Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Rivoli (Torino)

Bando comunale per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio del commercio presso l’area mercatale di Piazza Bollani, Rivoli

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22.11.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il nuovo mercato in piazza Bollani a Rivoli (Centro Storico).

Il mercato ha cadenza settimanale (martedì mattina) ed una capacità di n. 14 posteggi, così articolati:

n. posteggio    Superficie    Settore merceologico
1    6x4    Non alimentare
2    5x4    Non alimentare
3    6x4    Non alimentare
4    7x4    Non alimentare
5    7x4    Non alimentare
6    7x4    Non alimentare
7    5x3    Produttori agricoli
8    5x3    Produttori agricoli
9    5x4    Prodotti ittici
10    5x4    Alimentare
11    6x4    Alimentare
12    7x4    Alimentare
13    5x4    Alimentare
14    6x4    Alimentare

- Le domande per il rilascio dell’autorizzazione devono essere inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Rivoli, via Capra 27, 10098 Rivoli e dovranno essere spedite entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

- Nell’ambito della presente procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

- Le domande eventualmente pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

- La graduatoria verrà formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

1. richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell’assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della Legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione; tale criterio trova applicazione sino ad esaurimento dei soggetti stessi;

2. maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese;

3. a parità delle condizioni di cui ai punti a1), a2) e a3) la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazioni a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali, ed in subordine,

4. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo,

5. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

6. nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all’assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l’attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

- Ai fini dell’accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.

- Le istanze incomplete possono essere perfezionate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione.

- la mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l’impossibilità di far valere i titoli stessi.

Assegnazione dei posteggi agli agricoltori nelle aree loro riservate e criteri per l’assegnazione.

- Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita I.V.A. per la vendita, nonché regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalle Camere di Commercio.

- Ai fini dell’assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si applicano i seguenti criteri di priorità, fatti salvi i contenuti del comma 4, dell’art. 4 del regolamento:

1. aziende agricole regolarmente iscritte agli specifici registri tenuti dalle Camere di Commercio;

2. aziende agricole aventi sede nel comune di Rivoli;

3. aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti i circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite;

4. aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;

5. aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Torino;

6. aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte.

7. aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;

8. aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;

9. la minore età del soggetto titolare dell’impresa agricola.

Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all’albo pretorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Attività Economiche, via Adige 9, Rivoli, tel. 011-951.18.84/5 - Orario 8.30-12.30 dal Lunedì al venerdì e 14 - 16.30 il mercoledì.

Il responsabile del procedimento: Carlo Zorzi

Il Dirigente Area Programmazione e
Sviluppo del Territorio
Livio Mandrile