Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861
Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 Commercio
su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore. Indicazioni attuative
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio
in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale
allemanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative
relative al comparto, fra le quali:
1. le modalità di esercizio dellattività ed ogni vicenda costitutiva,
modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;
2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme
di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale,
il funzionamento delle stesse;
3. gli orari di esercizio dellattività.
In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999
n. 28, recante disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, demanda, allart. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale;
in proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001 la Giunta
regionale ha approvato, ai sensi del d.lgs. 114/98 e della L.R. n. 28/99
- art. 11 - i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative
del commercio su area pubblica.
Con successive deliberazioni n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001, n. 50 - 3471
del 9 luglio 2001 e n.85-4860 del 17.12.01, al fine di dare soluzione ad
alcune questioni interpretative emerse in fase di prima attuazione dei
criteri regionali, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche rispetto
al testo originario della D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001.
La materia del commercio su area pubblica che ha visto, nel corso di un
decennio, lavvicendarsi di tre differenti normative statali e, conseguentemente,
regionali di attuazione, presenta ancora, allo stato attuale, tratti di
complessità di non trascurabile portata, specie in riferimento ai regimi
transitori da una normativa allaltra e tenuto conto delle numerose novità
introdotte con la riforma.
Dalle accennate difficoltà consegue lopportunità di garantire, nellattuale
fase di applicazione dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni
comunali, uniformità e coerenza di interpretazione ed attuazione.
Al fine di fornire senza indugio agli operatori del settore ed in particolare
ai Comuni, chiamati ad applicare la normativa regionale, gli opportuni
chiarimenti sulle principali novità e sugli adempimenti connessi allattuazione
dei criteri regionali,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare le indicazioni relative agli adempimenti giuridico-amministrativi
connessi allapplicazione della deliberazione della Giunta regionale n.
32 - 2642 del 2 aprile, così come modificata dalle deliberazioni della
Giunta regionale n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001, n. 50 - 3471 del 9 luglio
2001 e n. 85-4860 del 17.12.01, recante i criteri regionali per la disciplina
delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica,
di cui allallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo.
La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e, per le motivazioni durgenza espresse in premessa, entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Allegato A
Deliberazione della Giunta regionale n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001
Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio
su area pubblica - Indicazioni attuative
SOMMARIO
Le presenti indicazioni sono fornite con esclusivo riferimento ai Titoli,
Capi e Sezioni della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 apparsi più problematici
sulla base della prima esperienza applicativa.
CAPITOLO I - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo II DELLA D.G.R. N. 32-2642
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO II - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo III DELLA D.G.R. N. 32-2642
MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Adempimenti comunali
Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Posteggi e altre modalità di partecipazione
alle manifestazioni su area pubblica
CAPITOLO III - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo IV DELLA D.G.R. N. 32-2642
VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AUTORIZZAZIONI
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Migliorie
Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazione per lesercizio del commercio
su area pubblica con posteggio o di tipo A
Capo III D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni allesercizio del commercio
su area pubblica in forma itinerante, o di tipo B
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Capo IV D.G.R. n. 32-2642 - Subingressi
Capo VI D.G.R. n. 32-2642 - Revoca e sospensione dellautorizzazione allesercizio
del commercio su area pubblica.
Capo IX D.G.R. n.32-2642 - Autorizzazioni temporanee
CAPITOLO IV - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo V DELLA D.G.R N. 32-2642 -
ORARI
CAPITOLO V - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo VI DELLA D.G.R. N. 32-2642
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Conversioni delle autorizzazioni
Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A
Sezione II - Autorizzazioni di tipologia B
Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Disposizioni varie
Sezione I - Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio
2000 e fino alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 (11 maggio
2001)
Sezione III - Casi di applicazione ultrattiva della previgente normativa
Sezione IV - Modulistica
Sezione V - Mercatini dellusato e dellantiquariato minore
Sezione VI - Clausola generale
NOTAZIONI GENERALI DI METODO
D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 Criteri per la disciplina delle vicende
giuridico amministrative del commercio su area pubblica. Indicazioni attuative.
CAPITOLO I - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo II DELLA D.G.R. N. 32-2642
DISPOSIZIONI GENERALI-
Del titolo II della D.G.R. n. 32-2642 si segnalano i seguenti aspetti innovativi.
1. Non è consentito svolgere lattività di commercio su area pubblica senza
loriginale dellautorizzazione. Viene, infatti, esplicitato il concetto
per cui alloperatore non è più consentito, in nessun caso, di esercitare
lattività con la copia dellautorizzazione, essendo richiesto sempre che
nellesercizio dellattività, quale ne sia la forma, loperatore esibisca,
se richiesto dagli organi di vigilanza, loriginale della stessa.
2. Soggetti legittimati ad esercitare lattività di commercio su area pubblica.
Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate,
rientranti nellambito applicativo del d.lgs. 114/98 e norme attuative
regionali (per le definizioni vedi artt. 3 e 4 della D.C.R. n. 626-3799
del 1 marzo 2000), possono partecipare esclusivamente coloro che siano
in possesso dellapposita autorizzazione, anche temporanea, per il commercio
su area pubblica o, a titolo complementare, gli agricoltori.
3. Manifestazioni su area pubblica di varia denominazione, a composizione
complessa (miste di aspetti di cui alla L.R. 47/87 in materia di manifestazioni
fieristiche e di aspetti, di cui alla presente normativa, in materia di
commercio) Possono essere previste manifestazioni di natura complessa,
caratterizzate dalla compresenza di aspetti fieristici (vedi L.R. 47/87
e L. 7/2001) e commerciali, come tali rientranti nella disciplina del 114/98.
In tale caso il Comune dovrà articolare latto autorizzativo/istitutivo
in due parti distinte, dando atto della duplicità di normativa di presupposto
(ciò varrà fino alla prevista modifica della L.R. n. 47/87, in attuazione
della L. 7/91, legge quadro di riforma del sistema fieristico). Rientrano
nella disciplina del commercio su area pubblica (d.lgs. 114/98 e successive
norme regionali di attuazione) e non nella disciplina fieristica ex L.R.
n. 47/87, tutte le manifestazioni, qualunque ne sia la denominazione, che
si svolgono su area pubblica ed alle quali partecipano esclusivamente soggetti
in possesso dellapposita autorizzazione di commercio, anche temporanea,
o, a titolo complementare, agricoltori, esclusi, dallobbligo dellautorizzazione
di commercio, dallart. 4 c. 2 lett. d) del D. Leg. 114/98.
4. Sostituzione del titolare dellautorizzazione, nellesercizio dellattività.
a) La sostituzione del titolare dellautorizzazione avviene normalmente
a mezzo di familiari coadiutori o di dipendenti (in regola con le norme
previdenziali e fiscali; questo aspetto non è peraltro oggetto di controllo
da parte del Comune, non competente per materia)). Il sostituto deve essere
munito della apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore
o di dipendente, la cui veridicità sarà controllata dal Comune, secondo
le modalità dallo stesso stabilite.
b) E consentito inoltre che lambulante si faccia sostituire da altri
incaricati (quindi non dipendenti o familiari) purchè soltanto per casi
eccezionali e periodi di tempo limitati, che sarà il Comune a valutare.
Naturalmente il Comune potrà adottare norme di procedimento generali e
astratte, che stabiliscano le fattispecie di casi eccezionali più ricorrenti
e dei relativi limiti temporali, che, in ogni caso, devono essere contenuti
e strettamente correlati al verificarsi dellemergenza. A titolo esemplificativo
si ritiene che possa essere considerato caso eccezionale il verificarsi
di una malattia imprevista, con esclusivo riferimento allimmediatezza
dellinsorgere della stessa ed alla sua fase acuta. Per contro non può
considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico
o comunque prolungato, potendo, in tal caso, linteressato organizzare
la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore
idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Analogamente si ritiene che possa
essere assimilata alla precedente lipotesi di un incidente, nellimmediatezza
del suo verificarsi. Non può essere considerato caso eccezionale, agli
effetti della presente disposizione, lassenza del titolare per ferie.
c) In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti lattività
con:
1) loriginale del titolo;
2) lattrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dellazienda
del titolare;
3) nel caso in cui il sostituto non è dipendente o familiare coadiutore,
dellatto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente
una semplice dichiarazione che, se non autenticata, dovrebbe, opportunamente,
essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).
d) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dellautorizzazione
si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dellattività
(occupazione di posteggio in concessione decennale, occupazione a titolo
precario, cioè spunta, esercizio dellattività in forma itinerante, partecipazione
alle fiere...)
e) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano
anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono
soggetti alle stesse disposizioni sullutilizzo dei posteggi previste per
i commercianti. Ciò sta a significare, in particolare, che lagricoltore
può essere sostituito soltanto da dipendenti o familiari coadiutori, che,
come tali, operano a nome e per conto del titolare. E fatta salva la possibilità
di sostituzione da parte di altro delegato, soltanto per casi eccezionali,
secondo quanto specificato al precedente n. 4 lett. b).
5. Definizione del regime normativo applicabile alle attività commerciali
su area pubblica che si svolgono in strutture fissate permanentemente al
suolo.
Tutte le attività di commercio su area pubblica che si svolgono in strutture
fisse sono soggette alla presente normativa sempre che non si tratti:
a) di vendita di giornali e riviste, soggette alla L. 416/81così come recentemente
modificata con d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170;
b) di vendita di carburanti, o di attività di commercio collaterali, soggette
alla disciplina speciale di settore;
c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette alla
L. 287/91.
CAPITOLO II - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo III DELLA D.G.R. N. 32-2642
MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA-
Nel titolo III della D.G.R n. 32-2642 sono disciplinati gli interventi
e gli adempimenti comunali relativi ai mercati ed alle altre forme di commercio
su area pubblica, variamente previste in sede comunale. Essi, in sintesi,
attengono:
1. agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei mercati ed altre
forme di commercio su area pubblica (cfr. Capo I della D.G.R n. 32-2642);
2. al regime doccupazione delle aree pubbliche, in relazione alle varie
tipologie (cfr. Capo II della D.G.R. n. 32-2642).
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Adempimenti comunali
Gli adempimenti comunali attengono alle competenze in merito alla gestione
ed al funzionamento dei mercati.
In particolare, gli interventi che il Comune può o deve, secondo i casi,
effettuare sono ripartiti in due tipologie:
1. interventi di minima entità su mercati già esistenti che non comportano
modifiche sostanziali della situazione di fatto. Si tratta degli interventi
meno modificativi della situazione esistente, consistenti:
a) nella reistituzione dei mercati esistenti, ai fini dellaggiornamento
dei relativi atti istitutivi rispetto ai nuovi presupposti normativi (cfr.
titolo III, Capo I n. 1. lett. a della D.G.R. n. 32-2642). Si tratta di
un atto di semplice forma giuridica, che i Comuni hanno lobbligo di adottare,
consistente nel modificare, appunto, le disposizioni normative di presupposto.
Di reistituzione si parla anche al capo I del titolo IV della D.G.R n.
32-2642, laddove è previsto che i Comuni procedano a reistituire i mercati
dopo la conclusione dei procedimenti di nullaosta regionale ex L. 112/91,
prima di poter procedere allesame delle migliorie e, successivamente,
ai rilasci delle nuove autorizzazioni a posto fisso. Per questioni connesse
alleconomia dei procedimenti i Comuni effettueranno la reistituzione soltanto
dopo la conclusione dei procedimenti in sede regionale, individuata, con
le note n. 20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.1 del 30/11/2001, nella
data del 17 dicembre 2001 ;
b) nelladeguamento dei mercati esistenti alle prescrizioni igienico sanitarie
ed alle norme di sicurezza. I Comuni, come noto, devono tendere alladeguamento
dei mercati esistenti alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Rientra
in questa fattispecie, oltre alladeguamento che comporti soltanto modifiche
di lieve entità rispetto al preesistente assetto del mercato, anche ladeguamento
alle norme igienico sanitarie, che comporti la suddivisione merceologica
del mercato nelle due aree alimentare ed extralimentare. Ogni altra modifica
rientra nei casi di cui al successivo n. 2.
Gli interventi descritti al presente n. 1., lett. a) e b) sono quindi i
più fisiologici ed i meno modificativi dellesistente. La conseguenza è
che, pur necessitando sempre di una previa consultazione con le categorie,
non necessitano di preventiva programmazione.
2. Interventi di istituzione di nuove aree per il commercio su area pubblica
o di modificazione sostanziale delle aree già esistenti. Trattasi di tutti
gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati o altre
aree destinate al commercio su area pubblica, che già non rientrino tra
quelli previsti al precedente numero 1. Si tratta di interventi che modificano
nella sostanza lassetto dei mercati e che, come tali, richiedono, oltre
al rispetto delle procedure di consultazione con le categorie del settore,
una preventiva programmazione e possono essere attuati soltanto nel rispetto
dei diritti acquisiti dai soggetti concessionari di posto fisso decennale
in corso di validità, cui vanno assimilati i diritti dei soggetti ammessi
alle graduatorie regionali per il nullaosta ex L. 112/91.
a) Particolari ipotesi di intervento modificativo sono la soppressione
e la sospensione, equivalente a soppressione temporanea, dei mercati o
di parte degli stessi. In proposito è previsto che ogni modificazione,
comprese quindi, a maggior ragione, le soppressioni, per essere assunta,
non deve confliggere con i diritti acquisiti dai concessionari di posto
fisso decennale. Ciò significa che le soppressioni non possono essere disposte
in relazione ai posti oggetto di concessione decennale in corso di validità.
Si richiama inoltre lattenzione sul divieto di procedere alla diminuzione
numerica dei posteggi segnalati come liberi alla Regione ai fini delle
assegnazioni ai sensi della L. 112/91. Tale divieto, anche se non previsto
espressamente nei criteri, è comunque desumibile da considerazioni di sistema
(vedi primo capoverso del presente n. 2.).
Rispetto al regime delle soppressioni e delle sospensioni dei mercati o
di parte degli stessi si possono individuare alcuni casi:
1) soppressione permanente in violazione di diritti acquisiti. Di regola
non è consentita. Lunico caso in cui può essere disposta è il ricorrere
di esigenze igienico sanitarie o di sicurezza. In tal caso, peraltro, il
Comune è tenuto a fornire al/i concessionario/i una soluzione alternativa.
Sono da assimilare al caso delle esigenze igienico sanitarie e di sicurezza
i casi di forza maggiore;
2) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei,
in violazione di diritti acquisiti Sono ammessi in via di urgenza, per
motivi di igiene e sicurezza o forza maggiore, senza rispettare tutte le
normali procedure anche partecipative, con semplice ordinanza motivata.
Naturalmente leffetto dellordinanza si produrrà limitatamente al persistere
delle ragioni che ne hanno costituito il presupposto. Non rappresenta motivazione
sufficiente il ricorrere di altra forma di manifestazione o intrattenimento
su area pubblica;
3) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei
in violazione di diritti acquisiti, per motivi diversi da quelli di igiene
sicurezza o forza maggiore. Il Comune che intenda disporli è tenuto a concordarli
con i soggetti concessionari di posteggio. A titolo esemplificativo si
segnala il caso del ricorrere, in coincidenza con il giorno di mercato,
di fiere, o feste o intrattenimenti di vario genere, su area pubblica.
b) Una particolare ipotesi di istituzione o di reistituzione di mercato,
a seconda che il mercato sia o meno già esistente, è quella relativa ai
mercatini, per lo più mensili, ma non solo, dellusato e dellantiquariato
minore. Si ritiene opportuno segnalare nello specifico questa fattispecie,
a titolo di esempio, tenuto conto della particolare diffusione e problematicità
della stessa nellambito dellesperienza regionale. Si precisa in ogni
caso che allo stesso regime sottostanno anche le altre forme mercatali
con diversa tematica merceologica.
I Comuni nei quali operino i mercatini dellusato e dellantiquariato,
per poter rendere operativo il nuovo regime normativo regionale sono tenuti
ai seguenti adempimenti (naturalmente se il Comune intende istituire ex
novo il mercatino dovrà far precedere gli adempimenti sotto evidenziati
dalla preventiva fase di programmazione):
1) reistituire i mercatini esistenti secondo le norme procedimentali indicate
al Titolo III Capo I n. 1 della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile, quindi
dopo aver effettuato le consultazioni con le categorie interessate;
2) tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto,
con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte
degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo
III Capo II n. 1 lett. a) e d) della deliberazione medesima. Il regime
giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione
alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area pubblica,
quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle
aree sarà diverso anche nei mercatini dellusato, secondo la loro cadenza
temporale. In particolare:
2.1 nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana
o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione
decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino
al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore al
mensile;
2.2 nei mercati che si svolgono ad intervalli superiore al mese (quale
ne sia la cadenza e la denominazione) è invece previsto, come già in passato,
il regime dellassegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie;
3) integrare latto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi
lopportunità ed il mercato stesso non presenti il carattere dellordinarietà,
con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee,
che, poiché accessorie alla manifestazione principale, non possono essere,
per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli
operatori professionali del commercio su area pubblica.
4) osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni
temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione
dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della D.G.R. n.
32-2642, laddove viene precisato che qualora le autorizzazioni temporanee
accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate
dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia,
rientranti nellambito di applicazione della presente normativa, il Comune
è tenuto a prevederle nellatto istitutivo della manifestazione stessa,
da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo
III capo I della presente deliberazione ed a stabilire i criteri e le modalità
procedimentali per il loro rilascio che ogni Comune potrà definire in
completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo
IV capo IX.
c) Al di là di quanto già evidenziato con specifico riferimento alla fattispecie
dei mercatini dellusato e dellantiquariato alla precedente lettera b)
n. 3) e 4), si richiama lattenzione sulla possibilità per i Comuni di
integrare, in via generale, gli atti istitutivi delle manifestazioni su
area pubblica di varia natura, che non presentino il carattere dellordinarietà,
con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee.
Oltre a quanto già precisato alla precedente lettera b) si rimanda, per
gli adempimenti e le prescrizioni relative alle autorizzazioni temporanee,
a quanto sarà meglio specificato nella presente deliberazione, nella parte
relativa al Titolo IV, Capo IX della D.G.R.n. 32-2642.
3. Assortimento merceologico dei mercati. Una forma particolare di intervento
sui mercati consentita ai Comuni dalla nuova normativa, è di assortire
le merceologie degli stessi, subordinando lutilizzo dei posteggi alla
vendita di determinati prodotti. I Comuni quindi potranno ripartire le
aree mercatali non soltanto in ragione dei due settori alimentare ed extralimentare
ma anche per singole tipologie di prodotti (es: calzature, abbigliamento,
biancheria intima...ortofrutta, prodotti ittici, formaggi...) Anche in
questo caso è fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
4. Spazi per gli agricoltori. I Comuni hanno lobbligo e non la facoltà
di prevedere gli spazi per gli agricoltori, per garantire pari opportunità
ad entrambe le componenti legittimate a frequentare i mercati.
5. Spazi per i battitori. I Comuni possono prevedere spazi da destinare
ai battitori (cfr. Titolo III, Capo I, n. 6 della D.G.R.n. 32-2642). Inoltre
, in base a quanto previsto al Titolo III Capo II lett. f) della D.G.R.
n. 32-2642, i Comuni che abbiano previsto questa tipologia di spazi sono
tenuti a regolamentarli in sede locale.
6. Regolamenti comunali. Ai Comuni non è fatto obbligo di adottare un regolamento
distinto per ogni manifestazione su area pubblica, potendo il Comune stesso
procedere secondo le modalità ritenute più opportune.
7. Esercizio delle funzioni amministrative relative ai mercati (intesi
in senso lato, comprensivo delle fiere variamente denominate, rientranti
nella presente normativa).
Non è consentito ai Comuni di demandare lesercizio delle funzioni amministrative
relative alle manifestazioni rientranti nella presente normativa ad altri
soggetti. Rientrano fra le funzioni amministrative listituzione e la regolamentazione
dei mercati in ogni sua parte, compresi la suddivisione delle aree e lassegnazione
dei posteggi. Il fine di questa disposizione è quello di chiarire che lutilizzo
di un bene pubblico non può essere regolamentato da un soggetto che non
presenti idonee garanzie di imparzialità. Possono invece essere affidate
ad altri soggetti, secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie
locali, le operazioni relative ai servizi strumentali (es: gestione parcheggi,
pulizia delle aree, riscossione tributi...). Con particolare riferimento
agli aspetti inerenti la promozione, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni
Proloco di cui alla L.R. 7 aprile n. 36 (riconoscimento e valorizzazione
delle Associazioni Proloco), iscritte allapposito albo provinciale. Con
le ultime modifiche apportate al testo originario della D.G.R n. 32.2642
è stata prevista la possibilità di avvalersi, per gli aspetti di promozione
delle manifestazioni, oltre che delle Pro Loco, secondo le modalità predette,
anche dei consorzi o delle cooperative costituite fra operatori del commercio
su area pubblica.
8. Notazione Generale - Il procedimento per la definizione di tutti gli
interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati prevede quindi,
di norma:
a) una fase di programmazione che, peraltro;
1) non è richiesta per gli interventi che non modificano nella sostanza
lassetto dei mercati, vale a dire per quelli indicati al precedente n.
1;
2) può essere contestuale a quella dellistituzione e quindi non essere
oggetto di un preventivo, apposito, atto comunale, in relazione ai mercati
a cadenza ultramensile con periodicità prefissata od occasionale (cfr.
art. 5 c. 3 della D.C.R. n. 626 - 3799 del 1 marzo 2000);
b) una fase di consultazione preliminare allistituzione. Con D.G.R. n.
47-2981 del 14 maggio 2001, è stata integrata la formulazione originaria
della D.G.R. n. 32-2642 approvata il 2 aprile 2001, con alcune specificazioni
sulle modalità di consultazione con i rappresentanti del mercato, nel caso
in cui lintervento sia riferito a mercati già esistenti. In particolare,
nella formulazione risultante è previsto che per i mercati già esistenti,
oltre alle organizzazioni provinciali delle categorie interessate, i Comuni
devono sentire le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio
sul mercato oggetto di intervento i quali debbono essere designati dagli
stessi concessionari di posteggio, a maggioranza dei due terzi. Anche se
non è detto espressamente, è da ritenere che il quorum del 2/3 debba essere
calcolato sul totale degli aventi diritto e non sul numero dei partecipanti
al voto. In difetto di accordo, le designazioni saranno effettuate dalle
rappresentanze provinciali delle categorie. I criteri regionali nulla dispongono
in merito ai procedimenti di elezione dei rappresentanti di mercato, nel
caso in cui le designazioni siano effettuate dai concessionari di posteggio.
In ogni caso, si ritiene che le modalità di elezione siano una questione
di pertinenza degli operatori e che i Comuni non debbano parteciparvi ne
disporre alcunchè. Per i Comuni è sufficiente che le designazioni pervengano
in forma scritta da parte degli operatori, con la dichiarazione che i rappresentanti
indicati sono stati scelti a maggioranza dei due terzi dei concessionari
di posteggio sul mercato, a titolo di accettazione e legittimazione;
c) una fase di istituzione e regolamentazione.
Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Posteggi e altre modalità di partecipazione
alle manifestazioni su area pubblica
Il capo si articola in due parti:
1. Regime di occupazione ordinario, vale a dire modalità normali di assegnazione
degli spazi pubblici. Le aree pubbliche possono essere concesse ai privati
che ne abbiano la legittimazione, per lesercizio dellattività di commercio,
in base ai seguenti due differenti regimi giuridici:
a) concessione decennale. Questo regime costituisce la regola nei mercati
o altre forme che si svolgono a cadenza su uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese. Vi fa eccezione, se il Comune lo ritiene opportuno
per questioni inerenti al miglior servizio o alla migliore realizzazione
della forma commerciale, il caso dei mercatini mensili, per lo più tematici,
ma non solo, per i quali è previsto che il Comune possa destinare fino
al 50% dei posteggi anziché al regime della concessione decennale, allassegnazione
di volta in volta, sulla base delle stesse procedure previste per i mercati
a cadenza ultramensile. In questo caso rientrano, a titolo di esempio,
i mercatini dellusato e dellantiquariato minore, sempre che la loro cadenza
di svolgimento non sia ad intervalli superiori al mese (in tal caso, infatti,
si applica lo stesso regime di occupazione delle aree previsto per tutte
le manifestazioni a cadenza ultramensile, per il quale si rimanda alla
successiva lettera b).
b) assegnazione dellarea di volta in volta. E il caso delle manifestazioni
a cadenza ultramensile. In proposito non si segnalano novità di rilievo
rispetto al regime previgente che già prevedeva che le aree non fossero
soggette a concessione decennale ma ad occupazione secondo graduatorie
da predisporre di volta in volta. Si segnala, quale unica novità, lintroduzione,
fra i criteri residuali per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione
dei posteggi, del criterio della maggiore anzianità dellautorizzazione
esibita.
c) Un caso particolare è quello relativo al regime di occupazione delle
aree da parte degli agricoltori. In proposito si evidenzia che:
1) viene utilizzato il termine agricoltori per uniformità con la terminologia
del d.lgs. 114/98;
2) agli effetti della normativa regionale, le società di capitali e i loro
consorzi sono esclusi dalla possibilità di effettuare la vendita su area
pubblica. In proposito con la D.G.R. n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001 si
è provveduto a rettificare la formulazione originaria della D.G.R. n. 32
- 2642 del 2 aprile 2001 che, a causa di un evidente errore, ammetteva,
contrariamente allo spirito del d.lgs. 114/98, anche le società di capitali
agricole ad effettuare lattività di commercio su area pubblica;
3) sono mutati, rispetto al passato, i criteri di priorità per le assegnazioni
delle aree, privilegiando, nellottica della sicurezza del consumatore,
i produttori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a
basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese
con sede aziendale nel Comune o Provincia o Regione nei quali ricade il
mercato in questione. Le imprese non iscritte al registro figurano come
ultime nella scala delle priorità.
Essendo mutati sostanzialmente i criteri di assegnazione delle aree, esiste
il problema di salvaguardare i soggetti che, sulla base della disciplina
previgente, avevano legittimamente strutturato lazienda in modo tale da
poter fruire delle priorità di legge (fra le quali, in particolare, il
maggior numero di presenze acquisite in spunta). Con la D.G.R. n. 50-3471
del 9 luglio 2001 si è pertanto prevista una norma transitoria secondo
la quale le priorità acquisite fino alla data dell11 aprile 2001, sulla
base dei criteri di priorità previgenti, continuano a costituire titolo
di priorità per le assegnazioni dei posteggi, fino ad esaurimento dei soggetti
aventi diritto;
4) il percorso Internet per poter consultare lelenco riferito ai produttori
biologici della Regione Piemonte è il seguente: www.regione.piemonte.it
Sezioni tematiche Agricoltura biologica;
5) le aree per gli agricoltori devono essere distinte da quelle per i commercianti,
anche ai fini della spunta;
6) i Comuni devono promuovere unefficace azione di controllo, anche attraverso
interventi coordinati a livello intercomunale, per la repressione degli
abusi in questo comparto.
2. Regime di occupazione precaria, a titolo di sostituzione, cosiddetta
spunta, in assenza del titolare dellarea, o in difetto di assegnazione
dellarea.
a) Anche se la stessa precisazione è contenuta al titolo VI della D.G.R.
n. 32, laddove si tratta della validità territoriale delle autorizzazioni
di tipo A e B, vale la pena di rammentare che la spunta è consentita, secondo
quanto precisato dal Ministero del commercio con circolare n.3506/c del
29 gennaio 2001:
1) per le autorizzazioni di Tipo A, allinterno della Regione nella quale
lautorizzazione è stata rilasciata;
2) per le autorizzazioni di tipo B, nellintero ambito nazionale.
b) Al Titolo II n. 10 della D.G.R. n. 32-2642 viene definito il concetto
di presenza relativa allassegnazione giornaliera dei posteggi liberi o,
comunque, non assegnati (spunta), valida quale priorità ai fini del rilascio
delle autorizzazioni di tipo A . In particolare detto concetto di presenza
fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con lessere
fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare lattività.
Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dalleffettivo
svolgimento dellattività, sempre che il mancato esercizio non dipenda
dalla volontà delloperatore ma discenda dallimpossibilità oggettiva,
rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico. In proposito si evidenzia
che questa definizione di presenza in spunta è riferita esclusivamente
alla spunta sulle aree soggette al regime di concessione decennale, rispetto
alle quali, appunto, è ipotizzabile il rilascio di autorizzazioni di tipo
A, restando salva, invece, per la aree non soggette a detto regime (fiere
a cadenza ultramensile ed eventuali porzioni di mercatini mensili non soggette
a concessione decennale) la definizione di presenze in spunta indicata
allart. 27 c. 1 lett. g) del d.lgs. 114/98, secondo la quale per presenze
effettive in una fiera è da intendersi il numero delle volte che loperatore
ha effettivamente esercitato lattività in tale fiera .
c) Criteri di priorità ai fini della partecipazione alla spunta sui mercati
a cadenza su uno, alcuni o tutti i giorni della settimana o del mese Oltre
al criterio del maggior numero di presenze già acquisite nel mercato, sulla
base dellautorizzazione esibita per la spunta, sono stati previsti criteri
tali da consentire un agevole controllo da parte dei Comuni. Si tratta,
infatti :
1) della maggior anzianità nellattività di commercio su area pubblica
del titolare dellautorizzazione esibita per la spunta (data di inizio
attività), così come risultante dal registro imprese, già registro ditte
o registro delle società, o anche dalla visura del R.E.A.;
2) della maggiore anzianità dellautorizzazione esibita (di qui lestrema
importanza di indicare sulle autorizzazioni che saranno convertite, il
numero dellautorizzazione originaria ).
d) Criteri di priorità per le spunte nelle fiere variamente denominate,
rientranti nellambito di applicazione della presente normativa. Come già
avveniva in passato, la precedenza assoluta è data a quei soggetti che,
pur avendo presentato domanda di partecipazione alla fiera, non sono stati
ammessi a parteciparvi per difetto di posti disponibili. Nel testo originario
della D.G.R n. 32-2642 era detto che, fra questi soggetti, la priorità
doveva essere attribuita nel rispetto dellordine di presentazione della
domanda. Ciò era in evidente contrasto con l attuale impostazione di sistema
secondo cui la priorità spetta a chi abbia il maggior numero di presenze,
la maggior anzianità di registro imprese e la maggiore anzianità di autorizzazione
esibita. In proposito, con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001 si è
provveduto alla rettifica dellerrore di formulazione segnalato. Pertanto
i criteri di priorità da applicare, anche con riferimento a questo caso,
sono gli stessi previsti in via generale per la partecipazione alle fiere.
e) Si segnala una novità in relazione ai criteri di priorità per la spunta
nel caso degli agricoltori. Si è previsto che i criteri siano gli stessi
previsti per le assegnazioni decennali con laggiunta, nel caso di parità
di condizioni, del criterio del minor numero di presenze. Non si tratta
di una svista ma di un criterio per garantire che lagricoltore venda effettivamente
la sua produzione e non sia indotto, pur di accumulare un maggior numero
di presenze, a sopperire alle eventuali mancanze della sua produzione,
a fornirsi allingrosso, alla stregua di ogni commerciante.
f) Per quanto attiene alle altre prescrizioni generali sulla spunta (in
particolare modalità di registrazione delle presenze e delle assenze) si
evidenzia che, come già in passato:
1) il Comune non può pretendere una domanda per la presentazione alla spunta;
2) le presenze non si azzerano alla fine di periodi stabiliti dal Comune,
ma si continuano a computare da quando sono documentabili, senza soluzione
di continuità. Il solo caso in cui si consumano le presenze acquisite,
è quello in cui le stesse sono servite allambulante per ottenere, su quello
stesso mercato, il posto fisso. La consumazione delle presenze acquisite
vale solo per tutto ciò che attiene ai nuovi rilasci che saranno effettuati
sulla base della nuova normativa e non tocca le ipotesi di rilascio delle
autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale, ancora rientranti nellambito
di applicazione della legge 112/91, perché costituenti diritti acquisiti;
3) le presenze devono essere aggiornate, per giorno settimanale di mercato,
almeno mensilmente;
4) le presenze devono essere riferite allautorizzazione di volta in volta
esibita e non al soggetto che di volta in volta si presenta;
5) alla spunta, così come ad ogni altra forma di commercio su area pubblica,
si partecipa con loriginale dellautorizzazione;
6) non si può fare la spunta contemporaneamente con più autorizzazioni,
per sé e per altri, non avendo la persona fisica il dono dellubiquità.
Ciò vale tanto più se si considera che al Comune è fatto obbligo di prevedere
la fascia minima obbligatoria di presenza sul mercato anche per gli spuntisti;
7) non si può giustificare lassenza dalla spunta;
8) non si cumulano le presenze effettuate sulla base di autorizzazioni
distinte;
9) uno stesso operatore può contemporaneamente fare la spunta su più mercati
ed avere posti fissi (salva la mancanza di ubiquità e quindi lesigenza
di avere sostituti idonei allo scopo), naturalmente se in possesso di più
autorizzazioni. In più è concesso allo stesso operatore di fare contemporaneamente
la spunta nel medesimo mercato dove già occupa il posto fisso, sempre che
lo faccia sulla base di autorizzazioni distinte.
3. Modalità di riassegnazione dei posteggi dopo lo spostamento o la riorganizzazione
dei mercati.
Il criterio fondamentale è rimasto quello della maggiore anzianità di posteggio
ma si è affermato che il Comune non può prescindere da valutazioni connesse,
in particolare, ad esigenze igienico sanitarie e di sicurezza. La formulazione
utilizzata è pleonastica ma tale da rafforzare il principio per il quale
la decisione in merito non dipende esclusivamente dalla volontà del concessionario
di posteggio.
CAPITOLO III - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo IV DELLA D.G.R. N. 32-2642
VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AUTORIZZAZIONI
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Migliorie
1. Sono definite le modalità procedimentali per lesame delle richieste
di variazione di posteggio sui mercati da parte dei soggetti già titolari
di posto fisso, cosiddette migliorie, secondo una distinzione fondamentale:
a) migliorie richieste dallentrata in vigore della legge 112/91 (23 aprile
1991) alla data di pubblicazione dei presenti criteri (cioè fino all11
aprile). Hanno un trattamento prioritario rispetto allavvio dei procedimenti
comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso. I Comuni
pertanto dovranno procedere alla loro definizione prima di dare avvio al
primo bando per le autorizzazioni a posto fisso in attuazione del d.lgs.
114/98. In proposito si segnala che nella nuova normativa è prevista, per
le migliorie in generale, una inversione di tendenza rispetto allimpostazione
della disciplina della legge 112/91, in base alla quale erano invece le
domande di nuova autorizzazione a godere di un trattamento di favore rispetto
alle domande di miglioria. I Comuni possono dar corso a questa tipologia
di istanze di miglioria:
1) dopo la conclusione dei procedimenti di rilascio dei nullaosta regionali
per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della legge
112/91, resa nota ai Comuni con le note 20302/17.01 del 23/11/2001 e n.
20723/17.01 del 30/11/2001 (cfr. B.U.R. del 12 dicembre 2001- Sezione Comunicati);
2) dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati, secondo le precisazioni
fatte al capitolo II della presente deliberazione ed illustrate nelle note
citate al precedente n. 1);
b) migliorie non rientranti fra quelle di cui alla precedente lett. a),
vale a dire pervenute dopo l11 aprile Il Comune procede a darvi corso
nellarco temporale compreso fra un bando ed il successivo. Le modalità
di procedimento sono stabilite in sede comunale, secondo le indicazioni
dei criteri regionali. In ogni caso il regime di priorità previsto per
le migliorie richieste fino all11 aprile 2001 non può essere esteso anche
alle domande successive all11 aprile, che, giova ripeterlo, non godono
di trattamento prioritario rispetto allemanazione del primo bando in attuazione
del d.lgs. 114/98, ma devono essere regolamentate ed esaminate fra il bando
precedente e quello successivo.
2. Subingresso nelle richieste di miglioria E da ritenersi consentito
perché si tratta di una priorità attinente allaspetto oggettivo dellazienda.
Per richiedere il cambio di posteggio infatti non occorrono particolari
requisiti soggettivi ma è sufficiente che allazienda corrisponda un posteggio
in concessione. La questione dellammissibilità del subingresso nellistanza
di miglioria assume particolare rilievo in riferimento alle migliorie richieste
nel corso dellultimo decennio, cui non è stato possibile ancora dar corso.
Naturalmente resta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare
alla richiesta o allassegnazione del nuovo posteggio.
3. Una particolare novità è la disposizione secondo la quale gli ampliamenti
di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende
dotate di veicolo attrezzato non sono migliorie in senso tecnico e non
sono soggette ai relativi procedimenti.
Il Comune dovrà stabilire la soglia fisiologica di ampliamento, considerate
le caratteristiche di ciascun mercato, secondo quanto disposto dallart.
9, p. 5 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 (indirizzi generali
per la programmazione del commercio su area pubblica). In ogni caso la
determinazione della soglia di lieve entità non può andare a modificare
il numero dei posteggi del mercato, così come risultanti dallatto istitutivo.
4. Il Comune competente allesame delle istanze di miglioria è il Comune
sede del posteggio.
Capo II D.G.R n. 32-2642 - Autorizzazione per lesercizio del commercio
su area pubblica con posteggio o di tipo A
Sezione I - Disposizioni generali
Le principali novità della nuova normativa sono le seguenti:
1. possibilità di occupare contemporaneamente più posteggi sullo stesso
mercato.
a) Lo stesso soggetto può utilizzare contemporaneamente fino a tre posteggi
complessivi sullo stesso mercato, sia a titolo di concessione decennale
che a titolo di spunta, purché sulla base di autorizzazioni distinte.
Pertanto gli è consentito di occupare contemporaneamente un posto fisso
e di fare la spunta, con autorizzazioni distinte, fino allottenimento
del numero massimo consentito di due o tre posteggi sullo stesso mercato.
La disposizione vale sia per le ditte individuali sia per le società.
b) Chi in passato, in base ai casi di esclusione dal divieto previsti dalla
L. 112/91, già fruiva della possibilità di occupare contemporaneamente
più posteggi nello stesso mercato (era il caso della ditta individuale
già titolare di più posteggi allentrata in vigore della L. 112/91 ed il
caso della società titolare di più posteggi in forza di conferimento dazienda)
per un numero pari a quello consentito dalla presente normativa, non può
ottenere posteggi aggiuntivi. Naturalmente, il principio generale per il
quale sono fatti salvi i diritti acquisiti, comporta che chi già in passato,
avendone titolo, occupasse contemporaneamente una pluralità di posteggi
sullo stesso mercato in misura superiore al massimo consentito dalla presente
normativa, mantenga i posteggi stessi;
2. possibilità di richiedere lo scambio consensuale di posteggio da parte
di concessionari di posteggio sullo stesso mercato e nello stesso giorno.
Lo scambio viene richiesto al Comune nel quale è ubicato il mercato interessato,
attraverso una domanda congiunta dei due soggetti richiedenti ed è possibile
solo nel caso in cui il Comune vi consenta;
3. spazi per veicoli attrezzati Permane il diritto, per loperatore che
sia dotato di veicolo (non più, soltanto, di autoveicolo) attrezzato
di avere, laddove possibile, uno spazio sufficiente. Per veicolo attrezzato
per la vendita, è da intendersi quello immatricolato con annotazione relativa
a tale specifico utilizzo. Come già evidenziato al precedente Capo I, questa
fattispecie non è considerata miglioria;
4. la competenza al rilascio dellautorizzazione a posto fisso e del Comune
sede di posteggio.
5. Procedimenti per lesame ed il rilascio delle autorizzazioni:
a) e previsto il procedimento del bando. Anche se non è detto espressamente,
si desume da dati di sistema che i Comuni possono procedere con i bandi
sui mercati esistenti dopo la chiusura dei procedimenti regionali per il
rilascio del nullaosta ai sensi della legge 112/91 e , in ogni caso, non
prima di aver completato i procedimenti relativi alle istanze di miglioria
pervenute fino alla pubblicazione dei presenti criteri. Con le note n.
20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.01 del 30/11/2001 la Regione ha
comunicato formalmente che i procedimenti di nullaosta regionale si chiudono
il giorno 17 dicembre 2001. Per gli ulteriori dettagli relativi ai procedimenti
ed agli adempimenti in sede comunale si rimanda a quanto specificato nelle
note medesime (cfr. B.U.R. del 12 dicembre 2001-sezione comunicati ).
b) Con riferimento ai procedimenti di bando per il rilascio delle autorizzazioni,
nella stesura originaria della D.G.R. n.32-2642, per errore, era riportata
una disposizione secondo la quale nel bando doveva essere previsto lobbligo
di opzione nel caso in cui fossero stati richiesti più posteggi nellambito
dello stesso procedimento. Questa norma contrastava con il divieto di richiedere
più posteggi nellambito della stessa procedura di bando. Pertanto si è
provveduto ad abrogarla con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001.
6. Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie Ai fini
del rilascio delle autorizzazioni la priorità è stabilita, nellordine,
secondo i seguenti criteri:
a) soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non
hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto
domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. 112/91;
b) soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato
corrispondente per giorno settimanale di utilizzo. Come gia evidenziato
(vedi spunte), le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere
il posto fisso su quello stesso mercato;
c) soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso;
d) soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione
per lattività in forma itinerante;
e) soggetti che intendono iniziare lattività come nuovi operatori del
comparto. Fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno acquisito
il requisito professionale in data più risalente, se le domande sono riferite
al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore
extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data
a coloro che siano in stato di disoccupazione. Criteri aggiuntivi a parità
di condizioni potranno essere stabiliti dai Comuni.
7. Norma eccezionale. I Comuni, qualora i bandi ordinari per alcuni mercati
vadano deserti o non consentano la copertura di tutti i posti, possono
prevedere appositi bandi speciali, in conformità a criteri variabili secondo
le esigenze di ciascun Comune.
Capo III D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni allesercizio del commercio
su area pubblica in forma itinerante o di tipo B
Sezione I - Disposizioni generali
E mantenuta la disposizione previgente secondo cui agli itineranti è consentita
la sosta fino ad unora sulle aree dove non cè divieto espresso. E peraltro
prevista la possibilità di consentire la sosta fino a cinque ore negli
spazi individuati dal Comune come aree di sosta prolungata, previste dalla
D.C.R n. 626-3799 del 1 ° marzo 2000, allart. 4.
Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1. La competenza al rilascio è del Comune di residenza.
2. Il rilascio di questo tipo di autorizzazioni e consentito ai Comuni
sin dalla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 32 (12 aprile 2001),
in favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti morali e professionali
richiesti dal d.lgs. 114/98.
3. Le istanze pervenute prima dellentrata in vigore dei nuovi criteri
hanno priorità di esame rispetto a quelle pervenute successivamente. I
Comuni devono opportunamente richiederne lintegrazione con lindicazione
del/i Comune/i nel/i quale/i il richiedente ha stabilito la sua residenza
dalla data di presentazione della domanda, fino al momento in cui la dichiarazione
stessa viene resa. Ciò per consentire di attivare i controlli sullunicità
dellautorizzazione rilasciata ai sensi della presente normativa.
4. Per la presentazione della domanda i criteri regionali prevedono la
forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una disposizione
di favore nei confronti delle Amministrazioni comunali, ispirata allevidente
intento di razionalizzare i procedimenti in sede locale. E pertanto da
ritenere consentita la presentazione della domanda anche in altra forma,
qualora il Comune competente vi consenta.
5. E previsto il silenzio assenso dopo 90 giorni di silenzio del Comune.
Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte del Comune. Il
Comune può inoltre stabilire un termine inferiore ai novanta giorni per
la conclusione del procedimento.
6. Non esistono contingenti numerici tuttavia è previsto che, per ogni
soggetto richiedente ed avente diritto, non sia possibile rilasciare più
di una nuova autorizzazione di questo tipo, nellintero territorio regionale.
A tale proposito, al fine di consentire ai Comuni di attivare i controlli,
è previsto che il richiedente dichiari nella domanda di autorizzazione
in quale o quali Comuni ha stabilito la sua residenza a decorrere dallentrata
in vigore della nuova normativa regionale, cioè dal 12 aprile 2001. La
predetta dichiarazione è prevista a pena di inammissibilità della domanda.
Sono peraltro fatti salvi i diritti acquisiti; pertanto ciò significa che
non rientrano nella limitazione tutte le autorizzazioni già possedute,
rilasciate ai sensi della legge 398 o 112, anche se già convertite in regime
di 114. Sono fatti inoltre salvi tutti gli acquisti di azienda.
7. Il titolare di autorizzazione di tipo B rilasciata o convertita ai sensi
del d.lgs. 114/98 è tenuto a comunicare entro sessanta giorni ogni cambio
di residenza al Comune di residenza attuale per consentirgli:
a) di provvedere alla compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD
COM 8REG), previo ritiro delloriginale del titolo;
b) di darne notizia al Comune di provenienza che procede ad annullare la
copia dellautorizzazione esistente presso i suoi uffici.
Il mancato rispetto dellobbligo di comunicazione nei tempi previsti è
ritenuto caso di particolare gravità, tale da comportare la sospensione
dellautorizzazione.
Annotazioni generali valide per tutti i tipi di autorizzazione. Rispetto
delle norme fiscali.
1. I Comuni devono apporre sulle autorizzazioni di ogni tipo, comprese
le temporanee, la seguente indicazione: è fatto salvo il rispetto delle
norme fiscali . La Regione ha in tal modo inteso richiamare, in via generale
ed in modo espresso, un principio generale dellordinamento, quello di
assolvere agli obblighi fiscali, che, nella normativa precedente, era
dato come sottinteso. Nel fare ciò la Regione altro non ha fatto che far
rimando alle norme in materia fiscale, quali esse siano.
2. Requisiti soggettivi ai fini del rilascio delle autorizzazioni.
a) Lautorizzazione per lesercizio del commercio su area pubblica è rilasciata,
nel rispetto dei criteri regionali, a chi sia in possesso dei requisiti
soggettivi, morali e, occorrendo, professionali, previsti dallart. 5 del
d.lgs. 114/98.
b) Qualora il possesso dei requisiti morali sia oggetto di autocertificazione
da parte di un cittadino straniero extracomunitario, il Comune competente
effettuerà i controlli attraverso:
1) la Procura della Repubblica, ai sensi dellart. 5 c. 3 del d.lgs. 114/98;
2) la Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia;
3) il Tribunale, per la verifica degli aspetti fallimentari;
4) la Questura, in riferimento al permesso di soggiorno che deve essere
del tipo previsto dalla legge per esercitare lattività di commercio;
5) lufficio stranieri della competente Questura, qualora il richiedente
non risulti avere residenza né domicilio in Italia. Questo fatto può, infatti,
essere sintomatico della mancanza del permesso di soggiorno.
Capo IV D.G.R. n. 32-2642 - Subingressi
1. E previsto il principio per il quale lautorizzazione non può essere
oggetto di cessione separatamente dallazienda o dal ramo di azienda di
riferimento. Per cercare di non vanificare questa disposizione si sono
introdotte alcune limitazioni alla cessione nel caso delle autorizzazioni
di nuovo rilascio, ritenute idonee a dimostrare leffettiva esistenza di
un azienda di presupposto. Pertanto:
a) il titolare è tenuto ad iscriversi, prima di poter validamente cedere
lazienda, al registro imprese, se già non era iscritto per questo tipo
di attività;
b) se invece era già iscritto, è tenuto ad effettuare un mese solare di
presenze sui posteggi oggetto dellautorizzazione, se trattasi di autorizzazione
di tipo A e, se trattasi di autorizzazione di tipo B, deve essere dotato
delle attrezzature aziendali e provare lesistenza dellazienda mediante
il modello annuale dellI.V.A., laddove previsto.
c) Limitatamente alle autorizzazioni a posto fisso rilasciate a seguito
di nullaosta regionale non ancora convertite e, quindi, riferite, nella
maggior parte dei casi, ad una pluralità di Comuni, al fine di consentire
leffettività della disposizione relativa al mese di presenze , è opportuno
che il Comune di rilascio, competente ad effettuare il subingresso, preliminarmente
allo stesso, dia notizia della vicenda a tutti i Comuni sede di posteggio.
Ciò, evidentemente, per consentire agli stessi di segnalare i casi di mancato
rispetto del predetto obbligo di presenze.
d) La disposizione di cui al presente n. 1. è applicabile, da subito, in
riferimento a tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio, indipendentemente
dai presupposti normativi di riferimento, che possono essere:
1) L. 112/91 E il caso delle nuove autorizzazioni rilasciate, ancora in
regime di L. 112/91, a seguito di nullaosta regionale, in attesa della
loro conversione in regime di d.lgs. 114/98;
2) d.lgs. 114/98 E il caso di tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio
ai sensi del d.lgs. 114/98 oltre che, naturalmente, delle autorizzazioni
di cui al precedente n. 1), nel caso in cui il subingresso avvenga dopo
la loro conversione ai sensi del d.lgs. 114/98.
2. A prescindere dalla disposizione specifica di cui al n. 1., applicabile
da subito ad ogni autorizzazione di nuovo rilascio, quali ne siano i presupposti
normativi, si segnala il principio stabilito in via più generale per cui:
a) per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente,
sia L. 398/76 sia 112/91, fino al momento della loro conversione ai sensi
della nuova normativa, si continuano ad applicare le disposizioni sul procedimento
e sulle competenze previste dalla L. 112/91 e relative norme regionali
di attuazione; pertanto il subingresso è soggetto a domanda di autorizzazione
al Comune di rilascio della stessa, che procederà utilizzando il modello
SI.RE.DI.;
b) per le autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del d.lgs. 114/98
o che, comunque già esistenti, siano già state convertite ai sensi dello
stesso decreto legislativo, si applicano le nuove disposizioni sul procedimento
e sulle competenze; pertanto il subingresso è soggetto a semplice comunicazione
e non più a domanda, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi dalla
stipulazione del contratto o dalla morte, al Comune competente ai sensi
della nuova normativa, che procederà utilizzando la nuova modulistica ai
sensi del d.lgs. 114/98 (MOD.COM 8 REG E MOD. COM 9 REG).
Fino alla comunicazione predetta linteressato non può iniziare lattività.
Infatti, è previsto che, fino a quando il Comune non ha provveduto a reintestare
lautorizzazione, il subentrante possa già esercitare lattività purchè
in possesso della copia della comunicazione recante il timbro di ricezione
(in originale) da parte del Comune e con una copia dellautorizzazione.
3. Subingresso per atto fra vivi. Il subentrante deve già essere in possesso
dei requisiti professionali, oltre che, ovviamente, morali, al momento,
a seconda dei casi, della domanda di autorizzazione o della comunicazione.
4. Subingresso per causa di morte. Nel caso del subingresso per causa di
morte è previsto un trattamento di favore. Il successore può iniziare da
subito lattività, purchè possieda i requisiti morali. Lacquisizione del
requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte.
5. E da ritenere, anche se nulla è detto espressamente nei criteri regionali,
che il subentrante per causa di morte possa cedere lattività prima di
averla iniziata e reintestata a proprio nome.
6. In caso di cessione di attività le priorità dellazienda si trasferiscono
in capo al cessionario, ad eccezione dellanzianità di registro. Per chiarire
bene la portata oggettiva di questo concetto cè stata una modifica della
dizione originaria della deliberazione n. 32 ad opera della D.G.R. n. 47-2981
del 14 maggio 2001. In particolare si è provveduto a rettificare loriginaria
dizione, secondo la quale in ogni caso di subingresso in attività di commercio
su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono
al cessionario nella seguente in ogni caso di subingresso in attività
di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti
in capo allazienda oggetto di trasferimento , si trasferiscono al cessionario.
7. In caso di cessione di azienda le assenze non si trasferiscono, così
come non si trasferisce lanzianità di iscrizione al registro delle imprese,
già registro delle ditte.
8. Problema relativo allapplicazione dellart. 2556 c.c. Anche se da più
parti si ritiene e si rivendica, in relazione alla formulazione dellart.
2556 c.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate con L. 310/93,
che la cessione di azienda per il commercio su area pubblica non debba
essere soggetta ad atto pubblico notarile, essendo sufficiente una scrittura
privata registrata, ciò non trova conferma nella modulistica nazionale
del commercio, dove con una nota a piè di pagina è ribadita lesigenza
dellatto notarile. Lo stesso concetto era altresì stato espresso dal competente
Ministero del Commercio, su conforme parere del Ministero della Giustizia,
con nota della Direzione generale del commercio, assicurazioni e servizi,
div. VIII, in data 18 novembre 1999, prot. n. 3472/c.
Capo VI D.G.R. n. 32-2642 - Revoca e sospensione dellautorizzazione allesercizio
del commercio su area pubblica.
1. Sospensione
a) Lautorizzazione a posto fisso può essere sospesa fino a quattro mesi,
così come è dato desumere dall art. 29, c. 4. lett. B) del d.lgs. 114/98,
laddove è prevista la revoca dellautorizzazione per il caso in cui si
realizzi la decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo
del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare. Ai fini del computo del termine dei quattro mesi
previsti dalla legge, data la formulazione generica della citata disposizione
dellart. 29 del d.lgs. 114/98, sono da considerarsi le assenze non giustificate
comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.
b) Per lautorizzazione in forma itinerante i criteri regionali nulla prevedono.
Si ritiene applicabile, in via analogica, lo stesso limite di un anno previsto,
con il riferimento al commercio in sede fissa, dallart. 22, c. 4, lett.
b) del d.lgs. 114/98.
2. Cause di giustificazione di assenza dal posteggio.
a) Oltre alle cause di giustificazione di assenza previste dal d. lgs.114
(malattia, gravidanza, servizio militare), è prevista dai criteri regionali
una possibilità aggiuntiva di giustificazione dellassenza, che ogni singolo
Comune potrà valutare discrezionalmente. Si tratta dei casi eccezionali,
debitamente comprovati, per gravi motivi impeditivi. In questo caso la
sospensione è consentita fino ad un anno. Grave motivo è, per lagricoltore,
la calamità atmosferica.
b) Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le ferie per un massimo
di trenta giorni lanno. Poiché la Regione non ha stabilito prescrizioni
particolari è da ritenere che i Comuni possano programmare i turni e le
modalità di effettuazione delle ferie al fine di un regolare servizio al
consumatore. Non si dimentichi, infatti, che il commercio su area pubblica
attiene allutilizzo di un bene pubblico rispetto al quale il comune può
certamente disporre nel modo più consono al pubblico interesse.
c) Per ogni fattispecie di assenza dal posteggio del titolare è, ovviamente,
fatta salva la possibilità, per il medesimo, di farsi sostituire, nel rispetto
dei limiti e delle modalità illustrate al Capitolo I n. 4 della presente
deliberazione, alle quali si rimanda.
3. Caso di violazione di particolare gravità tale da comportare la sospensione
dellautorizzazione I criteri prevedono un unico caso di violazione di
particolare gravità, tale da comportare la sospensione dellautorizzazione,
ovvero la mancata comunicazione del cambio di residenza nel caso di autorizzazione
di tipo B (cfr. anche quanto precisato al presente Capitolo III, Capo III,
Sezione II n. 8). Infatti solo una tempestiva comunicazione da parte dellinteressato
al Comune di attuale residenza (da effettuarsi entro sessanta giorni dal
cambio di residenza) consente allo stesso di provvedere alla compilazione
del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro delloriginale e di darne
comunicazione al Comune di rilascio originario che provvederà ad annullare
la copia del titolo esistente presso i suoi uffici. Altri casi ai fini
della sospensione potranno essere stabiliti dal Comune.
Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee
Le autorizzazioni temporanee:
1. sono rilasciate, a seguito di domanda dellinteressato, in occasione
di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, dal
Comune nel quale le stesse si svolgono;
2. hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla manifestazione
principale; pertanto non si può istituire una manifestazione limitandola
alle sole autorizzazioni temporanee, in quanto difetterebbe il loro presupposto
di esistenza, potendo le stesse soltanto accedere alle manifestazioni principali;
inoltre gli spazi per le autorizzazioni temporanee, quantomeno nel caso
di manifestazioni a carattere commerciale, non possono essere numericamente
prevalenti rispetto al numero degli spazi riservati agli operatori in possesso
di autorizzazione permanente per il commercio su area pubblica;
3. hanno il carattere della temporaneità, vale a dire della durata temporale
limitata al giorno di svolgimento della manifestazione principale. Nel
caso di un mercatino mensile le autorizzazioni temporanee hanno la durata
del giorno mensile di svolgimento; pertanto la stessa autorizzazione non
può essere rilasciata con validità per più giorni mensili di svolgimento;
4. sono rilasciabili, tenuto conto delle loro caratteristiche, soltanto
a chi intenda effettuare lattività di vendita in modo del tutto occasionale
e non a titolo continuativo, con frequenza tale da concretare un attività
di tipo imprenditoriale;
5. sono rilasciabili a chi abbia i requisiti soggettivi, morali e professionali
previsti per svolgere l attività di commercio.
6. Le autorizzazioni temporanee possono essere:
a) accessorie a manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica.
E il caso delle autorizzazioni temporanee che accedono, per esempio, ai
mercatini dellusato e dellantiquariato minore, oppure alle fiere a cadenza
ultramensile. Per questa tipologia di autorizzazioni temporanee il Comune
è tenuto a prevedere gli appositi spazi nellatto istitutivo del mercato,
dopo aver effettuato consultazioni formali con le categorie interessate;
b) accessorie a manifestazioni di natura non commerciale A titolo di esempio
si segnalano le manifestazioni di carattere sportivo ( passaggio del Giro
dItalia), culturale (concerto), religioso (es.: ostensione della Sindone).
Non occorre che il Comune effettui formali consultazioni, potendo prevedere
discrezionalmente il numero e la tipologia di autorizzazioni temporanee
occorrenti, al fine di un migliore servizio allutenza e di una conseguente
migliore riuscita della manifestazione stessa.
7. Il rilascio dellautorizzazione temporanea non esime linteressato dal
rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.
8. Non rientra nella presente normativa relativa allattività di vendita,
per definizione, l attività di esposizione e di scambio.
9. Non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano
di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio
su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti
vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione
di servizio su ordinazione specifica del pubblico).
CAPITOLO IV - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo V DELLA D.G.R N. 32-2642 ORARI
1. Principio di uniformità di regime fra commercio su area pubblica e commercio
fisso In via generale valgono per il commercio su area pubblica gli stessi
limiti previsti per il commercio in sede fissa.
2. Limiti particolari possono essere posti in relazione al fatto che questo
tipo di commercio si svolge su area pubblica e quindi possono ostarvi motivi
di pubblico interesse. In proposito, per questo tipo di motivazioni:
a) il Comune può prevedere che lorario dei mercati sia inferiore, nei
limiti massimi giornalieri, ai limiti giornalieri previsti dalla legge
per il commercio fisso;
b) con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sospensione
dello svolgimento dei mercati si richiama quanto evidenziato al Capitolo
II, Capo I, n. 2. lett. a) della presente deliberazione. Si ribadisce in
particolare che la sospensione dei mercati è ammessa:
1) per motivi di interesse pubblico primario (igiene, sicurezza) nonché
nei casi di forza maggiore, con semplice ordinanza motivata, senza che
occorrano formali consultazioni, per periodi di tempo limitati al perdurare
dellemergenza;
2) per motivi diversi da quelli evidenziati al n. 1), soltanto dopo averla
concordata con i soggetti concessionari di posteggio sul mercato stesso.
3. Obbligo di previsione di una fascia minima temporale di permanenza sul
mercato I Comuni devono obbligatoriamente prevedere una fascia minima di
permanenza delloperatore, sia a posto fisso sia spuntista, sul mercato.
Se ciò sia ritenuto opportuno, il Comune può prevedere che la stessa non
sia inferiore ai tre quarti dellorario giornaliero.
4. Eprevista la possibilità di prevedere orari particolari, anche in fascia
notturna, per i paninari, ossia per quei soggetti che, in possesso di
autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare
e del requisito professionale per lattività di somministrazione, effettuano
su area pubblica attività di somministrazione.
5. Mercati festivi
a) Sono confermati i mercati che già si svolgevano di domenica e festivi;
b) possono essere istituiti mercati domenicali tematici, quali quelli
dellantiquariato minore;
c) possono essere istituiti mercati festivi nei giorni individuati dal
calendario annuale delle deroghe, previsto dal d.lgs. 114/98 per il commercio
in sede fissa;
d) se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale,
ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni
del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre.
Altrimenti il Comune ne può anticipare o posticipare lo svolgimento, se
non vi ostino preminenti motivi di pubblico interesse.
CAPITOLO V - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo VI DELLA D.G.R. N. 32-2642
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Conversioni delle autorizzazioni
Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A
1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune sede di posteggio.
Stante la differente individuazione delle competenze fra la vecchia e la
nuova normativa, solo in alcuni casi il Comune sede di posteggio coinciderà
con il Comune di rilascio dellautorizzazione ai sensi della L.112/91.
2. Frazionamento delle autorizzazioni Il termine frazionamento non compare
come istituto giuridico nei criteri regionali in quanto non è che una conseguenza
pratica delle operazioni di conversione. Mentre in passato i frazionamenti
erano facoltà per gli esercenti ora sono conseguenza di un obbligo di legge.
Ne consegue che i relativi procedimenti iniziano dufficio e non è richiesta
né potrebbe esserlo una domanda da parte dellinteressato.
3. Con le ultime modifiche apportate al testo originario della D.G.R. n.
32-2642 del 2 aprile 2001, il frazionamento in sede di conversione, prima
consentito in tutti i casi ad eccezione di quello in cui il posteggio unico
fosse utilizzabile per più giorni settimanali, diventa sempre possibile.
Tuttavia, per graduare le operazioni amministrative a carico dei Comuni,
si è previsto che, in questo caso specifico, il frazionamento avvenga
soltanto a seguito di apposita comunicazione dellinteressato contenente:
a) la dichiarazione dellintento di disporre, a qualsiasi titolo, del ramo
o dei rami di azienda desiderati ;
b) la dichiarazione sostitutiva comprovante lavvenuta stipulazione di
un contratto preliminare di presupposto o, nel caso in cui latto di disposizione
consista nello scambio di posteggio con altro operatore dello stesso mercato
e per lo stesso giorno di utilizzo, lavvenuta presentazione della domanda
congiunta di scambio, al Comune territorialmente competente.
4. I Comuni potevano iniziare i procedimenti di conversione sin dalla data
del 12 aprile. Per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate a seguito
di nullaosta regionale, per poter frazionare è necessario attendere che
lautorizzazione sia rilasciata nella sua completezza ai sensi della L.
112. Solo a quel punto si potranno iniziare le operazioni di conversione,
con il conseguente frazionamento.
5. Termini. La Regione non ha inteso fissare ai Comuni termini per la conclusione
dei procedimenti di conversione. Ogni Comune procederà pertanto nel modo
che sarà ritenuto più funzionale rispetto alle esigenze di organizzazione
e alle istanze dellutenza. E opportuno che le norme di procedimento siano
formalizzate in atti a valenza generale ed astratta.
6. Il Comune di posteggio procede alla conversione nel modo seguente:
a) convocazione del titolare dellautorizzazione che dovrà presentarsi
munito delloriginale del titolo (modello SI.RE.DI.- AP);
b) cancellazione dal titolo medesimo del posteggio di propria competenza;
c) presa datto dellopzione dellinteressato relativa alla prosecuzione
delle priorità acquisite (vedi successivo n. 7) ed immediata comunicazione
della stessa a tutti i Comuni interessati dalla conversione, se il Comune
è il primo ad effettuare le operazioni di conversione su quel titolo (vedi
successivo n. 7.);
d) compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD. COM9REG), sul quale,
in particolare, dovrà barrarsi la voce conversione ;
e) IMMEDIATA comunicazione dellavvenuta conversione al Comune di rilascio,
che in tal modo potrà prendere atto da subito delle modifiche intervenute
sul titolo originario ed annullare, alla fine delle operazioni di conversione,
la copia del titolo esistente presso i suoi uffici.
7. Il titolo originario viene depositato presso lultimo Comune che effettua
le operazioni di conversione il quale la trasmetterà, dopo averlo annullato,
al Comune di rilascio originario. Questo ultimo adempimento non è previsto
espressamente dalla D.C.R. 32-2642 ma è reso opportuno da esigenze di uniformità
rispetto ai procedimenti previsti per le conversioni delle autorizzazioni
di tipologia B.
8. Onere particolare per il titolare dellautorizzazione da convertire
Lambulante deve dichiarare, al primo Comune che lo convoca per le operazioni
di conversione, su quale o quali autorizzazioni figlie, continuerà il
computo di tutte o parte delle priorità.
a) Per priorità oggetto dellopzione si intendono le presenze acquisite
in spunta sui vari mercati o, a qualunque titolo, sulle fiere di varia
denominazione, nelle quali il normale regime di occupazione non è quello
della concessione decennale, ma lassegnazione di volta in volta. Per questioni
connesse ad esigenze di speditezza dei procedimenti e per evitare, nei
fatti, di sovvertire lordine di graduatoria generale nei mercati o fiere,
non è da ritenersi consentito al titolare dellautorizzazione oggetto di
conversione di ripartire le presenze cumulate in spunta su uno stesso mercato
per giorno settimanale di utilizzo, o su una stessa fiera, fra più autorizzazioni.
Al fine di fornire le specificazioni necessarie il testo della D.G.R. n.
32 è stato modificato con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001;
b) Loperatore deve dichiarare la scelta effettuata in forma scritta. Conseguentemente
il primo Comune che procede annoterà sulla sua autorizzazione (relativa
al posteggio sul suo territorio) se e quali priorità vi si computeranno.
Linformazione circa la scelta operata dallinteressato deve essere data
a tutti i Comuni interessati dalle operazioni di conversione, sia di rilascio,
che di posteggio, per le relative annotazioni. Nei criteri regionali non
è detto chi debba curare la diffusione della scelta effettuata dalloperatore.
Si ritiene opportuno che a provvedere sia il primo Comune che effettua
le operazioni di conversione e non loperatore, per questioni connesse
ad una maggiore certezza operativa.
c) La dichiarazione relativa alla prosecuzione del computo delle priorità
eventualmente acquisite deve e può essere resa esclusivamente allinizio
delle operazioni di conversione. Pertanto lopzione non può, evidentemente,
per mancanza di presupposti, essere esercitata nel caso di rilascio di
una nuova autorizzazione per lesercizio dellattività a posto fisso. In
particolare si segnala il caso del rilascio di una nuova autorizzazione
a seguito di nullaosta regionale. Al momento del rilascio non può essere
esercitata alcuna opzione per difetto di priorità acquisite, mancando lautorizzazione
di presupposto. Lopzione dovrà invece essere resa dallinteressato quando,
successivamente, la stessa autorizzazione sarà, a sua volta, oggetto di
conversione (sempre che, nel frattempo, sulla base di questa autorizzazione,
loperatore abbia effettivamente acquisito qualche presenza).
9. Sorte dellanzianità di autorizzazione Lanzianità dellautorizzazione
originaria si trasferisce automaticamente in capo a tutte le autorizzazioni
figlie. Nella compilazione dei modelli occorrerà pertanto prestare particolare
attenzione allapposito spazio riservato allautorizzazione originaria.
Sezione II - Autorizzazioni di tipologia B
1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune di residenza
attuale (cioè tale al momento in cui sono effettuate le operazioni di conversione).
2. Inizio del procedimento. Non è richiesta alcuna domanda di conversione
da parte dellinteressato. Tuttavia i criteri regionali subordinano lavvio
del procedimento comunale a preventiva comunicazione dellinteressato,
nella quale deve essere indicata la residenza attuale. La comunicazione
non e soggetta a termini di decadenza. Essa è prevista per evitare ai
Comuni ricerche, a volte complesse, sulla nuova residenza. Tuttavia è da
ritenere che, essendo questa una norma di favore per i Comuni, gli stessi
possano senzaltro procedere alle conversioni, per la parte di rispettiva
competenza, nel caso in cui siano a conoscenza delle informazioni sulla
residenza degli aventi diritto.
Se in occasione del ricevimento della comunicazione dellinteressato ai
fini della conversione, il Comune competente verifica il mancato rispetto
del termine di legge per la comunicazione del cambio di residenza (60 giorni)
previsto a pena di sospensione del titolo, per le autorizzazioni in forma
itinerante, lo stesso Comune procederà ad applicare la sanzione della sospensione,
così come previsto dalla D.G.R. n. 32.2642 al Titolo IV, Capo V, sezione
II. Nonostante ciò, la violazione del predetto termine, non impedirà la
conversione del titolo, considerato che lonere della comunicazione per
la conversione non è soggetto a termini di scadenza nè comporta, conseguentemente,
alcuna decadenza.
3. Il Comune che effettua la conversione:
a) compila un nuovo modello MOD.COM8REG, barrando la voce conversione;
b) ritira ed annulla il titolo originario conservandolo agli atti, se il
Comune di conversione coincide con quello di rilascio;
c) ritira il titolo originario e lo invia annullato al Comune di rilascio,
se i due Comuni sono diversi.
4. E previsto un altro onere per i titolari di autorizzazione per lattività
in forma itinerante in attesa di conversione: comunicare sempre tempestivamente
il cambio di residenza nel caso in cui sia effettuato dopo la comunicazione
indicata al precedente n. 2., al Comune ultimo di residenza. Infatti solo
attraverso la comunicazione lo stesso Comune è posto nelle condizioni di:
a) stabilire gli opportuni contatti con il Comune di provenienza;
b) effettuare la conversione evitando duplicazioni di procedimento.
5. Conversione delle autorizzazioni di tipo B interessate da vicende interregionali.
Per agevolare gli operatori interessati, i criteri regionali prevedono
che i Comuni della Regione Piemonte possano procedere ad effettuare le
operazioni di conversione, in tutti i casi, sia che lautorizzazione, già
di altra Regione, appartenga a soggetto residente nella Regione Piemonte,
sia nel caso contrario, purchè laltra Regione interessata abbia declinato
la propria competenza. Allo stato attuale quindi ogni Comune del Piemonte
dovrà, prima di procedere alle operazioni di conversione, verificare che
ci sia tale declinatoria. In proposito si segnalano i due casi possibili:
a) Normalmente il caso più ricorrente è quello in cui lautorizzazione
sia già stata rilasciata nellambito di altra Regione ed il suo titolare
sia attualmente residente in Comune della Regione Piemonte. In questo caso
la declinatoria di competenza consiste in una nota con la quale la Regione
di rilascio trasmette per competenza le copie delle autorizzazioni già
rilasciate ai soggetti attualmente residenti nellambito del Piemonte,
al Comune attuale di residenza.
b) Il caso, in assoluto meno ricorrente, è quello in cui lautorizzazione,
già rilasciata da un Comune del Piemonte, veda lattuale titolare residente
in altra Regione; in questo caso il Comune del Piemonte (che è Comune di
rilascio originario) deve attendere la comunicazione dellinteressato e
poi, prima di convertire, mettersi in contatto con la Regione interessata
ai fini della declinatoria di competenza da parte della stessa.
Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Disposizioni varie
Sezione I - Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio
2000 e fino alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 (11 maggio
2001).
1. In proposito si segnala un errore nella formulazione originaria della
D.G.R. n. 32-2642, peraltro oggetto di rettifica ad opera della D.G.R.
n. 47-2981 del 14 maggio 2001. La dizione originaria della rubrica, erroneamente,
riportava: domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio
e fino allentrata in vigore della presente deliberazione. La dizione
corretta della rubrica, tenuto conto di quanto espresso nel corpo dellarticolo,
è: domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000
e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
2. Nei criteri regionali, mentre viene prevista la sorte della domande
presentate fino alla data dell11 aprile, nulla è detto circa la sorte
delle domande che sono proposte dopo la data di pubblicazione della deliberazione
regionale. In proposito si precisa che:
a) per le autorizzazioni di tipo B il problema non si pone perché i Comuni
sono in grado di procedere sin dalla data di entrata in vigore dei criteri
regionali (12 aprile) al loro rilascio;
b) la questione si pone invece per le autorizzazioni di tipo A che continuano
a pervenire dopo la data di pubblicazione dei criteri regionali e prima
che il Comune sia in grado di procedere con il primo bando. In proposito
è data ai Comuni la possibilità di dotarsi di norme di procedimento integrative
ed attuative delle disposizioni regionali, ai sensi del Titolo VI capo
II sezione VI della D.G.R n. 32. Le soluzioni possibili potrebbero essere
le seguenti:
1) considerare tali domande alla stessa stregua delle altre pervenute fino
all11 aprile, per questioni di equità e coerenza di sistema e quindi di
ritenerle validamente proposte entro i termini del primo bando, facendo
salve, ovviamente, le opportune integrazioni;
2) prevedere, per questioni organizzative, la chiusura dei termini di presentazione,
riservando la stessa ai periodi dei futuri bandi e quindi ritenere inammissibili
tutte le domande nel frattempo pervenute.
Sezione III - Casi di applicazione ultrattiva della previgente normativa
Si segnala la notevole importanza di questa sezione, nella quale è previsto
che la normativa previgente (D.C.R. 508 L.R. 17/95, L.112/91) continui
ad applicarsi:
1. in relazione ai procedimenti di nullaosta regionale per il rilascio
delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della L. 112/91, fino alla
loro conclusione, che, come si è precedentemente rammentato, è fissata
alla data del 17 dicembre 2001. Si rammenta, come già evidenziato alla
parte relativa alle conversioni, che i Comuni devono procedere al rilascio
ed al completamento delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale,
ai sensi della legge 112/91, prima di effettuare le relative conversioni.
Il rilascio delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale avviene
quindi sui modelli SI.RE.DI.;
2. in relazione a tutte le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni
già esistenti, rilasciate ai sensi della L. 398/76 o della L.112/91 (come
conversione da L. 398 o ex nullaosta regionale) fino a quando le stesse
non saranno state convertite in regime di 114. Ciò significa che sono invariate,
fino alla conversione:
a) le modalità di avvio del procedimento (es: per i subingressi è ancora
necessaria la domanda);
b) le competenze territoriali dei Comuni (es.: per i subingressi la competenza
continua ad essere del Comune di rilascio, anche se questo non è sede di
posteggio);
c) la modulistica da utilizzare (che continua ad essere la modulistica
SI.RE.DI. MOD AP-VZ);
d) lobbligo di trasmettere notizia delle vicende alla Regione.
3. Si applica invece da subito la nuova normativa, anche in riferimento
alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L. 112 e non ancora convertite,
qualora siano gli stessi criteri regionali a prevederlo, come nel caso
dei vincoli alla cessione dellazienda corrispondente ad autorizzazione
di nuovo rilascio previsti dalla nuova normativa (cfr. Titolo IV Capo IV
Sezione I della D.G.R. n. 32-2642), già applicabili alle nuove autorizzazioni
rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ai sensi della L. 112/91.
4. Si applica inoltre da subito la nuova normativa con riferimento ai nuovi
principi generali informatori, quali, per esempio, il regime delle ferie,
dei termini previsti per le decadenze dai posteggi, per la sostituzione
del titolare, dello scambio consensuale dei posteggi.
5. In conformità a quanto evidenziato emerge che, a parte le eccezioni
indicate al precedente n. 3., il nuovo regime giuridico amministrativo
ai sensi del d.lgs. 114/98, inizia, per le autorizzazioni già esistenti,
dal momento della loro conversione. Una volta attivato il nuovo regime,
tra laltro, non si dovrà più dare comunicazione alla Regione delle vicende
giuridico-amministrative delle autorizzazioni, almeno fino a quando non
saranno state emanate le norme sui controlli e sul monitoraggio da parte
della Regione.
Sezione IV Modulistica
In allegato alla D.G.R. N. 32 è stata approvata la modulistica che i Comuni
devono utilizzare per i rilasci e tutte le vicende giuridico-amministrative
delle autorizzazioni, in regime di 114 (MOD. COM8 REG - MOD. COM 9 REG).
1. Si precisa che al momento trattasi di modulistica cartacea, alla quale
i Comuni devono attenersi in attesa che si perfezioni e divenga operativo
il progetto di informatizzazione del comparto avviato dallassessorato
regionale al commercio. In quelloccasione saranno effettuate le consultazioni
con le amministrazioni comunali e gli altri enti locali rappresentati nella
Conferenza permanente Regioni- Autonomie locali. Pertanto in quella sede
saranno discusse, sulla base delle principali disfunzioni ed esigenze manifestate
dai Comuni, le modalità più funzionali.
2. I moduli sono stati redatti sulla base dei MOD COM 8 e 9 nazionali,
con le opportune integrazioni.
3. Sui moduli di autorizzazione è stato inserito lapposito spazio per
il bollo, in conformità a quanto previsto dalla modulistica nazionale.
E peraltro del tutto evidente che il bollo non deve essere richiesto nei
casi esclusi dallassolvimento dellimposta, ai sensi del D.P.R. n. 642
del 26 ottobre 1972, Tabella Allegato B.
4. Con la deliberazione n. 47-2981 del 14 maggio 2001, con la quale sono
state apportate alcune modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001,
si è provveduto, rispetto alla formulazione originaria dei modelli:
a) a rettificare la precedente indicazione a piè di pagina, secondo la
quale i modelli dovevano essere compilati in triplice copia: una per il
Comune, una per il richiedente e una per la C.C.I.A.A., nella seguente
indicazione modello da compilare in duplice copia: una per il Comune,
una per il richiedente;
b) ad eliminare il riferimento alla modifica del legale rappresentante.
Questinformazione, così come quelle relative ad eventuali modifiche di
ragione o denominazione sociale che non comportino variazioni sostanziali
dellimpresa tali da configurare un caso di subingresso, saranno oggetto
di approfondimento in occasione delle future consultazioni.
5. Il numero dellautorizzazione non deve di regola essere modificato,
a meno che non cambi il Comune competente per territorio. Tuttavia, nel
caso della conversione dellautorizzazione, è da ritenere consentita, per
esigenze pratiche, la modifica del numero dellautorizzazione, anche se
il Comune che effettua la conversione sia lo stesso Comune che ha rilasciato
lautorizzazione originaria (infatti, può essergli più comodo avviare una
nuova registrazione ai sensi del 114). Da quel momento in poi, la numerazione
non dovrà più essere variata (a meno che non cambi, trattandosi di autorizzazione
di tipo B, il Comune competente).
6. Uninformazione di particolare rilievo è quella relativa all indicazione
del numero dellautorizzazione originaria (è il numero più risalente cui
si può arrivare, sulla base degli atti), perché utile ai fini delle priorità
nelle spunte e nelle graduatorie per le fiere. In proposito è richiesto
ai Comuni di procedere alle relative verifiche, anche richiedendo informazioni
ad altri Comuni (magari al Comune indicato dalloperatore quale Comune
di rilascio originario), secondo i canoni dellordinaria diligenza. Può
essere consentita una autocertificazione da parte dellinteressato, purché
la stessa contenga lesatta indicazione degli estremi dellautorizzazione
presunta di origine. Quindi dovranno esservi indicati il Comune di rilascio
, il numero e la data dellautorizzazione e gli estremi precisi della normativa
di presupposto.
Sezione V - Mercatini dellusato e dellantiquariato minore
1. Come si è avuto modo di precisare al Capitolo II, Capo I, n. 2., lett.b)
della presente deliberazione, questa tipologia di mercati altro non è se
non una specie particolare del più vasto genere dei mercati su area pubblica.
Pertanto la regolamentazione degli stessi segue le medesime forme e modalità
previste per tutti gli altri mercati, con le dovute distinzioni connesse
alla cadenza di svolgimento. In proposito si richiama integralmente quanto
precisato al citato Capitolo II della presente deliberazione.
2. Partecipazione degli operatori non professionali alle attività di vendita.
Come noto, a tale proposito, la normativa previgente (cfr. D.C.R. n. 508-14689
del 1° dicembre 1998) conteneva una particolare disciplina in base alla
quale era consentito ai soggetti che, offrendo in vendita sporadicamente
ed occasionalmente beni di modico valore ovvero oggetti rientranti nella
propria sfera personale o collezionati, non potevano annoverarsi tra coloro
che esercitano lattività commerciale a titolo professionale, di effettuare
attività di vendita sui mercati del collezionismo, dellusato e dellantiquariato,
aventi come specializzazione lantiquariato, le cose vecchie ed usate,
loggettistica antica, i fumetti , i libri, le stampe e gli oggetti da
collezione per un numero di volte non superiore a sei nel corso dellanno,
nellambito del territorio regionale. Lesercizio di questo tipo di attività
era subordinato ad una dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà,
attestante il possesso delle qualità predette, da parte delloperatore
non professionale.
3 Il regime normativo previsto per gli operatori non professionali dalla
D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998 sarà in vigore fino al 31 dicembre
2001 per effetto della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile che ne ha disposto
una fase di ultrattività .
Sezione VI - Clausola generale
I Comuni hanno la facoltà di prevedere apposite norme integrative ed attuative,
per tutto quanto non sia espressamente previsto dai criteri regionali (cfr.
Titolo IV, Capo II, sez. VI della D.G.R. n. 32-2642).
Notazioni generali di metodo
1. Con riferimento agli adempimenti cui i Comuni possono o, a seconda dei
casi, devono dar corso sin dallentrata in vigore della nuova normativa
regionale (12 aprile 2001), è opportuno che ogni Comune si doti di norme
organizzative e di procedimento tali da garantire il principio della trasparenza
nella gestione.
Questo perché, essendo molti gli adempimenti a fronte delle richieste e
delle aspettative degli operatori, i Comuni, sempre che invece non siano
dotati di strumenti organizzativi del tutto adeguati alla situazione e
tali da garantire lespletamento di tutte le funzioni in tempo reale, sono
costretti, nei fatti, per massimizzare lefficacia e leconomicità dei
procedimenti, ad indicare tempi e priorità di intervento, per poter opporre
alle richieste dellutenza norme generali ed astratte, contestabili, al
limite, attraverso le ordinarie vie di impugnazione degli atti amministrativi.
Naturalmente, questo tipo di intervento deve essere effettuato in tempi
brevi per evitare che uno strumento di razionalizzazione dellazione amministrativa
si trasformi invece in un elemento di paralisi.
2. Per evitare di incorrere nelle accuse di disinformazione da parte dellutenza
è opportuno che i Comuni diano la massima pubblicità, ciascuno per il suo
territorio ed i suoi utenti, con ogni utile mezzo, sulle novità derivanti
dalla presente normativa.