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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2001, n. 31-4746

AA.SS.RR.. Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASO S. Giovanni Battista di Torino - Atto n. 3066/360/35/2001 del 15.10.2001 avente ad oggetto “Atto Aziendale e Piano di Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino”. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto dell’adozione da parte del Direttore Generale dell’ASO S. Giovanni Battista di Torino della deliberazione del Direttore Generale n. 3066/360/35/2001 del 15.10.2001 avente ad oggetto “Atto Aziendale e Piano di Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino”;

- di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i: seguenti rilievi:

- la struttura organizzativa “......Prevenzione Infezioni Ospedaliere”, deve essere “attivata nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione” (“Sicurezza ambientale e individuale”), come prescrive la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, par.-Organizzazione e gestione della sicurezza- ; il modello organizzativo aziendale non riporta la funzione “Medico Competente” che conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia, deve essere posta in posizione di Staff al Direttore Generale (D. Lgs. 626/94, Circolare Assessore Sanità prot. n. 3242/48/768 del 12.5.1997);

- le previsioni di cui all’art. 24, concernenti le competenze delegate devono conformarsi alle prescrizioni dell’art. 10, comma 4, l.r. 10/95;

- la previsione delle strutture complesse “Gestione sanitaria Presidio Dermatologico” e “Gestione sanitaria Presidio S. Vito e sedi est.”, non risulta conforme alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 80-1700 del 11.12.2000, all. A, par. 1.2, punto 7, nella parte in cui si giustifica la configurazione di strutture complesse subordinatamente alla “.....dimensione dei presidi ospedalieri, la complessità e rilevanza delle funzioni attribuite, con particolare riferimento alla presenza del DEA......”;

- la sezione dell’atto aziendale concernente l’assetto organizzativo deve riportare, pur succintamente, le funzioni attribuite a ciascuna articolazione dell’organizzazione aziendale (D.G.R. 80-1700 del 11.12.2000, all. A, par. 1.2, punto 7);

- considerati, in materia di personale, i dettami di cui alla D.G.R. 24-3936 del 17.9.2001, si osserva che il totale della dotazione ospedaliera programmata al 31.12.2002 evidenzia un notevole aumento di personale (134 unità) rispetto ai dati forniti dall’Azienda ai competenti uffici regionali con l’ultima rilevazione trimestrale;

- i prospetti grafici concernenti il modello organizzativo del Dipartimento Cardiovascolare contengono improprio riferimento alla disposizione regionale prot. 4996/D028/28.5 del 12.4.2001, che esprime parere favorevole alla stipulazione di una convenzione tra l’Azienda ed il “Cardioteam” per lo svolgimento, relativamente a un numero limitato di casi, di attività di cardiochirurgia presso i locali aziendali, e più precisamente nell’ambito della struttura complessa a Direzione Universitaria Cardiochirurgia. Contrariamente a detto orientamento, l’indicazione riguardante il “Dipartimento misto pubblico/privato con partecipazione di strutture accreditate” fa riferimento alla successiva convenzione con la “Casa di cura Cellini” per lo svolgimento di attività di cardiochirurgia presso la medesima; a tale proposito, rilevato che la strutturazione dell’attività e la previsione della sua interdipartimentalità, esulando dal carattere di contingenza per il quale era stato fornito parere favorevole, è necessariamente subordinata all’avvio di un progetto di sperimentazione gestionale soggetto a specifica autorizzazione regionale (art. 9 bis, D.Lgs. 502/92, s.m.i.), si evidenzia altresì come la struttura privata Cellini risulti attualmente autorizzata ma non accreditata ( 20 posti chirurgia toraco-cardio-vascolare - codice disciplina 14 - Chirurgia Vascolare); quanto indicato dall’Azienda si pone, pertanto, in contrasto anche con la D.G.R. n. 47-866 del 18.9.2001 - Recepimento protocollo di intesa per attività di cardiochirurgia - che definisce i requisiti per l’esercizio dell’attività in questione, requisiti non garantiti dalle strutture non accreditate;

- la realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’istituzione di nuove strutture organizzative, di qualunque tipo, per l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, è subordinata alla compatibilità con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo (D.G.R. n. 27-1912 del 7.1.2001 s.m.i. e singoli provvedimenti, riguardanti ciascuna Azienda Regionale, relativi agli obiettivi gestionali ed economici per l’anno 2001 ss.) ribadendosi, in caso contrario, l’applicazione delle previsioni di cui alla l.r. 10/95, art. 12, comma 3, lett. c;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

(omissis)