Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2001, n. 54-4768

Interventi in campo ambientale attuati dalla Regione e dagli Enti Locali; accantonamento della somma complessiva di lire 62.833.114.210 assegnata dallo Stato alla Regione Piemonte con D.P.C.M. 21 febbraio 2001

A relazione dell’Assessore Cavallera

L’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 1998 n. 112 stabilisce che, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59, alle Regioni e agli Enti Locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti “sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento”.

Ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite i DD.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 21 febbraio 2001 hanno quantificato in lire 66.537.114.210 le risorse finanziarie da assegnare alla Regione Piemonte, di cui lire 62.833.114.210 trasferite alla Regione e lire 3.704.000.000 trasferite direttamente dallo Stato alle Province ai sensi di quanto disposto con D.G.R. 33-1145 del 23 ottobre 2000.

A seguito della soppressione del programma triennale di difesa dell’ambiente prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 112/1998, l’art. 73 del medesimo decreto legislativo stabilisce che sono altresì conferite alle Regioni le funzioni relative “alla determinazione delle priorità dell’azione ambientale” (comma 1 lett. a), “il coordinamento degli interventi ambientali” (comma 1 lett. b) e “la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi” (comma 1 lett. c).

Va innanzitutto premesso che l’azione ambientale si colloca oggi in uno scenario che richiede alla Regione e agli Enti locali di prendere atto di alcuni aspetti fondamentali sotto il profilo normativo, economico e sociale, aspetti tutti collegati a quell’obiettivo di sviluppo sostenibile che rappresenta ormai un patrimonio comune alla Comunità internazionale, all’Unione Europea, al nostro Paese sia a livello nazionale che regionale.

La predisposizione e l’attuazione di un programma di interventi ambientali deve pertanto essere connotato da una dimensione strategica che coniughi le azioni non solo di risanamento e di tutela delle tradizionali matrici ambientali ma anche di garanzia di una qualità della vita e dello sviluppo economico e sociale.

La sostenibilità ambientale è, infatti, oggi parte integrante dello sviluppo sostenibile e la sua funzione essenziale è quella di concorrere con la sostenibilità economica, sociale e istituzionale.

La sostenibilità economica, sociale, istituzionale e ambientale, che connota gli indirizzi della Unione Europea, è stata perseguita dalla Regione Piemonte nel Piano Regionale di Sviluppo, nelle normative e nella programmazione di settore in campo ambientale ed energetico.

E’ pertanto in questo quadro che si devono collocare gli interventi in campo ambientale, comprendendo in questa accezione l’ambiente nel suo complesso e le sue risorse quali l’aria, l’acqua, il suolo e l’energia.

I necessari punti di riferimento per gli interventi che è necessario realizzare risultano essere i piani regionali di settore discendenti dalla normativa regionale, il Protocollo d’intesa di Torino stipulato fra le Regioni il 5 giugno 2001, l’assetto istituzionale ordinamentale discendente dalla legge regionale 44/2000 - che consente di operare in un quadro nel quale i diversi soggetti istituzionali sono in grado di rilevare esigenze ed opportunità, individuando interconnessioni e sinergie - e coinvolgendo i diversi soggetti della società civile interessati al processo in un quadro di interlocuzione complessiva.

In tale contesto, tali interventi debbono avere alcune caratteristiche principali quali:

- l’organicità, intesa come possibilità di innescare manovre combinate capaci di incidere strutturalmente sui problemi;

- l’integrazione anche con altri interventi, finalizzata ad assicurare ove necessario l’azione sulle diverse risorse ambientali;

- la compiutezza, ferma restando la possibilità di realizzazioni per fasi programmate nel tempo previsto;

- la fattibilità economica, urbanistica e normativa;

- la risposta alle criticità emergenti.

Sotto il profilo ambientale le criticità della Regione Piemonte riguardano la qualità dell’aria, l’inquinamento acustico, la fragilità del suolo, l’inquinamento diffuso sui suoli, la contaminazione di siti, la presenza dell’amianto, la gestione dei rifiuti, il patrimonio naturale e la biodiversità, l’inquinamento elettromagnetico, l’idro-esigenza, la qualità delle acque e la conoscenza delle falde sotterranee, i consumi energetici, il rischio tecnologico.

Le criticità suddette vanno peraltro affrontate nel quadro complessivo di sostegno allo sviluppo sostenibile, quale emerge dal VI Programma di sviluppo della Unione Europea, utilizzando gli strumenti della VIA e della VAS introdotti e previsti dalla legge regionale 40/1998, del sistema informativo sulle diverse matrici ambientali, dell’educazione ambientale, della formazione e dell’innovazione tecnologica.

Nel quadro delle competenze pianificatorie e amministrative, quali emergono dalla legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, appare opportuno nell’attuale fase demandare l’attuazione della maggior parte degli interventi agli Enti Locali in coerenza con le previsioni di bilancio operate nel corrente esercizio finanziario al fine di corrispondere alle emergenze più immediate del territorio.

Al fine di pervenire ad un quadro organico a livello territoriale si ritiene necessario che ciascuna Provincia coordini un programma di interventi al proprio livello territoriale da predisporsi d’intesa con i Comuni e le Comunità Montane per le esigenze prioritarie emergenti sul territorio.

Il programma degli interventi, predisposto da ciascuna Provincia nel rispetto degli obiettivi infra indicati, deve essere ispirato ad alcuni principi fondamentali quali la coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo, il raccordo con i piani di settore non solo in campo ambientale ma nell’intero campo delle competenze regionali.

Date queste premesse, è pertanto necessario che i programmi di intervento vengano suddivisi per obiettivi e per direttrici finalizzate ad integrare le politiche di sviluppo sostenibile.

Conseguentemente, i previsti obiettivi dovranno essere identificati all’interno di direttrici riguardanti il miglioramento del clima, la riduzione degli inquinamenti (atmosferico, acustico, idrico, elettromagnetico, dei suoli), la difesa della natura, la gestione dei rifiuti, il risanamento ambientale, la promozione di sistemi di certificazione e di innovazione tecnologica, il rischio tecnologico, l’integrazione del sistema informativo ambientale e del programma INFEA.

Per ciascuna direttrice gli interventi verranno proposti dagli Enti locali e dalla Provincia e coordinati in un unico programma presentato alla Regione dalla Provincia stessa. Tale programma dovrà essere coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ovvero con le linee di indirizzo già individuate.

Nello specifico, le azioni da realizzarsi potranno riguardare sia interventi diretti, sia iniziative di finanziamento per ricerca e studi sia accordi di programma e apertura di bandi rivolti ai privati.

Nella predisposizione dei programmi, gli interventi dovranno essere individuati tenendo conto di quelli già finanziati da altri piani e programmi.

I programmi presentati dalle Province dovranno contenere un ordine di priorità, tenendo conto delle maggiori esigenze e criticità evidenziate nel territorio di riferimento.

Il piano degli interventi dovrà essere presentato dalle Province entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e realizzato tempestivamente.

Ai fini poi della ripartizione su base provinciale delle risorse necessarie al finanziamento dei programmi, si ritiene opportuna, anche in considerazione delle modalità di determinazione e quantificazione delle risorse di che trattasi operata a livello nazionale, una ripartizione effettuata in applicazione di criteri analoghi.

I fondi assegnati verranno trasferiti a ciascuna Provincia immediatamente per un primo 10%, al fine di far fronte ad esigenze di emergenza improvvisa rilevate sul territorio da parte degli Enti Locali -ivi compresi interventi urgenti di risanamento e bonifica- per il successivo 50%, ad avvenuta presentazione e positiva valutazione di coerenza del programma provinciale, mentre l’importo residuo sarà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l’avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Provincia degli importi già trasferiti.

Eventuali previsioni di minori spese basate su economie, fatta salva la necessità di garantire comunque la conclusione degli interventi programmati, potranno essere destinate ad ulteriori interventi che dovranno essere già previsti come integrativi all’atto della presentazione dei programmi.

Ai fini dell’adozione degli atti attuativi delle direttive formulate con il presente provvedimento e dei successivi atti di trasferimento dei fondi alle Province piemontesi, secondo le modalità sopra precisate, si provvede all’accantonamento degli appositi stanziamenti di bilancio oggetto di iscrizione a seguito del trasferimento delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dei DD.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 21 febbraio 2001, iscrizione che è avvenuta per lire 300.000.000 sul capitolo di parte corrente n. 15183/2001 (Spese dirette della Regione per l’attuazione della programmazione regionale in materia ambientale), per lire 500.000.000 sul capitolo di investimento n. 26910/2001 (Spese dirette della Regione per l’attuazione della programmazione regionale in materia ambientale) e per lire 62.033.114.210 sul capitolo n. 26938/2001 (Attuazione della programmazione regionale in materia ambientale; trasferimenti ai soggetti pubblici per la realizzazione dei relativi interventi).

L’attuazione e il coordinamento delle iniziative da finanziarsi con lo stanziamento di cui al cap. 26938/2001 viene demandata, in considerazione della competenza in materia, così come risultante alla luce delle attribuzioni stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 442-14210 del 30 settembre 1997, alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti”, la quale dovrà operare d’intesa con la Direzione “Pianificazione risorse idriche” e con la Direzione “Turismo Sport Parchi” per le materie riconducibili alle competenze di quest’ultime strutture nonchè con le ulteriori Direzioni regionali coinvolte.

Per contro gli stanziamenti aventi ad oggetto spese dirette saranno invece utilizzati per la copertura di obbligazioni da assumere per il supporto di attività di competenza regionale rientranti negli stessi obiettivi.

In particolare, si prevede di assegnare:

- -alla Direzione “Pianificazione delle risorse idriche” le risorse iscritte sul cap. 15183/2001 da destinare all’esecuzione di indagini podologiche più approfondite a scala 1:50.000 su aree critiche per la vulnerabilità da nutrienti e da fitofarmaci di origine agricola al fine di disporre di informazioni di maggior dettaglio riguardanti la capacità protettiva dei suoli, secondo un programma già approvato dal comitato tecnico dell’Autorità di Bacino, ma non ancora finanziato per mancanza di risorse;

- -alla Direzione “Turismo Sport Parchi” le risorse iscritte sul cap. 26910/2001 da destinare ad interventi di miglioramento ambientale a carico di boschi ripariali, zone umide e prati aridi in aree demaniali regionali appartenenti alla fascia fluviale del Po nella Riserva naturale della Garzaia di Valenza (Parco fluviale del Po-Tratto Vercellese e Alessandrino.

In considerazione dell’indifferibilità ed urgenza di provvedere alla promozione e all’avvio di iniziative ambientali sulle tematiche sopra enunciate nonché al fine di garantire immediata copertura finanziaria alle iniziative che le Province andranno ad assumere per la presentazione e la successiva realizzazione degli interventi oggetto dei singoli programmi, si ravvisa nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti previsti per la deroga di cui all’art. 31, comma 8 della legge regionale 7/2001 ai fini dei relativi impegni di spesa da parte delle Direzioni regionali competenti.

In considerazione poi della rilevanza strategica per la tutela e per la conservazione dell’ambiente del territorio Piemontese che le iniziative in questione rivestono, si pone a carico della Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” l’obbligo di relazionare alla Giunta regionale sui programmi presentati dalle Province e la facoltà di sottoporre alla Giunta regionale eventuali problematiche che dovessero insorgere in fase di attuazione e non altrimenti risolvibili sulla base dei criteri formulati con il presente atto.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale,

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7;

vista la legge regionale 14 maggio 2001 n. 10;

visto il decreto legislativo 30 marzo 1998 n. 112;

vista la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

- di accantonare, per le finalità indicate in premessa, le seguenti somme iscritte sul bilancio regionale 2001:

- lire 300.000.000 sul cap. 15183/2001 (101594/A), che vengono assegnate alla Direzione regionale “Pianificazione risorse idriche”;

- lire 500.000.000 sul cap. 26910/2001 (101595/A), che vengono assegnate alla Direzione regionale “Turismo Sport Parchi”;

- lire 62.033.114.210 sul cap. 26938/2001 (101596/A), che vengono assegnate alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti”;

- di assegnare le somme come sopra accantonate ai fini dell’adozione degli atti di competenza da assumersi nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui in premessa;

di comunicare il presente provvedimento alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34.

(omissis)