Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 85-4860

Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28. Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore. Modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale all’emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative relative al comparto, fra le quali :

1. le modalità di esercizio dell’attività ed ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;

2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale il funzionamento delle stesse;

3. gli orari di esercizio dell’attività;

in attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, demanda, all’art. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale;

in proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale ha emanato i “criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”, entrati in vigore il 12 aprile 2001;

successivamente , con le deliberazioni n. 47-2981 del 14 maggio 2001 e n. 50-3471 del 9 luglio 2001, sono state apportate alla deliberazione predetta alcune modificazioni al fine di rettificare errori materiali e chiarire l’esatta portata di alcune disposizioni testuali rivelatesi di difficile applicazione nell’immediatezza dell’entrata in vigore dei nuovi criteri regionali;

allo stato attuale, la fase iniziale di monitoraggio del comparto, riferita al primo semestre di applicazione della riforma regionale, ha consentito di rilevare ancora alcuni problemi applicativi connessi ad una poco idonea formulazione di talune disposizioni testuali nonchè, conseguentemente, l’opportunità di riformulare le stesse, secondo criteri di miglior funzionalità del settore del commercio su area pubblica, rispetto alle esigenze manifestate dall’utenza;

sulla base, conseguentemente, di quanto indicato nella premessa

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di apportare al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, così come risultante dopo le modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 47-2981 del 14 maggio 2001 e n. 50-3471 del 9 luglio 2001, le modificazioni e le specificazioni di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per garantirne una immediata fruibilità da parte dell’utenza, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Allegato A

Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001

TITOLO III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Capo I - ADEMPIMENTI COMUNALI

Al n. 8, alla fine, dopo “secondo quanto previsto dall’art. 5 della stessa legge” è aggiunto “o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica”.

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

Capo II - AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

Sezione I - Disposizioni generali

Il n. 3. “Al posteggio individuato come unico nell’atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde una sola autorizzazione.” è soppresso.

TITOLO V - ORARI

Al n. 1, lett. h) dopo “da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante, ” è aggiunto “o qualora si tratti delle festività del mese di dicembre”.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A

Il n. 3. è così sostituito :

“Al posteggio individuato come unico nell’atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde, di regola, una sola autorizzazione.

Allo stesso posteggio corrisponde peraltro una distinta autorizzazione per ciascuno o alcuni dei giorni di utilizzo del medesimo qualora l’interessato abbia effettuato in merito apposita comunicazione al Comune competente per le operazioni di conversione, contenente:

a) l’indicazione della volontà di disporre, a qualunque titolo, del ramo d’azienda corrispondente ad uno o ad alcuni dei giorni settimanali di utilizzo del posteggio medesimo;

b) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di presupposto ovvero, nel caso in cui la volontà di disporre del ramo d’azienda attenga allo scambio consensuale di posteggio con altro operatore dello stesso mercato, l’avvenuta richiesta di scambio consensuale di posteggio da parte dei due soggetti interessati al Comune competente, secondo quanto indicato al Capo II - Sezione I n. 9 della presente deliberazione”.