppo di sistemi di comunicazione orientati a facilitare il recepimento delle disdette e a sensibilizzare l’utenza.

La garanzia della continuità dei servizi di prenotazione anche attraverso Il superamento della chiusura periodica delle liste.

Lo sviluppo della modalità di accesso diretto per le prestazioni di prelievo ematico e raccolta di materiale biologico per gli esami di laboratorio e per alcune prestazioni di largo utilizzo e di semplice esecuzione, quale la radiografia toracica e l’elettrocardiogramma

L’adozione di sistemi di governo della domanda di prestazioni anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in iniziative che, interessando anche gli specialisti ambulatoriali, agiscano sull’analisi della appropriatezza delle richieste delle prestazioni e dell’utilizzo delle risorse specialistiche ambulatoriali e il ricorso a percorsi assistenziali .

L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse strumentali e professionali sviluppando la massima estensione della fascia oraria di operatività.

L’armonizzazione delle attività rese in regime di libera professione ed il loro raccordo con lo svolgimento dell’attività specialistica istituzionale.

La massima facilitazione delle procedure di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

La tempestiva consegna dei referti degli esami strumentali e la facilitazione delle relative procedure promuovendo, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati e l’assenza di oneri a carico del servizio sanitario regionale, i servizi di consegna a domicilio dei referti.

Lo sviluppo di procedure per il costante monitoraggio dell’andamento dei tempi di attesa e della consistenza delle liste di attesa. Il monitoraggio dovrà in particolare riguardare l’andamento delle prestazioni che presentano caratteri di problematicità e dovrà essere finalizzata all’individuazione delle opportune azioni di miglioramento. Le Aziende organizzano i sistemi di rilevazione in coerenza con le proprie esigenze e con quelle connesse al sistema di rilevazione regionale di cui alla DGR. n.59-28477 del 25.10.1999.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2

DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD REGIONALI, PRINCIPI E CRITERI PER IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI E LA RILEVAZIONE DEI DATI E PER L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA

L’Amministrazione regionale determina periodicamente le prestazioni oggetto di monitoraggio diretto ed i relativi standard.

Lo standard costituisce il valore di riferimento che deve assumere l’indicatore di controllo per essere giudicato accettabile.

Il tempo medio rilevato per ogni azienda deve essere inferiore o uguale allo standard regionale. L’Amministrazione Regionale stabilisce la periodicità di valutazione.

Gli standard regionali sono quelli individuati per le prestazioni elencate nella presente deliberazione. Ciascuna azienda definisce, selezionandoli con opportuni criteri (es. diffusione, carichi di attività, criticità tempi di attesa ecc.), propri standard per le prestazioni direttamente rese in coerenza con le indicazioni di cui al presente provvedimento e secondo le indicazioni di cui al DPCM 19.5.1995.

Per le prestazioni individuate nel presente provvedimento gli standard definiti dalle aziende non potranno essere superiori a quelli indicati. Il mancato rispetto dello standard, legato ad eccezionali e contingenti evidenze documentabili, dovrà essere oggetto di confronto con la Direzione Regionale Controllo attraverso l’indicazione delle misure adottate e dei tempi previsti per ricondurre i valori aziendali nell’ambito di quelli attesi.

Mensilmente, le Aziende trasmettono alla Direzione Regionale Controllo delle attività sanitarie i dati relativi alle prestazioni direttamente monitorate dalla Regione ed elencate alla tabella 1 del presente allegato.

Le Aziende inviano alla medesima Direzione regionale il documento che identifica i criteri attraverso i quali sono state individuate le prestazioni e i relativi standard aziendali.

Annualmente le Aziende inviano il prospetto riassuntivo dei tempi medi annui rilevati per le medesime prestazioni. I tempi medi annui di attesa per le prestazioni di cui trattasi sono calcolati con le modalità stabilite per le prestazioni oggetto di controllo. Periodicamente, di concerto con le Aziende vengono analizzati i criteri per l’individuazione delle prestazioni monitorate a livello aziendale ed i risultati realizzati.

Le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale, per le quali è stato fissato uno standard di riferimento sono classificate per tipologia e per disciplina specialistica secondo le previsioni del nomenclatore tariffario di cui al DGR n.105-20622 del 30.6.1997 come modificata e integrata dalla DGR 163-21648 del 4 .8.1997.

Le prestazioni oggetto di monitoraggio sono individuate attraverso il relativo codice identificativo.

Criteri e modalità di monitoraggio degli indicatori e di rilevazione dei dati

Aree di attività interessate alle rilevazioni:

costituiscono oggetto del presente provvedimento le attività di assistenza specialistica ambulatoriale resa a favore di pazienti esterni erogate presso le strutture ospedaliere e territoriali per le quali non si configurino le caratteristiche di urgenza e non ricorra alcuna delle seguenti condizioni di esclusione.

le prestazioni connotate dalla ricorrenza dei caratteri che giustificano il superamento del criterio di cronologicità quali individuate, formalizzate e pubblicizzate nei documenti aziendali.

le prestazioni connesse a controlli programmati a seguito di una prima visita nel contesto di percorsi di continuità assistenziale

le prestazioni connesse a programmi di screening

le prestazioni connesse ad episodi di ricovero ospedaliero finalizzate all’effettuazione di un ricovero ospedaliero programmato (prericovero) o al completamento dell’iter terapeutico e diagnostico iniziato in degenza in conformità a quanto indicato nella lettera di dimissione (postricovero)

Le prestazioni la cui effettuazione è condizionata da esigenze personali dell’assistito .

punto di erogazione:

struttura (dotata di uno o più locali ad uso ambulatoriale) ove vengono svolte attività specialistiche ambulatoriali. – definizione di cui alla D.D. n.397 del 20.12.1999.

punto di prenotazione:

struttura aziendale in cui viene assegnata una disponibilità di prestazione susseguente ad una specifica richiesta, con indicazione dei relativi riferimenti temporali di attesa ed eventualmente con istruzione agli utenti

giorno indice:

il giorno indice è individuato nel primo lunedì lavorativo di ciascun mese. Nel suddetto giorno, all’inizio della giornata lavorativa, presso ciascun punto di prenotazione e con riguardo a ciascun punto di erogazione delle prestazioni, vengono effettuate le rilevazioni con riguardo al primo posto

libero.

Devono essere esclusi dalla rilevazione i posti resisi liberi a seguito di disdette.

tempo di attesa:

intervallo temporale intercorrente tra il giorno indice ed il primo giorno utile di effettuazione della prestazione. Nel conteggio devono essere considerati i giorni effettivi (di calendario) intercorrenti tra il giorno indice ed il primo giorno utile di effettuazione della prestazione.

tempo di attesa medio:

nel caso di più punti di erogazione di prestazioni nell’ambito del medesimo distretto il tempo di attesa è calcolato quale media dei tempi rilevati presso ciascun punto di erogazione con la seguente formula.

     S (tempi di attesa per ciascun punto
    di erogazione del distretto)
Tempo di attesa
medio di distretto =    —————————————————

    n. punti di erogazione del distretto

Nel caso in cui in un singolo punto di erogazione la prestazione sia resa da più specialisti, il tempo di attesa da rilevare sarà il primo tempo utile per l’effettuazione della stessa e tale tempo concorrerà al calcolo della media distrettuale.

lista di attesa:

elenco in cui è riportato il numero complessivo di utenti registrati nel momento in cui viene eseguita la rilevazione, per l’effettuazione delle prestazione considerata.

Nel caso di sospensione periodica delle prenotazioni che interessi il giorno indice deve essere annotato il codice di riferimento:

804 - sospensione della prenotazione per eventi, fatti tecnici ed organizzativi non dovuti alla volontà aziendale.

999 - sospensione periodica della prenotazione per motivazione non riconducibile al giustificativo del codice precedente.

frequenza di rilevazione e trasmissione

le rilevazioni dei tempi di attesa devono essere effettuate con cadenza mensile. I dati relativi alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale devono essere comunicati entro il giorno 25 di ciascun mese di riferimento. I dati relativi alle restanti prestazioni devono essere comunicati annualmente entro il giorno 25 del mese di gennaio del successivo anno.

Registro delle prestazioni specialistiche e registrazione dei dati

l’art.3 VIII c. della l. n.724/1994, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla l. n. 241/1990 (e succ. modifiche ed integrazioni), ha posto in capo alle Aziende Sanitarie l’obbligo della tenuta di un registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio (oltre a quello dei ricoveri ospedalieri) .

La tenuta dei registri è sottoposta alla responsabilità dei Direttori sanitari aziendali.

Indicazioni sui contenuti e sulle modalità di tenuta dei registri sono contenute nel D.P.C.M. 19/5/1995 (p. ti 4.3 e 5.1) recante lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari e nella circolare dall’Assessorato Regionale alla Sanità prot. n. 3550/47/760 del 6 agosto 1997.

Pubblicizzazione dei dati ed informazione all’utenza

Le Aziende e l’Assessorato Regionale alla Sanità, organizzano, ciascuno per le proprie competenze, programmi di comunicazione per informare compiutamente i cittadini in merito alle prestazioni erogate e ai tempi di attesa.

L’art.3 VIII^ c. della l. n.724/1994 che ha posto in capo alle Aziende Sanitarie l’obbligo della tenuta di un registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio (oltre a quello dei ricoveri ospedalieri) prevede (p.to 5.1) che i registri contengano anche una serie di informazioni di carattere generale (es. l’elenco delle attività svolte nonché dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali).

Sulla scorta di tale indicazione l’Amministrazione Regionale (cit. nota prot. n. 3550/47/760 del 6 agosto 1997), ha evidenziato la necessità di istituire due distinte sezioni di registro delle quali l’una di carattere generale informativo e l’altra con specifica valenza tecnico-operativa.

Nella prima sezione devono essere contenuti tutti gli elementi previsti dalla normativa di riferimento (cit. D.P.C.M. 19/5/1995 ) e pertanto “ l’elenco delle attività svolte, il codice numerico di ciascuna di esse, la sede di erogazione, i tempi di attesa per la loro fruizione ecc. (..)”

L’elenco delle prestazioni svolte nell’ambito territoriale aziendale, anche in regime di provvisorio accreditamento e libera professione, dovrà essere messo a disposizione del pubblico presso tutti i centri di prenotazione e gli uffici relazione con il pubblico. Periodicamente l’Amministrazione Regionale, attraverso l’analisi delle informazioni desumibili dai flussi informativi transitati dalle Aziende, rende disponibile alle medesime l’informazione sull’insieme delle prestazioni erogate in ambito regionale.

Le Aziende riportano gli standard individuati nell’apposita III^ sezione della Carta dei servizi, nella quale sono inseriti gli impegni ed i programmi aziendali . Particolare cura dovrà essere pertanto posta al periodico aggiornamento dei suoi contenuti ed alla sua adeguata diffusione sia all’interno che all’esterno dell’ Azienda.

Tabella 1- prestazioni e standard

PRIME VISITE     STANDARD

CARDIOLOGIA
cod. 89.7     40

ORTOPEDIA
cod. 89.7     40

UROLOGIA
cod. 89.7     30

OCULISTICA
cod. 95.02     40

ODONTOIATRIA
cod. 89.7     30

NEUROLOGIA
cod. 89.13     30

OTORINOLARINGOIATRIA
cod. 89.7     20

GINECOLOGIA
cod. 89.26     15

DERMATOLOGIA
cod. 89.7     30

RRF
cod. 89.7 (pazienti post-acuti)     7

RRF
cod. 89.7 (pazienti stabilizzati)     40

ALTRE PRESTAZIONI     STANDARD

INIZIO TRATTAMENTO RRF
(pazienti post-acuti)     10

INIZIO TRATTAMENTO RRF
(pazienti stabilizzati)     40

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
cod. 45.13      30

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE
cod. 88.74.1      40

ECOCARDIOGRAFIA
cod. 88.72.1
cod. 88.72.2
cod. 88.72.3      80

ECODOPPLER ARTI
cod. 88.77.2     80

ECODOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI
cod. 88.73.5    60

ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE
cod. 93.08.1     60

T.A.C.
cod. 87.03.1      30

T.A.C.
cod. 87.41.1     30

T.A.C.
cod. 88.38.1     30

R. M. N.
cod. 88.91.1
cod. 88.91.2     40

R.M.N.
cod. 88.93.1     40

RADIOLOGIA CONTRASTOGRAFICA
cod. 87.65.2     30

MAMMOGRAFIA
cod. 87.37.1
cod. 87.37.2     60