Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001
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Legge regionale 20 dicembre 2001, n. 35.
Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci
regionali di anni precedenti. Abrogazione della legge regionale 21 gennaio
1998, n. 3.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Estinzione anticipata di mutui)
1. La Giunta regionale può provvedere allestinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed
è autorizzata ad assumere nuovi mutui purchè lonere annuale di ammortamento
di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di
spesa.
2. In alternativa allassunzione di nuovi mutui, se più conveniente, è
possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.
3. E possibile provvedere allestinzione anticipata dei mutui anche utilizzando
quote dellavanzo di amministrazione. Lutilizzo delle quote dellavanzo
di amministrazione tiene conto dei tempi tecnici di utilizzazione delle
eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione,
facendone, di conseguenza, slittare la reimpostazione.
Art. 2.
(Movimenti finanziari)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 1, si fa fronte con
le disponibilità del capitolo di entrata 2745 e del capitolo di spesa 30088
del bilancio per lanno finanziario 2002.
2. Agli eventuali oneri derivanti dallestinzione dei mutui si fa fronte
con le disponibilità dei capitoli 15850 e 30070 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per lanno finanziario 2002.
Art. 3.
(Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3)
1. E abrogata la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Estinzione anticipata
di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni
precedenti).
Art. 4.
(Urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo
45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 dicembre 2001
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni