Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 51

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Unione di Comuni ”Pianalto Astigiano" tra i Comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera e Villanova d’Asti - Villanova d’Asti (Asti)

Statuto dell’Unione di Comuni “Pianalto Astigiano comunale

Il Comune di Cellarengo con deliberazione del C.C. n. 13 del 04-10-2001, il Comune di Dusino San Michele con deliberazione del C.C. n. 24 del 15.10.2001, il Comune di San Paolo Solbrito con deliberazione del C.C. n. 25 del 15.10.2001, il Comune di Valfenera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30.10.2001 ed il Comune di Villanova d’Asti con deliberazione del C.C. n. 50 del 24.10.2001, hanno approvato il seguente statuto dell’Unione di Comuni “Pianalto Astigiano”.

TITOLO I
Elementi costitutivi e principi fondamentali

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione dei Comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera e Villanova d’Asti, denominata “Pianalto Astigiano”, nel prosieguo indicata “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.

2. L’Unione è ente locale ed è, pertanto, dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti, i quali sono contigui fra loro. Nessuno dei Comuni partecipanti ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

4. Dai dati desunti dall’ISTAT alla data del 31.12.1999, il totale degli abitanti dei Comuni aderenti all’Unione è di 9.359.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

* progettazione e realizzazione opere pubbliche di interesse collettivo

* promozione e gestione del territorio e dei prodotti tipici locali

* manutenzione della viabilità

* servizio rifiuti urbani

* interventi di ripristino e recupero ambientale

* polizia urbana e rurale

* servizio protezione civile

* organizzazione scolastica

* trasporti locali e in particolare i trasporti scolastici

* assistenza sociale e realizzazione di strutture per servizi per anziani e socio - assistenziali

* attività ricettivo-turistica con valorizzazione delle potenzialità dell’ambiente

* servizio tributi

* servizio tecnico (urbanistica e/o lavori pubblici)

* sportello unico

* attività di informatizzazione di uffici e servizi

* attività culturali

* formazione ed aggiornamento del personale dipendente e costituzione uffici del contenzioso.

Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi sopra elencati verranno stabiliti con apposita delibera programmatica dell’Assemblea dell’Unione che preveda da un lato lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e dall’altro la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi. Sulla base di ciò, la delibera predisporrà gli interventi, gli investimenti e le dotazione organica necessari per garantire su scala intercomunale i servizi in conformità con gli standards richiesti operando la contestuale ripartizione dei costi.

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti nelle forme previste per le modificazioni statutarie.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a. la promozione dello sviluppo socioeconomico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b. l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c. la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d. l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

e. perseguire l’autogoverno;

f. progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l’intero territorio;

g. lo sviluppo e la valorizzazione dei valori etici di pace, di tolleranza e di solidarietà;

h. l’adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente nei confronti dei Comuni partecipanti.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede presso il Comune di Villanova d’Asti.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono di norma presso la sede dell’Unione. Le Assemblee possono ed è auspicabile che si riuniscano nelle sedi dei rispettivi Consigli Comunali al fine di permettere che il nuovo Ente abbia un contatto diretto con tutta la popolazione del territorio.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

5. Contestualmente tutti gli atti degli organi vengono pubblicati presso l’Albo pretorio del Comune sede dell’Unione. Detta pubblicazione costituisce l’unico elemento valido per la dichiarazione di avvenuta pubblicazione e di dichiarazione di efficacia degli atti.

6. Altresì si trasmetterà a tutti gli Enti associati copia degli atti emanati dagli organi collegiali al fine di acquisirli agli atti e disporne, se ritenuto opportuno da ogni singolo Ente, la pubblicazione per conoscenza.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Pianalto Astigiano e con lo stemma da adottare dall’Assemblea approvato con apposito atto da adottarsi all’unanimità.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono autorizzati preventivamente dal Consiglio d’Amministrazione con delibera da adottarsi all’unanimità.

Art. 7
Adesioni all’Unione

1. Successivamente alla costituzione, l’Assemblea dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame dell’Assemblea, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione.

4. E’ data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 6.

Art. 8
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, l’Assemblea dell’Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

3. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del T.U.E.L..

4. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell’Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della pianta organica di questi ultimi.

Art. 9
Recesso dall’Unione

1. Ogni comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, all’Assemblea dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. Tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4. E’ consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con l’Assemblea dell’Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6. E’ altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei Consigli comunali dei propri rappresentanti in seno all’Unione entro il termine di cui al successivo art.13, 4 comma. L’eventuale nomina effettuata dopo tale termine, ma prima dell’efficacia del recesso di cui al comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

2. Entro sei mesi dalla nomina dell’Assemblea dell’Unione la stessa approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune sede dell’Unione.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

Art. 11
Organi dell’unione

1. Sono organi dell’Unione:

* l’Assemblea

* il Presidente

* il Consiglio d’Amministrazione.

CAPO I
L’assemblea

Art. 12
Status degli amministratori dell’unione

1. Ai componenti l’Assemblea e il Consiglio d’Amministrazione, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III - Capo IV del T.U.E.L..

Art. 13
Composizione, elezione e durata dell’Assemblea

1. L’Assemblea dell’Unione è l’espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. L’Assemblea è composta dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante per un totale di 15 membri.

3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i membri della giunta comunale. In tale occasione ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza.

4. L’elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all’Unione del nuovo ente.

5. I componenti l’Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nell’Assemblea dell’Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per almeno tre sedute, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, l’Assemblea valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato

5. I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell’Unione.

Art. 15
Presidente dell’Assemblea

1. Le sedute dell’Assemblea sono presiedute da un Presidente, eletto tra i componenti sindaci del consesso nella prima seduta dell’Assemblea neo-eletta. Egli viene nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di parità di voti si intende eletto il più giovane.

2. Il Presidente rappresenta l’intero consesso e detiene i poteri di convocazione e direzione dei lavori consiliari.

3. Egli possiede il potere discrezionale per mantenere l’ordine e la regolarità delle discussioni, l’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

4. Il Presidente assicura, inoltre, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ove costituiti ed ai singoli consiglieri relativamente agli argomenti sottoposti all’esame dell’Assemblea.

Art. 16
Organizzazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2. L’Assemblea adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza l’Assemblea provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza dell’Assemblea, in assenza del Presidente nominato ai sensi dell’art.15, compete al Presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 17
Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali. In particolare all’Assemblea competono le attribuzioni elencate all’articolo 42 del T.U.E.L.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo l’Assemblea approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Essa può impegnare il Consiglio d’Amministrazione a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo dell’Assemblea si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

4. L’Assemblea, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell’Unione, dopo aver eletto il proprio Presidente, procede alla elezione del Presidente dell’Unione.

5. Nel caso si proceda alla elezione di almeno tre nuovi Sindaci e Consigli Comunali sono dichiarati decaduti il Presidente dell’Assemblea ed il Presidente dell’Unione.

6. Dopo la elezione del Presidente dell’Unione, con separato provvedimento, l’Assemblea prende atto della composizione del Consiglio d’Amministrazione.

7. Nella seduta successiva, da tenersi entro novanta giorni, il presidente, sentito il Consiglio d’Amministrazione, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza della maggioranza dei membri dell’Assemblea.

9. La convocazione della prima seduta dell’Assemblea è disposta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro 30 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

10. Le sedute di cui al comma 7 sono presiedute dal sindaco del comune con maggior popolazione.

11. Nella prima seduta dell’Assemblea dell’Unione, le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Comunale di Cellarengo.

Art. 18
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede l’Assemblea e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il presidente è tenuto a riunire l’Assemblea, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. L’Assemblea delibera con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

CAPO II
Il presidente dell’unione

Art. 19
Elezione, cessazione

1. L’elezione del Presidente , scelto fra i Sindaci dei Comuni associati, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco e non è rieleggibile.

3. Il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica.

Art. 20
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate all’Assemblea. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti il consiglio d’amministrazione e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

d) nomina il segretario dell’Unione secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 28;

e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

g) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione;

h) ha facoltà di delegare ai componenti del Consiglio d’Amministrazione i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti del Consiglio d’Amministrazione il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

i) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;

l) affida, sentito il Consiglio d’Amministrazione, gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli di assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive.

Art. 21
Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente del Consiglio d’Amministrazione che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente del Consiglio d’Amministrazione più giovane di età.

CAPO III
Il Consiglio d’amministrazione

Art. 22
Composizione, nomina e cessazione

1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal presidente e dai Sindaci degli altri Comuni associati.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o sfiducia, decesso di un Sindaco, automaticamente il vice sindaco o il commissario del Comune sono dichiarati componenti del Consiglio d’Amministrazione. Di quanto sopra se ne dà comunicazione all’Assemblea dell’Unione.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, sino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 23
Competenza

1. Il Consiglio d’Amministrazione collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate all’Assemblea, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budgets” di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire all’Assemblea sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi;

a) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni. Per le controversie tributarie il regolamento di settore stabilirà le modalità di stare in giudizio o di transare;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, come pure i capitolati d’oneri di affidamento dei servizi;

c) nomina i componenti di commissioni di concorso.

Art. 24
Funzionamento

1. Il Consiglio d’Amministrazione provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L’ordinamento amministrativo e l’organizzazione dell’unione

CAPO I
La gestione dell’unione

Art. 25
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario, dal direttore e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26
Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito soprattutto mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi della produttività e grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato, lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

5. La dotazione organica dell’Unione, predisposta o modificata con delibera del Consiglio d’Amministrazione sulla base degli indirizzi espressi dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2. comma 2 del presente statuto, sarà coperta in prima analisi con i dipendenti dei Comuni partecipanti e tramite procedure di assunzione previste dalla legge per i posti risultanti vacanti. Ove è possibile, nell’organizzazione del servizio gli organi gestionali competenti disporranno che il personale dipendente proveniente dai Comuni partecipanti, presti servizio presso la sede di servizio originaria.

CAPO II
Organi burocratici

Art. 27
Il direttore
Funzioni e nomina

1. Il Presidente, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione da adottarsi con voto unanime, può nominare un Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, scegliendolo tra esperti in materie tecniche o amministrative.

2. Al Direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il Direttore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione;

c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo al Consiglio d’Amministrazione e al Presidente eventuali provvedimenti in merito.

Art. 28
Il segretario

1. Il segretario, previo atto di indirizzo del consiglio d’amministrazione, è nominato con contratto a tempo determinato dal presidente dal quale dipende funzionalmente ed è scelto tra i funzionari iscritti all’albo dei segretari comunali.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento. Il regolamento di organizzazione stabilirà le funzioni e le attribuzioni di servizi che potranno essere messi in capo al segretario.

3. Le funzioni di direttore possono essere assegnate al Segretario secondo le modalità previste dal precedente articolo.

Art. 29
Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 30 -Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il presidente, sentito il Consiglio d’Amministrazione, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con responsabilità gestionale revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e possono essere contrattualizzati secondo quanto indicato dall’art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I servizi

Art. 31
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell’Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dall’Assemblea, il presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell’Unione in società di capitali. ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
Il controllo interno

Art. 33
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’ente, in sintonia con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 34
Organo di revisione dei conti

1. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall’organo di revisione dei conti.

2. L’organo è eletto dall’Assemblea con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni, l’organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell’ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti all’Assemblea.

5. L’organo di revisione può assistere alle sedute dell’Assemblea, e, se invitato, del Consiglio d’Amministrazione. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 35
Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L’ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 36
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 37
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. Il nucleo è presieduto dal direttore dell’unione, qualora nominato, altrimenti dal segretario della stessa Unione.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell’attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 38
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono pubblicate all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’Unione.

TITOLO IV
Forme Associative ed acoordi di programma

Art. 39
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal presidente.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, del T.U.E.L..

TITOLO V
Partecipazione popolare

CAPO I
La partecipazione all’attività dell’unione

Art. 41
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

4. L’Unione nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 42
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 43
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II
Accesso dei cittadini e trasparesnza
dell’azione amministrativa

Art. 44
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
Funzione normativa

Art. 46
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 47
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:

a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 48
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. In attesa del trasferimento di competenze di cui all’art. 2, previa apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione, i servizi generali di amministrazione dell’Unione saranno svolti da personale dipendente dei Comuni partecipanti, compatibilmente con il proprio orario di servizio e dietro corrispettivo previsto nelle forme di legge.

2. Il disposto del comma precedente deve essere contemperato anche con le risorse economiche disponibili in modo che l’Unione non si trasformi in un costo aggiuntivo per i cittadini.