Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 51

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Comune di Locana (Torino)

Statuto comunale (Approvato con delibera C.C. n.20 del 22.06.2001)

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune e sue funzioni

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

Art. 3 - Finalità e contenuto dello statuto

Art. 4 - Tutela della salute

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 8 - Sviluppo economico

Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale. Cooperazione con la Comunità Montana e la Regione

Art.10 - Forme associative di gestione di servizi pubblici. Cooperazione ed accordi programma.

Art.11 - Servizi pubblici comunali

Titolo II - L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - I Consiglieri Comunali

Art.12 - Il Consigliere Comunale

Art.13 - Doveri del Consigliere

Art.14 - Diritti del Consigliere

Art.15 - Dimissioni e decadenza del Consigliere

Art.16 - Consigliere anziano

Art.17 - Gruppi consiliari e capigruppo

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art.18 - Il Consiglio Comunale e sue competenze

Art.19 - Prima adunanza

Art.20 - Convocazione del Consiglio Comunale

Art.21 - Ordine del giorno

Art.22 - Consegna dell’avviso di convocazione

Art.23 - Numero legale per la validità delle sedute

Art.24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art.25 - Pubblicità delle sedute

Art.26 - Delle votazioni e della pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consiliari e loro controllo preventivo di legittimità

Art.27 - Commissioni consiliari permanenti

Art.28 - Commissioni d’indagine

Art.29 - Regolamento interno del Consiglio. Pari opportunità

Capo III - La Giunta Comunale

Art.30 - La Giunta Comunale. Composizione e presidenza

Art.31 - Nomina della Giunta Comunale

Art.32 - Divieto di incarichi e consulenze e di esercizio di attività professionale

Art.33 - Durata in carica della Giunta

Art.34 - Mozione di sfiducia

Art.35 - Decadenza della Giunta Comunale

Art.36 - Funzionamento della Giunta Comunale

Art.37 - Competenze della Giunta Comunale

Art.38 - Deliberazioni di urgenza della Giunta Comunale

Art.39 - Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta. Controllo preventivo di legittimità

Capo IV - Il Sindaco

Art.40 - Il Sindaco, organo istituzionale ed ufficiale di governo

Art.41 - Competenze del Sindaco

Art.42 - Disciplina dello status degli amministratori comunali

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.43 - Libere forme associative

Art.44 - Forme di partecipazione

Art.45 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art.46 - Istanze

Art.47 - Petizioni

Art.48 - Proposte

Art.49 - Consultazioni e referendum

Art.50 - Effetti del referendum

Art.51 - Azione popolare e diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art.52 - Pubblicità e notificazione degli atti

Art.53 - Il difensore civico

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE

Art.54 - Il Segretario Comunale

Art.55 - Principi strutturali ed organizzativi

Art.56 - L’Ufficio Comunale

Art.57 - Disciplina dello status del personale

TITOLO V - ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.58 - Costituzione e partecipazione

Art.59 - Istituzioni

TITOLO VI - L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.60 - Demanio e patrimonio. Inventario

Art.61 - Beni patrimoniali disponibili

Art.62 - Determinazione a contrattare e relative procedure

Art.63 - Autonomia finanziaria e programmazione operativa

Art.64 - Revisore del conto

Art.65 - Denuncia per fatti di gestione da parte di consiglieri

Art.66 - Servizio di Tesoreria

TITOLO VII - ATTIVITA’ NORMATIVA

Art.67 - Adozione dello Statuto

Art.68 - I regolamenti

Art.69 - Modifica dello Statuto

TITOLO I
Principi generali

Art.1
Autonomia del Comune e sue funzioni

1. Il Comune, quale ente locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esso è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ai comuni con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune non deve intervenire fino a quando la società civile con le sue diverse componenti - i cittadini, le famiglie e le formazioni sociali - provvede direttamente ad organizzare il soddisfacimento dei bisogni.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

6. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

7. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

8. Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

9. Al sindaco è attribuita la rappresentanza istituzionale del comune. Ai dirigenti invece è attribuita la rappresentanza legale, anche in giudizio. Nel caso però di assenza o impedimento sia dei dirigenti che dei responsabili degli uffici e dei servizi, la rappresentanza legale, anche in giudizio, viene esercitata dal Sindaco.

Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di : Cogne, Ronco Canavese, Ribordone, Sparone, Corio, Coassolo, Monastero di Lanzo, Cantoira, Chialamberto, Noasca.

2. Capoluogo del Comune è l’abitato in cui si trova la sede comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3
Finalità e contenuto dello statuto

1. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n.267, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni, comunità montane e provincia, di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e di quanto ulteriormente previsto dal predetto testo unico.

2. Lo statuto stabilisce altresì norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e dona ai sensi della legge 10.04.1991 n.125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il Comune promuove o in via diretta ed autonoma od in associazione con altri comuni o mediante delega alla Comunità montana, la gestione e la manutenzione dei boschi di proprietà comunale e di quelli di proprietà privata mediante apposite convenzioni tra proprietari. Promuove altresì la valorizzazione delle potenzialità dei beni agrosilvo-pastorali (comunanze, comunioni familiari montane) in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, sulla base di norme emanate dalla Regione.

Art. 6
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

4. Il Comune, a mezzo del responsabile dell’ufficio tecnico comunale e dei vigili urbani, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

2. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9
Programmazione economico-sociale e territoriale.
Cooperazione con la Comunità Montana e la Regione.

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 - comma 2 - del D.Lgs. N.267/2000 il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Comunità Montana, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art.10
Forme associative di gestione di servizi pubblici.
Cooperazione ed accordi di programma.

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione. Tra gli enti pubblici deve essere privilegiata la Comunità montana, di cui questo Comune fa parte.

2. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico ne consigliano l’esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata ad uno dei comuni associati od alla Comunità montana stessa.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comune può delegare alla Comunità Montana i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e per la gestione dei servizi; in particolare può delegarle la facoltà di contrarre, in suo nome e per suo conto, mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti o Istituti di Credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

4. L’attività del Comune, diretta a conseguire obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli artt.30, 31, 32 e 34 del Dlgs.267/2000 e della delega alla Comunità Montana:

a) Convenzioni: al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni, membri della Comunità montana, apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni ,da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

b) Consorzi: il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art.114 del Dlgs. n.267/2000 in quanto compatibili. Per quanto non previsto in questo articolo si fa rinvio a quanto disposto dall’art.31 del Dlgs.n.267/2000.

c) Unione di comuni: le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune partecipa al programma, predisposto dalla Regione e concordato con i comuni nelle apposite sedi concertative, avente il fine di individuare gli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzata anche attraverso le unioni di comuni. Il programma è aggiornato ogni tre anni. Per quanto non previsto in questo articolo si fa rinvio agli artt.32 e 33 del Dlgs.n.267/2000.

d) Accordi di programma: il Comune può attivare appositi accordi, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio a quanto disposto dall’art.34 del Dlgs.n.267/2000.

Art. 11
Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in cooperazioni con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) mediante la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale (art.59 del presente statuto);

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) mediante la partecipazione a consorzi;

g) mediante delega alla Comunità montana.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I Consiglieri comunali

Art.12
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica al momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all’atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio comunale.

3. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 13
Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte, qualora istituite.

Art. 14
Diritti del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La interrogazione, in forma scritta, va presentata in segreteria comunale o a mani del Sindaco in sede di adunanza consiliare.

3. I consiglieri hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39 - comma 2 - del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 15
Dimissione e decadenza del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art.141 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.

2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare una lettera di contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibili documentate. Il Sindaco, udito il parere della conferenza dei capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunziata la decadenza, si procede nella stessa seduta alla surrogazione, mediante convalida, del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art.59 del Dlgs. n.267/2000, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell’art.45 - I° comma - del Dlgs.n.267/2000.

5. Il consiglio viene sciolto per cessazione della carica per dimissioni di metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco.

Art. 16
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale fra i consiglieri proclamati eletti, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco.

Art. 17
Gruppi consiliari e capigruppo

1. Nell’ambito del consiglio comunale si costituiscono i gruppi consiliari in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, o che intenda formare un gruppo a sé, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel primo caso, la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. Nell’ambito del consiglio comunale è istituita la conferenza dei capigruppo.

4. Entro trenta giorni dalla seduta immediatamente successiva alla elezione, ogni gruppo consiliare deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capogruppo, in mancanza si considera tale il consigliere che, alle elezioni, ha riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

5. Dell’avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, deve essere data comunicazione scritta al Sindaco, perché dallo stesso sia data comunicazione al Consiglio.

6. Il Sindaco, di norma, convoca la conferenza dei capigruppo per l’esame dei punti iscritti o da iscrivere all’ordine del giorno.

7. Alla stessa conferenza dei capigruppo sono richiesti i pareri e le indicazioni sulle principali questioni attinenti all’attività complessiva del Comune e su tutti i problemi che richiedono particolari approfondimenti, prima di essere inviati all’esame del Consiglio.

CAPO II
Il Consiglio comunale

Art. 18
Il Consiglio comunale e sue competenze

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da dodici membri.

2. L’elezione dei consiglieri comunali si effettua col sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano. Nell’ipotesi che il Sindaco si avvalesse della collaborazione di assessori esterni, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

5. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi previsti dalla legge.

7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

8. Le norme relative alla elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono contenute nei capi II e III del titolo III della parte I del Dlgs. N.267/2000.

9. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

10. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto del comune e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art.48 comma 3 del Dlgs n.267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentalidel consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

11) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

12) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze. Tali soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

13) Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

14) Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art.19
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III della parte I del Dlgs.n.267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art.69 dello stesso decreto legislativo.

3. La iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La convalida riguarda anche il Sindaco in quanto membro del Consiglio comunale a tutti gli effetti.

5. Ove il Sindaco non risulti convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra esso e il Consiglio;

6. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio secondo la formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.

7. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta da lui nominata. Comunica altresì che, entro il termine di tre mesi dall’insediamento, presenterà al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo.

8. Il Sindaco comunica altresì che, con decorrenza 1.1.2002, ai sensi dell’art.26 della legge 24.11.2000 n.340, per questo Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non si fa più luogo alla elezione della commissione elettorale comunale, essendo le funzioni di Ufficiale elettorale attribuite direttamente al Sindaco.

Art.20
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell’adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 4° del presente articolo;

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria:

- entro il mese di giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;

- entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all’ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

4. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, come precisato all’art.18 del presente statuto;

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno dell’edificio, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella della Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art.21
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.

2. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all’albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza;

3. Gli atti relativi agli argomenti da trattare dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri comunali ventiquattro ore prima della seduta.

Art.22
Consegna dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve comprendere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri residenti nel territorio comunale o al domicilio eletto nel territorio comunale dai residenti in altro Comune, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno. Si osservano le norme di cui all’art.155 del codice di procedura civile.

Art.23
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro consiglieri, senza computare il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i consiglieri tenuti per legge ad astenersi;

b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco, i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

6. L’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o dei parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

7. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta, di cui al comma 6, sia stata dimostrata con una sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini o del coniuge è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

8. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art.24
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curate dal Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un consigliere comunale nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. Il processo verbale è steso in forma sintetica e indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Esso deve essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

7. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; ha altresì diritto che nel verbale risultino i suoi interventi, in tal caso l’intervento, scritto in forma sintetica, dovrà essere consegnato al Segretario comunale prima della chiusura della seduta.

Art.25
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

3. Il presidente del Consiglio comunale ha potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art.26
Delle votazioni e della pubblicazione ed esecutività
delle deliberazioni consiliari
e loro controllo preventivo di legittimità

1. Il Sindaco, prima della votazione, deve dare lettura ai consiglieri del dispositivo della proposta di deliberazione.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

3. Ha luogo altresì con voto palese la nomina o la designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno ad organi collegiali di altri enti. Tra i designati deve essere presente la minoranza nei casi previsti dalla legge o da norme statutarie o regolamentari.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con l’assistenza di tre consiglieri scrutatori nominati dal presidente, se le deliberazioni concernono persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione sull’azione da questa svolta. La votazione avrà comunque luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”. Ai sensi del presente statuto, si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

6. Qualora la votazione non abbia raggiunto la maggioranza dei voti necessaria per l’approvazione della proposta, la medesima deve intendersi rigettata e non si potrà dar luogo a ripetizione della votazione, nella medesima seduta, salvo nei casi previsti dalla legge.

7. Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono ripartiti in misura uguale tra favorevoli e contrari , la votazione deve ritenersi inefficace e potrà essere ripetuta, per una sola volta seduta stante, solo se trattasi di argomenti sui quali il Consiglio comunale deve pronunciarsi per disposizione di legge od il cui rinvio potrebbe pregiudicare gli interessi del Comune. Nel caso delle nomine prevale invece il requisito dell’anzianità di età.

8. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

9. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

10. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

11. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

12. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità esclusivamente:

- lo statuto;

- i regolamenti, esclusi quelli attinenti alla autonomia organizzativa dello stesso Consiglio;

- i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

- il conto consuntivo.

13. La deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che comunque deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all’adozione, il Comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni al Comune. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

14. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando almeno due consiglieri ne faccino richiesta motivata al Segretario comunale, con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni. In tali casi il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal difensore civico comunale. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro quindici giorni, dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Comune non ritiene di dover modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino alla istituzione del difensore civico il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato regionale di controllo.

Art.27
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Compito principale delle commissioni è:

- L’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso;

- L’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- La formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell’organo competente, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- Effettuare studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d’ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali e degli enti dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art.28
Commissioni d’indagine

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull’attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

Art.29
Regolamento interno del Consiglio. Pari opportunità.

1. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche allo stesso regolamento.

2. Il principio della pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 10.04.1991, n.125, trova attuazione assegnando un terzo dei posti alle donne nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata.

3. Il regolamento interno del Consiglio fisserà norme attuative di tale principio.

CAPO III
La Giunta comunale

Art.30
La Giunta comunale. Composizione e presidenza.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Essi partecipano alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

2. I consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.31
Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. In tal caso, come nel caso di dimissione, provvede alla sostituzione.

Art.32
Divieto di incarichi e consulenze e di esercizio
di attività professionale

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

Art.33
Durata in carica della Giunta comunale

1. La Giunta comunale dura in carica cinque anni.

2. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Art.34
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco o della Giunta.

2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell’ art. 141 del Dlgs. n. 267/2000.

Art.35
Decadenza della Giunta Comunale

1.-In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio .Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 36
Funzionamento della Giunta comunale

1. L’ attività della Giunta comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. Ia Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’ attività della Giunta e assicura l’ unità dell’ indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri vanno inseriti nelle deliberazioni.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta; cura la pubblicazione delle deliberazioni all’ albo pretorio,

Art. 37
Competenze della Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’ art. 107, commi 1 e 2 del Dlgs n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nell’ attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. E’ altresì competenza della Giunta l’ adozione dei regolamenti sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio. Detti regolamenti non sono soggetti a controllo preventivo e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’ albo pretorio.

3. Spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre la proposta del bilancio preventivo, sia annuale che pluriennale, e dei suoi allegati, da sottoporre all’ approvazione del Consiglio;

b) predisporre la proposta del conto consuntivo da sottoporre all’ approvazione del Consiglio;

c) elaborare ed approvare il piano esecutivo di gestione, nel quale vengono emanati atti di indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di realizzare la programmazione prevista nel bilancio di previsione;

d) apportare variazioni al predetto piano;

e) modificare le dotazioni assegnate ai singoli servizi;

f) richiedere anticipazioni di tesoreria;

g) contrarre mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio;

h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori e di opere pubbliche previsti nell’ elenco annuale dei lavori pubblici approvato dal consiglio;

i) autorizzare il dirigente, o, in sua assenza o impedimento, il sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell’ interesse del comune,

4. La giunta ,nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, dispone il prelevamento dal fondo di riserva con deliberazione da comunicare al consiglio nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 38
Deliberazioni di urgenza della Giunta comunale

1. La Giunta, in caso di urgenza, può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L’ urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ ultima seduta del Consiglio comunale, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni d’ urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, pena la loro decadenza.

Art. 39
Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta.
Controllo preventivo di legittimità

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’ albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Alle deliberazioni della Giunta va esteso, in quanto applicabile, il disposto di cui all’ art. 26 del presente statuto.

3. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di Giunta che la Giunta stessa intende, di propria iniziativa, sottoporre all’ esame del Comitato regionale di controllo.

4. Contestualmente all’ affissione all’ albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 40
Il Sindaco, organo istituzionale ed Ufficiale di governo

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è capo dell’ Amministrazione, è organo responsabile della stessa ed è anche Ufficiale di governo.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di Ufficiale di governo.

5. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per cinque annui.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle nuove elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

8. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall’ esercizio della funzione ai sensi dell’ art 59 del Dlgs. n. 267/2000.

9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità

Art. 41
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’ esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’ espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune,

3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’ intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’ espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’ insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del Dlgs. n. 267/2000 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale nell’ ipotesi prevista dall’ art. 108 - comma 4 - del Dlgs. n. 267/2000
7. Il Sindaco dà agli assessori le direttive politico-amministrative relative alla conduzione dell’ amministrazione comunale, nonché quelle di attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; ha anche la facoltà di delegare agli assessori l’ adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Nell’ esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.  Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’ interesse dell’ Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma. Entro il termine di tre mesi dall’ insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio può partecipare alla definizione, all’ adeguamento ed alla verifica semestrale dell’ attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

8. Il Sindaco partecipa alla conferenza dei sindaci, preposta al servizio sanitario nazionale, rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

9. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed in esecuzione di regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

10. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ ordine pubblico, informandone il Prefetto.

11. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ ordinamento giuridico, provvedimenti contingilbili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’ incolumità dei cittadini; per l’ esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’ assistenza della forza pubblica.

12. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’ inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’ utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’ intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 11.

13. Se l’ ordinanza adottata ai sensi del comma 11 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’ azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

14. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale del Governo.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all’ art.54 del Dlgs. n.267/2000.

16. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’ adozione dei provvedimenti d’ urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’ emergenza e dell’ eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso d’ emergenza che interessi il territorio di più comuni, il sindaco, nell’ ambito del territorio comunale, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti di cui al periodo precedente.

Art. 42
Disciplina dello status degli Amministratori comunali

1. La repubblica tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborso spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali è disciplinato dal capo IV del titolo III della parte I del Dlgs. n267/2000.

3. Il comportamento degli Amministratori, nell’ esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’ imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi comunali.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’ amministrazione comunale, anche su base di frazione. A tali organismi può essere affidata la gestione dei servizi a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei servizi di cui al primo comma possono chiedere al Comune di autorizzare una o più istituzioni a sensi dell’art.59 del presente statuto.

3. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, in ossequio ai principi di cui alla legge 8.3.94 n. 203 ed al decreto legislativo 25.7.98 n. 286.

Art. 44
Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell’ ente

a) le forme associative di cui all’ articolo precedente;

b) gli interventi nel procedimento amministrativo;

c) le istanze;

d) le petizioni

e) le proposte;

f) le consultazioni ed i referendum;

g) l’azione popolare ed il diritto di accesso e d’ informazione

h) il difensore civico

Art. 45
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori d’ interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’ inizio dello stesso, ha l’ obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’ albo pretorio o altri mezzi, garantendo altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine entro cui esso deve concludersi. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’ oggetto del procedimento nel termine fissato dal regolamento e decorrente dalla comunicazione personale o dalla comunicazione della notizia dell’ avvio del procedimento.

7. Il responsabile dell’ istruttoria, nel termine previsto dal regolamento, deve pronunciarsi sull’ accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’ organo comunale competente per l’ emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’ atto e può essere preceduto dal contradditorio orale.

9. Se l’ intervento partecipativo non concerne l’ emanazione di un provvedimento, l’ amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’ istanza, la petizione o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’ accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’ attività dell’ amministrazione.

2. La risposta all’ interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’ aspetto sollevato.

3. le modalità dell’ interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’ istanza.

Art. 47
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’ amministrazione per sollecitarne l’ intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell’ art. 46 del presente statuto determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’ assegnazione all’ organo competente il quale procede nell’ esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’ archiviazione qualora non ritenga di aderire all’ indicazione contenuta nella petizione. In quest’ ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’ esame da parte dell’ organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’ organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contento della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 48
Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l’ adozione di atti amministrativi di carattere generale che il Sindaco trasmette tempestivamente per il parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché per l’attestazione relativa per la copertura finanziaria.

2. L’ organo competente deve sentire i proponenti dell’ iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’ amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata avanzata la proposta.

Art. 49
Consultazione e referendum

1. Sono previsti consultazioni e referendum consultivi su tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetto promotore della consultazione è solo il Consiglio comunale al fine di conoscere il parere dei cittadini su un determinato problema. L’esito della consultazione non è però vincolante per il Consiglio.

3. La consultazione è effettuata mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti proposte e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti della popolazione.

4. Soggetti promotori del referendum consultivo possono essere:

a) il 20 per cento del corpo elettorale,

b) il Consiglio Comunale;

5. Il Consiglio comunale fissa, nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.

6. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l’onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria.

7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

8. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;

c) gli atti relativi al personale del Comune;

d) gli atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze;

9. Non possono altresì essere indetti referendum:

a) in materia di tributi e tariffe;

b) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ ultimo quinquennio:

10. Qualora vengono proposti più referendum, questi sono riuniti in un’ unica tornata annuale;

11. Le consultazioni ed i referendum non poossono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 50
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 51
Azione popolare e diritto di accesso
e di informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il dirigente o, in sua assenza o impedimento, il Sindaco a provvedere con l’ assistenza di un legale. Qualora la giunta non ritenga utile l’ intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

2. Il giudice ordina l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’ azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’ elettore.

3. Le associazioni di promozione ambientale, di cui all’ art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, di competenza del giudice ordinario, che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’ eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell’ associazione.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l’ istituto dell’ accesso differito.

5. Il regolamento assicura altresì ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’ amministrazione.

6. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’ albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. L’ informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 52
Pubblicità e notificazione degli atti

1. Tutti gli atti dell’ amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’ esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione e dei Regolamenti comunali.

3. Nel palazzo civico apposito spazio è destinato ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il segretario comunale cura l’ affissione degli atti avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’ avvenuta pubblicazione.

4. Per le notificazioni dei propri atti il Comune si avvale del messo comunale.

5. Le notificazioni fuori dell’ ambito territoriale del Comune vanno effettuate dal messo comunale a mezzo posta con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

6. Sono fatte salve altre forme di notificazione previste dalla legge.

Art. 53
Il difensore civico

1. Per il miglioramento dell’ azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell’ imparzialità del buon andamento dell’ amministrazione comunale.

2. Il difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Egli resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino alla elezione del successore.

4. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta. Prima del suo insediamento egli presta giuramento dinanzi al Sindaco secondo la formula “giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

5. Il Comune, per contenere i costi economici del servizio di difesa civica, può stipulare una convenzione con altri Comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di difesa civica. Ogni Comune associato elegge direttamente il difensore civico, che di regola è lo stesso degli altri Comuni. L’ esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun Comune del quale l’ eletto è il difensore civico.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dirigenti, i funzionari e dipendenti delle Aziende sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’ amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l’ amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

7. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente. La decadenza è pronunziata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

8. L’ ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’ amministrazione comunale. Dispone di attrezzature di ufficio e di quant’ altro necessario per il buon funzionamento dell’ ufficio stesso.

9. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica pari a quella del Sindaco.

10. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’ amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ ufficio. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’ intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala al Sindaco ed al Segretario Comunale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

11. L’ Amministrazione ha l’ obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’ atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ ardine del giorno del primo Consiglio comunale.

12. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’ attività del difensore civico.

13. Il difensore civico esercita il controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi dell’ art. 26 del presente statuto, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui all’ art. 127 del Dlgs. n. 267/2000.

14. Il difensore civico presenta, entro il mese di Marzo, la relazione sull’ attività svolta nell’ anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’ imparzialità dell’ azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE

Art. 54
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall’ Agenzia autonoma per la gestione dell’ albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all’ albo medesimo.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario comunale funzionalmente dipende dal Sindaco.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e, in mancanza di questi, dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’ attività, salvo quando sia stato nominato un direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. Quando non risultino stipulate le convenzioni, previste dal comma 3 dell’ art. 108 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’ art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’ interesse dell’ ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita funzioni di direttore generale nell’ ipotesi prevista dall’ art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

f) predispone, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo del Comune, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

g) adotta gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

h) presiede le commissioni di gara e di concorso con l’ assistenza di un impiegato verbalizzante, nel rispetto dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dal regolamento specifico del Comune;

i) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata data competenza;

l) verifica tutte le fasi istruttorie dei provvedimenti ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l’ esecuzione delle deliberazioni degli organi elettivi;

m) verifica l’ efficacia e l’efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

n) dispone, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3.1.78 n. 1. e successive modificazioni, l’ occupazione d’ urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al titolo V° del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’ art. 121 dello stesso decreto legislativo.

5. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ ente, e ,autorizzato dalla giunta, a quelle esterne.

6. Il segretario autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, nell’ ambito della legge e del regolamento, adotta motivati provvedimenti di mobilità interna, informandone il Sindaco e l’ assessore delegato al personale, nel rispetto delle modalità previste dagli accordi in materia, esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta sanzioni di richiamo scritto e censura nei confronti del personale, nel rispetto del regolamento.

7. Il segretario riceve dai Consiglieri comunali eventuali richieste di sottoporre a controllo le deliberazioni della giunta.

8. Il segretario presiede l’ ufficio elettorale in occasione delle elezioni, delle consultazioni elettorali e dei referendum;

9. Il segretario riceve l’atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

10. Il segretario cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’ avvenuta pubblicazione all’ albo pretorio e l’ esecutività di provvedimenti e atti del Comune.

11. Il segretario è nominato dal Sindaco ai sensi dell’ art. 99 del D.lgs. n. 267/2000, al quale si fa rinvio.

12. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

13. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 55
Principi strutturali ed organizzativi

1. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati dall’ amministrazione civica, gli uffici sono strutturati ed organizzati nel rispetto dei seguenti principi:

a) efficacia, efficienza ed economicità di gestione;

b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’ attività svolta dai singoli dipendenti;

d) individuazione delle responsabilità collegate all’ autonomia decisionale dei soggetti;

e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità di strutture e personale;

Art. 56
L’ ufficio comunale

1. La direzione degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, spetta, ai sensi dell’ art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, ai dirigenti e, nel caso che il Comune sia privo di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’ art. 107, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo, fatta salva l’ applicazione dell’ art. 97, comma 4, lettera d) dello stesso decreto legislativo, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio all’ art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 ed all’ art. 53 - comma 23 - della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001).

4. L’ ordinamento degli uffici e dei servizi viene disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, ai sensi dell’ art. 37 del presente statuto,

Art. 57
Disciplina dello status del personale

1. All’ ordinamento degli uffici e del personale del Comune, ivi compresi i dirigenti ed il segretario comunale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel capo 1° del titolo IV del D.lgs. n. 267/2000.

TITOLO V
ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA’
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 58
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l’ istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi e Società, regola le finalità, l’ organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 59
Istituzioni

1. L’ istituzione è organismo strumentale del Comune per l’ esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’ istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. L’ istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione ed ha l’ obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’ equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Consiglio comunale approva lo statuto della istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Gli amministratori devono avere i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale ed i requisiti di capacità amministrativa.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VI
L’ ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 60
Demanio e patrimonio. Inventario

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti ad usi civici si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli art. 822 e 824 del Codice Civile.

5. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

6. Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

7. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

8. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

9. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

10. Il titolare dell’ ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell’ inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell’ inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

11. L’ attività gestionale dei beni, che si applica attraverso gli atti che concernono l’ acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’ utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e l’ aggiornamento dell’ inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell’ ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 61
Beni patrimoniali disponibili

1. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’ utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 6, comma 3, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l’ osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62
Determinazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’ oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 63
Autonomia finanziaria e programmazione operativa

1. Al Comune la legge riconosce nell’ ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La legge assicura altresì al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’ erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. L’ istituzione ed il costante aggiornamento dell’ anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizione tributaria ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire i fini dell’ imparzialità, dell’ equità e della perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive. A tal fine il Comune si avvale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate con l’ ufficio preposto al servizio entrate, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.

6. L’ ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

7. Il Comune delibera entro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l’ anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

8. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e degli allegati previsti dall’ art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 o da altre norme di legge.

9. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

10. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’ apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

11. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendete il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

12. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’ azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

13. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 Giugno dell’ anno successivo.

14. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune.

15. Le risorse acquisite mediante l’ alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altra finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

16. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse proprie del Comune e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l’ equilibrio.

17. Il Sindaco, entro tre mesi dall’ insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato. Entro il termine suddetto il Sindaco presenta il documento di programma al Consiglio comunale che può esprimere proposte, contributi ed osservazioni su di esso. Entro il 15 giugno di ogni anno la commissione consiliare permanente di controllo provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche e riferisce al Consiglio nella prima seduta successiva alla verifica stessa.

18. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio, predisposti dal responsabile del servizio finanziario, sono rimessi alla Giunta comunale. Dopo l’ esame e le valutazioni della giunta e l’ adeguamento alle indicazioni della stessa, gli atti programmatici e di bilancio con i prescritti allegati, sono presentati al Consiglio comunale almeno dieci giorni prima di quello previsto per l’ inizio della trattazione da parte del Consiglio stesso che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta dalla legge.

Art. 64
Revisore del conto

1. Il revisore del conto è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell’ art. 234 del D.lgs. n. 267/2000. Per il revisore valgono le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’ art. 236 del medesimo decreto legislativo.

2. Il revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile una sola volta e non è revocabile, salvo nel caso di inadempienza.

3. Il revisore cessa l’ incarico: per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’ incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità del comune.

4. La revoca e la decadenza dall’ ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all’ interessato, al quale è concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima seduta consiliare utile e comunque in modo da permettere la revisione del conto dell’ esercizio precedente a quello nel quale si è verificata la cessazione.

6. Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

7. Nell’ esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ai relativi uffici.

8. Il revisore è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale del Comune, la regolarita delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.

9. Il revisore è tenuto a presentare al Consiglio annualmente, per il tramite della Giunta, e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione sull’ attività svolta.

10. In sede di esame del rendiconto gestionale e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare, se richiesto, alla relativa seduta consiliare.

11. Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione.

Art. 65
Denuncia per fatti di gestione da parte di Consiglieri

1. Ogni Consigliere può denunciare al revisore fatti afferenti alla gestione dell’ Ente che ritenga censurabili ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

2. Quando la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Art. 66
Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale in base ad ordini di incasso, liste di carico e ruoli;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in assenza dei relativi mandati , delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da convenzione.

3. Per quanto concerne il servizio di tesoreria si fa rinvio al titolo V della parte II del D.lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 67
Adozione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il presente statuto, dopo l’ espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’ albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali lo statuto entra in vigore.

3. Lo statuto viene inviato poi al Ministero dell’ Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il Consiglio Comunale indica le modalità per portare lo statuto a conoscenza di cittadini, affidandone l’ incarico alla Giunta.

Art. 68
I regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti per l’ organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici per l’ esercizio delle relative funzioni.

2. E’ attribuita alla competenza della Giunta l’ adozione del regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio. Tale regolamento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’ albo pretorio ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 267/2000.

3. L’ iniziativa per l’ adozione dei regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48 del presente statuto.

4. I regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sono soggetti a duplice pubblicazione all’ albo pretorio dopo l’ adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 69
Modifica dello statuto

1. Le disposizioni di cui all’ art. 67 del presente statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell’ esercizio delle funzioni, ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’ autonomia normativa del Comune.

3. L’ entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

6. E’ ammessa l’ iniziativa da parte di almeno cento cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Norme richiama te dallo statuto contenute in leggi diverse

Articoli dello statuto:

Art. 22 (comma 1° lett. c): art. 155 del codice di procedura civile" computo dei termini - Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo."

Art. 28 (comma 3°): art. 101 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570. “ Ordinata una inchiesta dal Consiglio comunale... , chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni, nelle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l’ occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile”.

Art. 51 (comma 3°): Legge 8.7.86 n. 349, art. 13. “ Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell’ ambiente”.

Art. 56 comma 3): Legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001), art. 53 - comma 23 -.

Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti, fatta salva l’ ipotesi di cui all’ art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, e successive modificazioni, ed all’ art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’ organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 60 (comma 4°): Codice civile.

Art. 822 Demanio pubblico. “Appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, ed infine gli altri beni che sono dalla legge assegnati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 824: Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali- “ I beni della specie di quelli indicati al secondo comma dell’ art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali".

Art. 61 (comma 2°): Legge 27.7.1978 n.392:

Disciplina delle locazioni di immobili (G. U. n. 211 del 29.7.78).