Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861

Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore”. Indicazioni attuative

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale all’emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative relative al comparto, fra le quali:

1. le modalità di esercizio dell’attività ed ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;

2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale, il funzionamento delle stesse;

3. gli orari di esercizio dell’attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, demanda, all’art. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale;

in proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del d.lgs. 114/98 e della L.R. n. 28/99 - art. 11 - i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica.

Con successive deliberazioni n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001, n. 50 - 3471 del 9 luglio 2001 e n.85-4860 del 17.12.01, al fine di dare soluzione ad alcune questioni interpretative emerse in fase di prima attuazione dei criteri regionali, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche rispetto al testo originario della D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001.

La materia del commercio su area pubblica che ha visto, nel corso di un decennio, l’avvicendarsi di tre differenti normative statali e, conseguentemente, regionali di attuazione, presenta ancora, allo stato attuale, tratti di complessità di non trascurabile portata, specie in riferimento ai regimi transitori da una normativa all’altra e tenuto conto delle numerose novità introdotte con la riforma.

Dalle accennate difficoltà consegue l’opportunità di garantire, nell’attuale fase di applicazione dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni comunali, uniformità e coerenza di interpretazione ed attuazione.

Al fine di fornire senza indugio agli operatori del settore ed in particolare ai Comuni, chiamati ad applicare la normativa regionale, gli opportuni chiarimenti sulle principali novità e sugli adempimenti connessi all’attuazione dei criteri regionali,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare le indicazioni relative agli adempimenti giuridico-amministrativi connessi all’applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 32 - 2642 del 2 aprile, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001, n. 50 - 3471 del 9 luglio 2001 e n. 85-4860 del 17.12.01, recante i “criteri regionali per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative” del commercio su area pubblica, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per le motivazioni d’urgenza espresse in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Allegato A

Deliberazione della Giunta regionale n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001

“Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica” - Indicazioni attuative

SOMMARIO

Le presenti indicazioni sono fornite con esclusivo riferimento ai Titoli, Capi e Sezioni della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 apparsi più problematici sulla base della prima esperienza applicativa.

CAPITOLO I - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo II DELLA D.G.R. N. 32-2642 “DISPOSIZIONI GENERALI”

CAPITOLO II - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo III DELLA D.G.R. N. 32-2642 “MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”.

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Adempimenti comunali

Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica

CAPITOLO III - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo IV DELLA D.G.R. N. 32-2642 “VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AUTORIZZAZIONI”

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Migliorie

Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A

Capo III D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni all’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, o di tipo B

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Capo IV D.G.R. n. 32-2642 - Subingressi

Capo VI D.G.R. n. 32-2642 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica.

Capo IX D.G.R. n.32-2642 - Autorizzazioni temporanee

CAPITOLO IV - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo V DELLA D.G.R N. 32-2642 - “ORARI”

CAPITOLO V - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo VI DELLA D.G.R. N. 32-2642 - “NORME TRANSITORIE E FINALI”

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Conversioni delle autorizzazioni

Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A

Sezione II - Autorizzazioni di tipologia B

Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Disposizioni varie

Sezione I - Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 (11 maggio 2001)

Sezione III - Casi di applicazione ultrattiva della previgente normativa

Sezione IV - Modulistica

Sezione V - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore

Sezione VI - Clausola generale

NOTAZIONI GENERALI DI METODO

D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”. Indicazioni attuative.

CAPITOLO I - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo II DELLA D.G.R. N. 32-2642 “DISPOSIZIONI GENERALI”-

Del titolo II della D.G.R. n. 32-2642 si segnalano i seguenti aspetti innovativi.

1. Non è consentito svolgere l’attività di commercio su area pubblica senza l’originale dell’autorizzazione. Viene, infatti, esplicitato il concetto per cui all’operatore non è più consentito, in nessun caso, di esercitare l’attività con la copia dell’autorizzazione, essendo richiesto sempre che nell’esercizio dell’attività, quale ne sia la forma, l’operatore esibisca, se richiesto dagli organi di vigilanza, l’originale della stessa.

2. Soggetti legittimati ad esercitare l’attività di commercio su area pubblica. Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate, rientranti nell’ambito applicativo del d.lgs. 114/98 e norme attuative regionali (per le definizioni vedi artt. 3 e 4 della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000), possono partecipare esclusivamente coloro che siano in possesso dell’apposita autorizzazione, anche temporanea, per il commercio su area pubblica o, a titolo complementare, gli agricoltori.

3. Manifestazioni su area pubblica di varia denominazione, a composizione complessa (miste di aspetti di cui alla L.R. 47/87 in materia di manifestazioni fieristiche e di aspetti, di cui alla presente normativa, in materia di commercio) Possono essere previste manifestazioni di natura complessa, caratterizzate dalla compresenza di aspetti fieristici (vedi L.R. 47/87 e L. 7/2001) e commerciali, come tali rientranti nella disciplina del 114/98. In tale caso il Comune dovrà articolare l’atto autorizzativo/istitutivo in due parti distinte, dando atto della duplicità di normativa di presupposto (ciò varrà fino alla prevista modifica della L.R. n. 47/87, in attuazione della L. 7/91, legge quadro di riforma del sistema fieristico). Rientrano nella disciplina del commercio su area pubblica (d.lgs. 114/98 e successive norme regionali di attuazione) e non nella disciplina fieristica ex L.R. n. 47/87, tutte le manifestazioni, qualunque ne sia la denominazione, che si svolgono su area pubblica ed alle quali partecipano esclusivamente soggetti in possesso dell’apposita autorizzazione di commercio, anche temporanea, o, a titolo complementare, agricoltori, esclusi, dall’obbligo dell’autorizzazione di commercio, dall’art. 4 c. 2 lett. d) del D. Leg. 114/98.

4. Sostituzione del titolare dell’autorizzazione, nell’esercizio dell’attività.

a) La sostituzione del titolare dell’autorizzazione avviene normalmente a mezzo di familiari coadiutori o di dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali; questo aspetto non è peraltro oggetto di controllo da parte del Comune, non competente per materia)). Il sostituto deve essere munito della apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente, la cui veridicità sarà controllata dal Comune, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

b) E’ consentito inoltre che l’ambulante si faccia sostituire da “altri incaricati” (quindi non dipendenti o familiari) purchè soltanto per “casi eccezionali e periodi di tempo limitati”, che sarà il Comune a valutare. Naturalmente il Comune potrà adottare norme di procedimento generali e astratte, che stabiliscano le fattispecie di casi eccezionali più ricorrenti e dei relativi limiti temporali, che, in ogni caso, devono essere contenuti e strettamente correlati al verificarsi dell’emergenza. A titolo esemplificativo si ritiene che possa essere considerato caso eccezionale il verificarsi di una malattia imprevista, con esclusivo riferimento all’immediatezza dell’insorgere della stessa ed alla sua fase acuta. Per contro non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato, potendo, in tal caso, l’interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Analogamente si ritiene che possa essere assimilata alla precedente l’ipotesi di un incidente, nell’immediatezza del suo verificarsi. Non può essere considerato caso eccezionale, agli effetti della presente disposizione, l’assenza del titolare per ferie.

c) In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l’attività con:

1) l’originale del titolo;

2) l’attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell’azienda del titolare;

3) nel caso in cui il sostituto non è dipendente o familiare coadiutore, dell’atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente una semplice dichiarazione che, se non autenticata, dovrebbe, opportunamente, essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

d) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell’autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell’attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, occupazione a titolo precario, cioè “spunta”, esercizio dell’attività in forma itinerante, partecipazione alle fiere...)

e) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull’utilizzo dei posteggi previste per i commercianti. Ciò sta a significare, in particolare, che l’agricoltore può essere sostituito soltanto da dipendenti o familiari coadiutori, che, come tali, operano a nome e per conto del titolare. E’ fatta salva la possibilità di sostituzione da parte di altro delegato, soltanto per casi eccezionali, secondo quanto specificato al precedente n. 4 lett. b).

5. Definizione del regime normativo applicabile alle attività commerciali su area pubblica che si svolgono in strutture fissate permanentemente al suolo.

Tutte le attività di commercio su area pubblica che si svolgono in strutture fisse sono soggette alla presente normativa sempre che non si tratti:

a) di vendita di giornali e riviste, soggette alla L. 416/81così come recentemente modificata con d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170;

b) di vendita di carburanti, o di attività di commercio collaterali, soggette alla disciplina speciale di settore;

c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette alla L. 287/91.

CAPITOLO II - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo III DELLA D.G.R. N. 32-2642 “MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”-

Nel titolo III della D.G.R n. 32-2642 sono disciplinati gli interventi e gli adempimenti comunali relativi ai mercati ed alle altre forme di commercio su area pubblica, variamente previste in sede comunale. Essi, in sintesi, attengono:

1. agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei mercati ed altre forme di commercio su area pubblica (cfr. Capo I della D.G.R n. 32-2642);

2. al regime d’occupazione delle aree pubbliche, in relazione alle varie tipologie (cfr. Capo II della D.G.R. n. 32-2642).

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Adempimenti comunali

Gli adempimenti comunali attengono alle competenze in merito alla gestione ed al funzionamento dei mercati.

In particolare, gli interventi che il Comune può o deve, secondo i casi, effettuare sono ripartiti in due tipologie:

1. interventi di minima entità su mercati già esistenti che non comportano modifiche sostanziali della situazione di fatto. Si tratta degli interventi meno modificativi della situazione esistente, consistenti:

a) nella reistituzione dei mercati esistenti, ai fini dell’aggiornamento dei relativi atti istitutivi rispetto ai nuovi presupposti normativi (cfr. titolo III, Capo I n. 1. lett. a della D.G.R. n. 32-2642). Si tratta di un atto di semplice forma giuridica, che i Comuni hanno l’obbligo di adottare, consistente nel modificare, appunto, le disposizioni normative di presupposto.

Di reistituzione si parla anche al capo I del titolo IV della D.G.R n. 32-2642, laddove è previsto che i Comuni procedano a reistituire i mercati dopo la conclusione dei procedimenti di nullaosta regionale ex L. 112/91, prima di poter procedere all’esame delle migliorie e, successivamente, ai rilasci delle nuove autorizzazioni a posto fisso. Per questioni connesse all’economia dei procedimenti i Comuni effettueranno la reistituzione soltanto dopo la conclusione dei procedimenti in sede regionale, individuata, con le note n. 20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.1 del 30/11/2001, nella data del 17 dicembre 2001 ;

b) nell’adeguamento dei mercati esistenti alle prescrizioni igienico sanitarie ed alle norme di sicurezza. I Comuni, come noto, devono tendere all’adeguamento dei mercati esistenti alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Rientra in questa fattispecie, oltre all’adeguamento che comporti soltanto modifiche di lieve entità rispetto al preesistente assetto del mercato, anche l’adeguamento alle norme igienico sanitarie, che comporti la suddivisione merceologica del mercato nelle due aree alimentare ed extralimentare. Ogni altra modifica rientra nei casi di cui al successivo n. 2.

Gli interventi descritti al presente n. 1., lett. a) e b) sono quindi i più fisiologici ed i meno modificativi dell’esistente. La conseguenza è che, pur necessitando sempre di una previa consultazione con le categorie, non necessitano di preventiva programmazione.

2. Interventi di istituzione di nuove aree per il commercio su area pubblica o di modificazione sostanziale delle aree già esistenti. Trattasi di tutti gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati o altre aree destinate al commercio su area pubblica, che già non rientrino tra quelli previsti al precedente numero 1. Si tratta di interventi che modificano nella sostanza l’assetto dei mercati e che, come tali, richiedono, oltre al rispetto delle procedure di consultazione con le categorie del settore, una preventiva programmazione e possono essere attuati soltanto nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti concessionari di posto fisso decennale in corso di validità, cui vanno assimilati i diritti dei soggetti ammessi alle graduatorie regionali per il nullaosta ex L. 112/91.

a) Particolari ipotesi di intervento modificativo sono la soppressione e la sospensione, equivalente a soppressione temporanea, dei mercati o di parte degli stessi. In proposito è previsto che ogni modificazione, comprese quindi, a maggior ragione, le soppressioni, per essere assunta, non deve confliggere con i diritti acquisiti dai concessionari di posto fisso decennale. Ciò significa che le soppressioni non possono essere disposte in relazione ai posti oggetto di concessione decennale in corso di validità. Si richiama inoltre l’attenzione sul divieto di procedere alla diminuzione numerica dei posteggi segnalati come liberi alla Regione ai fini delle assegnazioni ai sensi della L. 112/91. Tale divieto, anche se non previsto espressamente nei criteri, è comunque desumibile da considerazioni di sistema (vedi primo capoverso del presente n. 2.).

Rispetto al regime delle soppressioni e delle sospensioni dei mercati o di parte degli stessi si possono individuare alcuni casi:

1) soppressione permanente in violazione di diritti acquisiti. Di regola non è consentita. L’unico caso in cui può essere disposta è il ricorrere di esigenze igienico sanitarie o di sicurezza. In tal caso, peraltro, il Comune è tenuto a fornire al/i concessionario/i una soluzione alternativa. Sono da assimilare al caso delle esigenze igienico sanitarie e di sicurezza i casi di forza maggiore;

2) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei, in violazione di diritti acquisiti Sono ammessi in via di urgenza, per motivi di igiene e sicurezza o forza maggiore, senza rispettare tutte le normali procedure anche partecipative, con semplice ordinanza motivata. Naturalmente l’effetto dell’ordinanza si produrrà limitatamente al persistere delle ragioni che ne hanno costituito il presupposto. Non rappresenta motivazione sufficiente il ricorrere di altra forma di manifestazione o intrattenimento su area pubblica;

3) sospensione (vale a dire soppressione temporanea) o spostamento temporanei in violazione di diritti acquisiti, per motivi diversi da quelli di igiene sicurezza o forza maggiore. Il Comune che intenda disporli è tenuto a concordarli con i soggetti concessionari di posteggio. A titolo esemplificativo si segnala il caso del ricorrere, in coincidenza con il giorno di mercato, di fiere, o feste o intrattenimenti di vario genere, su area pubblica.

b) Una particolare ipotesi di istituzione o di reistituzione di mercato, a seconda che il mercato sia o meno già esistente, è quella relativa ai mercatini, per lo più mensili, ma non solo, dell’usato e dell’antiquariato minore. Si ritiene opportuno segnalare nello specifico questa fattispecie, a titolo di esempio, tenuto conto della particolare diffusione e problematicità della stessa nell’ambito dell’esperienza regionale. Si precisa in ogni caso che allo stesso regime sottostanno anche le altre forme mercatali con diversa tematica merceologica.

I Comuni nei quali operino i mercatini dell’usato e dell’antiquariato, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo regionale sono tenuti ai seguenti adempimenti (naturalmente se il Comune intende istituire ex novo il mercatino dovrà far precedere gli adempimenti sotto evidenziati dalla preventiva fase di programmazione):

1) reistituire i mercatini esistenti secondo le norme procedimentali indicate al Titolo III Capo I n. 1 della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile, quindi dopo aver effettuato le consultazioni con le categorie interessate;

2) tenere conto, nel procedimento di reistituzione, di quanto previsto, con riferimento al regime giuridico di occupazione delle aree da parte degli operatori professionali del commercio su area pubblica, al Titolo III Capo II n. 1 lett. a) e d) della deliberazione medesima. Il regime giuridico di occupazione delle aree è come noto differente in relazione alla diversa cadenza di svolgimento della manifestazione su area pubblica, quale ne sia la denominazione. Pertanto il regime di occupazione delle aree sarà diverso anche nei mercatini dell’usato, secondo la loro cadenza temporale. In particolare:

2.1 nei mercati a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (fra i quali rientrano i mercatini mensili) la regola è la concessione decennale, con la possibilità, per i mercati mensili, di destinare fino al 50% dei posti al regime previsto per i mercati a cadenza superiore al mensile;

2.2 nei mercati che si svolgono ad intervalli superiore al mese (quale ne sia la cadenza e la denominazione) è invece previsto, come già in passato, il regime dell’assegnazione di volta in volta secondo apposite graduatorie;

3) integrare l’atto istitutivo del mercato, qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità ed il mercato stesso non presenti il carattere dell’ordinarietà, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, poiché accessorie alla manifestazione principale, non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica.

4) osservare, nella previsione delle aree da destinare alle autorizzazioni temporanee, i procedimenti partecipativi, già evidenziati per la reistituzione dei mercati, in applicazione del Titolo IV Capo IX n. 6 della D.G.R. n. 32-2642, laddove viene precisato che “qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, rientranti nell’ambito di applicazione della presente normativa, il Comune è tenuto a prevederle nell’atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III capo I della presente deliberazione ed a stabilire i criteri e le modalità procedimentali per il loro rilascio” che ogni Comune potrà definire in completa autonomia, nel rispetto dei principi indicati nel citato Titolo IV capo IX.

c) Al di là di quanto già evidenziato con specifico riferimento alla fattispecie dei mercatini dell’usato e dell’antiquariato alla precedente lettera b) n. 3) e 4), si richiama l’attenzione sulla possibilità per i Comuni di integrare, in via generale, gli atti istitutivi delle manifestazioni su area pubblica di varia natura, che non presentino il carattere dell’ordinarietà, con la previsione di appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee. Oltre a quanto già precisato alla precedente lettera b) si rimanda, per gli adempimenti e le prescrizioni relative alle autorizzazioni temporanee, a quanto sarà meglio specificato nella presente deliberazione, nella parte relativa al Titolo IV, Capo IX della D.G.R.n. 32-2642.

3. Assortimento merceologico dei mercati. Una forma particolare di intervento sui mercati consentita ai Comuni dalla nuova normativa, è di assortire le merceologie degli stessi, subordinando l’utilizzo dei posteggi alla vendita di determinati prodotti. I Comuni quindi potranno ripartire le aree mercatali non soltanto in ragione dei due settori “alimentare ed extralimentare” ma anche per singole tipologie di prodotti (es: calzature, abbigliamento, biancheria intima...ortofrutta, prodotti ittici, formaggi...) Anche in questo caso è fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

4. Spazi per gli agricoltori. I Comuni hanno l’obbligo e non la facoltà di prevedere gli spazi per gli agricoltori, per garantire pari opportunità ad entrambe le componenti legittimate a frequentare i mercati.

5. Spazi per i battitori. I Comuni possono prevedere spazi da destinare ai battitori (cfr. Titolo III, Capo I, n. 6 della D.G.R.n. 32-2642). Inoltre , in base a quanto previsto al Titolo III Capo II lett. f) della D.G.R. n. 32-2642, i Comuni che abbiano previsto questa tipologia di spazi sono tenuti a regolamentarli in sede locale.

6. Regolamenti comunali. Ai Comuni non è fatto obbligo di adottare un regolamento distinto per ogni manifestazione su area pubblica, potendo il Comune stesso procedere secondo le modalità ritenute più opportune.

7. Esercizio delle funzioni amministrative relative ai mercati (intesi in senso lato, comprensivo delle “fiere” variamente denominate, rientranti nella presente normativa).

Non è consentito ai Comuni di demandare l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle manifestazioni rientranti nella presente normativa ad altri soggetti. Rientrano fra le funzioni amministrative l’istituzione e la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, compresi la suddivisione delle aree e l’assegnazione dei posteggi. Il fine di questa disposizione è quello di chiarire che l’utilizzo di un bene pubblico non può essere regolamentato da un soggetto che non presenti idonee garanzie di imparzialità. Possono invece essere affidate ad altri soggetti, secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le operazioni relative ai servizi strumentali (es: gestione parcheggi, pulizia delle aree, riscossione tributi...). Con particolare riferimento agli aspetti inerenti la promozione, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile n. 36 (riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Proloco), iscritte all’apposito albo provinciale. Con le ultime modifiche apportate al testo originario della D.G.R n. 32.2642 è stata prevista la possibilità di avvalersi, per gli aspetti di promozione delle manifestazioni, oltre che delle Pro Loco, secondo le modalità predette, anche dei consorzi o delle cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica.

8. Notazione Generale - Il procedimento per la definizione di tutti gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati prevede quindi, di norma:

a) una fase di programmazione che, peraltro;

1) non è richiesta per gli interventi che non modificano nella sostanza l’assetto dei mercati, vale a dire per quelli indicati al precedente n. 1;

2) può essere contestuale a quella dell’istituzione e quindi non essere oggetto di un preventivo, apposito, atto comunale, in relazione ai mercati a cadenza ultramensile con periodicità prefissata od occasionale (cfr. art. 5 c. 3 della D.C.R. n. 626 - 3799 del 1 marzo 2000);

b) una fase di consultazione preliminare all’istituzione. Con D.G.R. n. 47-2981 del 14 maggio 2001, è stata integrata la formulazione originaria della D.G.R. n. 32-2642 approvata il 2 aprile 2001, con alcune specificazioni sulle modalità di consultazione con i rappresentanti del mercato, nel caso in cui l’intervento sia riferito a mercati già esistenti. In particolare, nella formulazione risultante è previsto che per i mercati già esistenti, oltre alle organizzazioni provinciali delle categorie interessate, i Comuni devono sentire le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio sul mercato oggetto di intervento i quali debbono essere designati dagli stessi concessionari di posteggio, a maggioranza dei due terzi. Anche se non è detto espressamente, è da ritenere che il quorum del 2/3 debba essere calcolato sul totale degli aventi diritto e non sul numero dei partecipanti al voto. In difetto di accordo, le designazioni saranno effettuate dalle rappresentanze provinciali delle categorie. I criteri regionali nulla dispongono in merito ai procedimenti di elezione dei rappresentanti di mercato, nel caso in cui le designazioni siano effettuate dai concessionari di posteggio. In ogni caso, si ritiene che le modalità di elezione siano una questione di pertinenza degli operatori e che i Comuni non debbano parteciparvi ne disporre alcunchè. Per i Comuni è sufficiente che le designazioni pervengano in forma scritta da parte degli operatori, con la dichiarazione che i rappresentanti indicati sono stati scelti a maggioranza dei due terzi dei concessionari di posteggio sul mercato, a titolo di accettazione e legittimazione;

c) una fase di istituzione e regolamentazione.

Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica

Il capo si articola in due parti:

1. Regime di occupazione ordinario, vale a dire modalità normali di assegnazione degli spazi pubblici. Le aree pubbliche possono essere concesse ai privati che ne abbiano la legittimazione, per l’esercizio dell’attività di commercio, in base ai seguenti due differenti regimi giuridici:

a) concessione decennale. Questo regime costituisce la regola nei mercati o altre forme che si svolgono a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. Vi fa eccezione, se il Comune lo ritiene opportuno per questioni inerenti al miglior servizio o alla migliore realizzazione della forma commerciale, il caso dei mercatini mensili, per lo più tematici, ma non solo, per i quali è previsto che il Comune possa destinare fino al 50% dei posteggi anziché al regime della concessione decennale, all’assegnazione di volta in volta, sulla base delle stesse procedure previste per i mercati a cadenza ultramensile. In questo caso rientrano, a titolo di esempio, i mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, sempre che la loro cadenza di svolgimento non sia ad intervalli superiori al mese (in tal caso, infatti, si applica lo stesso regime di occupazione delle aree previsto per tutte le manifestazioni a cadenza ultramensile, per il quale si rimanda alla successiva lettera b).

b) assegnazione dell’area di volta in volta. E’ il caso delle manifestazioni a cadenza ultramensile. In proposito non si segnalano novità di rilievo rispetto al regime previgente che già prevedeva che le aree non fossero soggette a concessione decennale ma ad occupazione secondo graduatorie da predisporre di volta in volta. Si segnala, quale unica novità, l’introduzione, fra i criteri residuali per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione dei posteggi, del criterio della maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita.

c) Un caso particolare è quello relativo al regime di occupazione delle aree da parte degli agricoltori. In proposito si evidenzia che:

1) viene utilizzato il termine “agricoltori” per uniformità con la terminologia del d.lgs. 114/98;

2) agli effetti della normativa regionale, le società di capitali e i loro consorzi sono esclusi dalla possibilità di effettuare la vendita su area pubblica. In proposito con la D.G.R. n. 47 - 2981 del 14 maggio 2001 si è provveduto a rettificare la formulazione originaria della D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 che, a causa di un evidente errore, ammetteva, contrariamente allo spirito del d.lgs. 114/98, anche le società di capitali agricole ad effettuare l’attività di commercio su area pubblica;

3) sono mutati, rispetto al passato, i criteri di priorità per le assegnazioni delle aree, privilegiando, nell’ottica della sicurezza del consumatore, i produttori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese con sede aziendale nel Comune o Provincia o Regione nei quali ricade il mercato in questione. Le imprese non iscritte al registro figurano come ultime nella scala delle priorità.

Essendo mutati sostanzialmente i criteri di assegnazione delle aree, esiste il problema di salvaguardare i soggetti che, sulla base della disciplina previgente, avevano legittimamente strutturato l’azienda in modo tale da poter fruire delle priorità di legge (fra le quali, in particolare, il maggior numero di presenze acquisite in “spunta”). Con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001 si è pertanto prevista una norma transitoria secondo la quale le priorità acquisite fino alla data dell’11 aprile 2001, sulla base dei criteri di priorità previgenti, continuano a costituire titolo di priorità per le assegnazioni dei posteggi, fino ad esaurimento dei soggetti aventi diritto;

4) il percorso Internet per poter consultare l’elenco riferito ai produttori biologici della Regione Piemonte è il seguente: www.regione.piemonte.it Sezioni tematiche Agricoltura biologica;

5) le aree per gli agricoltori devono essere distinte da quelle per i commercianti, anche ai fini della spunta;

6) i Comuni devono promuovere un’efficace azione di controllo, anche attraverso interventi coordinati a livello intercomunale, per la repressione degli abusi in questo comparto.

2. Regime di occupazione precaria, a titolo di sostituzione, cosiddetta “spunta”, in assenza del titolare dell’area, o in difetto di assegnazione dell’area.

a) Anche se la stessa precisazione è contenuta al titolo VI della D.G.R. n. 32, laddove si tratta della validità territoriale delle autorizzazioni di tipo A e B, vale la pena di rammentare che la spunta è consentita, secondo quanto precisato dal Ministero del commercio con circolare n.3506/c del 29 gennaio 2001:

1) per le autorizzazioni di Tipo A, all’interno della Regione nella quale l’autorizzazione è stata rilasciata;

2) per le autorizzazioni di tipo B, nell’intero ambito nazionale.

b) Al Titolo II n. 10 della D.G.R. n. 32-2642 viene definito il concetto di presenza relativa all’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque, non assegnati (spunta), valida quale priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A . In particolare detto concetto di presenza “fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l’essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l’attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall’effettivo svolgimento dell’attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell’operatore ma discenda dall’impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico”. In proposito si evidenzia che questa definizione di presenza in spunta è riferita esclusivamente alla spunta sulle aree soggette al regime di concessione decennale, rispetto alle quali, appunto, è ipotizzabile il rilascio di autorizzazioni di tipo A, restando salva, invece, per la aree non soggette a detto regime (fiere a cadenza ultramensile ed eventuali porzioni di mercatini mensili non soggette a concessione decennale) la definizione di presenze in spunta indicata all’art. 27 c. 1 lett. g) del d.lgs. 114/98, secondo la quale “per presenze effettive in una fiera” è da intendersi “il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera” .

c) Criteri di priorità ai fini della partecipazione alla spunta sui mercati a cadenza su uno, alcuni o tutti i giorni della settimana o del mese Oltre al criterio del maggior numero di presenze già acquisite nel mercato, sulla base dell’autorizzazione esibita per la spunta, sono stati previsti criteri tali da consentire un agevole controllo da parte dei Comuni. Si tratta, infatti :

1) della maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del titolare dell’autorizzazione esibita per la spunta (data di inizio attività), così come risultante dal registro imprese, già registro ditte o registro delle società, o anche dalla visura del R.E.A.;

2) della maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita (di qui l’estrema importanza di indicare sulle autorizzazioni che saranno convertite, il numero dell’autorizzazione originaria ).

d) Criteri di priorità per le spunte nelle fiere variamente denominate, rientranti nell’ambito di applicazione della presente normativa. Come già avveniva in passato, la precedenza assoluta è data a quei soggetti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla fiera, non sono stati ammessi a parteciparvi per difetto di posti disponibili. Nel testo originario della D.G.R n. 32-2642 era detto che, fra questi soggetti, la priorità doveva essere attribuita nel rispetto dell’ordine di presentazione della domanda. Ciò era in evidente contrasto con l’ attuale impostazione di sistema secondo cui la priorità spetta a chi abbia il maggior numero di presenze, la maggior anzianità di registro imprese e la maggiore anzianità di autorizzazione esibita. In proposito, con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001 si è provveduto alla rettifica dell’errore di formulazione segnalato. Pertanto i criteri di priorità da applicare, anche con riferimento a questo caso, sono gli stessi previsti in via generale per la partecipazione alle “fiere”.

e) Si segnala una novità in relazione ai criteri di priorità per la spunta nel caso degli agricoltori. Si è previsto che i criteri siano gli stessi previsti per le assegnazioni decennali con l’aggiunta, nel caso di parità di condizioni, del criterio del minor numero di presenze. Non si tratta di una svista ma di un criterio per garantire che l’agricoltore venda effettivamente la sua produzione e non sia indotto, pur di accumulare un maggior numero di presenze, a sopperire alle eventuali mancanze della sua produzione, a fornirsi all’ingrosso, alla stregua di ogni commerciante.

f) Per quanto attiene alle altre prescrizioni generali sulla spunta (in particolare modalità di registrazione delle presenze e delle assenze) si evidenzia che, come già in passato:

1) il Comune non può pretendere una domanda per la presentazione alla spunta;

2) le presenze non si azzerano alla fine di periodi stabiliti dal Comune, ma si continuano a computare da quando sono documentabili, senza soluzione di continuità. Il solo caso in cui si “consumano ” le presenze acquisite, è quello in cui le stesse sono servite all’ambulante per ottenere, su quello stesso mercato, il posto fisso. La consumazione delle presenze acquisite vale solo per tutto ciò che attiene ai nuovi rilasci che saranno effettuati sulla base della nuova normativa e non tocca le ipotesi di rilascio delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale, ancora rientranti nell’ambito di applicazione della legge 112/91, perché costituenti diritti acquisiti;

3) le presenze devono essere aggiornate, per giorno settimanale di mercato, almeno mensilmente;

4) le presenze devono essere riferite all’autorizzazione di volta in volta esibita e non al soggetto che di volta in volta si presenta;

5) alla spunta, così come ad ogni altra forma di commercio su area pubblica, si partecipa con l’originale dell’autorizzazione;

6) non si può fare la spunta contemporaneamente con più autorizzazioni, per sé e per altri, non avendo la persona fisica il dono dell’ubiquità. Ciò vale tanto più se si considera che al Comune è fatto obbligo di prevedere la fascia minima obbligatoria di presenza sul mercato anche per gli spuntisti;

7) non si può giustificare l’assenza dalla spunta;

8) non si cumulano le presenze effettuate sulla base di autorizzazioni distinte;

9) uno stesso operatore può contemporaneamente fare la spunta su più mercati ed avere posti fissi (salva la mancanza di ubiquità e quindi l’esigenza di avere sostituti idonei allo scopo), naturalmente se in possesso di più autorizzazioni. In più è concesso allo stesso operatore di fare contemporaneamente la spunta nel medesimo mercato dove già occupa il posto fisso, sempre che lo faccia sulla base di autorizzazioni distinte.

3. Modalità di riassegnazione dei posteggi dopo lo spostamento o la riorganizzazione dei mercati.

Il criterio fondamentale è rimasto quello della maggiore anzianità di posteggio ma si è affermato che il Comune non può prescindere da valutazioni connesse, in particolare, ad esigenze igienico sanitarie e di sicurezza. La formulazione utilizzata è pleonastica ma tale da rafforzare il principio per il quale la decisione in merito non dipende esclusivamente dalla volontà del concessionario di posteggio.

CAPITOLO III - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo IV DELLA D.G.R. N. 32-2642 “VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AUTORIZZAZIONI”

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Migliorie

1. Sono definite le modalità procedimentali per l’esame delle richieste di variazione di posteggio sui mercati da parte dei soggetti già titolari di posto fisso, cosiddette “migliorie”, secondo una distinzione fondamentale:

a) migliorie richieste dall’entrata in vigore della legge 112/91 (23 aprile 1991) alla data di pubblicazione dei presenti criteri (cioè fino all’11 aprile). Hanno un trattamento prioritario rispetto all’avvio dei procedimenti comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso. I Comuni pertanto dovranno procedere alla loro definizione prima di dare avvio al primo bando per le autorizzazioni a posto fisso in attuazione del d.lgs. 114/98. In proposito si segnala che nella nuova normativa è prevista, per le migliorie in generale, una inversione di tendenza rispetto all’impostazione della disciplina della legge 112/91, in base alla quale erano invece le domande di nuova autorizzazione a godere di un trattamento di favore rispetto alle domande di miglioria. I Comuni possono dar corso a questa tipologia di istanze di miglioria:

1) dopo la conclusione dei procedimenti di rilascio dei nullaosta regionali per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della legge 112/91, resa nota ai Comuni con le note 20302/17.01 del 23/11/2001 e n. 20723/17.01 del 30/11/2001 (cfr. B.U.R. del 12 dicembre 2001- Sezione Comunicati);

2) dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati, secondo le precisazioni fatte al capitolo II della presente deliberazione ed illustrate nelle note citate al precedente n. 1);

b) migliorie non rientranti fra quelle di cui alla precedente lett. a), vale a dire pervenute dopo l’11 aprile Il Comune procede a darvi corso nell’arco temporale compreso fra un bando ed il successivo. Le modalità di procedimento sono stabilite in sede comunale, secondo le indicazioni dei criteri regionali. In ogni caso il regime di priorità previsto per le migliorie richieste fino all’11 aprile 2001 non può essere esteso anche alle domande successive all’11 aprile, che, giova ripeterlo, non godono di trattamento prioritario rispetto all’emanazione del primo bando in attuazione del d.lgs. 114/98, ma devono essere regolamentate ed esaminate fra il bando precedente e quello successivo.

2. Subingresso nelle richieste di miglioria E’ da ritenersi consentito perché si tratta di una priorità attinente all’aspetto oggettivo dell’azienda. Per richiedere il cambio di posteggio infatti non occorrono particolari requisiti soggettivi ma è sufficiente che all’azienda corrisponda un posteggio in concessione. La questione dell’ammissibilità del subingresso nell’istanza di miglioria assume particolare rilievo in riferimento alle migliorie richieste nel corso dell’ultimo decennio, cui non è stato possibile ancora dar corso. Naturalmente resta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta o all’assegnazione del nuovo posteggio.

3. Una particolare novità è la disposizione secondo la quale gli ampliamenti di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dotate di veicolo attrezzato non sono “migliorie ” in senso tecnico e non sono soggette ai relativi procedimenti.

Il Comune dovrà stabilire la soglia fisiologica di ampliamento, considerate le caratteristiche di ciascun mercato, secondo quanto disposto dall’art. 9, p. 5 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 (indirizzi generali per la programmazione del commercio su area pubblica). In ogni caso la determinazione della soglia di “lieve entità” non può andare a modificare il numero dei posteggi del mercato, così come risultanti dall’atto istitutivo.

4. Il Comune competente all’esame delle istanze di miglioria è il Comune sede del posteggio.

Capo II D.G.R n. 32-2642 - Autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A

Sezione I - Disposizioni generali

Le principali novità della nuova normativa sono le seguenti:

1. possibilità di occupare contemporaneamente più posteggi sullo stesso mercato.

a) Lo stesso soggetto può utilizzare contemporaneamente fino a tre posteggi complessivi sullo stesso mercato, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di “spunta”, purché sulla base di autorizzazioni distinte. Pertanto gli è consentito di occupare contemporaneamente un posto fisso e di fare la spunta, con autorizzazioni distinte, fino all’ottenimento del numero massimo consentito di due o tre posteggi sullo stesso mercato. La disposizione vale sia per le ditte individuali sia per le società.

b) Chi in passato, in base ai casi di esclusione dal divieto previsti dalla L. 112/91, già fruiva della possibilità di occupare contemporaneamente più posteggi nello stesso mercato (era il caso della ditta individuale già titolare di più posteggi all’entrata in vigore della L. 112/91 ed il caso della società titolare di più posteggi in forza di conferimento d’azienda) per un numero pari a quello consentito dalla presente normativa, non può ottenere posteggi aggiuntivi. Naturalmente, il principio generale per il quale sono fatti salvi i diritti acquisiti, comporta che chi già in passato, avendone titolo, occupasse contemporaneamente una pluralità di posteggi sullo stesso mercato in misura superiore al massimo consentito dalla presente normativa, mantenga i posteggi stessi;

2. possibilità di richiedere lo scambio consensuale di posteggio da parte di concessionari di posteggio sullo stesso mercato e nello stesso giorno. Lo scambio viene richiesto al Comune nel quale è ubicato il mercato interessato, attraverso una domanda congiunta dei due soggetti richiedenti ed è possibile solo nel caso in cui il Comune vi consenta;

3. spazi per veicoli attrezzati Permane il diritto, per l’operatore che sia dotato di “veicolo” (non più, soltanto, di autoveicolo) attrezzato di avere, laddove possibile, uno spazio sufficiente. Per veicolo attrezzato per la vendita, è da intendersi quello immatricolato con annotazione relativa a tale specifico utilizzo. Come già evidenziato al precedente Capo I, questa fattispecie non è considerata miglioria;

4. la competenza al rilascio dell’autorizzazione a posto fisso e’ del Comune sede di posteggio.

5. Procedimenti per l’esame ed il rilascio delle autorizzazioni:

a) e’ previsto il procedimento del bando. Anche se non è detto espressamente, si desume da dati di sistema che i Comuni possono procedere con i bandi sui mercati esistenti dopo la chiusura dei procedimenti regionali per il rilascio del nullaosta ai sensi della legge 112/91 e , in ogni caso, non prima di aver completato i procedimenti relativi alle istanze di miglioria pervenute fino alla pubblicazione dei presenti criteri. Con le note n. 20302/17.1 del 23/11/2001 e n. 20723/17.01 del 30/11/2001 la Regione ha comunicato formalmente che i procedimenti di nullaosta regionale si chiudono il giorno 17 dicembre 2001. Per gli ulteriori dettagli relativi ai procedimenti ed agli adempimenti in sede comunale si rimanda a quanto specificato nelle note medesime (cfr. B.U.R. del 12 dicembre 2001-sezione comunicati ).

b) Con riferimento ai procedimenti di bando per il rilascio delle autorizzazioni, nella stesura originaria della D.G.R. n.32-2642, per errore, era riportata una disposizione secondo la quale nel bando doveva essere previsto l’obbligo di opzione nel caso in cui fossero stati richiesti più posteggi nell’ambito dello stesso procedimento. Questa norma contrastava con il divieto di richiedere più posteggi nell’ambito della stessa procedura di bando. Pertanto si è provveduto ad abrogarla con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001.

6. Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie Ai fini del rilascio delle autorizzazioni la priorità è stabilita, nell’ordine, secondo i seguenti criteri:

a) soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. 112/91;

b) soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato corrispondente per giorno settimanale di utilizzo. Come gia’ evidenziato (vedi spunte), le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere il posto fisso su quello stesso mercato;

c) soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso;

d) soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l’attività in forma itinerante;

e) soggetti che intendono iniziare l’attività come nuovi operatori del comparto. Fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno acquisito il requisito professionale in data più risalente, se le domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di disoccupazione. Criteri aggiuntivi a parità di condizioni potranno essere stabiliti dai Comuni.

7. Norma eccezionale. I Comuni, qualora i bandi ordinari per alcuni mercati vadano deserti o non consentano la copertura di tutti i posti, possono prevedere appositi bandi speciali, in conformità a criteri variabili secondo le esigenze di ciascun Comune.

Capo III D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni all’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante o di tipo B

Sezione I - Disposizioni generali

E’ mantenuta la disposizione previgente secondo cui agli itineranti è consentita la sosta fino ad un’ora sulle aree dove non c’è divieto espresso. E’ peraltro prevista la possibilità di consentire la sosta fino a cinque ore negli spazi individuati dal Comune come aree di sosta prolungata, previste dalla D.C.R n. 626-3799 del 1 ° marzo 2000, all’art. 4.

Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. La competenza al rilascio è del Comune di residenza.

2. Il rilascio di questo tipo di autorizzazioni e’ consentito ai Comuni sin dalla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 32 (12 aprile 2001), in favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal d.lgs. 114/98.

3. Le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore dei nuovi criteri hanno priorità di esame rispetto a quelle pervenute successivamente. I Comuni devono opportunamente richiederne l’integrazione con l’indicazione del/i Comune/i nel/i quale/i il richiedente ha stabilito la sua residenza dalla data di presentazione della domanda, fino al momento in cui la dichiarazione stessa viene resa. Ciò per consentire di attivare i controlli sull’unicità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente normativa.

4. Per la presentazione della domanda i criteri regionali prevedono la forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una disposizione di favore nei confronti delle Amministrazioni comunali, ispirata all’evidente intento di razionalizzare i procedimenti in sede locale. E’ pertanto da ritenere consentita la presentazione della domanda anche in altra forma, qualora il Comune competente vi consenta.

5. E’ previsto il silenzio assenso dopo 90 giorni di silenzio del Comune. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte del Comune. Il Comune può inoltre stabilire un termine inferiore ai novanta giorni per la conclusione del procedimento.

6. Non esistono contingenti numerici tuttavia è previsto che, per ogni soggetto richiedente ed avente diritto, non sia possibile rilasciare più di una nuova autorizzazione di questo tipo, nell’intero territorio regionale. A tale proposito, al fine di consentire ai Comuni di attivare i controlli, è previsto che il richiedente dichiari nella domanda di autorizzazione in quale o quali Comuni ha stabilito la sua residenza a decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa regionale, cioè dal 12 aprile 2001. La predetta dichiarazione è prevista a pena di inammissibilità della domanda.

Sono peraltro fatti salvi i diritti acquisiti; pertanto ciò significa che non rientrano nella limitazione tutte le autorizzazioni già possedute, rilasciate ai sensi della legge 398 o 112, anche se già convertite in regime di 114. Sono fatti inoltre salvi tutti gli acquisti di azienda.

7. Il titolare di autorizzazione di tipo B rilasciata o convertita ai sensi del d.lgs. 114/98 è tenuto a comunicare entro sessanta giorni ogni cambio di residenza al Comune di residenza attuale per consentirgli:

a) di provvedere alla compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD COM 8REG), previo ritiro dell’originale del titolo;

b) di darne notizia al Comune di provenienza che procede ad annullare la copia dell’autorizzazione esistente presso i suoi uffici.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione nei tempi previsti è ritenuto caso di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell’autorizzazione.

Annotazioni generali valide per tutti i tipi di autorizzazione. Rispetto delle norme fiscali.

1. I Comuni devono apporre sulle autorizzazioni di ogni tipo, comprese le temporanee, la seguente indicazione: “è fatto salvo il rispetto delle norme fiscali ”. La Regione ha in tal modo inteso richiamare, in via generale ed in modo espresso, un principio generale dell’ordinamento, quello di “assolvere agli obblighi fiscali”, che, nella normativa precedente, era dato come sottinteso. Nel fare ciò la Regione altro non ha fatto che far rimando alle norme in materia fiscale, quali esse siano.

2. Requisiti soggettivi ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

a) L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica è rilasciata, nel rispetto dei criteri regionali, a chi sia in possesso dei requisiti soggettivi, morali e, occorrendo, professionali, previsti dall’art. 5 del d.lgs. 114/98.

b) Qualora il possesso dei requisiti morali sia oggetto di autocertificazione da parte di un cittadino straniero extracomunitario, il Comune competente effettuerà i controlli attraverso:

1) la Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del d.lgs. 114/98;

2) la Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia;

3) il Tribunale, per la verifica degli aspetti fallimentari;

4) la Questura, in riferimento al permesso di soggiorno che deve essere del tipo previsto dalla legge per esercitare l’attività di commercio;

5) l’ufficio stranieri della competente Questura, qualora il richiedente non risulti avere residenza né domicilio in Italia. Questo fatto può, infatti, essere sintomatico della mancanza del permesso di soggiorno.

Capo IV D.G.R. n. 32-2642 - Subingressi

1. E’ previsto il principio per il quale l’autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall’azienda o dal ramo di azienda di riferimento. Per cercare di non vanificare questa disposizione si sono introdotte alcune limitazioni alla cessione nel caso delle autorizzazioni di nuovo rilascio, ritenute idonee a dimostrare l’effettiva esistenza di un ‘azienda di presupposto. Pertanto:

a) il titolare è tenuto ad iscriversi, prima di poter validamente cedere l’azienda, al registro imprese, se già non era iscritto per questo tipo di attività;

b) se invece era già iscritto, è tenuto ad effettuare un mese solare di presenze sui posteggi oggetto dell’autorizzazione, se trattasi di autorizzazione di tipo A e, se trattasi di autorizzazione di tipo B, deve essere dotato delle attrezzature aziendali e provare l’esistenza dell’azienda mediante il modello annuale dell’I.V.A., laddove previsto.

c) Limitatamente alle autorizzazioni a posto fisso rilasciate a seguito di nullaosta regionale non ancora convertite e, quindi, riferite, nella maggior parte dei casi, ad una pluralità di Comuni, al fine di consentire l’effettività della disposizione relativa al mese di presenze , è opportuno che il Comune di rilascio, competente ad effettuare il subingresso, preliminarmente allo stesso, dia notizia della vicenda a tutti i Comuni sede di posteggio. Ciò, evidentemente, per consentire agli stessi di segnalare i casi di mancato rispetto del predetto obbligo di presenze.

d) La disposizione di cui al presente n. 1. è applicabile, da subito, in riferimento a tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio, indipendentemente dai presupposti normativi di riferimento, che possono essere:

1) L. 112/91 E’ il caso delle nuove autorizzazioni rilasciate, ancora in regime di L. 112/91, a seguito di nullaosta regionale, in attesa della loro conversione in regime di d.lgs. 114/98;

2) d.lgs. 114/98 E’ il caso di tutte le autorizzazioni di nuovo rilascio ai sensi del d.lgs. 114/98 oltre che, naturalmente, delle autorizzazioni di cui al precedente n. 1), nel caso in cui il subingresso avvenga dopo la loro conversione ai sensi del d.lgs. 114/98.

2. A prescindere dalla disposizione specifica di cui al n. 1., applicabile da subito ad ogni autorizzazione di nuovo rilascio, quali ne siano i presupposti normativi, si segnala il principio stabilito in via più generale per cui:

a) per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, sia L. 398/76 sia 112/91, fino al momento della loro conversione ai sensi della nuova normativa, si continuano ad applicare le disposizioni sul procedimento e sulle competenze previste dalla L. 112/91 e relative norme regionali di attuazione; pertanto il subingresso è soggetto a domanda di autorizzazione al Comune di rilascio della stessa, che procederà utilizzando il modello SI.RE.DI.;

b) per le autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del d.lgs. 114/98 o che, comunque già esistenti, siano già state convertite ai sensi dello stesso decreto legislativo, si applicano le nuove disposizioni sul procedimento e sulle competenze; pertanto il subingresso è soggetto a semplice comunicazione e non più a domanda, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dalla morte, al Comune competente ai sensi della nuova normativa, che procederà utilizzando la nuova modulistica ai sensi del d.lgs. 114/98 (MOD.COM 8 REG E MOD. COM 9 REG).

Fino alla comunicazione predetta l’interessato non può iniziare l’attività. Infatti, è previsto che, fino a quando il Comune non ha provveduto a reintestare l’autorizzazione, il subentrante possa già esercitare l’attività purchè in possesso della copia della comunicazione recante il timbro di ricezione (in originale) da parte del Comune e con una copia dell’autorizzazione.

3. Subingresso per atto fra vivi. Il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti professionali, oltre che, ovviamente, morali, al momento, a seconda dei casi, della domanda di autorizzazione o della comunicazione.

4. Subingresso per causa di morte. Nel caso del subingresso per causa di morte è previsto un trattamento di favore. Il successore può iniziare da subito l’attività, purchè possieda i requisiti morali. L’acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte.

5. E’ da ritenere, anche se nulla è detto espressamente nei criteri regionali, che il subentrante per causa di morte possa cedere l’attività prima di averla iniziata e reintestata a proprio nome.

6. In caso di cessione di attività le priorità dell’azienda si trasferiscono in capo al cessionario, ad eccezione dell’anzianità di registro. Per chiarire bene la portata oggettiva di questo concetto c’è stata una modifica della dizione originaria della deliberazione n. 32 ad opera della D.G.R. n. 47-2981 del 14 maggio 2001. In particolare si è provveduto a rettificare l’originaria dizione, secondo la quale “in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario” nella seguente “in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all’azienda oggetto di trasferimento , si trasferiscono al cessionario”.

7. In caso di cessione di azienda le assenze non si trasferiscono, così come non si trasferisce l’anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte.

8. Problema relativo all’applicazione dell’art. 2556 c.c. Anche se da più parti si ritiene e si rivendica, in relazione alla formulazione dell’art. 2556 c.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate con L. 310/93, che la cessione di azienda per il commercio su area pubblica non debba essere soggetta ad atto pubblico notarile, essendo sufficiente una scrittura privata registrata, ciò non trova conferma nella modulistica nazionale del commercio, dove con una nota a piè di pagina è ribadita l’esigenza dell’atto notarile. Lo stesso concetto era altresì stato espresso dal competente Ministero del Commercio, su conforme parere del Ministero della Giustizia, con nota della Direzione generale del commercio, assicurazioni e servizi, div. VIII, in data 18 novembre 1999, prot. n. 3472/c.

Capo VI D.G.R. n. 32-2642 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica.

1. Sospensione

a) L’autorizzazione a posto fisso può essere sospesa fino a quattro mesi, così come è dato desumere dall’ art. 29, c. 4. lett. B) del d.lgs. 114/98, laddove è prevista la revoca dell’autorizzazione per il caso in cui si realizzi la “decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare”. Ai fini del computo del termine dei quattro mesi previsti dalla legge, data la formulazione generica della citata disposizione dell’art. 29 del d.lgs. 114/98, sono da considerarsi le assenze non giustificate comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.

b) Per l’autorizzazione in forma itinerante i criteri regionali nulla prevedono. Si ritiene applicabile, in via analogica, lo stesso limite di un anno previsto, con il riferimento al commercio in sede fissa, dall’art. 22, c. 4, lett. b) del d.lgs. 114/98.

2. Cause di giustificazione di assenza dal posteggio.

a) Oltre alle cause di giustificazione di assenza previste dal d. lgs.114 (malattia, gravidanza, servizio militare), è prevista dai criteri regionali una possibilità aggiuntiva di giustificazione dell’assenza, che ogni singolo Comune potrà valutare discrezionalmente. Si tratta dei casi eccezionali, debitamente comprovati, per gravi motivi impeditivi. In questo caso la sospensione è consentita fino ad un anno. Grave motivo è, per l’agricoltore, la calamità atmosferica.

b) Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le ferie per un massimo di trenta giorni l’anno. Poiché la Regione non ha stabilito prescrizioni particolari è da ritenere che i Comuni possano programmare i turni e le modalità di effettuazione delle ferie al fine di un regolare servizio al consumatore. Non si dimentichi, infatti, che il commercio su area pubblica attiene all’utilizzo di un bene pubblico rispetto al quale il comune può certamente disporre nel modo più consono al pubblico interesse.

c) Per ogni fattispecie di assenza dal posteggio del titolare è, ovviamente, fatta salva la possibilità, per il medesimo, di farsi sostituire, nel rispetto dei limiti e delle modalità illustrate al Capitolo I n. 4 della presente deliberazione, alle quali si rimanda.

3. Caso di violazione di particolare gravità tale da comportare la sospensione dell’autorizzazione I criteri prevedono un unico caso di violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell’autorizzazione, ovvero la mancata comunicazione del cambio di residenza nel caso di autorizzazione di tipo B (cfr. anche quanto precisato al presente Capitolo III, Capo III, Sezione II n. 8). Infatti solo una tempestiva comunicazione da parte dell’interessato al Comune di attuale residenza (da effettuarsi entro sessanta giorni dal cambio di residenza) consente allo stesso di provvedere alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell’originale e di darne comunicazione al Comune di rilascio originario che provvederà ad annullare la copia del titolo esistente presso i suoi uffici. Altri casi ai fini della sospensione potranno essere stabiliti dal Comune.

Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee:

1. sono rilasciate, a seguito di domanda dell’interessato, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, dal Comune nel quale le stesse si svolgono;

2. hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla manifestazione principale; pertanto non si può istituire una manifestazione limitandola alle sole autorizzazioni temporanee, in quanto difetterebbe il loro presupposto di esistenza, potendo le stesse soltanto accedere alle manifestazioni “principali”; inoltre gli spazi per le autorizzazioni temporanee, quantomeno nel caso di manifestazioni a carattere commerciale, non possono essere numericamente prevalenti rispetto al numero degli spazi riservati agli operatori in possesso di autorizzazione permanente per il commercio su area pubblica;

3. hanno il carattere della “temporaneità”, vale a dire della durata temporale limitata al giorno di svolgimento della manifestazione principale. Nel caso di un mercatino mensile le autorizzazioni temporanee hanno la durata del giorno mensile di svolgimento; pertanto la stessa autorizzazione non può essere rilasciata con validità per più giorni mensili di svolgimento;

4. sono rilasciabili, tenuto conto delle loro caratteristiche, soltanto a chi intenda effettuare l’attività di vendita in modo del tutto occasionale e non a titolo continuativo, con frequenza tale da concretare un’ attività di tipo imprenditoriale;

5. sono rilasciabili a chi abbia i requisiti soggettivi, morali e professionali previsti per svolgere l’ attività di commercio.

6. Le autorizzazioni temporanee possono essere:

a) accessorie a manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica. E’ il caso delle autorizzazioni temporanee che accedono, per esempio, ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, oppure alle fiere a cadenza ultramensile. Per questa tipologia di autorizzazioni temporanee il Comune è tenuto a prevedere gli appositi spazi nell’atto istitutivo del mercato, dopo aver effettuato consultazioni formali con le categorie interessate;

b) accessorie a manifestazioni di natura non commerciale A titolo di esempio si segnalano le manifestazioni di carattere sportivo ( passaggio del Giro d’Italia), culturale (concerto), religioso (es.: ostensione della Sindone). Non occorre che il Comune effettui formali consultazioni, potendo prevedere discrezionalmente il numero e la tipologia di autorizzazioni temporanee occorrenti, al fine di un migliore servizio all’utenza e di una conseguente migliore riuscita della manifestazione stessa.

7. Il rilascio dell’autorizzazione temporanea non esime l’interessato dal rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.

8. Non rientra nella presente normativa relativa all’attività di vendita, per definizione, l’ attività di esposizione e di scambio.

9. Non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

CAPITOLO IV - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo V DELLA D.G.R N. 32-2642 “ORARI”

1. Principio di uniformità di regime fra commercio su area pubblica e commercio fisso In via generale valgono per il commercio su area pubblica gli stessi limiti previsti per il commercio in sede fissa.

2. Limiti particolari possono essere posti in relazione al fatto che questo tipo di commercio si svolge su area pubblica e quindi possono ostarvi motivi di pubblico interesse. In proposito, per questo tipo di motivazioni:

a) il Comune può prevedere che l’orario dei mercati sia inferiore, nei limiti massimi giornalieri, ai limiti giornalieri previsti dalla legge per il commercio fisso;

b) con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sospensione dello svolgimento dei mercati si richiama quanto evidenziato al Capitolo II, Capo I, n. 2. lett. a) della presente deliberazione. Si ribadisce in particolare che la sospensione dei mercati è ammessa:

1) per motivi di interesse pubblico primario (igiene, sicurezza) nonché nei casi di forza maggiore, con semplice ordinanza motivata, senza che occorrano formali consultazioni, per periodi di tempo limitati al perdurare dell’emergenza;

2) per motivi diversi da quelli evidenziati al n. 1), soltanto dopo averla concordata con i soggetti concessionari di posteggio sul mercato stesso.

3. Obbligo di previsione di una fascia minima temporale di permanenza sul mercato I Comuni devono obbligatoriamente prevedere una fascia minima di permanenza dell’operatore, sia a posto fisso sia spuntista, sul mercato. Se ciò sia ritenuto opportuno, il Comune può prevedere che la stessa non sia inferiore ai tre quarti dell’orario giornaliero.

4. E’prevista la possibilità di prevedere orari particolari, anche in fascia notturna, per i “paninari”, ossia per quei soggetti che, in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare e del requisito professionale per l’attività di somministrazione, effettuano su area pubblica attività di somministrazione.

5. Mercati festivi

a) Sono confermati i mercati che già si svolgevano di domenica e festivi;

b) possono essere istituiti mercati domenicali “tematici”, quali quelli dell’antiquariato minore;

c) possono essere istituiti mercati festivi nei giorni individuati dal calendario annuale delle deroghe, previsto dal d.lgs. 114/98 per il commercio in sede fissa;

d) se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre. Altrimenti il Comune ne può anticipare o posticipare lo svolgimento, se non vi ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

CAPITOLO V - INDICAZIONI RELATIVE AL Titolo VI DELLA D.G.R. N. 32-2642 - “NORME TRANSITORIE E FINALI”

Capo I D.G.R. n. 32-2642 - Conversioni delle autorizzazioni

Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A

1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune sede di posteggio. Stante la differente individuazione delle competenze fra la vecchia e la nuova normativa, solo in alcuni casi il Comune sede di posteggio coinciderà con il Comune di rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.112/91.

2. Frazionamento delle autorizzazioni Il termine frazionamento non compare come istituto giuridico nei criteri regionali in quanto non è che una conseguenza pratica delle operazioni di conversione. Mentre in passato i frazionamenti erano facoltà per gli esercenti ora sono conseguenza di un obbligo di legge. Ne consegue che i relativi procedimenti iniziano d’ufficio e non è richiesta né potrebbe esserlo una domanda da parte dell’interessato.

3. Con le ultime modifiche apportate al testo originario della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, il “frazionamento” in sede di conversione, prima consentito in tutti i casi ad eccezione di quello in cui il posteggio unico fosse utilizzabile per più giorni settimanali, diventa sempre possibile. Tuttavia, per graduare le operazioni amministrative a carico dei Comuni, si è previsto che, in questo caso specifico, il “frazionamento” avvenga soltanto a seguito di apposita comunicazione dell’interessato contenente:

a) la dichiarazione dell’intento di disporre, a qualsiasi titolo, del ramo o dei rami di azienda desiderati ;

b) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di presupposto o, nel caso in cui l’atto di disposizione consista nello scambio di posteggio con altro operatore dello stesso mercato e per lo stesso giorno di utilizzo, l’avvenuta presentazione della domanda congiunta di scambio, al Comune territorialmente competente.

4. I Comuni potevano iniziare i procedimenti di conversione sin dalla data del 12 aprile. Per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate a seguito di nullaosta regionale, per poter frazionare è necessario attendere che l’autorizzazione sia rilasciata nella sua completezza ai sensi della L. 112. Solo a quel punto si potranno iniziare le operazioni di conversione, con il conseguente frazionamento.

5. Termini. La Regione non ha inteso fissare ai Comuni termini per la conclusione dei procedimenti di conversione. Ogni Comune procederà pertanto nel modo che sarà ritenuto più funzionale rispetto alle esigenze di organizzazione e alle istanze dell’utenza. E’ opportuno che le norme di procedimento siano formalizzate in atti a valenza generale ed astratta.

6. Il Comune di posteggio procede alla conversione nel modo seguente:

a) convocazione del titolare dell’autorizzazione che dovrà presentarsi munito dell’originale del titolo (modello SI.RE.DI.- AP);

b) cancellazione dal titolo medesimo del posteggio di propria competenza;

c) presa d’atto dell’opzione dell’interessato relativa alla prosecuzione delle priorità acquisite (vedi successivo n. 7) ed immediata comunicazione della stessa a tutti i Comuni interessati dalla conversione, se il Comune è il primo ad effettuare le operazioni di conversione su quel titolo (vedi successivo n. 7.);

d) compilazione di un nuovo modello autorizzativo (MOD. COM9REG), sul quale, in particolare, dovrà barrarsi la voce “conversione” ;

e) IMMEDIATA comunicazione dell’avvenuta conversione al Comune di rilascio, che in tal modo potrà prendere atto da subito delle modifiche intervenute sul titolo originario ed annullare, alla fine delle operazioni di conversione, la copia del titolo esistente presso i suoi uffici.

7. Il titolo originario viene depositato presso l’ultimo Comune che effettua le operazioni di conversione il quale la trasmetterà, dopo averlo annullato, al Comune di rilascio originario. Questo ultimo adempimento non è previsto espressamente dalla D.C.R. 32-2642 ma è reso opportuno da esigenze di uniformità rispetto ai procedimenti previsti per le conversioni delle autorizzazioni di tipologia B.

8. Onere particolare per il titolare dell’autorizzazione da convertire L’ambulante deve dichiarare, al primo Comune che lo convoca per le operazioni di conversione, su quale o quali autorizzazioni “figlie”, continuerà il computo di tutte o parte delle priorità.

a) Per priorità oggetto dell’opzione si intendono le presenze acquisite in spunta sui vari mercati o, a qualunque titolo, sulle fiere di varia denominazione, nelle quali il normale regime di occupazione non è quello della concessione decennale, ma l’assegnazione di volta in volta. Per questioni connesse ad esigenze di speditezza dei procedimenti e per evitare, nei fatti, di sovvertire l’ordine di graduatoria generale nei mercati o fiere, non è da ritenersi consentito al titolare dell’autorizzazione oggetto di conversione di ripartire le presenze cumulate in spunta su uno stesso mercato per giorno settimanale di utilizzo, o su una stessa fiera, fra più autorizzazioni. Al fine di fornire le specificazioni necessarie il testo della D.G.R. n. 32 è stato modificato con la D.G.R. n. 50-3471 del 9 luglio 2001;

b) L’operatore deve dichiarare la scelta effettuata in forma scritta. Conseguentemente il primo Comune che procede annoterà sulla sua autorizzazione (relativa al posteggio sul suo territorio) se e quali priorità vi si computeranno. L’informazione circa la scelta operata dall’interessato deve essere data a tutti i Comuni interessati dalle operazioni di conversione, sia di rilascio, che di posteggio, per le relative annotazioni. Nei criteri regionali non è detto chi debba curare la diffusione della scelta effettuata dall’operatore. Si ritiene opportuno che a provvedere sia il primo Comune che effettua le operazioni di conversione e non l’operatore, per questioni connesse ad una maggiore certezza operativa.

c) La dichiarazione relativa alla prosecuzione del computo delle priorità eventualmente acquisite deve e può essere resa esclusivamente all’inizio delle operazioni di conversione. Pertanto l’opzione non può, evidentemente, per mancanza di presupposti, essere esercitata nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività a posto fisso. In particolare si segnala il caso del rilascio di una nuova autorizzazione a seguito di nullaosta regionale. Al momento del rilascio non può essere esercitata alcuna opzione per difetto di priorità acquisite, mancando l’autorizzazione di presupposto. L’opzione dovrà invece essere resa dall’interessato quando, successivamente, la stessa autorizzazione sarà, a sua volta, oggetto di conversione (sempre che, nel frattempo, sulla base di questa autorizzazione, l’operatore abbia effettivamente acquisito qualche presenza).

9. Sorte dell’anzianità di autorizzazione L’anzianità dell’autorizzazione originaria si trasferisce automaticamente in capo a tutte le autorizzazioni “figlie”. Nella compilazione dei modelli occorrerà pertanto prestare particolare attenzione all’apposito spazio riservato all’autorizzazione originaria.

Sezione II - Autorizzazioni di tipologia B

1. La competenza ad effettuare la conversione è del Comune di residenza attuale (cioè tale al momento in cui sono effettuate le operazioni di conversione).

2. Inizio del procedimento. Non è richiesta alcuna domanda di conversione da parte dell’interessato. Tuttavia i criteri regionali subordinano l’avvio del procedimento comunale a preventiva comunicazione dell’interessato, nella quale deve essere indicata la residenza attuale. La comunicazione non e’ soggetta a termini di decadenza. Essa è prevista per evitare ai Comuni ricerche, a volte complesse, sulla nuova residenza. Tuttavia è da ritenere che, essendo questa una norma di favore per i Comuni, gli stessi possano senz’altro procedere alle conversioni, per la parte di rispettiva competenza, nel caso in cui siano a conoscenza delle informazioni sulla residenza degli aventi diritto.

Se in occasione del ricevimento della comunicazione dell’interessato ai fini della conversione, il Comune competente verifica il mancato rispetto del termine di legge per la comunicazione del cambio di residenza (60 giorni) previsto a pena di sospensione del titolo, per le autorizzazioni in forma itinerante, lo stesso Comune procederà ad applicare la sanzione della sospensione, così come previsto dalla D.G.R. n. 32.2642 al Titolo IV, Capo V, sezione II. Nonostante ciò, la violazione del predetto termine, non impedirà la conversione del titolo, considerato che l’onere della comunicazione per la conversione non è soggetto a termini di scadenza nè comporta, conseguentemente, alcuna decadenza.

3. Il Comune che effettua la conversione:

a) compila un nuovo modello MOD.COM8REG, barrando la voce “conversione”;

b) ritira ed annulla il titolo originario conservandolo agli atti, se il Comune di conversione coincide con quello di rilascio;

c) ritira il titolo originario e lo invia annullato al Comune di rilascio, se i due Comuni sono diversi.

4. E’ previsto un altro onere per i titolari di autorizzazione per l’attività in forma itinerante in attesa di conversione: comunicare sempre tempestivamente il cambio di residenza nel caso in cui sia effettuato dopo la comunicazione indicata al precedente n. 2., al Comune ultimo di residenza. Infatti solo attraverso la comunicazione lo stesso Comune è posto nelle condizioni di:

a) stabilire gli opportuni contatti con il Comune di provenienza;

b) effettuare la conversione evitando duplicazioni di procedimento.

5. Conversione delle autorizzazioni di tipo B interessate da vicende interregionali. Per agevolare gli operatori interessati, i criteri regionali prevedono che i Comuni della Regione Piemonte possano procedere ad effettuare le operazioni di conversione, in tutti i casi, sia che l’autorizzazione, già di altra Regione, appartenga a soggetto residente nella Regione Piemonte, sia nel caso contrario, purchè l’altra Regione interessata abbia declinato la propria competenza. Allo stato attuale quindi ogni Comune del Piemonte dovrà, prima di procedere alle operazioni di conversione, verificare che ci sia tale declinatoria. In proposito si segnalano i due casi possibili:

a) Normalmente il caso più ricorrente è quello in cui l’autorizzazione sia già stata rilasciata nell’ambito di altra Regione ed il suo titolare sia attualmente residente in Comune della Regione Piemonte. In questo caso la declinatoria di competenza consiste in una nota con la quale la Regione di rilascio trasmette per competenza le copie delle autorizzazioni già rilasciate ai soggetti attualmente residenti nell’ambito del Piemonte, al Comune attuale di residenza.

b) Il caso, in assoluto meno ricorrente, è quello in cui l’autorizzazione, già rilasciata da un Comune del Piemonte, veda l’attuale titolare residente in altra Regione; in questo caso il Comune del Piemonte (che è Comune di rilascio originario) deve attendere la comunicazione dell’interessato e poi, prima di convertire, mettersi in contatto con la Regione interessata ai fini della declinatoria di competenza da parte della stessa.

Capo II D.G.R. n. 32-2642 - Disposizioni varie

Sezione I - Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 (11 maggio 2001).

1. In proposito si segnala un errore nella formulazione originaria della D.G.R. n. 32-2642, peraltro oggetto di rettifica ad opera della D.G.R. n. 47-2981 del 14 maggio 2001. La dizione originaria della rubrica, erroneamente, riportava: “domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio e fino all’entrata in vigore della presente deliberazione”. La dizione corretta della rubrica, tenuto conto di quanto espresso nel corpo dell’articolo, è: “domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione”.

2. Nei criteri regionali, mentre viene prevista la sorte della domande presentate fino alla data dell’11 aprile, nulla è detto circa la sorte delle domande che sono proposte dopo la data di pubblicazione della deliberazione regionale. In proposito si precisa che:

a) per le autorizzazioni di tipo B il problema non si pone perché i Comuni sono in grado di procedere sin dalla data di entrata in vigore dei criteri regionali (12 aprile) al loro rilascio;

b) la questione si pone invece per le autorizzazioni di tipo A che continuano a pervenire dopo la data di pubblicazione dei criteri regionali e prima che il Comune sia in grado di procedere con il primo bando. In proposito è data ai Comuni la possibilità di dotarsi di norme di procedimento integrative ed attuative delle disposizioni regionali, ai sensi del Titolo VI capo II sezione VI della D.G.R n. 32. Le soluzioni possibili potrebbero essere le seguenti:

1) considerare tali domande alla stessa stregua delle altre pervenute fino all’11 aprile, per questioni di equità e coerenza di sistema e quindi di ritenerle validamente proposte entro i termini del primo bando, facendo salve, ovviamente, le opportune integrazioni;

2) prevedere, per questioni organizzative, la chiusura dei termini di presentazione, riservando la stessa ai periodi dei futuri bandi e quindi ritenere inammissibili tutte le domande nel frattempo pervenute.

Sezione III - Casi di applicazione ultrattiva della previgente normativa

Si segnala la notevole importanza di questa sezione, nella quale è previsto che la normativa previgente (D.C.R. 508 L.R. 17/95, L.112/91) continui ad applicarsi:

1. in relazione ai procedimenti di nullaosta regionale per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso ai sensi della L. 112/91, fino alla loro conclusione, che, come si è precedentemente rammentato, è fissata alla data del 17 dicembre 2001. Si rammenta, come già evidenziato alla parte relativa alle conversioni, che i Comuni devono procedere al rilascio ed al completamento delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale, ai sensi della legge 112/91, prima di effettuare le relative conversioni. Il rilascio delle autorizzazioni a seguito di nullaosta regionale avviene quindi sui modelli SI.RE.DI.;

2. in relazione a tutte le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni già esistenti, rilasciate ai sensi della L. 398/76 o della L.112/91 (come conversione da L. 398 o ex nullaosta regionale) fino a quando le stesse non saranno state convertite in regime di 114. Ciò significa che sono invariate, fino alla conversione:

a) le modalità di avvio del procedimento (es: per i subingressi è ancora necessaria la domanda);

b) le competenze territoriali dei Comuni (es.: per i subingressi la competenza continua ad essere del Comune di rilascio, anche se questo non è sede di posteggio);

c) la modulistica da utilizzare (che continua ad essere la modulistica SI.RE.DI. MOD AP-VZ);

d) l’obbligo di trasmettere notizia delle vicende alla Regione.

3. Si applica invece da subito la nuova normativa, anche in riferimento alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L. 112 e non ancora convertite, qualora siano gli stessi criteri regionali a prevederlo, come nel caso dei vincoli alla cessione dell’azienda corrispondente ad autorizzazione di nuovo rilascio previsti dalla nuova normativa (cfr. Titolo IV Capo IV Sezione I della D.G.R. n. 32-2642), già applicabili alle nuove autorizzazioni rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ai sensi della L. 112/91.

4. Si applica inoltre da subito la nuova normativa con riferimento ai nuovi principi generali informatori, quali, per esempio, il regime delle ferie, dei termini previsti per le decadenze dai posteggi, per la sostituzione del titolare, dello scambio consensuale dei posteggi.

5. In conformità a quanto evidenziato emerge che, a parte le eccezioni indicate al precedente n. 3., il nuovo regime giuridico amministrativo ai sensi del d.lgs. 114/98, inizia, per le autorizzazioni già esistenti, dal momento della loro conversione. Una volta attivato il nuovo regime, tra l’altro, non si dovrà più dare comunicazione alla Regione delle vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni, almeno fino a quando non saranno state emanate le norme sui controlli e sul monitoraggio da parte della Regione.

Sezione IV Modulistica

In allegato alla D.G.R. N. 32 è stata approvata la modulistica che i Comuni devono utilizzare per i rilasci e tutte le vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni, in regime di 114 (MOD. COM8 REG - MOD. COM 9 REG).

1. Si precisa che al momento trattasi di modulistica cartacea, alla quale i Comuni devono attenersi in attesa che si perfezioni e divenga operativo il progetto di informatizzazione del comparto avviato dall’assessorato regionale al commercio. In quell’occasione saranno effettuate le consultazioni con le amministrazioni comunali e gli altri enti locali rappresentati nella Conferenza permanente Regioni- Autonomie locali. Pertanto in quella sede saranno discusse, sulla base delle principali disfunzioni ed esigenze manifestate dai Comuni, le modalità più funzionali.

2. I moduli sono stati redatti sulla base dei MOD COM 8 e 9 nazionali, con le opportune integrazioni.

3. Sui moduli di autorizzazione è stato inserito l’apposito spazio per il bollo, in conformità a quanto previsto dalla modulistica nazionale. E’ peraltro del tutto evidente che il bollo non deve essere richiesto nei casi esclusi dall’assolvimento dell’imposta, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, Tabella Allegato B.

4. Con la deliberazione n. 47-2981 del 14 maggio 2001, con la quale sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, si è provveduto, rispetto alla formulazione originaria dei modelli:

a) a rettificare la precedente indicazione a piè di pagina, secondo la quale i modelli dovevano essere compilati in triplice copia: “una per il Comune, una per il richiedente e una per la C.C.I.A.A.”, nella seguente indicazione “modello da compilare in duplice copia: una per il Comune, una per il richiedente”;

b) ad eliminare il riferimento alla modifica del legale rappresentante. Quest’informazione, così come quelle relative ad eventuali modifiche di ragione o denominazione sociale che non comportino variazioni sostanziali dell’impresa tali da configurare un caso di subingresso, saranno oggetto di approfondimento in occasione delle future consultazioni.

5. Il numero dell’autorizzazione non deve di regola essere modificato, a meno che non cambi il Comune competente per territorio. Tuttavia, nel caso della conversione dell’autorizzazione, è da ritenere consentita, per esigenze pratiche, la modifica del numero dell’autorizzazione, anche se il Comune che effettua la conversione sia lo stesso Comune che ha rilasciato l’autorizzazione originaria (infatti, può essergli più comodo avviare una nuova registrazione ai sensi del 114). Da quel momento in poi, la numerazione non dovrà più essere variata (a meno che non cambi, trattandosi di autorizzazione di tipo B, il Comune competente).

6. Un’informazione di particolare rilievo è quella relativa all’ indicazione del numero dell’autorizzazione originaria (è il numero più risalente cui si può arrivare, sulla base degli atti), perché utile ai fini delle priorità nelle spunte e nelle graduatorie per le fiere. In proposito è richiesto ai Comuni di procedere alle relative verifiche, anche richiedendo informazioni ad altri Comuni (magari al Comune indicato dall’operatore quale Comune di rilascio originario), secondo i canoni dell’ordinaria diligenza. Può essere consentita una autocertificazione da parte dell’interessato, purché la stessa contenga l’esatta indicazione degli estremi dell’autorizzazione presunta di origine. Quindi dovranno esservi indicati il Comune di rilascio , il numero e la data dell’autorizzazione e gli estremi precisi della normativa di presupposto.

Sezione V - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore

1. Come si è avuto modo di precisare al Capitolo II, Capo I, n. 2., lett.b) della presente deliberazione, questa tipologia di mercati altro non è se non una specie particolare del più vasto genere dei “mercati su area pubblica”. Pertanto la regolamentazione degli stessi segue le medesime forme e modalità previste per tutti gli altri mercati, con le dovute distinzioni connesse alla cadenza di svolgimento. In proposito si richiama integralmente quanto precisato al citato Capitolo II della presente deliberazione.

2. Partecipazione degli operatori non professionali alle attività di vendita. Come noto, a tale proposito, la normativa previgente (cfr. D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998) conteneva una particolare disciplina in base alla quale era consentito ai soggetti che, “offrendo in vendita sporadicamente ed occasionalmente beni di modico valore ovvero oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati, non potevano annoverarsi tra coloro che esercitano l’attività commerciale a titolo professionale”, di effettuare attività di vendita sui “mercati del collezionismo, dell’usato e dell’antiquariato, aventi come specializzazione l’antiquariato, le cose vecchie ed usate, l’oggettistica antica, i fumetti , i libri, le stampe e gli oggetti da collezione” per un numero di volte non superiore a sei nel corso dell’anno, nell’ambito del territorio regionale. L’esercizio di questo tipo di attività era subordinato ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il possesso delle qualità predette, da parte dell’operatore non professionale.

3 Il regime normativo previsto per gli operatori non professionali dalla D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998 sarà in vigore fino al 31 dicembre 2001 per effetto della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile che ne ha disposto una fase di ultrattività .

Sezione VI - Clausola generale

I Comuni hanno la facoltà di prevedere apposite norme integrative ed attuative, per tutto quanto non sia espressamente previsto dai criteri regionali (cfr. Titolo IV, Capo II, sez. VI della D.G.R. n. 32-2642).

Notazioni generali di metodo

1. Con riferimento agli adempimenti cui i Comuni possono o, a seconda dei casi, devono dar corso sin dall’entrata in vigore della nuova normativa regionale (12 aprile 2001), è opportuno che ogni Comune si doti di norme organizzative e di procedimento tali da garantire il principio della trasparenza nella gestione.

Questo perché, essendo molti gli adempimenti a fronte delle richieste e delle aspettative degli operatori, i Comuni, sempre che invece non siano dotati di strumenti organizzativi del tutto adeguati alla situazione e tali da garantire l’espletamento di tutte le funzioni in tempo reale, sono costretti, nei fatti, per massimizzare l’efficacia e l’economicità dei procedimenti, ad indicare tempi e priorità di intervento, per poter opporre alle richieste dell’utenza norme generali ed astratte, contestabili, al limite, attraverso le ordinarie vie di impugnazione degli atti amministrativi. Naturalmente, questo tipo di intervento deve essere effettuato in tempi brevi per evitare che uno strumento di razionalizzazione dell’azione amministrativa si trasformi invece in un elemento di paralisi.

2. Per evitare di incorrere nelle accuse di disinformazione da parte dell’utenza è opportuno che i Comuni diano la massima pubblicità, ciascuno per il suo territorio ed i suoi utenti, con ogni utile mezzo, sulle novità derivanti dalla presente normativa.