Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 51

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Comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Titolo II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Competenze ed attribuzioni

Art. 10 Attività del Consiglio comunale

Art. 11 Consiglieri

Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 13 La Giunta comunale - Composizione

Art. 14 Competenze

Art. 15 Deliberazioni organi del Comune

Art. 16 Elezione e prerogative

Art. 17 Il Sindaco

Art. 18 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Art. 19 Vicesindaco

Art. 20 Mozioni di sfiducia

Titolo III UFFICI E PERSONALE

Art. 21 Struttura

Art. 22 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 23 Il Segretario comunale

Art. 24 Attribuzioni

Art. 25 Vice Segretario comunale

Art. 26 Direttore generale

Art. 27 Funzioni del Direttore generale

Art. 28 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 29 Servizi pubblici comunali

Art. 30 Gestione dei servizi pubblici

Art. 31 Gestione in economia

Art. 32 Azienda speciale

Art. 33 Istituzione

Art. 34 Convenzioni

Art. 35 Consorzi

Art. 36 Unione di Comuni

Art. 37 Accordi di programma

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 38 Consiglio di rappresentanza della frazione di Valdivilla

Art. 39 Presidente del Consiglio di rappresentanza

Art. 40 Funzioni del Consiglio di rappresentanza

Art. 41 Comitati di collina

Titolo VI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 42 Partecipazione

Art. 43 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 44 Istanze

Art. 45 Petizioni

Art. 46 Proposte

Art. 47 Referendum

Art. 48 Diritto d’accesso

Art. 49 Diritto d’informazione

TITOLO VII STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 50 Statuto del contribuente

TITOLO VIII DIFENSORE CIVICO

Art. 51 Istituzione ed attribuzioni

Art. 52 Elezione

Art. 53 Prerogative e mezzi

TITOLO IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54 Statuto

Art. 55 Regolamenti

Art. 56 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Santo Stefano Belbo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Santo Stefano Belbo, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati;

c) coordinamento e promozione della organizzazione razionale dell’apparato distributivo; tutela e promozione dello sviluppo dell’artigianato e sviluppo delle attività turistiche; promozione e tutela delle attività economiche del Comune, in particolare le attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni; individuazione e promozione di azioni di tutela dell’uva moscato d’Asti in accordo con i Comuni della zona individuata dal disciplinare in vigore ed apprezzata come centro di produzione delle uve medesime;d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

e) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

f) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo per lo sport dilettantistico;

g) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

h) tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, in collaborazione con gli Enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

i) riconoscimento che il presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e la cura, a tal fine, dell’istituzione di mezzi e strumenti idonei, ricercando la collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, organizzando incontri, convegni, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa;

j) rimozione degli ostacoli che possono impedire l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza tra gli individui;

k) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

l) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi che avrà il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Santo Stefano Belbo è costituito dalle comunità delle popolazioni di Santo Stefano Belbo e della frazione Valdivilla storicamente riconosciute.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,63 confinante con i Comuni di Calosso d’Asti, Camo, Canelli, Castiglione Tinella, Coazzolo, Cossano Belbo, Loazzolo, e Mango ed è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Santo Stefano Belbo, Via Cavour n. 1.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. L’affissione degli atti di cui al 1° comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Santo Stefano Belbo (Provincia di Cuneo) e lo stemma del Comune è quello concesso con decreto reale in data 16 novembre 1902.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R. D. n. 1440 del 1933 e con R. D. n. 652 del 1943.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7
Organi

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo, e rappresenta l’intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti eccetto quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previstiespressamente in atti fondamentali delConsiglio comunale e l’emissione deiprestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gliesercizi successivi, escluse quelle relativealle locazioni di immobili ed allasomministrazione e fornitura di beni eservizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari,le relative permute, gli appalti e leconcessioni che non siano previstiespressamente in atti fondamentali delConsiglio o che non ne costituiscanomera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresen-

tanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

l) la partecipazione alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori attraverso riunioni convocate dallo stesso Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 10
Attività del Consiglio comunale

1. L’attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale. 2. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. La sessione ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del rendiconto della gestione. Le modalità di convocazione sono disciplinate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Le convocazioni del Consiglio hanno luogo per iniziativa del Sindaco.

8. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento che ne regola il funzionamento. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso le riunioni devono avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, nei casi stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Le cause giustificative sono l’assenza dovuti a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I Consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell’assenza per essere giustificati. Il Sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne dà lettura al momento della apertura della seduta consiliare. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza dello stesso Consigliere.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull’accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 13
La Giunta comunale - Composizione

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. 2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua, normalmente, una scelta tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto al voto.

Art. 14
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 15
Deliberazioni organi del Comune

1. Nelle votazioni palesi degli organi comunali, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da lui svolta.

3. L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l’Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile del Servizio proponente. La verbalizzazione delle sedute degli organi comunali sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario o da un componente del collegio nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.

6. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 16
Elezione e prerogative

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

2. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 17
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrin-

tende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario comunale e al Direttore generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco può delegare le sue funzioni agli Assessori e ai Consiglieri Comunali.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 18
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, edilizia e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all’art. 54, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000, il Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che viene nominato dal Sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 21
Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta comunale approva il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 22
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 23
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

Art. 24
Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore generale.

3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 25
Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’Albo.

2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 26
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. 3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 27
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente, e in caso di grave inadempienza da parte del responsabile del servizio.

Art. 28
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.

2. Sono altresì attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’art. 107, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli

uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 29
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 30
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all’ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. E potestà del Consiglio prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o in forma associata mediante convenzione, unione di Comuni, Consorzi o accordi.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 31
Gestione in economia

1. L’organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 32
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, per compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private e per incarichi ricoperti in uffici pubblici.

Art. 33
Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organiz-

zazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e possono essere aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 34
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri Enti locali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 35
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 36
Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all’unione con uno o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 37
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 38
Consiglio di rappresentanza della frazione di Valdivilla

1. E’ istituito il Consiglio di rappresentanza della frazione di Valdivilla.

2. La frazione Valdivilla è individuata anagraficamente.

3. Il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri nominati dal Sindaco.

4. Il Comune provvede a mettere a disposizione del Consiglio di rappresentanza un locale per lo svolgimento delle attività di istituto.

5. Un Consiglio di rappresentanza potrà essere istituito in altre porzioni di territorio che acquisiranno la denominazione di frazione.

Art. 39
Presidente del Consiglio di rappresentanza

1. Il Sindaco elegge il Presidente il quale rappresenta il Consiglio e può ricevere dal Sindaco, qualora sia un consigliere comunale, la delega delle proprie funzioni per quanto riguarda le attività comunali da esplicare nella frazione di Valdivilla.

2. Il Presidente deve possedere i requisiti per l’eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e deve essere rappresentativo e competente in riferimento al territorio della frazione Valdivilla.

3. Il Presidente dà notizia delle attività svolte dal Consiglio entro il mese di novembre di ogni anno con relazione scritta indirizzata al Sindaco.

Art. 40
Funzioni del Consiglio di rappresentanza

1. Il Consiglio di rappresentanza della frazione Valdivilla svolge le seguenti funzioni relativamente a materie di interesse della frazione:

a) presenta istanze;

b) rivolge petizioni;

c) presenta proposte;

d) indice riunioni e assemblee della popolazione della frazione;

e) indice consultazioni della popolazione della frazione;

f) esprime parere consultivo preventivamente alla fase di approvazione dei progetti di opere pubbliche ed in occasione dell’adozione di strumenti urbanistici di carattere generale, interessanti il territorio della collina, salvo il caso in cui gli atti siano ritenuti urgenti e motivati.

2. Gli atti del Consiglio devono essere resi sotto forma di deliberazione.

3. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, e sono convocate dal Presidente.

4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio di rappresentanza Sindaco, Assessori, organismi associativi, esperti esterni, e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di argomenti specifici.

5. Il Consiglio di rappresentanza, il Sindaco e gli Assessori si consultano ogni qual volta ne sorga l’esigenza, previa richiesta scritta.

Art. 41
Comitati di collina

1. Considerata la conformazione del territorio comunale, possono essere istituiti comitati di cittadini residenti nell’ambito di una collina.

2. Le varie porzioni del territorio comunale denominate “colline” sono individuate con provvedimento della Giunta.

3. Il Comitato, composto da un massimo di sette membri nominati dal Sindaco, designa un proprio Presidente il quale lo rappresenta nei rapporti con il Comune.

4. Ogni Comitato, oltre ad essere consultato dagli organi del Comune presenta all’amministrazione istanze, petizioni e proposte relativamente a materie di interesse della collina stessa e esprime parere

consultivo preventivamente alla fase di approvazione dei progetti di opere pubbliche ed in occasione dell’adozione di strumenti urbanistici di carattere generale, interessanti il territorio della collina, salvo il caso in cui gli atti siano ritenuti urgenti e motivati.

5. Gli atti del Comitatoo devono essere resi sotto forma di deliberazione.

6. Potrà essere emanato un regolamento che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato.

7. Le riunioni del Comitato sono convocate dal

Presidente. I rappresentanti dei Comitati di collina, il Sindaco e gli Assessori si consultano ogni qual volta ne sorga l’esigenza, previa richiesta scritta.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 42
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

2. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 43
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osser-

vanza dei principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7. 08. 1990 e s. m. i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 44
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’istanza viene fornita entro il temine stabilito dall’apposito Regolamento comunale.

Art. 45
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all’ufficio competente, il quale procede nell’esame, e propone le modalità d’intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione.

Art. 46
Proposte

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante dall’ultimo censimento.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 47
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:

a) un numero di elettori residenti non a inferiore a trecento cittadini elettori;

b) il Consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni consecutive non viene raggiunta la maggioranza richiesta, nella prima seduta successiva del Consiglio comunale sarà sufficiente la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Non possono proporsi referendum in materia di:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza;

c) designazioni e nomine.

d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste in apposito regolamento comunale.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

Art. 48
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art. 49
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VII
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 50
Statuto del contribuente

1. L’ordinamento tributario di questo Ente deve attenersi ai principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Il sistema e l’ordinamento tributario del Comune di Santo Stefano Belbo è disciplinato specificatamente nell’apposito regolamento comunale.

TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO

Art. 51
Istituzione ed attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale è previsto l’ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico ha compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico svolge, altresì, la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

4. Il Difensore Civico svolge, inoltre, la funzione inerente il diritto di accesso agli atti amministrativi nell’ipotesi prevista dall’art. 25, comma 4, della Legge 241/1990 e s. m. i.

5. Apposito regolamento disciplinerà le modalità e le procedure d’intervento del Difensore civico.

Art. 52
Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; se dopo due votazioni consecutive non viene raggiunta la maggioranza richiesta, nella prima seduta successiva sarà sufficiente la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri assegnati. La scelta avverrà tra una rosa di candidati proposta dalla Giunta comunale ed integrata con le eventuali indicazioni del Consiglio.

2. Il Difensore civico resta in carica per la durata di anni tre.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53
Prerogative e mezzi

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Difensore Civico avrà a disposizione un apposito ufficio fornito degli strumenti idonei per svolgere le sue attività.

4. Al Difensore Civico potrà essere corrisposta un’indennità stabilita dalla Giunta Comunale.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il dieci per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 55
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I Regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. I Regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio senza attendere l’esecutività della delibera di approvazione.

Art. 56
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.