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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2001, n. 14-4729

Norme per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie regionali e le Associazioni Pubbliche riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’allegato documento, quale parte integrante della presente deliberazione, relativo alle norme per la regolamentazione dei rapporti e lo schema di rendicontazione, fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni Pubbliche riconosciute e di volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE SISTEMA
DI EMERGENZA 118 ED ALTRI TRASPORTI
DI COMPETENZA DEL SSN

Premessa: Al fine di consentire una corretta rendicontazione, come da risultanze di bilancio, indipendentemente dalla durata della convenzione (durata massima non oltre la scadenza del presente Accordo) occorre fare riferimento al bilancio consuntivo annuale.

Entro due mesi alla scadenza di ciascuna sarà cura dell’Associazione provvedere alla redazione di idoneo/i preventivo/i di spesa per l’esercizio successivo, da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento. Il preventivo di spesa, annuale o pluriennale, è da compilarsi utilizzando i moduli allegati. Nel caso di convenzioni pluriennali sarà cura dell’Associazione provvedere alla redazione di preventivo per la durata della convenzione strutturato per ogni singolo anno.

Eventuali modifiche al preventivo pluriennale potranno essere presentate a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione. Le modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

L’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento deve garantire l’approvazione delle singole convenzioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L’Associazione provvede a fatturare con cadenza anche mensile all’Ente convenzionante gli anticipi sui rimborsi delle spese derivanti da ogni singola convenzione.

L’Ente convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre le seguenti scadenze:

* Convenzioni inerenti il Sistema di Emergenza “118": entro 30 giorni fine mese dalla data di fatturazione;

* Altre convenzioni: entro 90 giorni dalla data di fatturazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’Associazione deve trasmettere all’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento dettagliata rendicontazione delle spese realmente sostenute per il servizio, da attuarsi mediante l’idoneo modulo allegato ed in accordo al presente schema di rendicontazione. Detta rendicontazione deve accompagnare il bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento, adottato dall’Associazione, e costituirne parte integrante.

Qualora l’Associazione non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro il termine del 30 giugno, l’Azienda Sanitaria sospenderà l’erogazione dei finanziamenti per quanto riguarda il saldo dell’anno oggetto del rendiconto, e per le Aziende in regola con i pagamenti, quelli inerenti la convenzione in corso.

In caso di richiesta e verifica da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale o dell’ufficio regionale di competenza delle documentazioni di spesa e delle pezze giustificative inerenti la rendicontazione delle singole convenzioni, l’Associazione dovrà fornire in visione presso la propria sede o in sede concordata tra Azienda e Associazione stessa.

In caso di disaccordo le parti potranno addivenire alla Commissione Consultiva Regionale per pareri e decisioni.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI “118”
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SANITARIE

Leasing

Assicurazione

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione attrezzature sanitarie

Leasing attrezzature sanitarie

Beni strumentali inferiori ad 1 milione

Pulizia e disinfezione

Carburante

Interessi passivi da finanziamento

I costi qui elencati sono da riconoscersi, nel caso di turnazione di più mezzi o in caso di sostituzione del mezzo titolato, in percentuale ai Km. percorsi. Nel caso invece di utilizzo di unico mezzo dedicato i costi saranno riconosciuti al 100%. Al fine di una corretta ripartizione, l’Associazione dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per automezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati. Dette schede riepilogative dovranno essere allegate ai singoli Consuntivi.

La percentuale da imputare ai mezzi usati in sostituzione del mezzo titolare è calcolabile mettendo in rapporto i Km. totali percorsi dal mezzo nel corso dell’anno ed i Km. realmente percorsi per la convenzione di riferimento.

La voce manutenzione straordinaria potrà essere riconosciuta qualora il fatto che l’ha provocata non sia dovuto a dolo e/o a colpa grave del conducente.

A tale proposito saranno inoltre riconosciuti i costi assicurativi inerenti la tutela giudiziaria in caso di sinistro. Sarà inoltre facoltà dell’Azienda Sanitaria riconoscere gli eventuali premi relativi alle Polizze assicurative Kasco.

I carburanti saranno imputati al netto di eventuali rimborsi UTIF maturati.

Gli eventuali interessi passivi per finanziamento del mezzo saranno imputati solo per la parte inerente l’esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Concessioni ministeriali radio

Canone locazione ponte

I costi sopradescritti, riconoscibili quando il collegamento tra Associazione ed automezzo non sia garantito da strumentazione in dotazione dell’ Azienda Sanitaria di riferimento, saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento (percorrenza chilometrica).

I costi comuni (concessione e canone) saranno ripartiti in unità di eguale importo, tante quanti sono gli apparati radio utilizzati per il servizio e quindi imputati in accordo alla percentuale Km. servizio/Km. complessivi singolo automezzo.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Locazione

Riscaldamento

Pulizia e disinfezione

Spese condominiali

Costi utenze (gas,telefono.energia elettrica,acqua, ecc.)

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Assicurazione

Imposte e tasse inerenti la sede

Varie

I costi inerenti la gestione della struttura saranno riconosciuti, in proporzione dei locali impiegati, anche quando si preveda una postazione distaccata dalla sede dell’Associazione stessa. Ad eccezione dei costi direttamente imputabili al servizio, gli altri costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

COSTO DEL PERSONALE

Personale dipendente dell’Associazione (autisti, barellieri e coordinatori tecnici)

Personale dipendente dell’Associazione (amministrativo)

Personale dipendente dell’Associazione (addetti pulizia e disinfezione)

Abbigliamento

Costi consulenze per personale dipendente

Volontari spese pasti

Volontari rimborso spese (avvicendamenti)

Volontari assicurazioni

Formazione allegati A e B

Volontari formazione (altre convenzioni)

Obiettori di coscienza assicurazione

Obiettori di coscienza quota annua di convenzionamento

PERSONALE DIPENDENTE

Per quanto concerne il personale dipendente dell’Associazione sono riconosciuti i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza dell’esercizio. Per ogni automezzo in servizio H/24 è ammesso un limite massimo di rimborso pari a 4 dipendenti autisti e/o barellieri, assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusivo utilizzo per il servizio in convenzione. Tenuto conto della particolari problematiche del territorio torinese, agli Enti operanti, previo accordo scritto con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento, potrà essere riconosciuto il costo aggiuntivo pari a due unità nel caso di difficoltà di copertura del servizio sulle 24 ore. Nel computo possono essere ricompresi gli eventuali costi da personale dipendente sostitutivo di quello titolato al servizio assente per ferie.

Qualora il suddetto personale svolgesse la propria attività su più tipologie di servizio e/o convenzione saranno imputati i costi relativi, unicamente in base alle ore effettivamente svolte per la singola convenzione e per il singolo dipendente. Nelle operatività 24/ H saranno imputate anche le ore di “attesa” del personale dipendente sottraendo dalle ore complessive lavorate nell’anno, dal singolo dipendente, le ore prestate in servizi non inerenti al convenzionamento.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Nella valutazione congiunta (Associazione ed Azienda) potrà essere riconosciuto il costo derivante da personale amministrativo secondo i seguenti criteri di massima :

n. 1 dipendente ogni 200 unità di personale (sino a 200 unità presenti - 1 dipendente amministrativo, da 201 a 400 unità - 2 dipendenti amministrativi, ecc.) complessivamente operante all’interno dell’Associazione (dipendenti + volontari + obiettori di coscienza) e di un quadro dirigente quando siano presenti in organico e riconoscibili, un minimo di 6 dipendenti amministrativi, con contratto di lavoro subordinato. Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di 1 coordinatore tecnico qualora siano presenti almeno 30 unità di personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere o quando l’Associazione svolga almeno 10.000 servizi complessivi l’anno. (da 30 a 59 unità presenti o da 10.000 a 19.999 servizi svolti - 1 coordinatore tecnico, da 60 a 89 unità o da 20.000 a 29.999 servizi - 2 coordinatori tecnici, ecc.)

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla pulizia e disinfezione dei locali dell’Associazione stessa.

I costi per il personale amministrativo, per i coordinatori tecnici e per l’addetto alla pulizia saranno ripartiti in base al rapporto intercorrente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

E’ naturalmente facoltà dell’Associazione affidare a ditte esterne i servizi amministrativi, di pulizia e manutenzione anziché gestirli in proprio e la ripartizione dei suddetti costi avverrà in modo analogo a quanto sin qui descritto.

Eventuali costi sostenuti dall’Associazione per remunerazione del consulente del lavoro, saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell’Associazione trasmettere l’elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

Qualsiasi variazione inerente il numero del personale con contratto di lavoro subordinato inerente la convenzione dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda Sanitaria di riferimento.

VOLONTARI

Qualora l’Azienda Sanitaria non provveda direttamente, per ogni automezzo in servizio H/24 saranno riconoscibili i rimborsi documentati per i pasti dei volontari nella misura massima di 4 pasti al giorno (al costo di L. 12.000 - 6,2 Euro - cadauno).

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l’Associazione faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di autista/barelliere, come dal seguente schema:

1 dipendente = 23 pasti settimanali

2 dipendenti = 18 pasti settimanali

3 dipendenti = 13 pasti settimanali

4 dipendenti = 8 pasti settimanali

5 dipendenti = 3 pasti settimanali

6 dipendenti = nessun rimborso

Saranno unicamente rimborsate le spese dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l’abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell’Organo Direttivo dell’Associazione e nella misura di 1/5 del costo della benzina super al litro, per ogni Km percorso. Sarà cura del convenzionato predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

Formazione : Saranno riconosciuti i costi relativi agli allegati A e B come da direttive regionali prot. 3555/54 del 25-07-96 e prot. 5220/54 del 06-11-96, attuative del D.G.R. n. 217-46120 del 23-05-95 e del D.G.R. n. 92-12880 del 14-10-96 ed eventuali e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Assicurazione: Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Eventuali costi sostenuti dal convenzionato destinati ad attività aggregative, ricreative e di premiazione del personale volontario saranno da concordarsi con l’Azienda Sanitaria di riferimento.

Il totale dei costi da personale volontario sin qui descritti saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dai volontari rispetto alle ore complessive di servizio prestate dai volontari durante tutto l’arco dell’anno o, qualora non fosse possibile, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Nel conteggio delle ore prestate dal personale volontario saranno da considerare oltre alle ore di servizio su automezzo anche quelle relative all’operatività (servizio 24H) ed al personale con funzioni di centralinista.

OBIETTORI DI COSCIENZA

I costi elencati in tabella saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dagli obiettori rispetto alle ore complessive di servizio prestate dagli stessi durante tutto l’arco dell’anno o, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Per il servizio di emergenza sanitaria saranno unicamente riconoscibili i costi sostenuti a tale titolo per obiettori di coscienza in possesso dei requisiti formativi regionali.

DIVISE

Per quanto concerne l’abbigliamento è riconosciuto il costo per l’acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti, nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali, come da distinta seguente, per ogni postazione in H /24 :

N. 1 paio di pantaloni;

N. 1 maglione invernale in lana (non certificato);

N. 1 gilet senza maniche;

N. 1 camicia/maglietta polo (non certificate);

N. 1 giaccone sfoderabile.

N. 1 paio di calzature.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

Le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente (come da disposizione regionali) alla fornitura del presente materiale; in carenza totale o parziale i costi relativi saranno ripartiti (ad esclusione dei materiali di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente durante tutto l’arco dell’anno. La suddetta percentuale sarà calcolata sui servizi effettuati dal singolo automezzo se si tratta di materiale in dotazione unicamente allo stesso.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Consulenze (specificare)

Canoni manutenzione vari (specificare)

Beni strumentali inferiori ad 1 milione (specificare)

Emolumenti Revisori dei Conti

Altro (specificare)

I suddetti costi saranno imputati (eccetto i costi di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Impianti radio

Attrezzature ambulanze

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Altro (specificare)

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

    % QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI    3 %
COSTRUZIONI LEGGERE    10%
MOBILI ED ARREDAMENTO    10%
ATTREZZATURA SPECIFICA    12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D’UFFICIO    12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE
ED ELETTRONICHE (compresi i computer
ed i sistemi telefonici elettronici)    20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI    20%
AUTOVETTURE E SIMILI    25%
AMBULANZE    25%
SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI    20%
SOFTWARE    20%

Ad eccezione delle spese per ristrutturazione locali e software, in quanto trattasi di immobilizzazioni immateriali, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un’ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO    % AMMORTAMENTO
1    12,5
2    25
3    25
4    25
5    12,5

E’ compito dell’Azienda Sanitaria acquistare in proprio i beni strumentali. Essa potrà delegare a tale titolo l’Associazione Convenzionata, riconoscendole le quote di ammortamento annue ed eventuali interessi passivi per finanziamento del bene in sede di acquisto. La quota di ammortamento sarà in qualsiasi caso riconosciuta all’Associazione anche quando il bene sia stato donato alla stessa da parte di terzi od acquistata con il contributo in denaro sempre di terzi.

Sarà inoltre possibile, previo accordo scritto tra le parti, autorizzare l’utilizzo degli ammortamenti anticipati in aggiunta a quelli ordinari sopra esposti, dimezzando i tempi di totale ammortamento del mezzo. Il ricorso a tale ipotesi, dovrà comunque garantire la messa a disposizione dei beni sino al raggiungimento degli standard massimi di utilizzo degli stessi, anche se già interamente ammortizzati negli esercizi precedenti.

STANDARD

STRUMENTAZIONI SANITARIE

E’ compito dell’Azienda Sanitaria fornire le strumentazioni sanitarie e le apparecchiature definite dalle norme e dai protocolli regionali di riferimento.

In carenza totale o parziale i costi relativi saranno riconosciuti in base alla tabella ministeriale sopra esposta.

AUTOMEZZI

Gli automezzi dovranno essere sempre conformi, per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche, al D.M. 553/87 e successivi ed equipaggiate secondo le indicazioni regionali, anche per quanto concerne gli eventuali automezzi sostitutivi del mezzo titolare. Inoltre per il servizio di emergenza sanitaria le ambulanze dovranno essere dotate di preriscaldatore (solo se il mezzo non staziona in luogo chiuso o protetto), condizionatore ed ABS al fine di garantire la massima qualità del servizio svolto. Per il servizio di Emergenza Sanitaria “118" gli automezzi dovranno essere sostituiti al raggiungimento dei 150.000 Km. di percorrenza complessiva e non dovranno comunque avere più di 5 anni di vita dalla data della prima immatricolazione. Nel caso si preveda il raggiungimento della percorrenza massima di 150.000 Km. in un numero di anni minore ai 5 previsti, è consentito l’utilizzo dell’ammortamento anticipato secondo le norme di legge.

Per quanto concerne il servizio di emergenza sanitaria “118" in forma estemporanea è consentito l’uso di automezzi con massimo 8 anni o 150.000 Km di vita dalla data della prima immatricolazione. Eventuali deroghe saranno concordate dall’Associazione con l’Unità Operativa competente dell’Azienda Sanitaria.

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

* AUTOMEZZI - IMPIANTI RADIO percentuale di utilizzo del singolo automezzo calcolata sulla percorrenza chilometrica;

* ATTREZZATURE AMBULANZE percentuale di utilizzo del singolo automezzo calcolata sul numero di servizi svolti;

* EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO con la stessa modalità utilizzata per l’imputazione dei costi di gestione della sede;

* ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO -HARDWARE - SOFTWARE con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

ALTRI COSTI

Interessi passivi

Oneri bancari

Costi generali automezzi

Varie (specificare)

Alle Associazioni saranno riconosciuti gli interessi passivi per ritardato pagamento delle fatture emesse a copertura dei servizi convenzionati nei modi e nei termini stabiliti dall’accordo regionale in materia. Il rimborso di dette spese, se superiori agli interessi legali di legge, avverrà a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni, di idonea documentazione a dimostrazione del ricorso a fidi bancari a causa dei ritardi nei pagamenti degli anticipi dovuti sul preventivo e l’importo riconosciuto sarà, come per le altre voci, la spesa effettivamente sostenuta dall’Associazione a tale titolo.

Sono da comprendersi nei “costi generali automezzi” tutte le voci di spese relative a piccoli acquisti/manutenzioni non direttamente imputabili al singolo mezzo (fusibili, lampadine, ecc.) da ripartirsi sulla base dei KM percorsi.

Tutte le voci di costo non ricomprese nel preventivo approvato dall’Azienda Sanitaria dovranno essere preventivamente concordate con l’Azienda stessa.

Eventuali scostamenti tra il Preventivo e il Consuntivo superiori al 5% e non imputabili a fenomeni preventivamente concordati con l’Azienda, straordinari o comunque non giustificati da un maggior utilizzo dei beni di consumo derivanti da implementazione del servizio da parte dell’Azienda, dovranno essere obbligatoriamente trattati in sede di Commissione Consultiva Regionale di cui all’art.16.

CONVENZIONE DI EMERGENZA
SANITARIA IN FORMA ESTEMPORANEA

I servizi effettuati in forma estemporanea sono esonerati da rendicontazione e sono riconosciuti i seguenti rimborsi spese:

33,57 Euro (L. 65.000) per ogni intervento effettuato entro una percorrenza di Km. 25,   comprensiva di andata e ritorno;

0,77 Euro (L. 1.500) per ogni Km. percorso oltre i 25Km., comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla quota sopra prevista di 33,57 Euro;

16,78 Euro (L. 32.500) per ogni ora o frazione di sosta del mezzo (solo nei casi in cui il mezzo sia richiesto dalla C.O. “118" di competenza.

Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l’Azienda Sanitaria Regionale riconoscerà, a partire dal 1° gennaio 2003 e previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto, in misura pari alla variazione annuale (media) accertata dall’ISTAT dell’indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell’anno precedente.

N.B.

IN SEDE DI CONTRATTAZIONE TRA LE PARTI SARA’ POSSIBILE DEROGARE A QUANTO SIN QUI ENUNCIATO PREVIA OBBLIGATORIA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE SCRITTA DA ALLEGARE IN CONVENZIONE.