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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Codice 25.9
D.D. 19 settembre 2001, n. 1312

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: Tessenderlo Italia S.r.l.. Lavori di sfangamento diga per il ripristino della piena funzionalità della presa dell’impianto idroelettrico sul torrente Quarazza nel Comune di Macugnaga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici, la Ditta Tessenderlo Italia S.r.l. con sede in Milano - Via Alserio, 22, ad eseguire i lavori di sfangamento della diga per il ripristino della piena funzionalità della presa dell’impianto idroelettrico sul torrente Quarazza nel Comune di Macugnaga comportanti un’asportazione di mc. 15.000 di materiale inerente e mc. 8.000 di sabbie limose che verranno depositate in loco, alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza:

Art. 1

l’autorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati all’istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

Art. 2

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Art. 3

L’autorizzazione avrà la durata di gg. 120 lavorativi decorrenti dalla data che il Concessionario avrà formalmente comunicato, almeno 15 giorni prima, a questo Settore, ma sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 4

L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprie pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 6

Il concessionario, dovrà all’atto dell’esecuzione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocare ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

I Sindaci del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 7

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Si elencano di seguito i mezzi d’opera che potranno essere impiegati:

1. Escavatore cingolato Furukawa

2. Motopala CAT 962

3. Tg. NO 694872 - Autocarro Mercedes 2635.

4. Tg. NO 807303 - Autocarro Mercedes 2038.

5. Tg. NO 779390 - Autocarro Mercedes 2635.

6. Tg. VB 005548 - Autocarro Scania 4 assi.

7. Tg. AR 256 YB - Autocarro Mercedes 3544 K41.

8. Tg. AY 823 MZ - Autocarro Mercedes 2644 K.

9. Tg. BG 619 DR - Autocarro Mercedes Actros 4143 K42.

10. Tg. NO 638644 - Autocarro Fiat mod. 146 AF53C.

11. Tg. - BH 980 CV - Autocarro Mercedes 3340K.

Art. 8

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

Art. 9

E’ vietato dalla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contradditorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso e indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 11

All’Ing. Giorgio Chieu, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, viene attribuito l’incarico di verificare puntualmente:

1. l’esatta corrispondenza dei lavori in argomento, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetti allegati all’istanza;

2. la stretta osservanza, della autorizzanda Ditta, a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativa.

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità nell’esecuzione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole