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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Codice 25.8
D.D. 11 settembre 2001, n. 1264

Autorizzazione idraulica n. 1814 - ditta Hudorovich Lorenzo - realizzazione opere consistenti in costruzione di difesa spondale lungo il rio San Giorgio in Comune di Roasio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Hudorovich Lorenzo ad eseguire le opere in oggetto con le modalità indicate negli elaborati tecnici presentati in data 30/8/2001 tenendo conto delle rettifiche d’Ufficio indicate in colore rosso e con la prescrizione che la difesa spondale dovrà essere eseguita con massi ciclopici aventi dimensione non inferiore a 0,80 mc.

- l’opera deve essere realizzata come da progetto rettificato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30/9/2002.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Hudorovich Lorenzo dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di costruzione difesa spondale lungo il rio San Giorgio in Comune di Roasio.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa